Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

30 aprile 2015

AXA Vita SA, Winterthur

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale.

Tale modifica riguarda tutti gli assicurati delle fondazioni collettive e degli istituti di previdenza assicurati presso AXA Vita SA.

La modifica comprende l'adeguamento dei tassi di conversione nel regime sovraobbligatorio per il 1° gennaio 2016.

I tassi di conversione applicati agli averi di vecchiaia nel quadro dell'assicurazione integrale vengono ora determinati con un tasso di interesse del 3 per cento anziché del 3,34 per cento. In questo modo, i tassi di conversione scendono al 4 per cento circa.

I tassi di conversione per il trasferimento delle prestazioni di vecchiaia correnti nel quadro di nuovi affari e in seguito a garanzie di trasferimento rimangono invariati.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

Con la sua tariffa, la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 30 aprile 2015 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dal 1° gennaio 2016 a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando il loro domicilio o la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo.

6012

2015-2684

Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

6 ottobre 2015

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

6013