Legge sulle dogane

Disegno

(LD) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20151, decreta: I La legge del 18 marzo 20052 sulle dogane è modificata come segue: Sostituzione di espressioni In tutta la legge «Dipartimento» è sostituito con «DFF» e «Amministrazione delle dogane» con «AFD».

Art. 1 lett. c La presente legge disciplina: c.

la riscossione dei tributi esigibili in virtù di leggi federali di natura non doganale, sempre che spetti all'Amministrazione federale delle dogane (AFD);

Art. 11 cpv. 1 I tributi doganali riscossi all'importazione vengono rimborsati e i tributi all'esportazione non sono riscossi sulle merci estere che, entro tre anni, ritornano intatte allo speditore in territorio doganale estero a causa di rifiuto d'accettazione del destinatario o di rescissione del contratto in base al quale sono state importate nel territorio doganale, oppure perché invendibili.

1

Art. 26 lett. c Abrogata Art. 42a cpv. 2bis È legittimato a concludere autonomamente trattati internazionali sul reciproco riconoscimento della qualifica di operatore economico autorizzato.

2bis

1 2

FF 2015 2395 RS 631.0

2014-3115

2441

Dogane. L

Art. 44

Traffico ferroviario, per via d'acqua e aereo

Il Consiglio federale disciplina la procedura d'imposizione doganale applicabile al traffico ferroviario, per via d'acqua e aereo.

1

Le imprese di trasporto devono trasmettere all'AFD tutti i documenti e tutte le registrazioni che possono essere importanti ai fini del controllo doganale. Su richiesta dell'AFD, la trasmissione deve avvenire in forma elettronica. Per quanto riguarda la procedura d'imposizione doganale applicabile al traffico aereo, questi obblighi valgono anche per i comandanti di aerei.

2

Art. 70 cpv. 2 lett. d e 4bis 2

È debitore doganale: d.

Abrogata

Non rispondono solidalmente neanche le imprese di trasporto e i loro dipendenti, se l'impresa di trasporto interessata non è stata incaricata della dichiarazione doganale o se il dipendente competente non è in grado di riconoscere se la merce è stata dichiarata correttamente: 4bis

a.

perché non ha potuto prendere conoscenza né dei documenti di scorta né del carico; o

b.

perché la merce è stata imposta a torto all'aliquota di dazio del contingente o per la merce è stata concessa a torto un'aliquota preferenziale o un'agevolazione doganale.

Art. 86 cpv. 2 e 3 Su richiesta, essa rinuncia interamente o parzialmente a far valere l'obbligo di pagamento secondo l'articolo 12 DPA3 oppure restituisce interamente o parzialmente la somma già versata se: 2

3

3

a.

il richiedente non è colpevole; e

b.

l'obbligo di pagamento o la non restituzione: 1. date le circostanze particolari, dovesse gravare in modo sproporzionato sul richiedente, o 2. fosse considerato chiaramente inaccettabile.

Le domande devono essere presentate come segue: a.

domande ai sensi del capoverso 1: all'ufficio che ha effettuato l'imposizione, entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione d'imposizione; per le imposizioni con obbligo di pagamento condizionato il termine è di un anno a contare dalla conclusione del regime doganale scelto;

b.

domande ai sensi del capoverso 2: alla Direzione generale delle dogane, entro un anno dal passaggio in giudicato della decisione.

RS 313.0

2442

Dogane. L

Art. 87 cpv. 4­6 L'AFD può realizzare il pegno a trattative private soltanto previo consenso del proprietario, a meno che:

4

5

6

a.

il pegno non abbia potuto essere realizzato mediante incanto pubblico; o

b.

il valore del pegno ammonti al massimo a 1000 franchi e il proprietario sia sconosciuto.

Il Consiglio federale stabilisce: a.

le ulteriori condizioni alle quali l'AFD può realizzare il pegno a trattative private;

b.

i casi nei quali l'AFD può rinunciare alla realizzazione del pegno.

L'AFD può vendere in borsa i titoli depositati.

Art. 91a

Giuramento

L'AFD designa le persone che possono applicare la coercizione di polizia e misure di polizia e a cui sono conferite le facoltà di cui agli articoli 101­105.

1

Le persone designate secondo il capoverso 1 giurano di adempiere coscienziosamente il loro dovere. Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

2

Il rifiuto di prestare giuramento o promessa solenne può condurre alla disdetta ordinaria ai sensi dell'articolo 10 capoverso 3 lettera a della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale.

3

Art. 96, rubrica e cpv. 1 Compiti di sicurezza Nel quadro dei propri compiti di natura doganale e non doganale, nell'area di confine l'AFD svolge anche compiti di sicurezza per contribuire alla sicurezza interna del Paese e alla protezione della popolazione. Queste attività devono essere coordinate con quelle della polizia federale e cantonale.

1

Art. 97

Assunzione di compiti di polizia cantonale

Il DFF può concludere con un Cantone, su richiesta di quest'ultimo, un accordo sulla base del quale l'AFD è autorizzata ad adempiere compiti di polizia che sono in relazione con l'esecuzione di disposti federali di natura non doganale e che la legislazione della Confederazione ha delegato ai Cantoni.

1

Gli accordi disciplinano in particolare l'area d'impiego, la portata dei compiti e l'assunzione dei costi.

2

Art. 100 cpv. 2 Abrogato 4

RS 172.220.1

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Art. 104

Messa al sicuro provvisoria, restituzione e confisca

L'AFD può mettere provvisoriamente al sicuro oggetti e valori patrimoniali, se questi presumibilmente: 1

a.

sono utilizzati come mezzi di prova; o

b.

devono essere confiscati.

Essa consegna immediatamente all'autorità competente gli oggetti e i valori patrimoniali. Detta autorità decide se ordinare un sequestro.

2

Se l'autorità competente non ordina il sequestro, l'AFD restituisce all'avente diritto gli oggetti e i valori patrimoniali posti sotto la sua custodia. Qualora l'avente diritto o il suo luogo di soggiorno sia sconosciuto, si applica per analogia l'articolo 92 DPA5.

3

L'AFD può ordinare la confisca indipendente di oggetti e valori patrimoniali di cui agli articoli 69 e 70 del Codice penale6. La procedura è retta dall'articolo 66 DPA.

4

Art. 110 cpv. 2bis e 3, frase introduttiva e lett. c e dbis 2bis I sistemi d'informazione con dati personali, compresi dati degni di particolare protezione, sono disciplinati negli articoli 110a­110f.

3

Il Consiglio federale disciplina: c.

la ripresa in un sistema d'informazione dell'AFD di dati provenienti da altri sistemi d'informazione della Confederazione nel quadro dell'articolo 111 capoverso 1;

dbis. l'acquisizione e la comunicazione dei dati nel quadro degli articoli 112 e 113; Art. 110a

Sistema d'informazione in materia penale

L'AFD gestisce un sistema d'informazione per il perseguimento e il giudizio di casi penali nonché per il trattamento di domande di assistenza amministrativa e giudiziaria.

1

2 Il sistema d'informazione serve all'esecuzione della presente legge, del DPA7 e della legge federale del 20 marzo 19818 sull'assistenza internazionale in materia penale, in particolare per:

5 6 7 8

a.

l'accertamento e il perseguimento di reati;

b.

la concessione dell'assistenza giudiziaria e amministrativa nazionale e internazionale;

c.

l'esecuzione delle pene e delle misure nonché per le prestazioni e la restituzione dei tributi; RS 313.0 RS 311.0 RS 313.0 RS 351.1

2444

Dogane. L

d.

l'organizzazione mirata della vigilanza e dei controlli doganali;

e.

la ricapitolazione, la visualizzazione e l'analisi statistica delle informazioni in relazione con la vigilanza e i controlli doganali, i procedimenti penali e le procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa.

Nel sistema d'informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

3

a.

indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona;

b.

indicazioni concernenti l'appartenenza religiosa nonché profili della personalità ai sensi dell'articolo 3 lettera d della legge federale del 19 giugno 19929 sulla protezione dei dati, sempre che ciò sia eccezionalmente necessario per il perseguimento penale;

c.

indicazioni su sospetti di infrazione;

d.

indicazioni su elementi oggettivi di reato, nonché su oggetti e mezzi di prova sequestrati;

e.

indicazioni sullo svolgimento di procedimenti penali e di procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa;

f.

indicazioni sulla riscossione e sull'assicurazione di tributi, multe e pene.

Art. 110b

Sistema d'informazione per la gestione dei risultati dei controlli doganali

L'AFD gestisce un sistema d'informazione per la gestione dei risultati dei controlli doganali.

1

Il sistema d'informazione serve all'esecuzione della presente legge, in particolare per:

2

a.

la gestione centralizzata dei risultati dei controlli doganali;

b.

l'acquisizione dei dati necessari all'analisi dei rischi;

c.

l'acquisizione dei dati necessari per i rapporti sull'adempimento dei compiti dell'AFD.

Nel sistema d'informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

3

9

a.

indicazioni necessarie per identificare e contattare una persona;

b.

indicazioni sui risultati dei controlli doganali;

c.

indicazioni sulle misure di diritto amministrativo ordinate o che devono eventualmente essere adottate;

d.

informazioni circa un eventuale procedimento penale avviato sulla scorta del controllo doganale.

RS 235.1

2445

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Art. 110c

Sistema d'informazione per l'allestimento di analisi dei rischi

Il Centro di situazione e analisi dell'AFD gestisce un sistema d'informazione per l'allestimento di analisi dei rischi.

1

Il sistema d'informazione serve all'esecuzione della presente legge, in particolare per:

2

a.

la sorveglianza del traffico delle persone e delle merci;

b.

l'organizzazione mirata dei controlli doganali;

c.

l'analisi delle informazioni risultanti da vigilanza, controlli e regimi doganali.

Nel sistema d'informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

3

a.

indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona;

b.

indicazioni sull'importazione, sull'esportazione e sul transito di merci, sulle imprese coinvolte e sui mezzi di trasporto impiegati;

c.

indicazioni sui risultati della sorveglianza e dei controlli doganali;

d.

indicazioni sulle misure di diritto amministrativo ordinate o che devono eventualmente essere adottate;

e.

indicazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi.

I risultati delle analisi dei rischi possono essere resi accessibili alle persone autorizzate sul sito Intranet dell'AFD.

4

Art. 110d 1

Sistema d'informazione per il sostegno alla conduzione

L'AFD gestisce un sistema d'informazione per il sostegno alla conduzione.

Il sistema d'informazione serve all'acquisizione e all'elaborazione di tutte le informazioni necessarie alla gestione e alla conduzione operativa e strategica degli impieghi.

2

Nel sistema d'informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione:

3

a.

indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona nonché indicazioni sui mezzi di trasporto da essa impiegati e su merci, oggetti e valori patrimoniali trasportati;

b.

indicazioni sugli eventi trattati dalle centrali d'intervento;

c.

indicazioni sulle risorse dell'AFD e delle autorità coinvolte.

Art. 110e

Sistema d'informazione per la documentazione delle attività del Corpo delle guardie di confine

L'AFD gestisce un sistema d'informazione per la documentazione delle attività del Corpo delle guardie di confine e per l'allestimento di statistiche e analisi dei rischi.

1

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Nel sistema d'informazione possono essere elaborati i seguenti dati personali degni di particolare protezione:

2

a.

indicazioni necessarie per identificare, localizzare e contattare una persona nonché indicazioni sui mezzi di trasporto da essa impiegati e su merci, oggetti e valori patrimoniali trasportati;

b.

indicazioni relative a constatazioni ed eventi in relazione con un controllo;

c.

indicazioni su elementi oggettivi di reato, nonché su oggetti e mezzi di prova messi provvisoriamente al sicuro o confiscati;

d.

indicazioni sulle misure di diritto amministrativo ordinate o che devono eventualmente essere adottate;

e.

indicazioni sui procedimenti penali pendenti o conclusi.

Le seguenti persone hanno accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a­c:

3

a.

i collaboratori dell'Ufficio federale di polizia competenti per: 1. la lotta contro la criminalità, in particolare contro i reati il cui perseguimento è di competenza della Confederazione, 2. la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo;

b.

i collaboratori della Segreteria di Stato della migrazione competenti per l'esecuzione della legge federale del 16 dicembre 200510 sugli stranieri e della legge del 26 giugno 199811 sull'asilo.

4

Nel quadro degli accordi di cui all'articolo 97 è possibile concedere l'accesso, mediante procedura di richiamo, ai dati di cui al capoverso 2 lettere a­c ai collaboratori delle autorità cantonali di polizia competenti per la lotta contro la criminalità.

Art. 110f

Sistema d'informazione per telecamere, videoregistratori e altri apparecchi di sorveglianza

1 L'AFD gestisce un sistema d'informazione per la gestione di registrazioni effettuate in virtù degli articoli 108 o 128a.

2

Nel sistema d'informazione possono essere elaborati in particolare i dati relativi a:

10 11

a.

persone e veicoli che si trovano nell'area di confine;

b.

persone, veicoli e oggetti ricercati;

c.

persone scortate al posto o fermate;

d.

persone, merci e oggetti che si trovano in depositi franchi doganali o in locali in cui vi sono valori;

e.

persone e veicoli osservati in segreto secondo l'articolo 128a.

RS 142.20 RS 142.31

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Art. 110g

Interfacce

I sistemi d'informazione di cui agli articoli 110a­110f possono essere collegati tra loro e con altri sistemi d'informazione dell'AFD in maniera tale da consentire agli utenti che dispongono dei diritti d'accesso di verificare con un'unica interrogazione se una determinata persona o organizzazione è registrata in un sistema d'informazione.

1

Il collegamento dei sistemi d'informazione di cui agli articoli 110a­110f con altri sistemi d'informazione dell'Amministrazione federale ai quali l'AFD ha accesso è possibile soltanto se la legislazione relativa a tali altri sistemi lo prevede.

2

Art. 110h

Piattaforme di analisi

Per i sistemi d'informazione dell'AFD è possibile realizzare piattaforme di analisi.

Una piattaforma di analisi si compone di una piattaforma di analisi sommaria e di una piattaforma di analisi dettagliata.

1

La piattaforma di analisi sommaria serve al trattamento, all'interpretazione e alla conservazione dei dati.

2

La piattaforma di analisi dettagliata contiene strumenti tecnici speciali, come aiuti per l'analisi e la visualizzazione, nonché filtri. Essa serve per l'interpretazione dettagliata dei dati.

3

Art. 115 cpv. 3 Nel quadro dell'assistenza amministrativa, l'AFD può trasmettere direttamente all'autorità richiedente le informazioni e i documenti di cui dispone e che non sono stati ottenuti mediante provvedimenti coercitivi.

3

Art. 116 cpv. 3 Il termine di ricorso di prima istanza contro l'imposizione è di 60 giorni a contare dall'allestimento della decisione d'imposizione.

3

Art. 128a

Osservazione

Nel quadro della propria competenza in materia di perseguimento penale, l'AFD può ordinare di osservare in segreto persone e cose nei luoghi accessibili al pubblico e di effettuarvi registrazioni su supporto visivo o sonoro, se:

1

a.

in base a indizi concreti si può ritenere che sia stato commesso un crimine o un delitto; e

b.

altrimenti l'inchiesta risulterebbe vana o eccessivamente difficile.

Un provvedimento ordinato secondo il capoverso 1 non può protrarsi per più di 30 giorni, salva l'approvazione della Direzione generale delle dogane.

2

Al più tardi alla chiusura dell'inchiesta l'AFD comunica alle persone direttamente interessate dall'osservazione il motivo, il genere e la durata dell'osservazione.

3

4

La comunicazione è differita o tralasciata se:

2448

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a.

le informazioni ottenute con l'osservazione non sono utilizzate a scopo probatorio; e

b.

ciò è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

Art. 132 cpv. 7 Abrogato Art. 132a

Disposizione transitoria della modifica del ...

Le persone di cui all'articolo 91a che al momento dell'entrata in vigore della modifica del ... sono già assunte devono prestare giuramento entro un anno dall'entrata in vigore di tale modifica. Il giuramento può essere sostituito dalla promessa solenne.

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

2449

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Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Decreto federale del 17 dicembre 200412 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino Art. 1 cpv. 3, ultimo periodo Abrogato

2. Legge del 9 ottobre 198613 sulla tariffa delle dogane Ingresso visti gli articoli 101 e 133 della Costituzione federale14, Art. 1 cpv. 1 Tutte le merci introdotte nel territorio doganale o asportate da esso devono essere imposte conformemente alla tariffa generale degli allegati 1 e 2.

1

Art. 2

Computo dei dazi

Le merci sono imposte secondo il peso lordo, se non è prescritta un'altra modalità di misura per la loro imposizione.

1

Il Consiglio federale emana prescrizioni intese ad assicurare l'imposizione secondo il peso lordo e a impedire gli abusi e le parzialità che possano risultare da questa modalità di computo dei dazi.

2

Il peso determinante i dazi è arrotondato ai 100 grammi seguenti, quando l'aliquota è stabilita per 100 chilogrammi.

3

12 13 14

RS 362 RS 632.10 RS 101

2450

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3. Legge federale del 21 giugno 199615 sull'imposizione degli autoveicoli Ingresso visto l'articolo 131 capoverso 1 lettera d della Costituzione federale16, Art. 9 cpv. 1 lett. a 1

Sono soggetti all'imposta: a.

per gli autoveicoli importati: i debitori doganali;

Art. 12 cpv. 1 lett. b ed e 1

Sono esenti dall'imposta: b.

l'importazione di autoveicoli per i quali l'obbligo di pagare i tributi doganali è stato soppresso a determinate condizioni;

e.

l'importazione e la fornitura di autoveicoli che soggiacciono alla tassa sul traffico pesante in conformità della legge del 19 dicembre 199717 sul traffico pesante.

Art. 23 cpv. 1 1

Il credito fiscale sorge contemporaneamente all'obbligazione doganale.

Art. 33 cpv. 1 Le decisioni degli uffici doganali possono essere impugnate con ricorso, entro 60 giorni dall'allestimento della decisione d'imposizione, alla direzione di circondario.

1

4. Legge federale del 21 giugno 199618 sull'imposizione degli oli minerali Ingresso visti gli articoli 86 e 131 capoverso 1 lettera e nonché capoverso 2 della Costituzione federale19,

15 16 17 18 19

RS 641.51 RS 101 RS 641.81 RS 641.61 RS 101

2451

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Art. 35 cpv. 1 1

Le decisioni degli uffici doganali possono essere impugnate: a.

in caso di imposizione definitiva all'importazione e all'esportazione: entro 60 giorni con ricorso alla direzione di circondario;

b.

negli altri casi: entro 30 giorni con ricorso alla Direzione generale delle dogane.

5. Legge del ...20 sull'imposizione delle bevande spiritose Art. 33 cpv. 4 e 5 L'Amministrazione delle dogane può realizzare il pegno a trattative private soltanto previo consenso del proprietario, a meno che:

4

5

a.

il pegno non abbia potuto essere realizzato mediante incanto pubblico; o

b.

il valore del pegno ammonti al massimo a 1000 franchi e il proprietario sia sconosciuto.

Il Consiglio federale stabilisce: a.

le ulteriori condizioni alle quali l'Amministrazione delle dogane può realizzare il pegno a trattative private;

b.

i casi nei quali l'Amministrazione delle dogane può rinunciare alla realizzazione del pegno.

6. Legge federale del 19 dicembre 195821 sulla circolazione stradale Art. 16 cpv. 3, secondo periodo ... La durata minima della revoca non può tuttavia essere ridotta, salvo che la pena sia stata mitigata ai sensi dell'articolo 100 numero 4 terzo periodo.

3

20 21

RS ...; FF 2012 1043 RS 741.01

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Art. 100 n. 4 4. Se durante un viaggio ufficiale urgente o necessario dal punto di vista tattico il conducente di un veicolo del servizio antincendio, del servizio sanitario, della polizia o delle dogane viola le norme o le misure speciali concernenti la circolazione, egli non è punibile se ha usato la prudenza imposta dalle particolari circostanze. Nei viaggi ufficiali urgenti il conducente non è punibile solamente se ha usato anche gli speciali segnalatori prescritti; eccezionalmente, l'uso dei segnalatori non è necessario se ciò compromette l'adempimento del compito legale. Se il conducente non ha usato la prudenza imposta dalle particolari circostanze oppure se durante un viaggio ufficiale urgente non ha usato gli speciali segnalatori prescritti, la pena può essere mitigata.

2453

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