Legge federale sull'assicurazione malattie

Progetto

(LAMal) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 17 aprile 20151; visto il parere del Consiglio federale del ...2, decreta:

Minoranza (Schmid-Federer, Fehr Jacqueline, Fridez, Heim, Hess Lorenz, Ingold, John-Calame, Rossini, Schenker Silvia, van Singer, Steiert) Non entrata in materia I La legge federale del 18 marzo 19943 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 64a

Partecipazione ai costi in caso di consumo eccessivo di alcol

Se le prestazioni sono fornite entro un determinato periodo dopo il consumo eccessivo di alcol, gli assicurati partecipano ai costi nella misura del 100 per cento.

1

La partecipazione ai costi secondo il capoverso 1 non incide né sulla franchigia né sull'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale. Esclude la partecipazione ai costi secondo l'articolo 64.

2

La partecipazione ai costi secondo il capoverso 1 non viene riscossa se l'assicurato può provare:

3

a.

che il consumo eccessivo di alcol non è imputabile a sua colpa; oppure

b.

che le prestazioni dovevano essere fornite indipendentemente dal consumo eccessivo di alcol.

Se l'assicurato è in cura medica da almeno sei mesi per la dipendenza da alcol, si presume che il consumo eccessivo di alcol non sia imputabile a sua colpa.

4

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FF 2015 3239 Sarà pubblicato nel FF successivamente.

RS 832.10

2015-1254

3259

Assicurazione malattie. LF

RU 2015

Minoranza (Steiert, Carobbio Guscetti, Fehr Jacqueline, Gilli, Heim, Lohr, Rossini, Schenker Silvia, van Singer, Streiff) Se l'assicurato è in cura medica per la dipendenza da alcol o per un altro disturbo psichico, si presume che il consumo eccessivo di alcol non sia imputabile a sua colpa.

4

Il Consiglio federale determina il periodo di cui al capoverso 1 e i criteri in base ai quali il consumo di alcol è considerato eccessivo.

5

Al più tardi un anno prima dello scadere delle disposizioni di cui al presente articolo il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sull'effetto della prevista partecipazione ai costi.

6

Minoranza (Fehr Jacqueline, Carobbio Guscetti, Heim, Rossini, Schenker Silvia, van Singer, Steiert, Streiff) Art. 64a

Progetti pilota

Il Consiglio federale può autorizzare progetti pilota di durata limitata che prevedano la partecipazione degli assicurati nella misura del 100 per cento e fino a un importo massimo ai costi delle prestazioni fornite entro un determinato periodo dopo il consumo eccessivo di alcol.

1

La partecipazione ai costi secondo il capoverso 1 non incide né sulla franchigia né sull'importo annuo massimo dell'aliquota percentuale. Esclude la partecipazione ai costi secondo l'articolo 64.

2

La partecipazione ai costi secondo il capoverso 1 non viene riscossa se l'assicurato può provare:

3

a.

che il consumo eccessivo di alcol non è imputabile a sua colpa; oppure

b.

che le prestazioni dovevano essere fornite indipendentemente dal consumo eccessivo di alcol.

Se al momento del consumo eccessivo di alcol l'assicurato è in cura medica da almeno sei mesi per la dipendenza da alcol, si presume che il consumo eccessivo di alcol non sia imputabile a sua colpa.

4

Il Consiglio federale determina il periodo e l'importo massimo di cui al capoverso 1 e i criteri in base ai quali il consumo di alcol è considerato eccessivo.

5

Al più tardi un anno prima dello scadere delle disposizioni di cui al presente articolo il Consiglio federale presenta al Parlamento un rapporto sull'effetto dei progetti pilota.

6

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Assicurazione malattie. LF

RU 2015

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

3

La presente legge ha effetto per cinque anni dall'entrata in vigore.

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Assicurazione malattie. LF

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