Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera dell'8 ottobre 2015

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 28 settembre 19561 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro, decreta:

Art. 1 Alle allegate disposizioni del contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera del 7 ottobre 2014 viene conferita l'obbligatorietà generale2.

Art. 2 1

L'obbligatorietà generale è applicabile su tutto il territorio svizzero.

Le disposizioni del contratto collettivo di lavoro per il settore della panetteriapasticceria-confetteria artigianale svizzera dichiarate di obbligatorietà generale sono applicabili a tutti i datori di lavoro e a tutti i lavoratori (personale di produzione e vendita) attivi in aziende del settore della panetteria, pasticceria e confetteria. Tra queste vanno annoverati tutti i fabbricanti e i fornitori di ogni tipo di pane, prodotti di panetteria (compresa la piccola pasticceria), cioccolato e altri preparati alimentari contenenti cacao, articoli di pasticceria e gelati fabbricati completamente o in parte sotto la diretta sorveglianza del fabbricante o del fornitore e ceduti dietro compenso.

Le imprese di ristorazione che formano un'unità con le aziende summenzionate fanno pure parte del settore della panetteria-pasticceria-confetteria, sempre che tutti o una parte dei loro lavoratori non sottostanno al CCNL dell'industria alberghiera e della ristorazione conformemente al decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro nazionale.

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RS 221.215.311 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere richiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

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Contratto collettivo di lavoro per il settore della panetteria-pasticceria-confetteria artigianale svizzera. DCF

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Sono eccettuati dal campo d'applicazione: a.

i lavoratori che non sono in possesso di almeno uno dei seguenti diplomi: ­ attestato federale di capacità come panettiere/panettiera; ­ attestato federale di capacità come panettiere-pasticciere/panettierapasticciera; ­ attestato federale di capacità come pasticciere-confettiere/pasticcieraconfettiera; ­ attestato federale di capacità come panettiere-pasticciere-confettiere/panettiera-pasticciera-confettiera; ­ certificato federale di formazione pratica come panettiere-pasticciereconfettiere/panettiera-pasticciera-confettiera;

b.

i lavoratori che non sono in possesso di almeno uno dei seguenti diplomi: ­ certificato federale di formazione pratica come assistente del commercio al dettaglio; ­ attestato federale di capacità come venditore/venditrice (interno ed esterno al settore); ­ attestato federale di capacità come impiegato del commercio al dettaglio; ­ attestato federale di capacità come impiegato di vendita al dettaglio; ­ attestato federale professionale come specialista del settore della panetteria-pasticceria-confetteria;

c.

i lavoratori che sono impiegati in una panetteria, pasticceria o confetteria con una parte di ristorazione (parte dell'azienda attiva nella ristorazione) sempre che, cumulativamente, ­ la panetteria, la pasticceria o la confetteria costituisca un'unità con la parte di ristorazione, vale a dire i locali riservati all'azienda della panetteria, pasticceria o confetteria sono contigui alla parte di ristorazione, l'azienda è gestita a livello economico-aziendale come un'azienda unica e le ore di apertura sono essenzialmente le stesse, ­ la parte di ristorazione abbia più di 50 posti a sedere per filiale (indipendentemente dal numero di posti in piedi) e ­ l'attività del lavoratore consista principalmente in una prestazione nell'ambito della ristorazione. Una prestazione è fornita principalmente nella ristorazione, quando l'attività del lavoratore consiste in prestazioni legate alla ristorazione (vale a dire prestazioni di servizio, comprese le prestazioni al buffet o di cucina) corrispondenti a oltre il 50 per cento del suo impiego lavorativo;

d.

i lavoratori che, alternativamente, ­ sono membri della famiglia del proprietario dell'azienda (ovvero il coniuge, i parenti in linea diretta ascendente o discendente e i loro coniugi, i bambini adottati e i figliastri), ­ hanno un impiego lavorativo medio che non supera le 8 ore settimanali,

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sono persone in formazione, hanno seguito e terminato delle formazioni professionali all'estero, sempre che l'Unione internazionale dei panettieri e pasticceri (UIBC), per le formazioni riguardanti la produzione, o rispettivamente una commissione permanente, per le formazioni riguardanti la vendita e il commercio al dettaglio, non abbiano parificato i certificati professionali esteri agli attestati federali di capacità per quanto concerne i diritti e i doveri del CCL, sono quadri direttivi superiori o quadri direttivi con facoltà decisionali.

e.

le aziende che garantiscono a tutti i loro lavoratori condizioni di lavoro, stabilite in un contratto collettivo di lavoro, almeno equivalenti a quelle del presente contratto collettivo di lavoro.

f.

le aziende dell'industria svizzera del cioccolato.

Gli articoli 11 e 15 CCL come pure l'articolo 2a dell'appendice 2 si applicano al personale di vendita non qualificato attivo nel Cantone di Ginevra. Tutte le altre disposizioni contenute nel CCL sono irrilevanti per il personale di vendita non qualificato.

3bis

Le disposizioni del CCL, dichiarate di obbligatorietà generale, relative alle condizioni lavorative e salariali ai sensi dell'articolo 2 capoverso 1 della legge federale sui lavoratori distaccati3 e degli articoli 1 e 2 della relativa ordinanza4 valgono anche per i datori di lavoro con sede in Svizzera, ma al di fuori del campo di applicazione territoriale definito nel capoverso 1, come pure per i loro lavoratori nel caso in cui essi svolgano lavori che rientrano in questo campo di applicazione. Per il controllo del rispetto di queste disposizioni del CCL è competente la commissione permanente del CCL.

4

Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi alle spese di esecuzione (art. 41b CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo al conteggio. Quest'ultimo va corredato del rapporto dell'organo di revisione, nonché di altri documenti che la SECO richiede in singoli casi. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

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RS 823.20; LDist RS 823.201; ODist

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Art. 4 Il presente decreto entra in vigore il 1° novembre 2015 ed è valido sino al 31 dicembre 2018.

8 ottobre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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