Legge federale sugli orari di apertura dei negozi

Disegno

(LANeg) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 95 della Costituzione federale1; visto il messaggio del Consiglio federale del 28 novembre 20142, decreta:

Art. 1

Orari d'apertura

Su tutto il territorio svizzero, i negozi possono essere aperti dal lunedì al venerdì dalle 6 alle 20 e il sabato dalle 6 alle 19.

1

2

I Cantoni possono stabilire orari di apertura più lunghi.

Art. 2

Giorni festivi cantonali

L'articolo 1 non si applica né ai giorni festivi definiti dal diritto cantonale né alla loro vigilia.

Art. 3

Definizioni

Ai sensi della presente legge sono considerati negozi i locali commerciali fisici la cui attività commerciale principale è costituita dalla vendita di merci ai consumatori.

Art. 4

Modifica di un altro atto normativo

La legge federale del 20 dicembre 19573 sulle ferrovie è modificata come segue: Art. 39 cpv. 3 Ai servizi definiti accessori dalle imprese ferroviarie non si applicano né la legge federale del ...4 sugli orari di apertura dei negozi, né le prescrizioni cantonali e comunali in materia di orari di apertura e di chiusura. Tali servizi soggiacciono tuttavia alle ulteriori prescrizioni di polizia commerciale, sanitaria ed economica e alle regolamentazioni del rapporto di lavoro dichiarate vincolanti dalle autorità competenti.

3

1 2 3 4

RS 101 FF 2015 689 RS 742.101 RS ...; FF 2015 689 715

2014-2737

715

Orari di apertura dei negozi. LF

Art. 5

Referendum ed entrata in vigore

1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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