Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN) Proroga e modifica del 10 novembre 2015 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 5 giugno 2003, dell'8 agosto 2006, del 26 ottobre 2006, del 1° novembre 2007 e del 6 dicembre 20121 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) nel settore dell'edilizia principale è prorogata.

II I decreti del Consiglio federale del 5 giugno 2003, dell'8 agosto 2006 e del 6 dicembre 2012, menzionati nella cifra I, che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) nel settore dell'edilizia principale sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione): Art. 2 cpv. 2, 4 e 5 2

Ne sono escluse: a.

le imprese di impermeabilizzazione del Canton Ginevra;

b.

le imprese del marmo del Canton Ginevra;

c.

le imprese d'asfaltatura, di impermeabilizzazione e di lavori speciali con resina sintetica del Canton Vaud;

d.

i mestieri della pietra del Canton Vaud;

e.

abrogata.

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato (CCL PEAN) che figurano nell'allegato sono applicabili ai datori di lavoro (imprese, parti di imprese e ai cottimisti indipendenti) dei seguenti settori:

4

1

FF 2003 3464, 2006 6191 8149, 2007 7107, 2012 8589

2015-3053

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Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN). DCF

a.

edilizia, genio civile, lavori in sotterraneo e costruzioni stradali (comprese le pavimentazioni);

b.

lavori di sterro, demolizioni, discariche e imprese di riciclaggio; sono esclusi gli impianti di riciclaggio fissi situati al di fuori dei cantieri e il personale impiegato in queste strutture;

c.

estrazione e lavorazione della pietra, imprese di selciatura;

d.

imprese di costruzione e d'isolamento di facciate, escluse le imprese operanti nella realizzazione di superfici di tamponamento. Per «superfici di tamponamento» si intendono tetti inclinati, sottosoffittature, tetti piatti e rivestimenti di facciate (con relativa sottostruttura e isolamento termico);

e.

imprese d'isolamento e d'impermeabilizzazione di superfici di tamponamento in senso lato e lavori analoghi nei settori del genio civile e dei lavori in sotterraneo;

f.

imprese per i lavori di iniezione e risanamento del calcestruzzo;

g.

imprese che eseguono lavori in asfalto e betoncini;

h.

imprese che eseguono lavori di costruzione ferroviaria. Sono considerati lavori di costruzione ferroviaria i lavori nell'ambito della costruzione e manutenzione del binario e/o di costruzioni di genio civile abbinati ad impianti ferroviari e i lavori direttamente correlati con la sicurezza dei lavori sul binario o svolti in aree pericolose della ferrovia. Sono escluse le imprese e parti di imprese che impiegano esclusivamente lavoratori non rientranti nel campo di applicazione personale secondo il capoverso 5 o che eseguono lavori alle linee di contatto e ai circuiti elettrici.

Le disposizioni di carattere obbligatorio generale si applicano per i lavoratori delle imprese di cui al capoverso 4 (indipendentemente dal tipo di retribuzione). Ciò vale in particolare per:

5

a.

capi muratori e capi fabbrica;

b.

capi squadra;

c.

professionisti quali muratori, costruttori stradali, selciatori, ecc.;

d.

lavoratori edili (con o senza conoscenze professionali);

e.

specialisti quali macchinisti, autisti, magazzinieri e isolatori come pure gli aiutanti, a condizione che lavorino in un'impresa o una parte d'impresa giusta il capoverso 4;

f.

guardiani di sicurezza con formazione se vengono impiegati per la sicurezza dei lavori sul binario o per lavori in aree pericolose della ferrovia;

g.

altri lavoratori, per quanto eseguano lavori ausiliari in un'impresa sottoposta al campo d'applicazione.

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Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN). DCF

I lavoratori sono assoggettati al CCL PEAN dal momento in cui sorge l'obbligo contributivo AVS.

Sono eccettuati i dirigenti, il personale tecnico e amministrativo, come pure il personale addetto alle mense e alle pulizie delle imprese assoggettate. Sono considerati dirigenti gli assistenti di cantiere e i soggetti che sono iscritti nel registro di commercio come procuratori, gerenti, soci, direttori, titolari, consiglieri di amministrazione o con una funzione analoga oppure che possono esercitare un influsso determinante sull'andamento degli affari dell'impresa. Queste persone non sottostanno al presente contratto nemmeno se svolgono un'attività a tempo pieno o a tempo parziale, giusta le lettere a­g soprastanti, nella stessa impresa o nello stesso gruppo di imprese. Si suppone che una persona possa esercitare un influsso determinante sull'andamento degli affari se detiene una partecipazione superiore al 20 per cento nell'impresa o nell'azienda madre.

Sono anche esclusi: ­

i macchinisti di macchinari ferroviari automatici (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);

­

i macchinisti di treni di lavoro per la saldatura e la rettifica di rotaie (personale addetto alla guida, all'asservimento, alla manutenzione e revisione del parco macchine);

­

i saldatori (saldatura e rettifiche) che eseguono in modo preponderante questi lavori specifici.

Art. 4 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi (art. 8 CCL PEAN) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo al conteggio. Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che la SECO richiede in singoli casi. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

III Le disposizioni modificate qui di seguito del contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati alla cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale:

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Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN). DCF

Art. 14 cpv. 1 lett. c e cpv. 2 lett. a

(Rendita transitoria)

Il lavoratore può chiedere una rendita transitoria se soddisfa cumulativamente i seguenti requisiti:

1

c.

negli ultimi vent'anni ha svolto un'attività sottoposta all'obbligo contributivo per almeno quindici anni ­ di cui gli ultimi sette prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente ­ in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN;

(...)

Il lavoratore che non soddisfa pienamente il requisito della durata dell'occupazione (cpv. 1 lett. c) può chiedere una rendita transitoria ridotta se:

2

a.

negli ultimi vent'anni ha svolto un'attività sottoposta all'obbligo contributivo soltanto per dieci anni in un'impresa rientrante nel campo di applicazione del CCL PEAN, di cui gli ultimi sette anni prima di riscuotere le prestazioni ininterrottamente

e/o (...)

Art. 28 cpv. 4 e 6

(Disposizioni transitorie)

Le aziende industriali e le imprese che eseguono betoncini nel Cantone di Zurigo e nel distretto di Baden sono tenute, per effetto dell'assoggettamento al presente contratto, a versare un contributo unico adeguato per i lavoratori che richiedono prestazioni PEAN e che non hanno ancora raggiunto i cinque anni contributivi (con partecipazione dei lavoratori giusta l'art. 8 cpv. 1 CCL PEAN). Nell'ambito dell'esame del diritto alla rendita di un richiedente (art. 14 CCL PEAN) si considera che le imprese sono sottoposte al CCL PEAN dalla loro costituzione. Il contributo unico adeguato è calcolato come segue: 5 volte il 5 per cento del salario base per la rendita (art. 16 CCL PEAN), dedotti i contributi ordinari giusta l'articolo 8 CCL PEAN già pagati per il lavoratore interessato.

4

Le imprese nel settore delle costruzioni ferroviarie assoggettate al presente contratto a seguito della modifica del campo di applicazione secondo l'articolo 2 capoverso 4 lettera h del decreto del Consiglio federale sono tenute a versare un contributo unico adeguato per i lavoratori che richiedono prestazioni PEAN e che non hanno ancora raggiunto i cinque anni contributivi (con partecipazione dei lavoratori giusta l'art. 8 cpv. 1 CCL PEAN). Nell'ambito dell'esame del diritto alla rendita di un richiedente (art. 14 CCL PEAN) si considera che le imprese sono sottoposte al CCL PEAN dalla loro costituzione, a condizione che abbiano versato alla Fondazione FAR l'integralità dei contributi per tutti i lavoratori. Il contributo unico adeguato è calcolato come segue: 5 volte il 5 per cento del salario base per la rendita (art. 16 CCL PEAN), dedotti i contributi ordinari giusta l'articolo 8 CCL PEAN già pagati per il lavoratore interessato.

6

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Contratto collettivo di lavoro per il pensionamento anticipato nel settore dell'edilizia principale (CCL PEAN). DCF

IV Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2015 e ha effetto sino al 31 dicembre 2019.

10 novembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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