Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Per la sicurezza alimentare»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Per la sicurezza alimentare», depositata l'8 luglio 20142; visto il messaggio del Consiglio federale del 24 giugno 20153, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare dell'8 luglio 2014 «Per la sicurezza alimentare» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

1

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 104a

Sicurezza alimentare

La Confederazione rafforza l'approvvigionamento della popolazione con derrate alimentari di produzione indigena variata e sostenibile; a questo scopo adotta misure efficaci in particolare contro la perdita di terre coltive, incluse le superfici d'estivazione, e volte ad attuare una strategia in materia di qualità.

1

La Confederazione provvede affinché l'onere amministrativo nell'agricoltura sia contenuto e affinché siano garantite la certezza del diritto e un'adeguata sicurezza degli investimenti.

2

Art. 197 n. 114 11. Disposizione transitoria dell'art. 104a (Sicurezza alimentare) Il Consiglio federale propone all'Assemblea federale pertinenti disposizioni legali al più tardi due anni dopo l'accettazione dell'articolo 104a da parte di Popolo e Cantoni.

1 2 3 4

RS 101 FF 2014 5289 FF 2015 4749 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

2015-0322

4777

Iniziativa popolare «Per la sicurezza alimentare». DF

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

4778