Termine di referendum: 8 ottobre 2015

Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Ottimizzazione del Nuovo modello contabile) Modifica del 19 giugno 2015 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 12 novembre 20141, decreta: I La legge federale del 7 ottobre 20052 sulle finanze della Confederazione è modificata come segue: Art. 6

Conto annuale della Confederazione

Il conto annuale della Confederazione comprende: a.

il conto di finanziamento;

b.

il conto economico;

c.

il conto degli investimenti;

d.

il conto dei flussi di tesoreria;

e.

il bilancio;

f.

la documentazione del capitale proprio;

g.

l'allegato.

Art. 7

Conto di finanziamento

Il conto di finanziamento documenta il risultato dei finanziamenti in funzione delle uscite e delle entrate.

1

2

1 2

Indica il risultato ordinario e il risultato straordinario.

FF 2014 8061 RS 611.0

2014-1817

4091

Finanze della Confederazione. LF

Art. 8 cpv. 1 Il conto economico documenta le spese e i ricavi di un periodo contabile; indica il risultato operativo, il risultato finanziario e il risultato da partecipazioni rilevanti.

1

Art. 8a

Conto degli investimenti

1

Il conto degli investimenti documenta le uscite e le entrate per investimenti.

2

Indica il risultato ordinario e il risultato straordinario.

Art. 8b

Conto dei flussi di tesoreria

Il conto dei flussi di tesoreria documenta la variazione delle liquidità e degli investimenti di denaro a breve termine.

1

Indica i flussi di tesoreria derivanti dall'attività operativa, dagli investimenti e dai finanziamenti.

2

Art. 9a

Documentazione del capitale proprio

La documentazione del capitale proprio indica le ripercussioni delle operazioni finanziarie contabilizzate sulle diverse componenti del capitale proprio.

1

Le spese e i ricavi accreditati o addebitati direttamente al capitale proprio devono essere documentati separatamente.

2

Art. 10 lett. e nonché g Abrogate Art. 30 cpv. 1 Il preventivo segue, per contenuto e articolazione, il consuntivo della Confederazione, ma non comprende alcun conto dei flussi di tesoreria né alcun bilancio né alcuna documentazione del capitale proprio.

1

Art. 33 cpv. 3 lett. b Concerne soltanto il testo francese Art. 35 lett. a n. 1 e 1bis Sono sottoposte all'Assemblea federale per approvazione a posteriori insieme con il consuntivo: a.

4092

le seguenti spese, sempre che non siano già state preventivate: 1. contributi alle assicurazioni sociali, se per legge sono legati all'evoluzione delle entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto, 1bis. conferimenti dal bilancio generale della Confederazione al Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria,

Finanze della Confederazione. LF

Art. 48 cpv. 4 Il Consiglio federale si adopera affinché nella Confederazione, nei Cantoni e nei Comuni siano applicate norme armonizzate di presentazione dei conti. A tal fine può concedere contributi.

4

Art. 49 cpv. 4 Se richiesto da norme generalmente riconosciute, le garanzie finanziarie e le fideiussioni sono iscritte a bilancio come passivi.

4

Art. 50

Principi di valutazione

I beni patrimoniali sono iscritti a bilancio al valore di mercato o al costo ammortizzato.

1

2

I beni amministrativi sono iscritti a bilancio: a.

al valore di acquisto, dedotti gli ammortamenti e le rettificazioni di valore, oppure al valore di mercato;

b.

in caso di partecipazioni: 1. se rilevanti, proporzionalmente alla quota detenuta dalla Confederazione nel capitale proprio dell'impresa interessata, 2. le rimanenti, al valore di mercato oppure, se tale valore non può essere determinato, al valore di acquisto.

3 Gli impegni finanziari sono iscritti a bilancio al valore di mercato o al costo ammortizzato.

4

Si applica il principio della valutazione singola.

Art. 52 cpv. 4 La presentazione dei conti dei fondi disciplinati da una legge speciale, compresi i fondi con conti speciali ai sensi dell'articolo 5 lettera b, è retta dalle disposizioni della presente legge.

4

Art. 55 cpv. 2 lett. b e 3 2

Il Consiglio federale può, mediante ordinanza: b.

includere nel consolidamento integrale ulteriori organizzazioni strettamente interconnesse con le finanze federali.

Il consuntivo consolidato fornisce una visione globale della situazione inerente al patrimonio, alle finanze e ai ricavi, rettificata quanto alle interrelazioni interne. Le partecipazioni rilevanti possono essere incluse nel consolidamento proporzionalmente al loro capitale proprio.

3

4093

Finanze della Confederazione. LF

Art. 60a

Cassa di risparmio del personale federale

Nel quadro della Tesoreria federale l'AFF gestisce la Cassa di risparmio del personale federale (CRPF) al fine di raccogliere fondi per la Confederazione e promuovere l'attività di risparmio. L'AFF può affidare a terzi la gestione della CRPF.

1

2

I conti sono gestiti per conto di: a.

impiegati dell'Amministrazione federale;

b.

persone vicine alla Confederazione, segnatamente persone elette o nominate dall'Assemblea federale, dai tribunali federali, dal Consiglio federale o dall'Amministrazione federale;

c.

altre persone, se la gestione dei conti è nell'interesse della Confederazione, segnatamente per evitare conflitti di interesse.

Il Consiglio federale designa la cerchia delle persone aventi diritto a un conto secondo il capoverso 2. Può prevedere deroghe a tale diritto se, per l'assenza di un legame duraturo con l'organizzazione lavorativa della Confederazione, al rapporto di lavoro manca la vicinanza alla Confederazione o se le spese per la gestione del conto sono sproporzionate.

3

La Confederazione risponde degli impegni della CRPF e ne assume i costi, sempre che non siano coperti dai clienti.

4

Art. 60b

Relazione di conto

Sempre che la presente legge o il diritto d'esecuzione non disponga altrimenti, le relazioni di conto della CRPF sono rette dal diritto privato. Le controversie tra la CRPF e i suoi clienti sono giudicate dai tribunali civili.

1

2

Oltre ai propri averi, i clienti possono depositare anche averi di parenti prossimi.

3

La CRPF può sciogliere la relazione di conto in particolare se: a.

il mantenimento della relazione di conto viola disposizioni del diritto nazionale o internazionale oppure se il rispetto di tali disposizioni comporta un onere sproporzionato;

b.

per la CRPF stessa o per la Confederazione vi è il rischio di danni sul piano legale e della reputazione.

Se il cliente non adempie gli obblighi nei suoi confronti, la CRPF può mantenere un conto senza più rimunerarlo e rifiutare la fornitura di altre prestazioni di servizi.

4

Per le sue prestazioni di servizi la CRPF può chiedere di essere indennizzata a prezzi che consentano di coprire i costi.

5

Art. 60c

Trattamento dei dati

La CRPF tratta in forma cartacea e in un sistema d'informazione i dati dei suoi clienti, compresi i dati personali degni di particolare protezione e i profili della personalità, di cui ha bisogno per adempiere i propri compiti, in particolare per:

1

4094

Finanze della Confederazione. LF

a.

gestire i conti;

b.

eseguire il traffico dei pagamenti; e

c.

fornire consulenza sull'offerta di prestazioni.

Gli impiegati della CRPF e i terzi incaricati della gestione tecnica, dell'esecuzione del traffico dei pagamenti e della rilevazione dei dati hanno accesso al sistema d'informazione, per quanto sia necessario per l'adempimento dei loro compiti.

2

3 Per l'adempimento dei propri compiti, gli impiegati della CRPF possono trasmettere dati personali, compresi dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità, ai propri superiori diretti, anche se questi ultimi non sono impiegati della CRPF.

Al fine di verificare il diritto a un conto e di adempiere gli obblighi secondo la legge del 10 ottobre 19973 sul riciclaggio di denaro, la CRPF scambia regolarmente dati personali con l'Ufficio federale del personale, con altri datori di lavoro dei clienti e con PUBLICA. Lo scambio di dati è reciproco.

4

La CRPF è responsabile della protezione dei dati e della sicurezza del sistema d'informazione.

5

6

Il Consiglio federale: a.

definisce i dati personali che possono essere trattati;

b.

stabilisce i termini di conservazione e disciplina la distruzione dei dati allo scadere del termine.

Art. 66b 1

Disposizioni transitorie della modifica del 19 giugno 2015

Il diritto anteriore rimane applicabile: a.

all'esecuzione dell'ultimo preventivo deciso prima dell'entrata in vigore della modifica del 19 giugno 2015;

b.

all'allestimento, alla presentazione e all'approvazione del rispettivo consuntivo.

Con il consuntivo per il 2016 l'Assemblea federale corregge il saldo del conto di compensazione di cui all'articolo 16 capoverso 2 deducendone la differenza cumulata tra il 2007 e il 2016 rispetto a una contabilizzazione secondo la conformità temporale di aggi e disaggi su prestiti della Confederazione.

2

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

3

RS 955.0

4095

Finanze della Confederazione. LF

III Coordinamento con la modifica del 26 settembre 20144 Indipendentemente dal fatto che entri prima in vigore la modifica del 26 settembre 2014 (Nuovo modello di gestione dell'Amministrazione federale, NMG) o la presente modifica, alla seconda di queste entrate in vigore o in caso di entrata in vigore simultanea delle due modifiche, l'articolo 35 avrà il seguente tenore: Art. 35

Sorpassi di credito

Sono sottoposti all'Assemblea federale per approvazione a posteriori insieme con il consuntivo: a.

il sorpasso di preventivi globali secondo l'articolo 30a capoverso 4;

b.

le seguenti spese, sempre che non siano già state preventivate: 1. delimitazioni contabili passive, 2. oneri dovuti a differenze tra valute estere o a circolazione monetaria ridotta, 3. contributi alle assicurazioni sociali, se per legge sono legati all'evoluzione delle entrate derivanti dall'imposta sul valore aggiunto, 4. conferimenti dal bilancio generale della Confederazione al Fondo per il finanziamento dell'infrastruttura ferroviaria;

c.

le aggiunte urgenti che non possono essere presentate con la successiva aggiunta al preventivo (art. 34 cpv. 2).

IV 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 giugno 2015

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2015

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 30 giugno 20155 Termine di referendum: 8 ottobre 2015

4 5

RU 2015 1583 FF 2015 4091

4096

Finanze della Confederazione. LF

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 24 marzo 20006 sul personale federale Art. 27e Abrogato

2. Legge federale del 15 giugno 20127 sull'imposizione alla fonte in ambito internazionale Art. 21 cpv. 4 Sono contabilizzati su conti di bilancio, al di fuori del conto economico della Confederazione:

4

a.

i trasferimenti effettuati all'AFC dagli agenti pagatori svizzeri e dalla società veicolo, purché non si tratti di provvigioni di riscossione (art. 11) o di interessi di mora (art. 24);

b.

i trasferimenti effettuati dall'AFC alle autorità competenti degli Stati partner.

3. Legge del 6 ottobre 20068 sul fondo infrastrutturale Art. 11

Contabilità del fondo

La contabilità del fondo si compone del conto economico, del bilancio e del conto degli investimenti.

1

2

6 7 8

Il conto economico contempla almeno: a.

come ricavi, i versamenti di cui all'articolo 2;

b.

come spese: 1. il finanziamento dei compiti secondo l'articolo 1 capoverso 2, sempre che non rientrino nelle uscite non attivabili di cui al capoverso 4,

RS 172.220.1 RS 672.4 RS 725.13

4097

Finanze della Confederazione. LF

2.

3

4

la rettificazione di valore delle strade nazionali in costruzione e dei mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico negli agglomerati.

Il bilancio contempla: a.

tra gli attivi, la sostanza circolante e la sostanza fissa;

b.

tra i passivi, il capitale di terzi e il capitale proprio.

Il conto degli investimenti contempla almeno: a.

le strade nazionali in costruzione di cui all'articolo 1 capoverso 2 lettere a e b;

b.

la concessione di mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico negli agglomerati.

4. Legge del 21 giugno 20139 sul Fondo per l'infrastruttura ferroviaria Art. 2

Contabilità del Fondo

La contabilità del Fondo si compone di un conto economico, di un bilancio e di un conto degli investimenti.

1

2

Il conto economico contempla almeno: a.

come ricavi: 1. i conferimenti sotto forma di entrate a destinazione vincolata, 2. i conferimenti dal bilancio generale della Confederazione secondo l'articolo 87a capoverso 2 lettera d della Costituzione federale, 3. gli interessi attivi sui mutui;

b.

come spese: 1. i prelievi per l'esercizio, 2. gli interessi passivi sugli impegni del Fondo, 3. gli ammortamenti di attivi.

Il bilancio comprende l'insieme degli attivi e degli impegni, nonché il capitale proprio.

3

Il conto degli investimenti contempla almeno la concessione di mutui e gli investimenti nel mantenimento della qualità e nell'ampliamento dell'infrastruttura ferroviaria nonché gli investimenti per i corrispondenti mandati di ricerca. Ne sono escluse le uscite non attivabili che figurano come tali al capoverso 2 lettera b numero 1.

4

9

RS 742.140; RU 2015 661

4098

Finanze della Confederazione. LF

5. Legge federale del 22 dicembre 199910 sull'unità monetaria e i mezzi di pagamento Art. 4a 1

Prestazioni commerciali

La Zecca federale può fornire a terzi prestazioni commerciali se queste: a.

sono strettamente correlate ai compiti principali;

b.

non pregiudicano l'adempimento dei compiti principali; e

c.

non richiedono considerevoli risorse materiali o di personale supplementari.

Le prestazioni commerciali sono fornite sulla base di una contabilità analitica, a prezzi che consentano almeno di coprire i costi. Il Dipartimento competente può concedere deroghe per determinate prestazioni, a condizione di non entrare in concorrenza con l'economia privata.

2

10

RS 941.10

4099

Finanze della Confederazione. LF

4100