Decisione del 21 settembre 2015 concernente la concessione di una deroga in virtù dell'articolo 1 capoverso 4 dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) per l'esecuzione di lavori di manutenzione e/o riparazione di ascensori da parte di tecnici ascensoristi senza autorizzazione per installazioni speciali ai sensi dell'articolo 14 OIBT Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) decide: 1.

la richiesta dell'Associazione di imprese svizzere di ascensori (ASA) concernente la concessione di una deroga in virtù dell'articolo 1 capoverso 4 OIBT alle disposizioni sull'autorizzazione per installazioni speciali ai sensi dell'articolo 14 OIBT per lavori di manutenzione e di riparazione di ascensori è accolta.

2.

I lavori di manutenzione e riparazione di ascensori possono essere eseguiti anche senza un'autorizzazione di raccordo per installazioni speciali secondo l'articolo 14 OIBT, se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: a. questa deroga si applica solo per i lavori ad ascensori già esistenti.

b. Per lavori ad ascensori già esistenti s'intende la sostituzione di interruttori di fine corsa, sensori e apparecchiature simili allacciati stabilmente.

c. Chi esegue tali lavori deve aver seguito con successo un corso specifico in azienda di almeno 40 lezioni per tali lavori e per la sicurezza nella manipolazione degli impianti in questione.

d. Alla fine di ogni lavoro di cui al numero 2 lettera b, va effettuato e documentato un controllo tecnico di sicurezza (esame della riparazione).

3.

La deroga prevista nel numero 2 non si applica ai lavori riguardanti l'installazione di nuovi impianti o la modifica di impianti esistenti.

4.

La presente decisione è valida fino alla sua revoca o fino all'entrata in vigore dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione.

Rimedi giuridici Contro questa decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla sua notificazione.

L'atto di ricorso, sottoscritto dal ricorrente o dal suo rappresentante, deve contenere le conclusioni, le relative motivazioni e i mezzi di prova. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzo di prova, se in possesso del ricorrente.

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Il testo completo della decisione con le motivazioni può essere consultato sul sito www.bfe.admin.ch > Documentazione > Basi legali della Confederazione > Diritto in materia di energia > Elettricità > Documenti utili.

6 ottobre 2015

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Ufficio federale dell'energia