Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo Proroga e modifica del 20 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero decreta: I La validità dei decreti del Consiglio federale del 10 luglio 2003, del 18 agosto 2006, del 30 giugno 2009, del 23 agosto 2011 e del 9 ottobre 20141 che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, è prorogata con effetto fino al 31 dicembre 2016.

II Il decreto del Consiglio federale del 10 luglio 2003 menzionato nella cifra I è inoltre modificato come segue: Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego del contributo per le spese di esecuzione (art. 15 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo a tale conteggio. Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti richiesti in singoli casi dalla SECO. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, se necessario per il disbrigo delle pendenze o di altri casi che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da consultare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

III Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati nella cifra I, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2:

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FF 2003 4473, 2006 6205, 2009 4475, 2011 5939, 2014 7389 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo. DCF

Convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari del 1/16 dicembre 2014 Art. 1 Il contratto collettivo di lavoro per l'industria svizzera dei prodotti in calcestruzzo è modificato come segue: Art. 4 cpv. 3 CCL IV I datori di lavoro che hanno concesso ai loro lavoratori, a decorrere dal 1° gennaio 2015, un aumento del salario possono computarlo sull'aumento salariale conformemente all'articolo 1 della convenzione addizionale sull'adeguamento dei salari.

V Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2015 e ha effetto sino al 31 dicembre 2016.

20 aprile 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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