Decisione concernente il gioco automatico 21 Plus versione 1.d La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 17 dicembre 2014: 1.

Il gioco automatico 21 Plus versione 1.d è qualificato quale apparecchio automatico per i giochi di destrezza ai sensi dell'articolo 3 capoverso 3 LCG.

2.

L'installazione e l'esercizio del gioco automatico 21 Plus versione 1.d sono autorizzati, fatti salvi altri obblighi o disposizioni legali.

3.

Ogni modifica dell'apparecchio o del gioco automatico deve essere sottoposta in precedenza alla Commissione federale delle case da gioco per esame e per autorizzazione.

4.

Le spese procedurali, pari a 6225 franchi, sono imputate a Peter Schorno.

L'importo deve essere versato entro 30 giorni dalla data in cui la presente decisione è passata in giudicato. La fattura corrispondente sarà inviata.

5.

Ad un eventuale ricorso contro le cifre 1­3 della presente decisione è tolto l'effetto sospensivo secondo l'articolo 55 PA.

6.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

7.

Notifica: Peter Schorno, Hechtweg 5, 8808 Pfäffikon

La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

13 gennaio 2015

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Commissione federale delle case da gioco

2014-3372