Indagine conoscitiva (art. 104 cpv. 1 LStr) Advance Passenger Information (API): obbligo di comunicazione per le linee di volo da São Paulo (GRU), Abu Dhabi (AUH), Doha (DOH), Pechino (PEK) e Shanghai (PVG) verso la Svizzera.

La Segreteria di Stato della migrazione (SEM) determina i voli per i quali le compagnie aeree sono tenute a comunicare, immediatamente dopo il check-in, i dati personali relativi ai passeggeri (generalità e indicazioni relative al documento di viaggio) e i dati relativi al volo (art. 104 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri, LStr; RS 142.20). La valutazione dei dati API contribuisce a migliorare i controlli di confine e a lottare contro l'immigrazione illegale.

Prima di sottoporre una linea di volo all'obbligo di comunicazione sono sentite tutte le compagnie aeree che effettuano regolari voli di linea o charter su tale linea a destinazione della Svizzera.

In base a un'analisi dei rischi la SEM considera l'eventualità di sottoporre all'obbligo di comunicazione i voli in provenienza da São Paulo, Abu Dhabi, Doha, Pechino e Shanghai a destinazione della Svizzera.1 Le compagnie aeree interessate hanno la possibilità di inviare, entro il 5 giugno 2015, il proprio parere sulla prevista introduzione dell'obbligo di comunicazione, al seguente indirizzo: Segreteria di Stato della migrazione Sezione Basi frontiera Quellenweg 6 3003 Berna-Wabern Gli obblighi di comunicazione saranno verosimilmente decisi nel luglio 2015 con effetto dal settembre/ottobre 2015. Una fase di prova può essere richiesta dalle compagnie aeree o decisa dalla SEM.

La comunicazione dei dati relativi ai passeggeri a bordo di voli sottoposti all'obbligo di comunicazione avviene tramite la rete SITA Type B oppure tramite l'API Webupload (Internet). Entrambe le varianti sono descritte nelle specifiche tecniche API, le quali costituiscono una base vincolante per la predisposizione delle necessarie infrastrutture e definiscono altresì le modalità di comunicazione dei dati in caso di disturbi tecnici. Le specifiche tecniche API sono consultabili sul sito web della SEM2.

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Sottostanno tuttora all'obbligo di comunicazione i voli da Dubai, Dar es Salaam, Nairobi, Pristina, Istanbul, Mosca, Casablanca e Marrakech a destinazione della Svizzera (decisione generale del 7 luglio 2011, FF 2011 5673; decisione generale del 24 luglio 2012, FF 2012 6618; decisione generale del 25 giugno 2013, FF 2013 3985).

www.sem.admin.ch > Entrata & Soggiorno > Entrata > Advance Passenger Information (API). Le specifiche tecniche con i dati di contatto saranno recapitati unitamente alla decisione.

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2015-1297

Le compagnie aeree interessate sono pregate di indicare alla SEM, parimenti entro il 5 giugno 2015, la modalità di comunicazione di loro scelta (SITA Type B oppure API Webupload), se desiderano una fase di prova e la lingua di corrispondenza auspicata (italiano, tedesco, francese). Esse sono altresì pregate di indicare alla SEM una persona di contatto per le questioni inerenti alle trasmissioni di prove e alla qualità dei dati.

Per domande o chiarimenti, le compagnie aeree possono rivolgersi a api-info@sem.admin.ch.

12 maggio 2015

Segreteria di Stato della migrazione

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