Istruzioni del Consiglio federale sulla conclusione di contratti di fornitura di personale a prestito nell'Amministrazione federale del 19 agosto 2015

Il Consiglio federale svizzero, visto l'articolo 4 della legge del 24 marzo 20001 sul personale federale (LPers), emana le seguenti istruzioni:

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Oggetto e campo d'applicazione

Le presenti istruzioni disciplinano la conclusione di contratti di fornitura di personale a prestito per i dipartimenti e la Cancelleria federale. Fissano i criteri che le unità amministrative devono verificare prima di concludere tali contratti.

2

Personale a prestito2

2.1

Il personale è fornito a prestito quando un datore di lavoro (prestatore) mette a disposizione di terzi (imprese acquisitrici, ad es. la Confederazione) uno specialista (lavoratore) per una prestazione lavorativa di durata determinata secondo la legge del 6 ottobre 19893 sul collocamento (LC).

2.2

Il datore di lavoro cede all'impresa acquisitrice facoltà sostanziali di impartire istruzioni al lavoratore.

2.3

Il lavoratore è coinvolto nell'organizzazione del lavoro dell'impresa acquisitrice, nella quale svolge i lavori e di cui usa l'infrastruttura (rapporto di subordinazione).

2.4

L'impresa acquisitrice è responsabile del risultato.

3

Contratto di fornitura di personale a prestito

3.1

Un contratto di fornitura di personale a prestito è concluso tra l'impresa acquisitrice e il datore di lavoro che presta specialisti. Tra l'impresa acquisitrice e lo specialista in prestito non esiste alcun rapporto contrattuale.

1 2

3

RS 172.220.1 Nel linguaggio corrente, i termini «messa a disposizione di personale» e «prestiti di personale» sono a volte utilizzati come sinonimi di «personale a prestito»; anche «personale temporaneo» designa gli specialisti messi a disposizione secondo il n. 2.1.

RS 823.11

2015-1721

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3.2

Il contratto di fornitura di personale a prestito deve essere concluso secondo le disposizioni della LC4 e dell'ordinanza del 16 gennaio 19915 sul collocamento (OC).

3.3

La conclusione di un contratto di fornitura di personale a prestito costituisce un acquisto in virtù del diritto in materia di acquisti pubblici6.

3.4

L'impresa che presta il personale deve possedere l'autorizzazione pertinente; è fatto salvo l'articolo 28 OC.

3.5

La violazione dell'obbligo di autorizzazione è perseguibile penalmente secondo l'articolo 39 LC; lo stesso vale anche per l'impresa acquisitrice.

4

Principi

4.1

Di regola, l'Amministrazione federale ricorre al personale della Confederazione per adempiere i compiti che le sono stati attribuiti. Può concludere con i collaboratori contratti di lavoro a tempo indeterminato con o senza clausola di scioglimento o contratti di lavoro a tempo determinato.

4.2

Può inoltre acquistare sul mercato prestazioni che richiedono la conclusione di un mandato o di un contratto di appalto in cui non vi è alcun rapporto di subordinazione e la responsabilità dei risultati è del mandatario (fornitore di prestazioni esterno).

4.3

Se l'adempimento dei compiti lo richiede, in via eccezionale possono essere conclusi contratti di fornitura di personale a prestito. Dato che i lavoratori a prestito, come il personale federale, sono in un rapporto di subordinazione con la Confederazione e dunque sono coinvolti nell'organizzazione del lavoro e poiché la Confederazione è responsabile dei risultati, con le presenti istruzioni il Consiglio federale disciplina la conclusione di contratti di fornitura di personale a prestito.

4.4

In allegato7 figurano una panoramica e i rinvii alle disposizioni legali relative alla conclusione di contratti di lavoro, mandati o contratti di appalto e contratti di fornitura di personale a prestito.

5

Criteri

5.1

I responsabili nelle unità amministrative devono verificare e rispettare i seguenti criteri prima di concludere contratti di fornitura di personale a prestito.

4 5 6 7

RS 823.11 RS 823.111 Legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici, RS 172.056.1; ordinanza dell'11 dicembre 1995 sugli acquisti pubblici, RS 172.056.11 Il testo dell'allegato non viene pubblicato nel Foglio federale. Può essere ottenuto presso l'Ufficio federale del personale (UFPER) o consultato nell'Intranet dell'Amministrazione federale: http://intranet.infopers.admin.ch > Diritto > Personale a prestito.

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5.1.1

Priorità al personale interno Un contratto di fornitura di personale a prestito può essere concluso se: a. all'interno dell'unità amministrativa non vi sono le risorse umane necessarie; b. queste risorse non possono essere reclutate per tempo; oppure c. le conoscenze specialistiche richieste non sono disponibili in seno all'unità amministrativa.

5.1.2

Opportunità Un contratto di fornitura di personale a prestito è opportuno per: a. far fronte a picchi di lavoro; b. rimediare rapidamente a una carenza di personale; oppure c. acquisire le conoscenze specialistiche mancanti.

5.1.3

Limitazione nel tempo a. La durata dei contratti di fornitura di personale a prestito deve essere limitata e non può superare i due anni.

b. La limitazione della durata non si applica ai contratti quadro di fornitura di personale a prestito. È invece applicabile a tutte le persone che lavorano per la Confederazione sulla base di un contratto quadro.

c. Le eccezioni alla limitazione della durata sono ammesse con il consenso scritto del direttore dell'ufficio interessato. Devono essere comunicate all'Ufficio federale del personale ogni anno, con la debita motivazione.

5.1.4

Condizioni quadro L'impiego dei fondi accurato, economico, parsimonioso e adeguato allo scopo deve essere garantito secondo l'articolo 57 capoversi 1­2 della legge federale del 7 ottobre 20058 sulle finanze della Confederazione.

5.1.5

Rischi Per quanto possibile, occorre ridurre al minimo i rischi: a. considerando e rispettando per tempo le disposizioni dell'ordinanza del 4 luglio 20079 sulla protezione delle informazioni e l'articolo 6 dell'ordinanza del 4 marzo 201110 sui controlli di sicurezza relativi alle persone; b. attuando misure tecniche, organizzative o di altra natura per limitare i rischi, come le convenzioni di tutela del segreto o le dichiarazioni di confidenzialità;

8 9 10

RS 611.0 RS 510.411 RS 120.4

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c.

d.

impedendo la perdita di know-how involontaria o le dipendenze critiche attraverso misure adeguate, ad esempio mediante l'obbligo di presentare documenti o le formazioni; e garantendo il rispetto della LC11.

6

Attuazione

6.1

I dipartimenti e la Cancelleria federale attuano le istruzioni nelle loro unità amministrative.

6.2

I contratti di fornitura di personale a prestito devono essere introdotti nel sistema di gestione dei contratti della Confederazione giusta l'articolo 6 dell'ordinanza del 24 ottobre 201212 concernente l'organizzazione degli acquisti pubblici dell'Amministrazione federale.

6.3

I costi derivanti dai contratti di fornitura di personale a prestito devono essere contabilizzati secondo le direttive contabili dell'Amministrazione federale delle finanze.

7

Entrata in vigore

Le presenti istruzioni entrano in vigore il 1° gennaio 2016.

19 agosto 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

11 12

RS 823.11 RS 172.056.15

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