Procedura di consultazione

Dipartimento federale di giustizia e polizia Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123c Cost.)

Il 18 maggio 2014 Popolo e Cantoni hanno accolto l'iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», che ha introdotto l'articolo 123c nella Costituzione federale. Secondo tale disposizione una persona condannata per aver leso l'integrità sessuale di un fanciullo o di una persona dipendente è definitivamente privata del diritto di esercitare un'attività professionale od onorifica a contatto con minorenni o persone dipendenti. Il Consiglio federale propone di attuare la nuova disposizione costituzionale adeguando le disposizioni del Codice penale (CP) e del Codice penale militare (CPM) concernenti l'interdizione entrate in vigore il 1° gennaio 2015. La nuova interdizione si attiene fedelmente al tenore dell'articolo 123c e tiene dunque ampiamente conto dell'automatismo prescritto dalla Costituzione federale, secondo la quale deve essere obbligatoriamente pronunciata un'interdizione a vita. Per garantire il rispetto dei vigenti principi costituzionali, è stata nondimeno prevista un'eccezione, subordinata a condizioni restrittive, che nei casi poco gravi autorizza il giudice a prescindere dalla pronuncia dell'interdizione, e sono stati operati alcuni ritocchi per quanto riguarda l'esecuzione dell'interdizione.

Inizio della consultazione: 13 maggio 2015 Termine della consultazione: 3 settembre 2015 La documentazione può essere ottenuta presso: Ufficio federale di giustizia, Settore Diritto penale e diritto di procedura penale, Bundesrain 20, 3003 Berna, tel. 058 462 41 19, fax 058 462 14 07, www.bj.admin.ch La documentazione della consultazione può essere consultata all'indirizzo seguente: www.admin.ch/ch/i/gg/pc/pendent.html

27 maggio 2015

2015-1465

Cancelleria federale

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Procedure di consultazione

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