15.064 Messaggio concernente l'approvazione degli Accordi con Belize e Grenada sullo scambio di informazioni in materia fiscale del 7 ottobre 2015

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione i seguenti disegni di decreto: ­

decreto federale che approva l'Accordo del 10 agosto 2015 tra la Svizzera e il Belize,

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decreto federale che approva l'Accordo del 19 maggio 2015 tra la Svizzera e Grenada.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

7 ottobre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio Dalla decisione del Consiglio federale della primavera del 2009 di riprendere lo standard riconosciuto a livello internazionale sullo scambio di informazioni in materia fiscale secondo l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE (Modello OCSE), la Svizzera ha rivisto numerose convenzioni per evitare la doppia imposizione (CDI) e ha concluso nuove convenzioni contenenti una clausola sullo scambio di informazioni conforme allo standard. Essa prosegue gli sforzi volti ad consolidare la nuova politica in materia di assistenza amministrativa concludendo con altri Stati nuove CDI o adeguando quelle esistenti.

Diversi Stati e territori hanno chiesto alla Svizzera di avviare negoziati al fine di concludere un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (in inglese: Tax Information Exchange Agreement, TIEA). Nel mese di aprile del 2012 il Consiglio federale ha deciso di concludere questo tipo di accordi. Sinora la Svizzera ha concluso nove TIEA.

I TIEA permettono a Stati e territori che non vogliono concludere una CDI di convenire uno scambio di informazioni in materia fiscale. CDI e TIEA sono in linea di principio strumenti equivalenti per convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard. Rispetto a una CDI, un TIEA disciplina le modalità dell'assistenza amministrativa in modo più dettagliato e si limita esclusivamente all'assistenza amministrativa su domanda.

L'Accordo con il Belize è stato firmato il 10 agosto 2015 e l'Accordo con Grenada il 19 maggio 2015.

Durante l'indagine conoscitiva la conclusione di questi Accordi è stata accolta positivamente.

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Messaggio 1

Situazione iniziale

1.1

Andamento e risultato dei negoziati

Dalla nostra decisione della primavera del 2009 di riprendere lo standard riconosciuto a livello internazionale sullo scambio di informazioni in materia fiscale secondo l'articolo 26 del Modello di convenzione dell'OCSE (Modello OCSE), la Svizzera ha rivisto numerose convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) e ha concluso nuove convenzioni contenenti una clausola sullo scambio di informazioni conforme allo standard. Essa prosegue gli sforzi volti ad consolidare la nuova politica in materia di assistenza amministrativa concludendo con altri Stati nuove CDI o adeguando quelle esistenti.

Diversi Stati e territori hanno chiesto alla Svizzera di avviare negoziati al fine di concludere un accordo sullo scambio di informazioni in materia fiscale (in inglese: Tax Information Exchange Agreement, TIEA). All'inizio la Svizzera considerava come prioritaria la revisione delle sue CDI per l'attuazione dell'assistenza amministrativa su domanda. Nel suo rapporto del giugno 2011 di valutazione tra pari (peer review), il Forum globale sulla trasparenza e sullo scambio di informazioni a fini fiscali (Forum globale) ha tuttavia raccomandato alla Svizzera di concludere TIEA conformi allo standard con gli Stati e i territori interessati. Il 4 aprile 2012 abbiamo preso tale decisione. Un TIEA può anche essere concluso se il nostro Paese è interessato a un simile accordo per motivi fiscali o di politica di sviluppo.

L'esecuzione del TIEA è disciplinata nella legge del 28 settembre 20121 sull'assistenza amministrativa fiscale (LAAF), entrata in vigore il 1° febbraio 2013 (cfr.

art. 1 cpv. 1 lett. b LAAF). I TIEA permettono a Stati e territori che non vogliono concludere una CDI ­ ad esempio qualora l'insorgenza di doppie imposizioni nel rapporto bilaterale risulti improbabile in ragione dell'assenza di un sistema fiscale o perché il diritto tributario non è molto sviluppato in una delle Parti contraenti ­ di convenire uno scambio di informazioni in materia fiscale. CDI e TIEA sono in linea di principio strumenti equivalenti per convenire una disposizione concernente lo scambio di informazioni su domanda conforme allo standard. Rispetto a una CDI, un TIEA disciplina le modalità dell'assistenza amministrativa in modo più dettagliato.

Questo tipo di accordi non prevede lo scambio automatico o spontaneo di
informazioni.

Per decidere se sia meglio concludere una CDI o un TIEA, bisogna valutare ogni singolo caso sulla base degli interessi presenti attribuendo particolare importanza alle relazioni economiche bilaterali. Se, oltre allo scambio di informazioni, nel rapporto bilaterale vanno disciplinate ulteriori questioni fiscali, la priorità va accordata alla conclusione di una CDI. Negli altri casi potrebbe essere più adeguato un TIEA.

La Svizzera ha già concluso diversi TIEA: quelli con l'Isola di Man, Guernesey e Jersey sono già entrati in vigore e si applicano dal 1° gennaio 2015. Gli accordi

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SR 651.1

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conclusi con Andorra, Groenlandia, San Marino e le Seychelles sono entrati in vigore nel luglio 2015 e saranno applicati dal 1° gennaio 2016.

Belize e Grenada fanno parte degli Stati e territori ai quali, in seguito allo Scambio di note del 20 e 26 agosto 1963, è stata estesa la Convenzione del 19542 tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito della Gran Bretagna e dell'Irlanda del Nord intesa a evitare i casi di doppia imposizione in materia d'imposte sul reddito (CDI del 1954). A quel tempo Belize e Grenada erano colonie della Corona britannica.

Grenada è diventata indipendente il 7 febbraio 1974 mentre il Belize il 21 settembre 1981. Il Consiglio federale li ha riconosciuti come Stati nell'anno della loro dichiarazione d'indipendenza. La Svizzera intrattiene relazioni diplomatiche con Grenada dal 1981 e con il Belize dal 1988. Sia il Belize che Grenada hanno confermato il proseguimento dell'applicazione della CDI del 1954 anche dopo la dichiarazione d'indipendenza con lettera al segretario delle Nazioni Unite (lettera di Grenada del 19 agosto1974 e lettera del Belize del 29 settembre 1982).

Nel quadro del processo di peer review di questi due Paesi, il Forum globale ha stabilito che la CDI del 1954 non corrisponde più allo standard internazionale in ambito di assistenza amministrativa a fini fiscali. Belize e Grenada hanno dunque richiesto alla Svizzera l'avvio di negoziati per la conclusione di un TIEA.

La CDI del 1954 ha un campo di applicazione più ampio dei TIEA con il Belize e con Grenada, poiché per sua natura non disciplina soltanto lo scambio di informazioni ma altresì i diritti di imposizione degli Stati interessati. I TIEA non sostituiscono la CDI del 1954; essi prevedono unicamente diposizioni conformi allo standard per lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale. In questo ambito i TIEA, più recenti della CDI del 1954, hanno prevalgono su quest'ultima. La CDI del 1954 prevede che la sua estensione ai territori citati nello Scambio di note del 20 e 26 agosto 1963 possa essere denunciata con effetto per tutti o singoli territori.

Tuttavia la CDI del 1954 va ancora applicata a Belize e Grenada in ragione delle restanti disposizioni che disciplinano eventuali casi di doppia imposizione, anche se in passato è stata poco applicata ai due Stati.

I negoziati, che si
sono tenuti per corrispondenza, hanno condotto alla parafatura di un avamprogetto con il Belize il 1° dicembre 2014 e di uno con Grenada l'11 dicembre 2014.

Sebbene Belize e Grenada prevedano l'imposizione globale sul reddito e sul patrimonio, le cerchie economiche consultate non hanno, per motivi economici, mostrato interesse a rivedere la CDI del 1954 bensì ritenuto che un TIEA risultasse più appropriato.

Dal 9 al 23 marzo 2015 gli avamprogetti di Accordo con Belize e Grenada sono stati oggetto di un'indagine conoscitiva presso i Cantoni e le cerchie interessate. La conclusione di questi Accordi è stata accolta positivamente.

L'Accordo con Grenada è stato firmato il 19 maggio 2015; quello con il Belize il 10 agosto 2015.

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RS 0.672.936.711

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1.2

Valutazione degli Accordi

Gli Accordi disciplinano lo scambio di informazioni su domanda e la sua esecuzione avviene sulla base della LAAF. La conclusione di TIEA serve ad attuare la politica svizzera in materia di assistenza amministrativa e la decisione del nostro Consiglio del 4 aprile 2012 di concludere accordi di assistenza amministrativa conformi allo standard non solo sotto forma di CDI ma anche di TIEA. Con la conclusione di tali Accordi è possibile tutelare contemporaneamente la reputazione e l'integrità della piazza finanziaria svizzera e attuare la raccomandazione del Forum globale.

Rispetto al Modello OCSE del 2002 sullo scambio di informazioni in ambito fiscale (Modello TIEA) entrambi gli Accordi tengono conto di due particolarità del diritto svizzero, ovvero nessuna introduzione di una clausola concernente i controlli fiscali all'estero e nessun effetto retroattivo relativo a informazioni concernenti le informazioni rilevanti del diritto fiscale penale.

I Terms of Reference del Forum globale prevendono che le informazioni siano scambiate con tutti i partner interessati. Perciò bisogna accogliere le richieste concernenti la conclusione di accordi sullo scambio di informazioni fiscali, siano esse un TIEA o una CDI. La Svizzera non può quindi respingere richieste specifiche concernenti la conclusione di un TIEA. Con la firma della Convenzione del Consiglio d'Europa e dell'OCSE del 25 gennaio 1988, nella sua versione rivista ed entrata in vigore il 1° giugno 20113, sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (Convenzione Consiglio d'Europa/OCSE) la Svizzera ha ampliato la sua rete per quanto concerne lo scambio di informazioni in materia fiscale e in futuro, dopo la sua ratifica, potrà scambiare informazioni fiscali su questa base. Anche se la Convenzione Consiglio d'Europa/OCSE è uno strumento importante per la collaborazione fiscale tra gli Stati, gli altri strumenti, come ad esempio i TIEA, mantengono la loro importanza.

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Commento ai singoli articoli

Gli Accordi riprendono in larga misura, sia a livello formale che materiale, il Modello TIEA, l'articolo 26 del Modello OCSE e la politica svizzera in materia di assistenza amministrativa fiscale. Essi servono ad attuare la politica svizzera in materia di convenzioni, che consiste nel concludere accordi di assistenza amministrativa conformi allo standard anche sotto forma di un TIEA. Di seguito vengono analizzate le disposizioni dei due Accordi.

Ingresso Secondo l'ingresso, l'accordo mira ad ampliare e agevolare lo scambio di informazioni in materia fiscale tra le Parti contraenti.

Art. 1

Oggetto e campo di applicazione dell'Accordo

Le Parti contraenti si accordano assistenza tramite lo scambio di informazioni che sono verosimilmente rilevanti per l'esecuzione e l'applicazione della legislazione interna relativa alle imposte considerate nell'accordo. Con riferimento alla verosimi3

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le rilevanza delle informazioni richieste viene garantito uno scambio di informazioni in materia fiscale il più ampio possibile. Al contempo si esprime però chiaramente il divieto di intraprendere fishing expedition (ovvero una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni) o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile.

I diritti e protezioni di cui beneficiano le persone in virtù di disposizioni legislative o regolamentazioni o prassi amministrative della Parte richiesta rimangono applicabili nella misura in cui non ostacolano o ritardano indebitamente lo scambio effettivo di informazioni. Per la Svizzera significa in particolare che viene assicurato il diritto d'essere sentiti nonché la garanzia della via giudiziaria conformemente alle disposizioni di legge.

Art. 2

Competenza

Questo articolo stabilisce che la Parte richiesta non è tenuta a fornire informazioni che non sono in possesso delle proprie autorità né in possesso o sotto il controllo di persone sotto la sua giurisdizione. Le espressioni «in possesso» o «controllo» sono da interpretare in senso ampio.

L'obbligo di fornire informazioni non dipende dalla residenza o dalla cittadinanza della persona a cui le informazioni si riferiscono oppure della persona in possesso delle informazioni richieste o che ne ha il controllo. Ciò significa che per l'applicazione degli Accordi non è necessario che la persona interessata sia residente ad esempio in Svizzera o in Belize. È sufficiente un collegamento commerciale nella Parte richiedente per poter allestire una domanda.

Art. 3

Imposte considerate

La disposizione concernente le imposte considerate nell'Accordo con Grenada e nell'Accordo con il Belize prevede che la Svizzera possa richiedere informazioni concernenti imposte sul reddito e sul patrimonio nonché su imposte su successioni e donazioni.

Il Belize può richiedere lo scambio di informazioni per l'imposta sul reddito, compresa la tassa addizionale (surtax) o il supplemento d'imposta (surcharge), l'imposta sulle società (business tax) e l'imposta generale sulla cifra d'affari (general sales tax). Il Belize ha introdotto nel 2006 l'imposta generale sulla cifra d'affari. Dal 2006 tutti i TIEA conclusi da questo Paese includono questa imposta.

Per Grenada rientrano nel campo di applicazione del TIEA l'imposta sul reddito (personal income tax) e l'imposta sull'utile (corporate income tax).

Art. 4

Definizioni

L'articolo 4 definisce le nozioni dell'Accordo. Al riguardo sono state sostanzialmente riprese le definizioni del Modello TIEA.

Art. 5

Scambio di informazioni su domanda

Par. 1 Lo scambio di informazioni conformemente agli scopi dell'articolo 1 avviene esclusivamente su domanda. In generale questi Accordi non prevedono lo scambio auto6248

matico o spontaneo di informazioni. La legislazione svizzera in vigore non dispone di norme per l'esecuzione dello scambio automatico o spontaneo di informazioni.

Con l'approvazione della Convenzione Consiglio d'Europa/OCSE e dell'Accordo multilaterale tra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari verranno create le basi legali di diritto internazionale. Se il nostro Paese volesse estendere la sua collaborazione in ambito fiscale con il Belize o Grenada allo scambio di informazioni automatico e spontaneo, questi strumenti dovrebbero entrare in vigore per la Svizzera ed essere applicabili o ampliati a questi Stati.

Secondo l'Accordo, le informazioni vengono scambiate a prescindere dal fatto che l'atto oggetto dell'inchiesta costituisca o meno un reato penale secondo il diritto della Parte richiesta. Per cui la Parte richiedente formula una domanda soltanto se ha esaurito i propri mezzi d'indagine; sono fatti salvi i casi in cui l'ottenimento di tali informazioni comporta difficoltà sproporzionate.

Par. 2 La Parte richiesta non può semplicemente appellarsi a informazioni che si trovano in possesso dell'autorità competente, ma deve adottare tutte le misure necessarie per fornire alla Parte richiedente le informazioni richieste, anche se la Parte richiesta non ha bisogno di queste informazioni a fini fiscali propri. Lo scambio di informazioni non si limita pertanto alle informazioni che possono essere utili anche all'autorità competente della Parte richiesta.

Par. 4 Ciascuna Parte contraente garantisce che la propria autorità competente dispone del diritto di ottenere e fornire informazioni che si trovano presso banche o altri intermediari finanziari o che concernono i rapporti di proprietà di una persona. La Parte richiesta deve dunque ottenere e scambiare le informazioni anche se queste non sarebbero ottenibili secondo il proprio diritto o la propria prassi amministrativa. Di conseguenza la Svizzera non può rifiutare lo scambio di informazioni adducendo la motivazione del segreto bancario svizzero. Il TIEA e l'articolo 8 capoverso 2 LAAF in combinato disposto con l'articolo 13 capoverso 1 LAAF costituiscono le basi legali affinché alle autorità competenti svizzere siano conferiti i poteri procedurali necessari per ottenere le informazioni
richieste. In relazione alle informazioni concernenti i proprietari sono applicabili le disposizioni della legge del 12 dicembre 20144 concernente l'attuazione delle Raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria rivedute nel 2012, entrata in vigore il 1° luglio 2015. Queste disposizioni hanno migliorato la trasparenza delle persone giuridiche grazie a misure che perseguono, da un canto, le società non quotate che emettono azioni al portatore e, d'altro canto, l'accertamento dell'avente economicamente diritto di una persona giuridica.

Par. 5 Il paragrafo 5 contiene le indicazioni che la Parte richiedente deve fornire per scritto al fine di attestare la verosimile rilevanza delle informazioni. La domanda di assistenza amministrativa deve essere il più possibile dettagliata e contenere il maggior numero possibile di informazioni. Con le indicazioni di cui al paragrafo 5 devono essere evitate le fishing expedition, ovvero domande senza indizi concreti. Tuttavia la disposizione deve essere interpretata in senso lato per non ostacolare uno scambio 4

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efficace di informazioni. Come per l'articolo 26 del Modello OCSE, secondo la TIEA lo scambio di informazioni è limitato alle domande concrete. Secondo il riveduto standard dell'OCSE, sono ora autorizzate anche le domande concrete che riguardano un gruppo chiaramente individuabile di contribuenti di cui si deve supporre che non hanno adempiuto ai loro obblighi fiscali nella Parte richiedente. I TIEA permettono così di dare seguito a tali domande raggruppate. Gli Accordi chiedono l'identificazione della persona interessata. Secondo il commentario del 2002 del Modello TIEA, questa identificazione può ad esempio avvenire mediante un numero di conto o tramite altre informazioni che permettono di identificare la persona interessata (cfr. le spiegazioni all'art. 5 par. 5 in combinato disposto con l'art. 1 del Modello TIEA). Per l'interpretazione è possibile riferirsi al vigente commentario dell'articolo 26 del Modello OCSE. La procedura per le domande raggruppate è retta dalla LAAF.

Par. 6 Il paragrafo 6 stabilisce il modo di procedere e i termini per garantire una rapida trasmissione delle informazioni. La Parte richiesta deve informare immediatamente la Parte richiedente indicando le ragioni per cui non è in grado di procurarsi e fornire le informazioni entro il termine previsto. La procedura e i termini contenuti negli Accordi sono gli stessi del Modello TIEA.

Art. 6

Possibilità di respingere una domanda

Par. 1 La Parte richiesta non è tenuta a ottenere o fornire informazioni che la Parte richiedente non potrebbe ottenere secondo il proprio diritto interno. La Parte richiesta può rifiutarsi di rispondere se la domanda non è effettuata conformemente al TIEA.

Par. 2, 3 e 4 Entrambi gli Accordi stabiliscono che le Parti contraenti non sono obbligate a fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali nonché metodi commerciali (par. 2) oppure se la divulgazione delle informazioni è contraria all'ordine pubblico (par. 4).

Il paragrafo 3 prevede inoltre che nelle relative disposizioni degli Accordi una Parte contraente non sia tenuta ad ottenere o fornire informazioni che potrebbero rivelare comunicazioni riservate tra un cliente e un rappresentante legale, qualora tali informazioni siano prodotte al fine di chiedere o fornire consulenza legale o per essere utilizzate in procedimenti giudiziari in corso o previsti.

Par. 5 Una domanda di informazioni non può essere respinta per il fatto che il credito fiscale oggetto della domanda è contestato.

Par. 6 La Parte richiesta può respingere una domanda di informazioni se le informazioni chieste dalla Parte richiedente svantaggiano, a pari circostanze, cittadini della Parte richiesta rispetto a cittadini della Parte richiedente.

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Art. 7

Confidenzialità

Qualsiasi informazione ricevuta dall'altra Parte contraente è da trattare in modo confidenziale. Tale protezione è indispensabile per ogni dispositivo concernente lo scambio di informazioni in materia fiscale. In questo articolo rientrano sia le indicazioni fornite dalla Parte richiedente (cfr. art. 5 par. 5) che le informazioni fornite dalla Parte richiesta. Le informazioni possono essere utilizzate solo per gli scopi dell'Accordo. Esse possono essere divulgate soltanto a persone o autorità che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte alle quali si riferisce l'Accordo, o del perseguimento oppure della decisione di ricorrere inerenti a queste imposte.

La Parte richiedente non è autorizzata a mettere a disposizione di terzi le informazioni senza espressa autorizzazione della Parte richiesta. La Parte richiedente non è nemmeno autorizzata a comunicare le informazioni ricevute a un altro Stato o a un'altra giurisdizione. Se uno Stato terzo vuole ottenere informazioni da una Parte contraente, può farlo inoltrando una domanda di informazioni sulla base di una CDI o di un TIEA che ha concluso direttamente con la Parte contraente. In tal modo viene garantita la confidenzialità delle informazioni.

Art. 8

Spese

Secondo i due Accordi le Parti contraenti determinano di comune accordo la ripartizione delle eventuali spese dell'assistenza amministrativa. Non sono stati ancora conclusi accordi di dettaglio.

Art. 9

Disposizioni di applicazione

Le Parti contraenti adottano le disposizioni necessarie per adempiere ed eseguire gli Accordi. Grazie alla LAAF la Svizzera dispone della necessaria base legale.

Art. 10

Procedura amichevole

Per risolvere difficoltà nell'interpretazione o nell'applicazione dell'Accordo è prevista una procedura amichevole. Al riguardo le Parti contraenti possono convenire anche altre forme di risoluzione delle controversie.

Art. 11

Entrata in vigore

Sia l'Accordo con il Belize sia quello con Grenada entrano in vigore alla data di ricezione dell'ultima notifica concernente l'adempimento delle necessarie procedure interne. Le disposizioni dei due TIEA si applicano alle informazioni concernenti gli anni fiscali a partire dal 1° gennaio dell'anno civile seguente l'entrata in vigore degli Accordi o a una data successiva, oppure ­ in mancanza di un periodo fiscale, come ad esempio nel caso delle imposte sulle successioni e sulle donazioni ­ per tutti i crediti fiscali sorti il 1° gennaio dell'anno civile seguente l'entrata in vigore degli Accordi o a una data successiva.

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Art. 12

Denuncia

Ciascuna Parte contraente può denunciare per scritto in ogni tempo l'Accordo. La denuncia ha effetto dal primo giorno del settimo mese successivo alla data di ricezione della notifica di denuncia da parte dell'altra Parte contraente.

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Ripercussioni finanziarie

Poiché i TIEA, contrariamente alle CDI, disciplinano non la reciproca imposizione ma soltanto lo scambio di informazioni in materia fiscale, essi non causano alcuna diminuzione delle entrate fiscali. Gli Accordi possono addirittura generare entrate fiscali supplementari poiché permettono alla Svizzera di inoltrare domande di assistenza amministrativa al Belize o a Grenada. Non è tuttavia possibile effettuare stime al riguardo. Gli Accordi possono invece aumentare l'onere amministrativo legato al trattamento delle domande inoltrate; è però previsto di far fronte a questo maggiore onere con il personale già a disposizione.

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Costituzionalità

I nuovi Accordi si fondano sull'articolo 54 della Costituzione federale5 (Cost.) che attribuisce alla Confederazione la competenza in materia di affari esteri. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost., spetta all'Assemblea federale approvarli. I nuovi Accordi sono stati conclusi per un periodo indeterminato, ma sono denunciabili per la fine di ogni anno civile con preavviso di almeno sei mesi. Essi non prevedono l'adesione a un'organizzazione internazionale. Sottostanno al referendum facoltativo secondo l'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. i trattati che contengono importanti norme di diritto o la cui attuazione necessita l'emanazione di leggi federali. Conformemente all'articolo 22 capoverso 4 della legge federale del 13 dicembre 20026 sul Parlamento, una disposizione iscritta in un trattato internazionale contiene norme di diritto che, in forma direttamente vincolante e in termini generali ed astratti, impongono obblighi, conferiscono diritti o determinano competenze.

I nuovi Accordi disciplinano l'obbligo di assistenza amministrativa nei confronti di Belize e Grenada. L'assistenza amministrativa è ampiamente assicurata conformemente allo standard internazionale e alla politica svizzera in materia di convenzioni.

Gli Accordi contengono nuove importanti norme di diritto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. che dovrebbero prendere la forma di una legge se fossero emanate nel diritto interno. I decreti federali che approvano gli Accordi con Belize e Grenada sullo scambio di informazioni in materia fiscale sottostanno dunque a referendum facoltativo.

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RS 101 RS 171.10

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