Esecuzione della legge federale sugli esplosivi In virtł dell'articolo 14 della legge federale del 25 marzo 1977 sugli esplosivi (RS 941.41) e degli articoli 62 e 63 della relativa ordinanza del 27 novembre 2000 (RS 941.411), l'Ufficio svizzero di coordinamento fuochi d'artificio (SKF), l'«Association Suisse des Artificiers Professionnels (ASDAP)», l'Associazione svizzera del brillamento (ASB), la Federazione svizzera dei pompieri (FSP) e il «Pyromantiker» Lucerna (PML) hanno presentato un disegno di modifica del regolamento concernente la formazione e l'esame per il conseguimento dell'abilitazione all'utilizzazione di fuochi d'artificio A (FWA) e fuochi d'artificio B (FWB).

La Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione, Einsteinstrasse 2, 3003 Berna, tiene tale disegno a disposizione degli interessati e ha stabilito un termine d'opposizione di 30 giorni.

25 agosto 2015

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Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione

2015-2293