Traduzione1

Protocollo tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia che modifica la Convenzione del 7 settembre 1987 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio Concluso il 4 settembre 2015 Approvato dall'Assemblea federale il...2 Entrato in vigore il/l' ...

Il Consiglio federale svizzero e il Governo del Regno di Norvegia, desiderosi di modificare la Convenzione del 7 settembre 19873 tra la Confederazione Svizzera e il Regno di Norvegia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio, nella versione dei Protocolli del 12 aprile 20054 e del 31 agosto 2009 (di seguito «la Convenzione»), e gli scambi di lettere del 31 agosto 20095 e del 15 maggio/13 giugno 20126 concernenti l'applicazione e l'interpretazione dell'articolo 26 della Convenzione, hanno convenuto quanto segue:

Art. I La lettera i) del paragrafo 1 dell'articolo 3 (Definizioni generali) della Convenzione è abrogata e sostituita dalla disposizione seguente: «i) l'espressione «autorità competente» designa: (i) in Norvegia: il Ministro delle finanze o il suo rappresentante autorizzato; (ii) in Svizzera: il capo del Dipartimento federale delle finanze o il suo rappresentante autorizzato.» Art. II I seguenti paragrafi 5, 6, 7 e 8 sono aggiunti immediatamente dopo il paragrafo 4 dell'articolo 25 (Procedura amichevole) della Convenzione: «5. Se:

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Dal testo originale tedesco.

FF 2015 6321 RS 0.672.959.81 RU 2006 237 RU 2011 197 RU 2012 4221

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a)

in virtù del paragrafo 1, una persona ha sottoposto un caso all'autorità competente di uno Stato contraente fondandosi sul fatto che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti hanno comportato per lei un'imposizione non conforme alla presente Convenzione; e

b)

le autorità competenti non sono in grado di giungere a un accordo ai sensi del paragrafo 2 entro tre anni dalla presentazione del caso all'autorità competente dell'altro Stato contraente,

le controversie irrisolte di questo caso devono essere sottoposte a un arbitrato se la persona lo richiede. Queste controversie irrisolte non possono tuttavia essere sottoposte a una procedura d'arbitrato se una decisione giurisdizionale è già stata emessa da uno dei due Stati. A meno che una persona direttamente interessata da questo caso rifiuti l'accordo amichevole che dà attuazione al lodo arbitrale o se le autorità competenti e le persone direttamente interessate giungono a un'altra soluzione entro sei mesi dalla notifica del lodo arbitrale, tale lodo è vincolante per entrambi gli Stati contraenti e va attuato indipendentemente dai termini previsti dal diritto interno degli Stati contraenti.

6. Le disposizioni del paragrafo 5 non si applicano se: a)

prima dell'inizio della procedura d'arbitrato le autorità competenti convengono che il caso in questione non è adatto a tale procedura; o

b)

il caso in questione riguarda operazioni abusive volte a ottenere vantaggi non previsti dalla Convenzione cui si applicano le disposizioni contro gli abusi del diritto interno.

7. Gli Stati contraenti possono mettere a disposizione del tribunale arbitrale costituito secondo il paragrafo 5 le informazioni necessarie per l'esecuzione della procedura d'arbitrato. I membri di questo tribunale sono vincolati alle prescrizioni del segreto d'ufficio menzionate nel paragrafo 2 dell'articolo 26 della Convenzione.

8. Le autorità competenti degli Stati contraenti disciplinano di comune accordo le modalità di applicazione dei paragrafi 5, 6 e 7.» Art. III L'articolo IV del Protocollo di modifica del 31 agosto 2009 è abrogato.

Art. IV L'articolo 26 (Scambio di informazioni) della Convenzione è abrogato e sostituito dalla disposizione seguente: «Art. 26

Scambio di informazioni

1. Le autorità competenti degli Stati contraenti si scambiano le informazioni verosimilmente rilevanti per l'esecuzione della presente Convenzione oppure per l'applicazione o l'esecuzione del diritto interno relativo alle imposte di ogni natura e denominazione, percepite per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o dei loro enti locali, nella misura in cui l'imposizione prevista non sia

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contraria alla Convenzione. Lo scambio di informazioni non è limitato dagli articoli 1 e 2.

2. Tutte le informazioni ottenute in virtù del paragrafo 1 da uno Stato contraente sono tenute segrete allo stesso modo di quelle ottenute in applicazione della legislazione di questo Stato e sono rese accessibili soltanto alle persone o autorità (compresi i tribunali e le autorità amministrative) che si occupano dell'accertamento o della riscossione delle imposte di cui al paragrafo 1, dell'esecuzione o del perseguimento penale relativi a tali imposte oppure della decisione circa i rimedi giuridici inerenti a queste imposte oppure della vigilanza sulle persone summenzionate. Tali persone o autorità possono utilizzare le informazioni unicamente per questi fini. Possono rivelarle nell'ambito di una procedura giudiziaria pubblica o in una decisione giudiziaria. Nonostante le disposizioni precedenti, uno Stato contraente può utilizzare ad altri fini le informazioni ricevute, se tali informazioni possono essere impiegate per tali altri fini secondo la legislazione di entrambi gli Stati e le autorità competenti dello Stato richiesto ne hanno approvato l'impiego.

3. I paragrafi 1 e 2 non possono essere interpretati nel senso che facciano obbligo a uno Stato contraente di: a)

eseguire misure amministrative in deroga alla sua legislazione e alla sua prassi amministrativa o a quelle dell'altro Stato contraente;

b)

fornire informazioni che non possono essere ottenute in virtù della sua legislazione o nell'ambito della sua prassi amministrativa normale oppure di quelle dell'altro Stato contraente;

c)

fornire informazioni che potrebbero rivelare segreti commerciali o d'affari, industriali o professionali oppure metodi commerciali o informazioni la cui comunicazione sarebbe contraria all'ordine pubblico.

4. Qualora, ai sensi del presente articolo, uno Stato contraente chieda informazioni, l'altro Stato contraente si avvale delle possibilità a sua disposizione al fine di ottenere le informazioni richieste, anche qualora queste informazioni non gli siano utili a fini fiscali propri. L'obbligo di cui al periodo precedente è soggetto alle limitazioni previste nel paragrafo 3; esse non sono tuttavia da interpretare come il rifiuto di comunicare informazioni a uno Stato contraente unicamente poggiandosi sul fatto che queste ultime non presentano per lui alcun interesse per la sua legislazione nazionale.

5. In nessun caso le disposizioni del paragrafo 3 devono essere interpretate nel senso che permettono a uno Stato contraente di rifiutare di comunicare informazioni unicamente perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, un mandatario o una persona operante come agente o fiduciario oppure perché dette informazioni si rifanno ai diritti di proprietà di una persona.

Art. V La regola d'interpretazione in vista dell'applicazione dell'articolo 26 della Convenzione come specificata dagli Stati contraenti nello scambio di lettere del 31 agosto 2009 e del 15 maggio/13 giugno 2012 cessa di essere applicabile.

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Art.VI Il seguente numero 5 è aggiunto immediatamente dopo il numero 4 del Protocollo alla Convenzione: «5. Resta inteso che i principi descritti nel commentario OCSE sono considerati ai fini dell'interpretazione dell'articolo 26. In particolare resta inteso che: a)

lo Stato richiedente deve esaurire tutte le fonti d'informazione abituali previste dalla sua procedura fiscale interna prima di richiedere informazioni;

b)

le autorità fiscali dello Stato richiedente forniscono le seguenti informazioni alle autorità fiscali dello Stato richiesto quando presentano una richiesta di informazioni secondo l'articolo 26 della Convenzione: (i) l'identità della persona o delle persone oggetto del controllo o dell'inchiesta; (ii) il periodo oggetto della domanda, (iii) la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto; (iv) lo scopo fiscale per cui le informazioni sono state richieste, (v) se sono noti, il nome e l'indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste;

c)

il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno scambio di informazioni in ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni la cui rilevanza in merito agli affari fiscali di un determinato contribuente non è verosimile. Sebbene la lettera b) preveda importanti requisiti di tecnica procedurale volti a impedire la «fishing expedition», i numeri (i)­(v) devono essere interpretati in modo da non ostacolare uno scambio effettivo di informazioni. La condizione relativa a informazioni «verosimilmente rilevanti» può essere soddisfatta sia nei casi concernenti un solo contribuente (identificato mediante il suo nome o in altro modo) sia nei casi concernenti diversi contribuenti (identificati mediante il loro nome o in altro modo);

d)

lo scambio automatico di informazioni relative a conti finanziari e lo scambio spontaneo di informazioni tra le Parti devono essere convenuti in altra sede;

e)

nel caso di uno scambio di informazioni si applicano nello Stato richiesto le norme di procedura amministrativa relative ai diritti del contribuente. Resta inoltre inteso che queste disposizioni servono a garantire al contribuente una procedura regolare e non mirano a ostacolare o ritardare indebitamente gli scambi effettivi di informazioni.»

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Art. VII 1. I due Stati contraenti si notificano vicendevolmente per via diplomatica che sono adempiuti i presupposti legali interni necessari all'entrata in vigore del presente Protocollo di modifica. Il presente Protocollo di modifica entra in vigore ed è applicabile a partire dalla data in cui perviene l'ultima notificazione.

2. Nonostante il paragrafo 1, il Protocollo di modifica è applicabile: a)

per quanto riguarda l'articolo II del presente Protocollo di modifica, alle procedure amichevoli relative a tassazioni per i periodi fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo di modifica, o dopo tale data;

b)

per quanto riguarda gli articoli IV, V e VI del presente Protocollo di modifica, alle informazioni relative agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio dell'anno civile successivo a quello dell'entrata in vigore del presente Protocollo di modifica o dopo tale data. L'articolo 26 della Convenzione nel tenore del Protocollo del 12 aprile 2005 rimane applicabile agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio 2006, o dopo tale data, e terminano il 31 dicembre 2010. L'articolo 26 della Convenzione nel tenore del Protocollo della versione del 31 agosto 2009 continua a essere applicabile agli anni fiscali che iniziano il 1° gennaio 2011, o dopo tale data, e finiscono il 31 dicembre dell'anno dell'entrata in vigore del presente Protocollo di modifica.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo dai loro Governi, hanno firmato il presente Protocollo di modifica.

Fatto a Oslo il 4 settembre 2015, in due esemplari in lingua tedesca, norvegese e inglese. In caso d'interpretazione divergente, fa stato il testo inglese.

Per il Consiglio federale svizzero:

Per il Governo del Regno di Norvegia:

Rudolf Knoblauch

Jorgen Naesje

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