Termine di referendum: 14 gennaio 2016

Legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF) (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI) Modifica del 25 settembre 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 30 maggio 20081; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 19 settembre 20142, decreta: I La legge federale del 20 marzo 19813 sull'assicurazione contro gli infortuni è modificata come segue: Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo tedesco Art. 1 cpv. 2 lett. abis 2

Esse non sono applicabili ai seguenti settori: abis. attività accessorie (art. 67a) dell'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI);

Art. 58

Categorie di assicuratori

L'assicurazione contro gli infortuni è gestita, secondo le categorie d'assicurati, dall'INSAI o da altri assicuratori autorizzati e dalla cassa suppletiva da loro amministrata.

Art. 61 cpv. 1 e 3 L'INSAI è un istituto autonomo di diritto pubblico dotato di personalità giuridica con sede a Lucerna. L'INSAI è iscritto nel registro di commercio.

1

1 2 3

FF 2008 4703 FF 2014 6835 RS 832.20

2006-2512

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Assicurazione contro gli infortuni. LF (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI)

3 L'INSAI soggiace all'alta vigilanza della Confederazione, esercitata dal Consiglio federale. Il regolamento sull'organizzazione dell'INSAI nonché il rapporto annuale e il conto annuale necessitano dell'approvazione del Consiglio federale.

Art. 62

Organi

Gli organi dell'INSAI sono: a.

il consiglio dell'INSAI;

b.

la direzione;

c.

l'ufficio di revisione.

Art. 63 1

Consiglio dell'INSAI

Il consiglio dell'INSAI si compone di: a.

sedici rappresentanti dei lavoratori assicurati presso l'INSAI;

b.

sedici rappresentanti dei datori di lavoro che occupano lavoratori assicurati presso l'INSAI;

c.

otto rappresentanti della Confederazione.

Il Consiglio federale nomina i membri del consiglio dell'INSAI per un periodo di quattro anni. Tiene conto delle diverse regioni del Paese, delle categorie professionali e dei sessi. Le organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro hanno il diritto di proporre al Consiglio federale candidati per il consiglio dell'INSAI. Il Consiglio federale può, per gravi motivi, revocare in ogni tempo il mandato dei membri del consiglio dell'INSAI.

2

3 L'articolo 6a capoversi 1­5 della legge del 24 marzo 20004 sul personale federale (LPers) si applica per analogia all'onorario dei membri del consiglio dell'INSAI e alle altre condizioni contrattuali convenute con queste persone. Il Consiglio federale approva il regolamento sugli onorari dei membri del consiglio dell'INSAI.

I membri del consiglio dell'INSAI lasciano la loro funzione al più tardi alla fine dell'anno civile in cui compiono 70 anni.

4

Il consiglio dell'INSAI provvede alla propria costituzione, nomina il presidente e due vicepresidenti nonché le proprie commissioni, segnatamente la commissione del consiglio dell'INSAI. Svolge in particolare i compiti seguenti:

5

4

a.

definisce gli obiettivi strategici, i principi della determinazione dei premi e la politica del personale dell'INSAI;

b.

adotta il regolamento sull'organizzazione e lo trasmette per approvazione al Consiglio federale;

c.

emana il regolamento del personale;

d.

approva le basi contabili e stabilisce le tariffe dei premi;

e.

nomina e revoca l'ufficio di revisione; RS 172.220.1

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Assicurazione contro gli infortuni. LF (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI)

f.

adotta il rapporto annuale e il conto annuale, li trasmette per approvazione al Consiglio federale e decide sull'impiego delle eccedenze dei ricavi;

g.

nomina e revoca i membri della direzione e il suo presidente;

h.

adotta il preventivo per le spese d'esercizio, stabilisce la pianificazione finanziaria e organizza la contabilità;

i.

organizza la revisione interna e nomina, sorveglia e revoca l'attuario responsabile;

k.

esercita la vigilanza sulla direzione e sul suo presidente, segnatamente per assicurare l'osservanza della legge, dei regolamenti e delle istruzioni pertinenti, nonché una corretta conduzione aziendale;

l.

garantisce un sistema interno di controllo e una gestione dei rischi appropriata;

m. dà discarico alla direzione.

La commissione del consiglio dell'INSAI prepara gli affari all'attenzione del consiglio dell'INSAI. Il consiglio dell'INSAI può, nel regolamento sull'organizzazione, delegare alla commissione del consiglio dell'INSAI la determinazione delle tariffe dei premi secondo il capoverso 5 lettera d nonché i compiti di cui al capoverso 5 lettere g­m. Gli altri compiti del consiglio dell'INSAI non sono delegabili.

6

Art. 64

Direzione

La direzione gestisce le attività dell'INSAI e lo rappresenta verso terzi; può inoltre designare procuratori e altri mandatari.

1

I membri della direzione non possono appartenere al consiglio dell'INSAI. I membri della direzione sono assunti secondo le disposizioni del Codice delle obbligazioni5 (CO). L'articolo 6a capoversi 1­5 LPers6 si applica per analogia al salario che percepiscono e alle altre condizioni contrattuali.

2

Art. 64a

Obbligo di diligenza e di fedeltà

I membri del consiglio dell'INSAI e della direzione svolgono i propri compiti con la massima diligenza e salvaguardano gli interessi dell'INSAI in buona fede. Il consiglio dell'INSAI adotta i necessari provvedimenti organizzativi per salvaguardare gli interessi dell'INSAI e impedire conflitti d'interesse.

1

Nell'ambito dell'obbligo di diligenza e di fedeltà tutti i membri degli organi dell'INSAI dichiarano all'organo di nomina le loro relazioni d'interesse.

2

Durante la loro permanenza nel consiglio dell'INSAI comunicano senza indugio eventuali cambiamenti intervenuti nelle loro relazioni d'interesse.

3

Il consiglio dell'INSAI informa sulle relazioni d'interesse dei suoi membri nel rapporto annuale.

4

5 6

RS 220 RS 172.220.1

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Assicurazione contro gli infortuni. LF (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI)

Art. 64b

Ufficio di revisione

L'INSAI fa verificare il suo conto annuale dall'ufficio di revisione mediante revisione ordinaria ai sensi dell'articolo 727 CO7. L'ufficio di revisione controlla inoltre l'osservanza delle prescrizioni sul sistema di finanziamento di cui all'articolo 90.

1

L'ufficio di revisione è nominato per una durata di tre anni al massimo. Il suo mandato è rinnovabile.

2

Art. 64c

Responsabilità

I membri degli organi, nonché le persone incaricate della gestione e della revisione rispondono del danno che, intenzionalmente o per negligenza, arrecano all'INSAI.

1

Il diritto dell'INSAI di esigere il risarcimento del danno causato dai membri degli organi o dalle persone incaricate della gestione e della revisione si prescrive in cinque anni decorribili dal giorno in cui l'INSAI è venuto a conoscenza del danno e della persona responsabile, e in ogni caso in dieci anni dal giorno dell'atto che ha causato il danno.

2

Le controversie concernenti la responsabilità dei membri degli organi dell'INSAI e delle persone incaricate della gestione e della revisione sottostanno alla giurisdizione dei tribunali civili.

3

Art. 65

Presentazione dei conti

I conti dell'INSAI presentano lo stato patrimoniale e finanziario nonché i risultati d'esercizio per settore d'attività.

1

La presentazione dei conti è retta dai principi generali dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e dell'espressione al lordo e si fonda su standard generalmente riconosciuti, fatte salve le disposizioni particolari del diritto delle assicurazioni sociali.

2

Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere espressamente indicate.

3

Art. 65a

Attuario responsabile

Gli articoli 23 e 24 della legge del 17 dicembre 20048 sulla sorveglianza degli assicuratori si applicano alla funzione e ai compiti dell'attuario responsabile.

1

Sono inoltre applicabili le disposizioni aggiuntive sui compiti dell'attuario responsabile e sul contenuto del rapporto emanate dal Dipartimento federale delle finanze sulla base della legge sulla sorveglianza degli assicuratori.

2

7 8

RS 220 RS 961.01

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Assicurazione contro gli infortuni. LF (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI)

Art. 65b 1

Personale

Il personale dell'INSAI è assunto secondo le disposizioni del CO9.

Il consiglio dell'INSAI fissa rimunerazione, prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali nel regolamento del personale. L'articolo 6a capoversi 1­5 LPers10 si applica per analogia.

2

3

Il personale è assicurato presso la cassa pensioni dell'INSAI.

Art. 65c

Imposte

Fatto salvo l'articolo 80 LPGA11, le prestazioni commerciali fornite dall'INSAI sono imponibili.

Art. 67a 1

2

Attività accessorie

Oltre alle attività che è tenuto a svolgere per legge, l'INSAI può: a.

gestire cliniche di riabilitazione;

b.

occuparsi della liquidazione di infortuni per conto di terzi;

c.

sviluppare e vendere prodotti per la sicurezza;

d.

offrire consulenza e formazione in materia di promozione della salute sul posto di lavoro.

Le attività accessorie devono essere: a.

compatibili con i compiti sovrani dell'INSAI nell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 85 capoverso 1 sulla prevenzione degli infortuni professionali e delle malattie professionali;

b.

finanziariamente autosufficienti.

Le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni interni all'INSAI oppure da società anonime ai sensi del CO12 nelle quali l'INSAI detiene la maggioranza del capitale e dei voti.

3

Se le attività accessorie sono esercitate da centri di prestazioni, l'INSAI tiene per ogni centro un conto separato. Le eccedenze o le perdite sono accreditate o addebitate a una riserva apposita dell'INSAI.

4

Art. 70 cpv. 3 Gli assicuratori di cui all'articolo 68 possono delegare la liquidazione degli infortuni all'INSAI o a un terzo. Il trasferimento deve essere approvato dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari per gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera a e dall'Ufficio federale della sanità pubblica per gli assicuratori di cui all'articolo 68 capoverso 1 lettera c.

3

9 10 11 12

RS 220 RS 172.220.1 RS 830.1 RS 220

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Assicurazione contro gli infortuni. LF (Organizzazione e attività accessorie dell'INSAI)

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 25 settembre 2015

Consiglio degli Stati, 25 settembre 2015

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 6 ottobre 201513 Termine di referendum: 14 gennaio 2016

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FF 2015 5847

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