Termine di referendum: 14 gennaio 2016
Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale) Modifica del 25 settembre 2015 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale del 26 maggio 20141; visto il parere del Consiglio federale del 20 agosto 20142, decreta: I Il Codice civile3 è modificato come segue: Art. 89a cpv. 6, frase introduttiva e n. 2, nonché cpv. 7 e 8 Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e soggiacciono alla legge del 17 dicembre 19934 sul libero passaggio (LFLP) si applicano inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19825 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) concernenti: 6
2.
l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1);
Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, ma non soggiacciono alla LFLP, come i cosiddetti fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali e le fondazioni di finanziamento, si applicano soltanto le seguenti disposizioni della LPP concernenti: 7
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1.
l'assoggettamento delle persone all'AVS (art. 5 cpv. 1);
2.
l'utilizzazione, il trattamento e la comunicazione del numero d'assicurato dell'AVS (art. 48 cpv. 4, 85a lett. f e 86a cpv. 2 lett. bbis);
3.
la responsabilità (art. 52);
FF 2014 5295 FF 2014 5673 RS 210 RS 831.42 RS 831.40
2014-1557
5845
Codice civile svizzero (Fondazioni di previdenza a favore del personale)
4.
l'abilitazione e i compiti dell'ufficio di revisione (art. 52a, 52b e 52c cpv. 1 lett. ad e g, 2 e 3);
5.
l'integrità e le lealtà dei responsabili, i negozi giuridici con persone vicine e i conflitti d'interesse (art. 51b, 51c e 53a);
6.
la liquidazione totale (art. 53c);
7.
la vigilanza e l'alta vigilanza (art. 6162a e 6464b);
8.
il contenzioso (art. 73 e 74);
9.
le disposizioni penali (art. 7579);
10. il trattamento fiscale (art. 80, 81 cpv. 1 e 83).
Per le fondazioni di previdenza a favore del personale di cui al capoverso 7 si applicano inoltre le disposizioni seguenti:
8
1.
esse amministrano il loro patrimonio in modo da garantire la sicurezza degli investimenti, la loro sufficiente redditività e le liquidità necessarie all'adempimento dei propri compiti;
2.
l'autorità di vigilanza decide, su richiesta del consiglio di fondazione, in merito a fatti concernenti la liquidazione parziale di fondi padronali di previdenza con prestazioni discrezionali;
3.
esse tengono conto, per analogia, dei principi della parità di trattamento e di adeguatezza.
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 25 settembre 2015
Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015
Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 6 ottobre 20156 Termine di referendum: 14 gennaio 2016
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FF 2015 5845
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