Decreto del Consiglio federale concernente la proroga delle autorizzazioni all'esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione rilasciate ai Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud e Ginevra

Nella sua seduta del 2 settembre 2015 il Consiglio federale svizzero ha deciso quanto segue: 1

Sulla base dell'articolo 387 capoverso 4 del Codice penale (CP)1, i Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud e Ginevra sono autorizzati a: a. eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione le pene detentive di durata compresa tra 20 giorni e 1 anno; b. eseguire sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione le pene detentive di lunga durata in luogo del lavoro esterno o dell'alloggio e lavoro esterni, per una durata compresa tra 1 mese e 1 anno.

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L'esecuzione mediante sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione può essere effettuata con l'ausilio di apparecchiature di sorveglianza satellitare («Global Positioning System», cosiddetto GPS).

3

L'esecuzione mediante sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione può essere effettuata soltanto se: a. il condannato vi acconsente; b. gli adulti che vivono in comunione domestica con il condannato vi acconsentono; e c. le autorità cantonali competenti garantiscono l'accompagnamento e l'assistenza del condannato.

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Le autorizzazioni sono valide dal 1° gennaio 2016 fino al giorno in cui entra in vigore il disciplinamento dell'esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica secondo l'articolo 79b CP nel tenore della modifica del 19 giugno 20152, ma non oltre il 31 dicembre 2019.

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Conformemente all'ordinanza del 30 giugno 19933 sulle rilevazioni statistiche, i Cantoni di cui al numero 1 sono tenuti a partecipare alle rilevazioni statistiche effettuate periodicamente dall'Ufficio federale di statistica (UST) relative all'esecuzione delle pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione. Le competenti autorità

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RS 311.0 FF 2015 3985 RS 431.012.1

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Proroga delle autorizzazioni all'esecuzione di pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica al di fuori dello stabilimento d'esecuzione rilasciate ai Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud e Ginevra. DCF

cantonali d'esecuzione devono in particolare fornire le informazioni necessarie e compilare conformemente alle prescrizioni i questionari che l'UST sottopone loro e trasmetterli a quest'ultimo.

6

I Cantoni di cui al numero 1 documentano le esperienze maturate con l'esecuzione delle pene detentive sotto forma di sorveglianza elettronica.

Ogni anno consegnano alla fine di marzo un rapporto all'Ufficio federale di giustizia circa l'impiego di GPS e le cognizioni che mettono in dubbio le esperienze acquisite finora.

7

Qualora non venissero adempiti gli oneri e le condizioni di cui ai numeri 1­6, la presente autorizzazione può essere revocata.

8

La Cancelleria federale notifica la presente decisione ai Governi dei Cantoni di Berna, Soletta, Basilea Città, Basilea Campagna, Ticino, Vaud e Ginevra.

2 settembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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