Decreto federale concernente l'iniziativa popolare «Contro la speculazione sulle derrate alimentari»

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 139 capoverso 5 della Costituzione federale1; esaminata l'iniziativa popolare «Contro la speculazione sulle derrate alimentari», depositata il 24 marzo 20142; visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20153, decreta:

Art. 1 L'iniziativa popolare del 24 marzo 2014 «Contro la speculazione sulle derrate alimentari» è valida ed è sottoposta al voto del Popolo e dei Cantoni.

1

2

L'iniziativa ha il tenore seguente:

I La Costituzione federale è modificata come segue: Art. 98a (nuovo) Lotta alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari La Confederazione emana prescrizioni volte a combattere la speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari. In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

1

a.

1 2 3

le banche, i commercianti di valori mobiliari, le assicurazioni private, gli investimenti collettivi di capitale e le persone responsabili della loro gestione e amministrazione patrimoniale, gli istituti delle assicurazioni sociali, gli altri investitori istituzionali e i gerenti patrimoniali indipendenti con sede o domicilio in Svizzera non possono investire né per proprio conto o per conto dei clienti, né direttamente o indirettamente, in strumenti finanziari che concernono materie prime agricole e derrate alimentari. Tale divieto si applica anche alla vendita dei relativi prodotti strutturati;

RS 101 FF 2014 2893 FF 2015 2089

2014-3286

2129

Iniziativa popolare «Contro la speculazione sulle derrate alimentari». DF

b.

è ammessa la conclusione di contratti con produttori e commercianti di materie prime agricole e derrate alimentari che vertono sulla garanzia delle scadenze o dei prezzi per la consegna di determinate quantità.

La Confederazione provvede all'esecuzione efficace delle prescrizioni. In tale ambito si attiene ai principi seguenti:

2

a.

la vigilanza nonché il perseguimento e il giudizio penali competono alla Confederazione;

b.

le imprese inadempienti sono punibili a prescindere da carenze organizzative interne.

La Confederazione s'impegna a livello internazionale a favore di una lotta efficace su scala mondiale alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari.

3

II Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue: Art. 197 n. 104 (nuovo) 10. Disposizione transitoria dell'art. 98a (Lotta alla speculazione sulle materie prime agricole e sulle derrate alimentari) Se le disposizioni legali non entrano in vigore entro tre anni dall'accettazione dell'articolo 98a da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emana mediante ordinanza le necessarie disposizioni d'esecuzione; queste si applicano fino all'entrata in vigore delle disposizioni legali.

Art. 2 L'Assemblea federale raccomanda al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa.

4

La numerazione definitiva della presente disposizione transitoria sarà stabilita dopo la votazione dalla Cancelleria federale.

2130