Legge federale concernente misure fiscali volte a rafforzare la competitività della piazza imprenditoriale svizzera
Disegno
(Legge sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 5 giugno 20151, decreta: I Le leggi federali qui appresso sono modificate come segue:
1. Legge federale del 3 ottobre 20032 concernente la perequazione finanziaria e la compensazione degli oneri Art. 3 cpv. 3, secondo e terzo periodo ... Per la sostanza delle persone fisiche considera solo la crescita. Per l'utile delle persone giuridiche tiene conto del diverso sfruttamento fiscale rispetto al reddito e alla sostanza delle persone fisiche; distinguendo in particolare tra gli utili secondo l'articolo 24a della legge federale del 14 dicembre 19903 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) e gli altri utili.
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Art. 23a
Disposizioni transitorie della modifica del ...
Nel calcolo del potenziale di risorse secondo l'articolo 3 capoverso 3, il Consiglio federale tiene conto dell'imposizione separata di cui all'articolo 78g LAID4.
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Dal quinto all'undicesimo anno dopo l'entrata in vigore della modifica del... il Consiglio federale può introdurre soglie minime o massime per i fattori con i quali gli utili delle persone giuridiche vengono presi in considerazione nel calcolo del potenziale delle risorse secondo l'articolo 3 capoverso 3.
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In deroga all'articolo 5 capoverso 1 primo periodo, per il secondo e il terzo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica l'Assemblea federale stabilisce mediante decreto federale i contributi di base destinati alla perequazione delle risorse.
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FF 2015 4133 RS 613.2 RS 642.14 RS 642.14
2015-1261
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L sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese
Nel secondo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto quale base decisionale al fine di:
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a.
stabilire i contributi di base destinati alla perequazione delle risorse per il periodo dal quarto al settimo anno dopo l'entrata in vigore della modifica; e
b.
definire gli adeguamenti che possono rendersi necessari nell'ambito della perequazione delle risorse in seguito all'applicazione della legge sulla riforma III dell'imposizione delle imprese del ...5
5 Dal quinto all'undicesimo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica, la quota minima perseguita ai sensi dell'articolo 6 capoverso 3 si basa sulle risorse determinanti nel quarto anno dopo l'entrata in vigore della modifica. A tal fine, dal quinto all'undicesimo anno dopo l'entrata in vigore della modifica la Confederazione versa ai Cantoni interessati contributi complementari annui di 180 milioni di franchi.
In deroga all'articolo 9 capoverso 1 primo periodo, per il periodo dal secondo al settimo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica l'Assemblea federale determina i contributi di base destinati alla perequazione dell'aggravio geotopografico e alla perequazione dell'aggravio sociodemografico mediante decreto federale.
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In deroga all'articolo 9 capoverso 2, per il periodo dal terzo al settimo anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale adegua i mezzi finanziari al rincaro.
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In deroga all'articolo 18 capoverso 1, nel sesto anno dopo l'entrata in vigore della presente modifica il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale un rapporto sull'efficacia che contempla il periodo dal secondo al settimo anno dopo l'entrata in vigore della modifica.
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2. Legge federale del 27 giugno 19736 sulle tasse di bollo Sostituzione di un'espressione Negli articoli 32 capoversi 1 e 2, 32a capoversi 1 e 2, 34, 35 capoversi 1 e 3, 36 capoverso 1, 37 capoversi 1, 2 e 4, 38, 39 capoversi 13, 43 capoversi 1 e 3, 44 capoverso 1 e 50 capoverso 1 l'espressione «Amministrazione federale delle contribuzioni» è sostituita con «AFC».
Ingresso visti gli articoli 132 capoverso 1 e 134 della Costituzione federale7,
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RU ...; FF 2015 4275 RS 641.10 RS 101
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Art. 1 cpv. 1 lett. a Abrogata Capo primo (art. 512) Abrogato Art. 28 cpv. 1 La somma determinante per il calcolo della tassa, espressa in valuta estera, è da convertire in franchi svizzeri al momento in cui è sorto il credito fiscale (art. 15 e 23).
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Art. 29, primo periodo Sulle tasse di bollo non ancora pagate dopo la scadenza dei termini di cui agli articoli 20 e 26 è riscosso, senza diffida, un interesse di mora. ...
Art. 30 cpv. 1 Il credito fiscale si prescrive in cinque anni a contare dalla fine dell'anno civile in cui è sorto (art. 15 e 23).
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Art. 31 L'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) emana tutte le istruzioni e prende tutte le decisioni in materia di riscossione della tassa di bollo che non sono espressamente riservate ad altra autorità.
Art. 34 cpv. 2 Il contribuente, alla scadenza della tassa (art. 20 e 26), è tenuto a presentare all'AFC, senza esservi sollecitato, il rendiconto prescritto, corredato dei documenti giustificativi, e a pagare in pari tempo la tassa.
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Art. 36 Abrogato
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3. Legge federale del 14 dicembre 19908 sull'imposta federale diretta Ingresso visti gli articoli 128 e 129 della Costituzione federale9, Art. 18b cpv. 1 I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
1
Art. 20 cpv. 1bis I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
1bis
Art. 58 cpv. 1 lett. c, secondo periodo Abrogato Art. 61a
Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento
Se all'inizio dell'assoggettamento il contribuente dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, esse non sottostanno all'imposta sull'utile. Le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa su partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale oppure all'utile e alle riserve di un'altra società non possono essere dichiarate.
1
Quale inizio dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situato in Svizzera, la fine dell'esenzione fiscale ai sensi dell'articolo 56 nonché il trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva in Svizzera.
2
Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata ai fini fiscali agli ammortamenti dei valori patrimoniali interessati.
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Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.
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RS 642.11 RS 101
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Art. 61b
Dichiarazione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento
Se l'assoggettamento cessa, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sottostanno all'imposizione.
1
Quale fine dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situato all'estero, la chiusura della liquidazione, il passaggio a un'esenzione fiscale ai sensi dell'articolo 56 nonché il trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'estero.
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Art. 196 cpv. 1 I Cantoni versano alla Confederazione il 79,5 per cento delle imposte incassate, delle multe inflitte e incassate per sottrazione d'imposta o violazione di obblighi procedurali, come anche degli interessi riscossi.
1
4. Legge federale del 14 dicembre 199010 sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni Art. 7 cpv. 1 Sottostà all'imposta sul reddito la totalità dei proventi, periodici o unici, segnatamente quelli da attività lucrativa dipendente o indipendente, da reddito della sostanza compresa l'utilizzazione a scopo personale di fondi, da istituzioni di previdenza, nonché da rendite vitalizie. I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e i certificati di partecipazione (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale e simili) sono imponibili in ragione del 70 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
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Art. 8 cpv. 2quinquies I dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 70 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa. L'imposizione parziale degli utili conseguiti con l'alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone.
2quinquies
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RS 642.14
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L sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese
Art. 8a
Utile da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente
Per l'utile da brevetti e diritti analoghi in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l'articolo 24a.
Art. 10a
Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente
Per la deduzione delle spese di ricerca e sviluppo in caso di attività lucrativa indipendente si applica per analogia l'articolo 25a.
Art. 14 cpv. 3, secondo periodo 3 ... Per la sostanza imputabile ai diritti di cui all'articolo 8a i Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta.
Art. 24a
Utile da brevetti e diritti analoghi
La quota dell'utile da brevetti e diritti analoghi imputabile a spese di ricerca e sviluppo del contribuente è presa in considerazione per il calcolo dell'utile netto imponibile con una riduzione del 90 per cento. I Cantoni possono accordare una riduzione inferiore.
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2 Se l'imposta gravante l'utile da un diritto secondo il capoverso 1 è ridotta per la prima volta, le spese di ricerca e sviluppo imputabili a tale diritto già prese in considerazione in periodi fiscali passati come pure un'eventuale deduzione secondo l'articolo 25a sono addizionate all'utile netto imponibile. Deve essere costituita una riserva occulta tassata pari all'entità dell'importo addizionato.
Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione, in particolare riguardo ai diritti analoghi e alla determinazione dell'utile da brevetti e diritti analoghi.
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Art. 24b
Dichiarazione di riserve occulte all'inizio dell'assoggettamento
Se il contribuente all'inizio dell'assoggettamento dichiara le riserve occulte, compreso il valore aggiunto generato internamente, esse non sottostanno all'imposta sull'utile. Le riserve occulte di una società di capitali o di una società cooperativa su partecipazioni di almeno il 10 per cento al capitale azionario o sociale oppure all'utile e alle riserve di un'altra società non possono essere dichiarate.
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Quale inizio dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni dall'estero in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situato in Svizzera, la fine dell'esenzione fiscale ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva in Svizzera.
2
Le riserve occulte dichiarate sono ammortizzate annualmente mediante l'aliquota applicata ai fini fiscali agli ammortamenti dei valori patrimoniali interessati.
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Il valore aggiunto generato internamente e dichiarato deve essere ammortizzato entro dieci anni.
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Art. 24c
Dichiarazione di riserve occulte alla fine dell'assoggettamento
Se l'assoggettamento cessa, le riserve occulte non tassate esistenti a quel momento, compreso il valore aggiunto generato internamente, sottostanno all'imposizione.
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Quale fine dell'assoggettamento sono considerati il trasferimento di valori patrimoniali o di funzioni in un'impresa o in uno stabilimento d'impresa situato all'estero, la chiusura della liquidazione, il passaggio a un'esenzione fiscale ai sensi dell'articolo 23 capoverso 1 nonché il trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'estero.
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Art. 25a
Deduzione delle spese di ricerca e sviluppo
I Cantoni possono approvare una deduzione delle spese di ricerca e sviluppo superiore agli oneri consentiti dall'uso commerciale.
1
Le spese di ricerca e sviluppo sono deducibili nella misura in cui sono sostenute in Svizzera direttamente dal contribuente o indirettamente da una terza persona.
2
Se la persona che ha conferito un mandato di ricerca e sviluppo ha diritto alla deduzione, il mandatario non ha diritto a nessuna deduzione.
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Art. 28 cpv. 25 Abrogati Art. 29 cpv. 2 lett. b e 3 2
Il capitale proprio imponibile consiste: b.
Abrogata
I Cantoni possono prevedere una riduzione dell'imposta per il capitale proprio imputabile ai diritti di partecipazione secondo l'articolo 28 capoverso 1 nonché a diritti secondo l'articolo 24a.
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Art. 72s
Adeguamento della legislazione cantonale alla modifica del ...
I Cantoni adeguano la loro legislazione agli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 2quinquies, 8a, 10a, 14 capoverso 3 secondo periodo, 24a24c, 25a, 28 capoversi 25 nonché 29 capoverso 2 lettera b e capoverso 3 con effetto due anni dopo l'entrata in vigore della modifica del ....
1
2 Scaduto questo termine, gli articoli 7 capoverso 1, 8 capoverso 2quinquies, 8a, 10a, 14 capoverso 3 secondo periodo, 24a24c, 25a, 28 capoversi 25 nonché 29 capoverso 2 lettera b e capoverso 3 sono direttamente applicabili laddove il diritto tributario cantonale risulti ad essi contrario.
Art. 78g
Disposizione transitoria della modifica del ...
Se le persone giuridiche sono state tassate prima dell'entrata in vigore della modifica del... secondo l'articolo 28 capoversi 24, in caso di realizzazione le riserve occulte esistenti al momento dell'entrata in vigore della modifica come pure il
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L sulla Riforma III dell'imposizione delle imprese
valore aggiunto generato internamente sono tassati separatamente entro cinque anni, nella misura in cui non erano imponibili sino a quel momento.
L'importo delle riserve occulte dichiarate dalla persona giuridica, compreso il valore aggiunto generato internamente, al momento dell'entrata in vigore della presente modifica deve essere stabilito mediante decisione dall'autorità di tassazione.
2
5. Legge federale del 22 giugno 195111 concernente l'esecuzione delle convenzioni internazionali concluse dalla Confederazione per evitare i casi di doppia imposizione Art. 2 cpv. 1 lett. g 1
Il Consiglio federale può segnatamente: g.
precisare a quali condizioni uno stabilimento d'impresa in Svizzera di un'impresa estera assoggettato all'imposta sull'utile ordinaria sia a livello di imposta federale diretta sia a livello di imposte cantonali e comunali può chiedere il computo globale d'imposta per i redditi provenienti da uno Stato terzo gravati da imposte non recuperabili.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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RS 672.2
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