1 Decreto federale concernente il sostegno della Confederazione in favore del parco svizzero dell'innovazione

Disegno

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l'articolo 167 della Costituzione federale1; visto l'articolo 32 capoverso 2 della legge federale del 14 dicembre 20122 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione; visto il messaggio del Consiglio federale del 6 marzo 20153, decreta:

Art. 1 Per la fideiussione dei mezzi ottenuti dalla fondazione «Swiss Innovation Park» presso finanziatori privati o sui mercati finanziari e destinati alla concessione di prestiti a destinazione vincolata agli enti responsabili delle sedi della fondazione è stanziato un credito quadro di 350 milioni di franchi.

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2 Con il credito quadro è possibile assumere impegni finanziari dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2024.

3 Il contratto di diritto pubblico con la fondazione «Swiss Innovation Park» stipula che la Confederazione può concedere fideiussioni di una durata massima di dieci anni.

Art. 2 Il credito quadro è sbloccato in tre rate: a. il Consiglio federale sblocca la prima rata, dell'importo di 150 milioni di franchi, dopo la conclusione del contratto di diritto pubblico con la fondazione «Swiss Innovation Park» e dopo aver preso atto dei piani di finanziamento e d'investimento; b. il Consiglio federale sblocca la seconda e la terza rata, ciascuna dell'importo di 100 milioni di franchi, dopo aver preso atto dello stato di avanzamento della costruzione e dello sviluppo delle sedi del parco svizzero dell'innovazione e dei piani di finanziamento e d'investimento.

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RS 101 RS 420.1 FF 2015 2455

2014-2215

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Sostegno della Confederazione in favore del parco svizzero dell'innovazione. DF

Art. 3 Il presente decreto non sottostà a referendum.

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