Decreto federale Disegno che approva e attua un Protocollo di modifica dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 54 capoverso 1 e 166 capoverso 2 della Costituzione federale (Cost.)1; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 20152, decreta:

Art. 1 Il Protocollo di modifica del 27 maggio 20153 dell'Accordo del 26 ottobre 20044 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea che stabilisce misure equivalenti a quelle definite nella direttiva del Consiglio 2003/48/CE in materia di tassazione dei redditi da risparmio sotto forma di pagamenti di interessi è approvato.

1

Il Consiglio federale è autorizzato a ratificarlo e a concludere accordi che abrogano le convenzioni menzionate nell'allegato alla legge del 15 giugno 20125 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale.

2

Art. 2 La legge federale concernente l'abrogazione della legge del 17 dicembre 2004 sulla fiscalità del risparmio e della legge del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale è approvata nella versione conforme all'allegato.

Art. 3 Il presente decreto sottostà a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. d n. 3 e art. 141a cpv. 2 Cost.).

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RS 101 FF 2015 7585 RS ...; FF 2015 7635 RS 0.641.926.81 RS 672.4

2015-2840

7633

Approva e attua un Protocollo di modifica dell'Accordo sulla fiscalità del risparmio tra la Svizzera e l'UE. DF

Allegato (art. 2)

Legge federale Disegno concernente l'abrogazione della legge del 17 dicembre 2004 sulla fiscalità del risparmio e della legge del 15 giugno 2012 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 173 capoverso 2 della Costituzione federale(Cost.)6; visto il messaggio del Consiglio federale del 25 novembre 20157, decreta:

Art. 1

Abrogazione di leggi federali

Il Consiglio federale abroga la legge del 17 dicembre 20048 sulla fiscalità del risparmio (LFR) e la legge federale del 15 giugno 20129 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale (LIFI) non appena si sono concluse le pertinenti procedure di ricorso ma al più presto sei anni dopo l'abrogazione delle convenzioni alle quali si applicano tali leggi.

Art. 2

Mantenimento dell'obbligo del segreto

L'obbligo del segreto derivante dall'articolo 10 LFR e dall'articolo 39 LIFI sussiste anche dopo l'abrogazione di tali leggi.

Art. 3

Entrata in vigore

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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RS 101 FF 2015 7525 RS 641.91, RU 2005 2558, 2006 2197, 2013 231 RS 672.4, RU 2013 27

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