Legge federale sugli orari di apertura dei negozi
Disegno
(LANeg) del ...
L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 95 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 20142, decreta:
Art. 1
Orari d'apertura
Su tutto il territorio svizzero, i negozi possono essere aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20 e il sabato dalle 6 alle 19.
1
2
I Cantoni possono stabilire orari di apertura più lunghi.
Art. 2
Giorni festivi cantonali
L'articolo 1 non si applica né ai giorni festivi definiti dal diritto cantonale né alla loro vigilia.
Art. 3
Definizioni
Ai sensi della presente legge sono considerati negozi i locali commerciali fisici la cui attività commerciale principale è costituita dalla vendita di merci ai consumatori.
Art. 4
Modifica di un altro atto normativo
La legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie è modificata come segue: Art. 39 cpv. 3 Ai servizi definiti accessori dalle imprese ferroviarie non si applicano né la legge federale del ...4 sugli orari di apertura dei negozi, né le prescrizioni cantonali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura. Tali servizi soggiacciono tuttavia alle ulteriori prescrizioni di polizia commerciale, sanitaria ed economica e alle regolamentazioni del rapporto di lavoro dichiarate vincolanti dalle autorità competenti.
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1 2 3 4
RS 101 FF 2015 689 RS 742.101 RS ...; FF 2015 689 715
2014-2737
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Orari di apertura dei negozi. LF
Art. 5
Referendum ed entrata in vigore
1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
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