Termine di referendum: 14 gennaio 2016

Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale) Modifica del 25 settembre 2015 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 26 maggio 20141; visto il parere del Consiglio federale del 20 agosto 20142, decreta: I Il Codice civile3 è modificato come segue: Art. 89a cpv. 6, frase introduttiva e n. 2, nonché cpv. 7 e 8 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 19934 sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti: 6

2.

l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1);

Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma non soggiacciono alla LFLP, come i cosiddetti fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali e le fondazioni di finanziamento, si applicano soltanto le seguenti disposizioni della LPP concernenti: 7

1 2 3 4 5

1.

l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1);

2.

l'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d'assicurato dell'AVS (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis);

3.

la responsabilità (art. 52);

FF 2014 5295 FF 2014 5673 RS 210 RS 831.42 RS 831.40

2014-1557

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Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)

4.

l'abilitazione e i compiti dell'ufficio di revisione (art. 52a, 52b e 52c cpv. 1 lett. a­d e g, 2 e 3);

5.

l'integrità e le lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a);

6.

la liquidazione totale (art. 53c);

7.

la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 61­62a e 64­64b);

8.

il contenzioso (art. 73 e 74);

9.

le disposizioni penali (art. 75­79);

10. il trattamento fiscale (art. 80, 81 cpv. 1 e 83).

Per le fondazioni di previdenza a favore del personale di cui al capoverso 7 si applicano inoltre le disposizioni seguenti:

8

1.

esse amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza degli investimenti, la loro sufficiente redditività e le liquidità necessarie all'adempimento dei propri compiti;

2.

l'autorità di vigilanza decide, su richiesta del consiglio di fondazione, in merito a fatti concernenti la liquidazione parziale di fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali;

3.

esse tengono conto, per analogia, dei principi della parità di trattamento e di adeguatezza.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2015

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 6 ottobre 20156 Termine di referendum: 14 gennaio 2016

6

FF 2015 5845

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