Traduzione1

Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione Concluso a Strasburgo il 10 novembre 2010 Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Strumento di ratifica depositato dalla Svizzera il ...

Entrato in vigore per la Svizzera il ...

Gli Stati membri del Consiglio d'Europa, firmatari del presente Protocollo, considerato che il Consiglio d'Europa è stato istituito nell'intento di rinserrare ulteriormente l'unione tra i suoi membri; nell'intento di rafforzare la capacità di reazione individuale e collettiva degli Stati membri nella lotta alla criminalità; viste le disposizioni della Convenzione europea di estradizione (STE n. 24), aperta alla firma a Parigi il 13 dicembre 19573 (in seguito denominata «la Convenzione»), e visti i due protocolli addizionali (STE n. 86 e n. 98), fatti a Strasburgo rispettivamente il 15 ottobre 19754 e il 17 marzo 19785; ritenendo auspicabile completare la Convenzione sotto certi altri aspetti nell'intento di semplificare e accelerare la procedura di estradizione se l'individuo ricercato vi acconsente, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Obbligo di estradizione in procedura semplificata

Le Parti Contraenti si obbligano a estradarsi reciprocamente gli individui ricercati ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione secondo la procedura semplificata prevista dal presente Protocollo, a condizione che detti individui e la Parte richiesta vi acconsentano.

Art. 2

Avvio della procedura

Se nei confronti dell'individuo ricercato è stata presentata una domanda di arresto provvisorio ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione, l'estradizione ai sensi dell'articolo 1 del presente Protocollo non è subordinata alla presentazione di una domanda di estradizione e dei documenti di cui all'articolo 12 della Convenzione. Ai fini dell'applicazione degli articoli 3­5 del presente Protocollo e della decisione definitiva in merito all'estradizione secondo la procedura semplificata, la Parte

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Dal testo originale francese.

FF 2015 3129 RS 0.353.1 RS 0.353.11 RS 0.353.12

2015-0302

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Terzo Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

richiesta considera sufficienti le seguenti informazioni, comunicate dalla Parte richiedente: a)

l'identità della persona ricercata, compresa la sua cittadinanza per quanto nota;

b)

l'autorità che richiede l'arresto;

c)

l'esistenza di un mandato di arresto o di qualsiasi altro atto avente la stessa forza o di una sentenza esecutiva e la conferma che l'individuo è ricercato ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione;

d)

la natura e la qualificazione legale del reato, compreso il massimo della pena prevista o la pena inflitta nella sentenza definitiva, con indicazione della parte eventualmente già eseguita;

e)

le informazioni concernenti la prescrizione e la sua interruzione;

f)

una descrizione delle circostanze del reato, compresi la data, il luogo e il grado di partecipazione dell'individuo ricercato;

g)

nella misura del possibile, le conseguenze del reato;

h)

se l'estradizione è richiesta ai fini dell'esecuzione di una sentenza definitiva, l'indicazione se è stata pronunciata in contumacia.

In deroga al paragrafo 1, se le informazioni fornite in virtù dello stesso paragrafo non sono sufficienti per potersi pronunciare sull'estradizione, la Parte richiesta può richiedere informazioni complementari.

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3 Se la Parte richiesta ha ricevuto una domanda di estradizione formulata secondo l'articolo 12 della Convenzione, il presente Protocollo si applica mutatis mutandis.

Art. 3

Obbligo di informare l'interessato

Se un individuo ricercato in seguito a domanda di estradizione è arrestato in virtù dell'articolo 16 della Convenzione, l'autorità competente della Parte richiesta lo informa al più presto, e conformemente al proprio diritto interno, in merito alla domanda di cui è oggetto e alla possibilità di procedere all'estradizione con procedura semplificata in virtù del presente Protocollo.

Art. 4

Consenso all'estradizione

Il consenso dell'individuo ricercato e, se del caso, la sua espressa rinuncia a beneficiare della regola della specialità devono essere manifestati dinanzi alle autorità giudiziarie competenti della Parte richiesta, conformemente al diritto interno di quest'ultima.

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2 Ciascuna Parte adotta le necessarie misure affinché il consenso e, se del caso, la rinuncia di cui al paragrafo 1 siano manifestati in modo tale da comprovare che l'individuo interessato li abbia espressi volontariamente e in piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. A tal fine, l'individuo ricercato ha il diritto di farsi assistere da un patrocinatore. Se necessario, la Parte richiesta provvede affinché l'individuo ricercato sia assistito da un interprete.

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Il consenso e, se del caso, la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono messi a verbale conformemente al diritto interno della Parte richiesta.

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Fatto salvo il paragrafo 5, il consenso e, se del caso, la rinuncia di cui al paragrafo 1 sono irrevocabili.

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Al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, qualsiasi Stato può dichiarare che il consenso e, se del caso, la rinuncia all'applicazione della regola della specialità possono essere revocati. Il consenso è revocabile fintanto che la decisione della Parte richiesta in merito all'estradizione secondo la procedura semplificata non sia divenuta definitiva. In tal caso, l'intervallo compreso tra la notificazione del consenso e la revoca non è computato nel calcolo dei termini previsti dall'articolo 16 paragrafo 4 della Convenzione. La rinuncia all'applicazione della regola della specialità può essere revocata fino alla consegna dell'individuo interessato. La revoca del consenso all'estradizione o della rinuncia all'applicazione della regola della specialità è dichiarata nelle forme previste dal diritto della Parte richiesta e immediatamente notificata alla Parte richiedente.

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Art. 5

Rinuncia all'applicazione della regola della specialità

Al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, oppure in qualsiasi altro momento successivo, ogni Stato può dichiarare inapplicabili le regole previste all'articolo 14 della Convenzione se, conformemente all'articolo 4 del presente Protocollo, l'individuo da esso estradato: a)

acconsente all'estradizione; o

b)

avendo acconsentito all'estradizione, rinuncia espressamente all'applicazione della regola della specialità.

Art. 6

Notificazioni in caso di arresto provvisorio

Affinché la Parte richiedente possa, se del caso, presentare una domanda di estradizione secondo l'articolo 12 della Convenzione, la Parte richiesta le comunica al più presto, e comunque non oltre dieci giorni dalla data dell'arresto provvisorio, se l'individuo ricercato ha acconsentito all'estradizione.

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Se la Parte richiesta decide eccezionalmente di non procedere all'estradizione nonostante il consenso dell'individuo ricercato, ne informa la Parte richiedente entro un termine che consenta a quest'ultima di presentare una domanda di estradizione entro il termine di 40 giorni previsto all'articolo 16 della Convenzione.

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Art. 7

Notificazione della decisione

Se l'individuo ricercato ha acconsentito all'estradizione, la Parte richiesta notifica alla Parte richiedente la propria decisione in merito all'estradizione secondo la procedura semplificata entro 20 giorni dalla data in cui l'individuo ricercato ha espresso il proprio consenso.

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Art. 8

Mezzi di comunicazione

Le notificazioni previste dal presente Protocollo possono essere trasmesse sia per via elettronica o con qualsiasi altro mezzo documentabile per iscritto in modo tale da consentire alle Parti di verificarne l'autenticità, sia per il tramite dell'Organizzazione internazionale di polizia criminale (Interpol). In tutti i casi, la Parte interessata deve poter fornire, dietro richiesta e in qualsiasi momento, i documenti originali o una copia certificata conforme.

Art. 9

Consegna dell'estradato

L'individuo estradato deve essere consegnato al più presto, preferibilmente entro dieci giorni dalla data della notificazione della decisione di estradizione.

Art. 10

Consenso dato dopo la scadenza del termine previsto all'articolo 6

Se l'individuo ricercato ha dato il proprio consenso soltanto dopo la scadenza del termine di dieci giorni previsto all'articolo 6 paragrafo 1 del presente Protocollo, e la Parte richiesta non ha ancora ricevuto la domanda di estradizione prevista all'articolo 12 della Convenzione, essa procede secondo la procedura semplificata prevista nel presente Protocollo.

Art. 11

Transito

Se un individuo estradato in procedura semplificata verso il territorio della Parte richiedente viene fatto transitare nelle condizioni previste all'articolo 21 della Convenzione, si applicano le seguenti disposizioni: a)

la domanda di transito deve contenere le informazioni di cui all'articolo 2 paragrafo 1 del presente Protocollo;

b)

la Parte a cui è chiesto di concedere il transito può richiedere informazioni complementari se le informazioni di cui alla lettera a non sono sufficienti per decidere in merito al transito.

Art. 12

Relazioni con la Convenzione e altri strumenti internazionali

I termini e le espressioni utilizzati nel presente Protocollo devono essere interpretati ai sensi della Convenzione. Per quanto riguarda le Parti al presente Protocollo, le disposizioni della Convenzione si applicano mutatis mutandis, nella misura in cui sono compatibili con le disposizioni del presente Protocollo.

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Le disposizioni del presente Protocollo non impediscono l'applicazione dell'articolo 28 paragrafi 2 e 3 della Convenzione concernente le relazioni fra la Convenzione e gli accordi bilaterali o multilaterali.

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Art. 13

Composizione amichevole

Il Comitato europeo per i problemi criminali del Consiglio d'Europa sarà tenuto al corrente dell'esecuzione del presente Protocollo e faciliterà, per quanto necessario,

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la composizione pacifica di ogni difficoltà sollevata dall'interpretazione ed esecuzione del presente Protocollo.

Art. 14

Firma ed entrata in vigore

Il presente Protocollo è aperto alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa che hanno aderito alla Convenzione o che l'hanno firmata. Esso è sottoposto a ratifica, accettazione o approvazione. Uno Stato firmatario non può ratificare, accettare o approvare il presente Protocollo senza avere precedentemente o contemporaneamente ratificato, accettato o approvato la Convenzione. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

1

2 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito del terzo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.

Per ogni Stato firmatario che deposita successivamente lo strumento di ratifica, accettazione o approvazione, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data del deposito.

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Art. 15

Adesione

Ogni Stato non membro che ha aderito alla Convenzione può aderire al presente Protocollo dopo la sua entrata in vigore.

1

L'adesione avviene mediante deposito di uno strumento di adesione presso il Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2

Per ogni Stato aderente, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di deposito dello strumento di adesione.

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Art. 16

Applicazione territoriale

Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, indicare il o i territori ai quali si applica il presente Protocollo.

1

Ogni Stato può, in qualsiasi altro momento successivo, mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, estendere l'applicazione del presente Protocollo a qualsiasi altro territorio indicato nella dichiarazione. Per tale territorio, il Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi a decorrere dalla data di ricevimento della dichiarazione da parte del Segretario Generale.

2

3 Ogni dichiarazione fatta in applicazione dei due paragrafi precedenti può essere ritirata, per quanto riguarda qualsiasi territorio indicato in tale dichiarazione, mediante notificazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro ha efficacia dal primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo

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di sei mesi a decorrere dalla data di ricevimento della notificazione da parte del Segretario Generale.

Art. 17

Dichiarazioni e riserve

Ogni riserva espressa da uno Stato su una disposizione della Convenzione o dei suoi due protocolli addizionali si applicherà anche al presente Protocollo, a meno che questo Stato non esprima intenzione contraria al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Lo stesso vale per le dichiarazioni fatte a proposito o in virtù di una disposizione della Convenzione o dei suoi due protocolli addizionali.

1

Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, dichiarare che si riserva il diritto di non accettare, in tutto o in parte, l'articolo 2 paragrafo 1 del presente Protocollo. Non sono ammesse altre riserve.

2

Ogni Stato può, al momento della firma o al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, o in qualsiasi altro momento successivo, formulare le dichiarazioni previste all'articolo 4 paragrafo 5 e all'articolo 5 del presente Protocollo.

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4 Ogni Stato può ritirare, in tutto o in parte, le riserve o dichiarazioni formulate conformemente al presente Protocollo mediante una dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, che produrrà effetto alla data della sua ricezione.

Ogni Parte Contraente che ha espresso una riserva sull'articolo 2 paragrafo 1 del presente Protocollo, in virtù delle disposizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo, non può pretendere l'applicazione dello stesso paragrafo da un'altra Parte Contraente. Se la riserva è parziale o condizionale, essa può tuttavia pretendere l'applicazione di questo paragrafo nella misura in cui l'ha accettato.

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Art. 18

Denuncia

Ogni Parte Contraente potrà, per quanto la concerne, denunciare il presente Protocollo mediante notificazione al Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

1

La denuncia produrrà effetto il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della notificazione da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.

2

La denuncia della Convenzione comporta automaticamente quella del presente Protocollo.

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Art. 19

Notificazioni

Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ogni Stato che ha aderito al presente Protocollo:

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a)

ogni firma;

b)

il deposito di ogni strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c)

ogni data d'entrata in vigore del presente Protocollo conformemente ai suoi articoli 14 e 15;

d)

ogni dichiarazione emessa in virtù dell'articolo 4 paragrafo 5, dell'articolo 5, dell'articolo 16 e dell'articolo 17 paragrafo 1 e ogni ritiro di tali dichiarazioni;

e)

ogni riserva formulata in applicazione dell'articolo 17 paragrafo 2 e ogni ritiro di tali riserve;

f)

ogni notificazione ricevuta in applicazione delle disposizioni dell'articolo 18 e la data alla quale la denuncia produrrà effetto;

g)

ogni altro atto, dichiarazione, notificazione o comunicazione relativi al presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 10 novembre 2010, in francese e in inglese, i due testi facendo ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario Generale del Consiglio d'Europa ne invierà copia certificata conforme a ciascuno degli Stati membri del Consiglio d'Europa e a ciascuno degli Stati non membri aderenti alla Convenzione.

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