Legge federale sulla cittadinanza svizzera

Progetto 2

(Legge sulla cittadinanza, LCit) (Naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 164 capoverso 1 della Costituzione federale1; visto il rapporto della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale del 30 ottobre 20142; visto il parere del Consiglio federale del ...3, decreta: I La legge del 20 giugno 20144 sulla cittadinanza è modificata come segue: Art. 24a

Stranieri della terza generazione

Il figlio nato da genitori stranieri può, su domanda, ottenere la naturalizzazione agevolata se sono adempiute le seguenti condizioni:

1

a.

almeno uno dei nonni è nato in Svizzera oppure si può rendere verosimile che sia stato titolare di un diritto di dimora;

b.

almeno uno dei genitori è nato in Svizzera o aveva acquisito un permesso di dimora o un permesso di domicilio in Svizzera prima di compiere il dodicesimo anno di età;

c.

è nato in Svizzera;

d.

è titolare di un permesso di dimora o di un permesso di domicilio.

Il figlio naturalizzato acquisisce la cittadinanza del Comune e del Cantone in cui è domiciliato quando acquisisce la cittadinanza svizzera.

2

1 2 3 4

RS 101 FF 2015 717 Sarà pubblicato successivamente nel FF.

FF 2014 4461

2014-2953

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Legge sulla cittadinanza

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Sarà pubblicata nel Foglio federale una volta che Popolo e Cantoni avranno approvato il decreto federale del ...5 concernente la naturalizzazione agevolata degli stranieri della terza generazione.

2

3

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Minoranza (Fehr Hans, Amaudruz, Brand, Bugnon, Joder, Miesch, Rutz Gregor) Non entrare in materia

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FF 2015 717 735