15.080 Messaggio concernente la legge su Innosuisse del 25 novembre 2015

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge su Innosuisse.

Nel contempo vi proponiamo di togliere dal ruolo il seguente intervento parlamentare: 2012

M

11.4136

Commissione per la tecnologia e l'innovazione. Attività di promozione sostenibile (S 7.3.12, Gutzwiller; N 27.9.12)

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

25 novembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2015-2688

7833

Compendio L'attuale Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) dovrà essere trasformata in un istituto di diritto pubblico della Confederazione dotato di personalità giuridica e denominato «Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)». L'Agenzia della Confederazione sarà così meglio preparata ad affrontare le sfide riguardanti la promozione dell'innovazione nell'interesse dell'economia svizzera. A tale scopo vengono sottoposte alle Camere federali la nuova legge su Innosuisse e le relative modifiche della legge sulla promozione della ricerca e dell'innovazione.

Situazione iniziale La Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) è l'organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza. Al fine di sostenere e accelerare i processi d'innovazione, agisce da catalizzatore mettendo in relazione la pratica e gli istituti di ricerca attraverso i progetti d'innovazione. Ha anche il compito di sostenere l'imprenditorialità fondata sulla scienza e la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza. Infine, sostiene la valorizzazione del sapere e il trasferimento di sapere e tecnologie tra le scuole universitarie, l'economia e la società.

Conformemente alla legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI), la CTI è una commissione extraparlamentare dotata, dalla sua istituzione nel 2011, di competenze decisionali. In Svizzera è un organo di promozione consolidato. Le esperienze degli ultimi anni hanno tuttavia mostrato che la forma della commissione extraparlamentare non è ottimale per i suoi compiti di promozione, perché non garantisce né una netta separazione tra compiti strategici e compiti operativi né l'indipendenza della vigilanza.

Negli scorsi anni la struttura organizzativa della CTI è stata oggetto di diversi interventi parlamentari. Il Consiglio federale ha preso spunto dalla mozione del consigliere agli Stati Felix Gutzwiller (11.4136) per effettuare un'analisi dettagliata delle possibilità di miglioramento organizzativo della CTI. Ha incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca di esaminare, in collaborazione con il Dipartimento federale delle finanze, se la forma giuridica di istituto di diritto pubblico fosse
adeguata. L'analisi svolta dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione indica che sono necessari notevoli miglioramenti nelle strutture di governance, attuabili soltanto mediante una riforma radicale. Sulla base dei risultati dell'analisi, il Consiglio federale ha incaricato il DEFR di elaborare un progetto per la trasformazione della CTI in un istituto di diritto pubblico.

Contenuto del progetto Il disegno di legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge su Innosuisse, LASPI) stabilisce l'organizzazione del nuovo istituto denominato «Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)» e

7834

gli attribuisce i compiti dell'attuale CTI. Esso prevede una chiara ripartizione delle competenze tra gli organi istituiti, garantendo in particolare una netta separazione tra i compiti strategici e quelli operativi, nonché l'indipendenza della vigilanza. La riforma consente anche una migliore integrazione dell'Agenzia nel sistema svizzero di promozione della ricerca e dell'innovazione. L'unico nuovo compito introdotto con il progetto è la promozione delle nuove leve sotto forma di borse di studio a diplomati delle scuole universitarie altamente qualificati. Questa promozione è complementare alla promozione delle nuove leve scientifiche del Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica e dovrebbe contribuire in modo sostanziale a combattere la carenza di personale nel quadro dell'iniziativa sul personale qualificato.

Il presente progetto rappresenta una legge speciale rispetto alla LPRI. Anche nella nuova forma giuridica, l'organo di promozione rimarrà soggetto alla LPRI; i compiti essenziali di Innosuisse continueranno a risultare da questa legge.

7835

Indice Compendio

7834

Elenco delle abbreviazioni

7838

1

Punti essenziali del progetto 1.1 Situazione iniziale 1.1.1 Introduzione 1.1.2 Promozione dell'innovazione e ruolo della CTI 1.1.3 Struttura e governance della CTI 1.1.4 Necessità d'intervento 1.1.5 Procedura di consultazione 1.2 La nuova normativa proposta 1.2.1 Punti principali del progetto 1.2.2 Struttura direttiva della nuova forma organizzativa e assegnazione dei compiti 1.2.3 Gestione strategica e finanziaria 1.3 Motivi e valutazione della soluzione proposta 1.3.1 Vantaggi della nuova forma organizzativa 1.3.2 Pareri espressi nella procedura di consultazione e valutazione 1.4 Compatibilità tra i compiti e le finanze 1.5 Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo 1.6 Attuazione 1.7 Interventi parlamentari

7839 7839 7839 7840 7843 7844 7846 7847 7847

2

Commento ai singoli articoli

7857

3

Ripercussioni 3.1 Ripercussioni per la Confederazione 3.1.1 Ripercussioni finanziarie 3.1.2 Ripercussioni sull'effettivo del personale 3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 3.3 Ripercussioni per l'economia 3.4 Ripercussioni per l'economia e la società

7873 7873 7873 7874

4

5

7847 7849 7850 7850 7851 7854 7854 7856 7857

7875 7876 7876

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale 4.1 Rapporto con il programma di legislatura 4.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

7877 7877 7877

Aspetti giuridici 5.1 Costituzionalità e legalità 5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera 5.3 Forma dell'atto 5.4 Subordinazione al freno alle spese 5.5 Rispetto dei principi della legislazione sui sussidi

7877 7877 7877 7877 7878 7878

7836

5.6 5.7

Delega di competenze legislative Protezione dei dati

Legge su Innosuisse (Disegno)

7878 7879 7881

7837

Elenco delle abbreviazioni AAL AFF COST Cost.

CTI DEFR DFF D-LASPI D-LPRI ERA ERI FF FNS JTI LFC LOGA LPers LPP LPRI LPSU LSu M N OLOGA O-LPRI OPers PMI PUBLICA RS S SCCER SEFRI SIN TST

7838

Active Assisted Living Amministrazione federale delle finanze European Cooperation in Science and Technology Costituzione federale (RS 101) Commissione per la tecnologia e l'innovazione Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca Dipartimento federale delle finanze Disegno di legge federale sull'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Legge su Innosuisse, LASPI) Disegno di modifica della LPRI nel quadro del D-LASPI European Research Area Educazione, ricerca e innovazione Foglio federale Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica Joint Technology Initiatives Legge federale del 7 ottobre 2005 sulle finanze della Confederazione (RS 611.0) Legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010) Legge del 24 marzo 2000 sul personale federale (RS 172.220.1) Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (RS 831.40) Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.1) Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (RS 414.20) Legge del 5 ottobre 1990 sui sussidi (RS 616.1) Mozione Consiglio nazionale Ordinanza del 25 novembre 1998 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (RS 172.010.1) Ordinanza del 29 novembre 2013 relativa alla legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (RS 420.11) Ordinanza del 3 luglio 2001 sul personale federale (RS 172.220.111.3) Piccole e medie imprese Cassa pensioni della Confederazione Raccolta sistematica del diritto federale Consiglio degli Stati Swiss Competence Centers for Energy Research Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione Sistema d'innovazione nazionale Trasferimento di sapere e tecnologie

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

1.1.1

Introduzione

La Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) è oggi consolidata nel panorama svizzero della ricerca e dell'innovazione come organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza. Funge da tramite tra il mondo della ricerca e il mercato, contribuendo in maniera determinante a far sì che le imprese, in particolare le piccole e medie imprese (PMI), possano beneficiare delle competenze delle scuole e dei centri di ricerca universitari nei loro progetti d'innovazione. La CTI ha quindi un ruolo chiave nella promozione dell'innovazione.

Le origini della CTI risalgono al 1943, quando il Consiglio federale istituì la Commissione per il promovimento della ricerca scientifica (CPRS) al fine di contrastare la minaccia di recessione, tra l'altro promuovendo la ricerca orientata all'applicazione e lo sviluppo. Nel 1954, la promozione dell'innovazione da parte della Confederazione fu inserita nella legge federale sulle misure preparatorie intese a combattere le crisi e a procurare lavoro. L'attuale denominazione di «Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI)» risale al 1996. La sua forma giuridica corrispondeva quella di una commissione extraparlamentare, ma poiché nella sua forma organizzativa non aveva potere decisionale, operava in qualità di commissione amministrativa a carattere esclusivamente consultivo.

Nel 2006, nel quadro della revisione della Costituzione federale (Cost.)1, la promozione dell'innovazione è stata inserita nell'articolo 64 come compito della Confederazione accanto alla promozione della ricerca. Questo principio costituzionale è stato attuato con il messaggio del 5 dicembre 20082 concernente la modifica della legge del 7 ottobre 1983 sulla ricerca. La revisione parziale della legge sulla ricerca ha dato maggior valore alla CTI, organo sino ad allora puramente consultivo, trasformandola in commissione decisionale. In quest'occasione è stato modificato anche il titolo della legge, ridenominata legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI). La nuova LPRI è entrata in vigore il 1° gennaio 2011. Da allora la CTI decide nel suo ambito di attività e di competenza senza essere vincolata a istruzioni, un sistema ripreso anche con la revisione totale della legge federale del 14 dicembre 20123 sulla promozione della
ricerca e dell'innovazione (LPRI). In quanto commissione extraparlamentare, la CTI fa parte dell'Amministrazione federale decentralizzata ma non è dotata di personalità giuridica.

Da allora la prassi ha però mostrato che le strutture dell'attuale forma organizzativa della CTI non sono più conciliabili con tutte le esigenze cui deve rispondere nel settore della promozione dell'innovazione. Se il bisogno di una maggiore autonomia è stata la ragione principale dell'istituzione della CTI in forma di commissione decisionale, oggi le esigenze organizzative connesse a tale forma giuridica ne osta1 2 3

RS 101 FF 2009 413 RS 420.1

7839

colano il funzionamento ottimale. In particolare, non sono garantite né una netta separazione tra i compiti strategici e quelli operativi né una vigilanza indipendente.

Affinché la CTI possa adempiere in maniera ideale al suo compito di promuovere l'innovazione e sia meglio preparata ad affrontare le sfide di domani, è prevista la sua trasformazione in un istituto di diritto pubblico.

1.1.2

Promozione dell'innovazione e ruolo della CTI

La competitività delle economie fortemente sviluppate si fonda oggi sulla capacità d'innovazione delle imprese. Per innovazione si intende lo sviluppo di nuovi prodotti, procedure, processi e servizi e la loro valorizzazione da parte dell'economia e della società. Questo concetto di innovazione è anche all'origine della nozione di innovazione fondata sulla scienza contenuta nella LPRI (cfr. art. 2 lett. b LPRI).

Nel processo d'innovazione si osserva un'intensa collaborazione tra diversi attori, con una crescente divisione dei compiti tra produttori, fornitori, clienti, organizzazioni di ricerca e scuole universitarie. Le reti tra le imprese e i loro diversi partner si sono rivelate una forma di organizzazione particolarmente efficace per i processi d'innovazione4.

In seguito a tale evoluzione, nella politica dell'innovazione dei Paesi industrializzati occidentali si è imposto l'approccio del cosiddetto «sistema d'innovazione nazionale» (SIN). Per SIN s'intende un insieme di istituzioni, di soggetti e le loro relazioni che, in un Paese o in una regione determinati, contribuiscono a sviluppare e a diffondere le innovazioni. Interfacce funzionanti tra i diversi partner e tra le fasi del processo d'innovazione sono determinanti per il successo dell'innovazione.

Il potenziale di un SIN è anche determinato dalla presenza di soggetti competenti che dispongono delle conoscenze necessarie per contribuire a gestire i problemi nel processo d'innovazione. Inoltre è necessario poter reperire tali conoscenze: ciò rappresenta una grande sfida per i soggetti del sistema che affrontano problematiche specifiche del settore dell'innovazione. Occorre infine coordinare efficacemente il sapere di tutti i soggetti interessati e questo presuppone un'intensa collaborazione.

Nell'approccio SIN, lo scopo della politica nel settore dell'innovazione consiste nel sostenere il buon funzionamento del sistema d'innovazione. È perseguito un approccio globale, che tiene conto dei diversi sottosistemi, quali il sistema scientifico, educativo ed economico. La politica nel settore dell'innovazione mira in generale a facilitare o a promuovere le interazioni tra questi sistemi e l'apprendimento interattivo dei soggetti interessati.

Anche la promozione dell'innovazione in Svizzera segue questo approccio. Il suo ruolo è inteso come
sussidiario a quello dell'economia privata. Nei settori che non sono espressamente attribuiti allo Stato, la responsabilità delle decisioni in materia d'innovazione è lasciata ai soggetti privati. Il ruolo dello Stato consiste nel creare un contesto generale favorevole, condizioni interessanti e incentivi per l'attività delle imprese nell'ambito dell'innovazione, per esempio con regolamentazioni favorevoli all'innovazione, prestazioni materiali preliminari, quali un'infrastruttura di ricerca di alto livello, e l'internazionalizzazione dell'economia e della ricerca. Questo implica 4

Hotz-Hart und Rohner (2014): Nationen im Innovationswettlauf ­ Ökonomie und Politik der Innovation. Berlin/Wiesbaden: Springer Fachmedien.

7840

inoltre che la promozione dell'innovazione da parte della CTI ­ diversamente dai sistemi di promozione di Paesi paragonabili ­ non prevede finanziamenti diretti alle imprese private.

La Confederazione fonda il suo operato sul mandato costituzionale inteso a promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione. Nella concretizzazione di tale mandato secondo la LPRI, il sistema di promozione svizzero è organizzato in modo centralizzato; il Fondo nazionale svizzero per la ricerca scientifica (FNS) e la CTI sono gli organi di promozione principalmente responsabili della sua esecuzione. Il FNS è l'organo della Confederazione incaricato di promuovere la ricerca scientifica, dalla ricerca fondamentale alla ricerca orientata all'applicazione. La CTI è l'organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza. Oltre alle attività di promozione del FNS e della CTI esistono altri provvedimenti di promozione della Confederazione a livello nazionale sotto forma di sostegno sussidiario a strutture di ricerca extrauniversitarie e della ricerca del settore pubblico, di cui l'Amministrazione federale necessita per adempiere i propri compiti. La promozione da parte del FNS e della CTI copre l'intera catena di creazione del valore del processo d'innovazione fondato sulla scienza, con l'eccezione della fase di promozione riguardante i programmi pilota e di dimostrazione su scala industriale, che è di competenza di servizi federali quali l'Ufficio federale dell'ambiente e l'Ufficio federale dell'energia. I compiti degli organi di promozione del sistema d'innovazione sono quindi complementari.

La promozione pubblica della ricerca e dell'innovazione da parte del FNS e della CTI si basa sulla competizione e i temi di ricerca sono scelti «dal basso verso l'alto» (principio bottom-up). Infatti, anche nei casi in cui le priorità tematiche sono definite dalla Confederazione, queste sono sviluppate secondo il principio bottom-up grazie al forte coinvolgimento degli organi scientifici e sono attuate con strumenti di promozione del FNS e della CTI che rispondono esclusivamente criteri di competizione. Il sistema di promozione dell'innovazione in Svizzera si distingue quindi nettamente da quello dell'UE e degli Stati Uniti, dove è maggiormente rivolto alle sfide della società. L'UE tende ad esempio
a individuare tecnologie chiave per fissare di conseguenza le priorità della promozione dell'innovazione. A loro volta, gli Stati Uniti impostano in parte la promozione dell'innovazione su obiettivi della società, cercando ad esempio di rafforzare l'industria manifatturiera per impedire che il Paese perda la propria egemonia in campo tecnologico. Rispetto all'UE e agli Stati Uniti, la Svizzera utilizza molto meno la promozione dell'innovazione a favore di temi specifici.

Nel 2014 la CTI ha stanziato fondi di promozione per un importo di 151 milioni di franchi (fig. 1). Circa il 79 per cento dei fondi è destinato al sostegno di progetti d'innovazione (2014: 118,5 mio. fr., compreso un importo di 15,8 mio. fr. stanziato nell'ambito del programma di promozione Energia), che rappresenta quindi il principale strumento di promozione della CTI. La CTI partecipa al finanziamento di progetti che sono presentati e realizzati congiuntamente da centri di ricerca universitari o da centri di ricerca extrauniversitari a scopo non lucrativo e da imprese, in qualità di partner attuatori, secondo il principio bottom-up. I partner attuatori dell'economia e della società non ricevono sussidi diretti dalla CTI, ma beneficiano delle conoscenze specialistiche dei centri di ricerca universitari e di quelli a scopo non lucrativo. Nella promozione di progetti non vi sono quote a favore di scuole universitarie o di singoli centri di ricerca. Il criterio di selezione determinante è il potenziale d'innovazione sul mercato. I progetti sono esaminati dai membri della 7841

CTI, esponenti dell'economia e della ricerca che esercitano a titolo accessorio la loro attività presso la Commissione.

La promozione dell'innovazione rappresenta un'importante risorsa per le PMI orientate all'innovazione: nel 2014, circa il 71 per cento dei sussidi della CTI è stato utilizzato per progetti di collaborazione con le PMI.

Fondi corrispondenti a circa il sette per cento dell'attività di promozione della CTI sono destinati alla costituzione e allo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza (2014: 9,8 mio. fr.).

Con circa il due per cento dei suoi fondi, la CTI promuove il trasferimento di sapere e tecnologie (TST) tra le scuole universitarie e le imprese, in particolare con gli strumenti di promozione «mentorato per l'innovazione», «reti tematiche nazionali» e «piattaforme tematiche» (2014: 3,7 mio. fr.).

Inoltre, circa il 12 per cento dei sussidi è stato messo a disposizione dello sviluppo delle competenze negli Swiss Competence Centers for Energy Research (SCCER), nel quadro del programma di promozione Energia (2014: 18,8 mio. fr.).

Figura 1 Fondi di promozione CTI 2014 in milioni di franchi 5

Promozione TST 3.7 Start-up e imprenditoria 9.8

SCCER 18.8

Progetti d'innovazione 118.5

Infine, la CTI è attiva nella promozione dell'innovazione sul piano internazionale. In questo contesto, partecipa per esempio alla valutazione di domande di promozione nel quadro dell'iniziativa EUREKA e dello strumento ERA-NET. EUREKA è un'iniziativa per progetti di cooperazione transfrontalieri nel campo della ricerca e dello sviluppo industriali orientati al mercato. Il suo obiettivo è rafforzare la competitività europea. ERA-NET è uno strumento che si rivolge a istituzioni di promozione nello spazio europeo della ricerca con l'intento di creare connessioni tra i programmi di ricerca nazionali e regionali su temi specifici. In seguito alla revisione totale della LPRI, dal 2014 la CTI ha la possibilità di avviare cooperazioni con organizzazioni di promozione estere. Ne è un esempio concreto il rafforzamento 5

Rapporto d'attività della CTI 2014, www.kti.admin.ch > Storie di successo e pubblicazioni > Rapporti d'attività/Programma pluriennale > Rapporto d'attività 2014

7842

della cooperazione con il Giappone. Mentre oggi la CTI assume essenzialmente la responsabilità delle attività di promozione nazionali, le attività orientate al contesto internazionale nel settore dell'innovazione sono per la maggior parte trattate, sul piano operativo, dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI). È il caso, in particolare, delle attività destinate alle PMI, come Eurostars, Active Assisted Living (AAL) e le Joint Technology Initiatives (JTI), nonché di quelle svolte nel quadro di ERA-Net, del programma Enterprise Europe Network (EEN) e dell'iniziativa EUREKA.

1.1.3

Struttura e governance della CTI

La struttura organizzativa della CTI è conforme alle disposizioni per le commissioni extraparlamentari previste dalla legge del 21 marzo 19976 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA). Per la CTI, tali disposizioni sono state concretizzate nella LPRI. La CTI si compone di un presidente, dei presidenti dei settori di promozione e degli altri membri, che sono assegnati ai sei settori di promozione. I sei settori di promozione sono: Enabling Sciences (in particolare scienze umane, economiche e sociali, tecnologie dell'informazione e della comunicazione), Life Sciences (in particolare biologia, biochimica, biotecnologia, farmacologia, scienze dell'alimentazione, tecnologie alimentari, agricoltura e tecnologia medica), Ingegneria, Micro e nanotecnologie, Start-up e imprenditoria, Trasferimento di sapere e tecnologie (TST).

Gli organi decisionali sono la presidenza, i singoli settori di promozione e l'assemblea dei membri. Tutti i 72 membri della CTI sono nominati dal Consiglio federale. La CTI dispone di una segreteria costituita dal direttore, dai capiservizio e dal personale rimanente. Il direttore e i capiservizio formano la direzione.

I compiti e le competenze decisionali fondamentali degli organi e della segreteria sono precisati nella LPRI e, sulla base di quest'ultima, nel regolamento interno della Commissione per la tecnologia e l'innovazione del 21 ottobre 20107. Sono brevemente descritti qui di seguito.

6 7

­

La presidenza, formata dal presidente e dai presidenti dei settori di promozione, è l'organo direttivo della CTI. Ha tra l'altro il compito di approvare il programma pluriennale e il rapporto d'attività annuale, delibera sulle domande di promozione qualora i contributi richiesti superino il milione di franchi e prende tutte le decisioni che non sono espressamente di competenza di un altro organo decisionale della CTI. Il presidente dirige la Commissione ed è responsabile delle sue attività. Dirige le riunioni della presidenza, informa la Commissione e il direttore della segreteria in merito alle proprie attività e a quelle della presidenza e rappresenta la CTI verso l'esterno. Inoltre vigila sulle attività della segreteria. Quindi, oltre ai sopracitati compiti operativi nel quadro della presidenza, svolge una funzione di controllo superiore.

­

I singoli settori di promozione dispongono di una propria competenza decisionale. Valutano le domande di promozione e, nel quadro del rispettivo setRS 172.010 RS 420.124.1

7843

tore di promozione, sono autorizzati a deliberare in merito a domande di sussidi fino a un milione di franchi. Il presidente di ciascun settore di promozione dirige le riunioni del rispettivo settore e, nel contempo, svolge compiti strategici in quanto membro della presidenza.

­

L'assemblea dei membri emana il regolamento interno e il regolamento sui sussidi della CTI, entrambi soggetti all'approvazione del Consiglio federale.

­

La segreteria prepara gli affari della CTI e ne esegue le decisioni. La direzione è l'organo direttivo della segreteria. Il direttore dirige la segreteria ed è responsabile delle sue attività. Prepara, insieme al presidente della CTI, le riunioni della presidenza, informa la CTI e la presidenza sulle attività della segreteria e provvede al flusso di informazioni all'interno dalla CTI sulla base di uno schema elaborato dalla presidenza. Inoltre vigila sul budget della CTI e sullo stato degli impegni assunti e pianificati. I capiservizio preparano gli affari che rientrano nel loro ambito di competenza e vigilano sulla gestione dei dossier.

1.1.4

Necessità d'intervento

La promozione dell'innovazione da parte della CTI riveste un ruolo importante a complemento degli investimenti privati. Tuttavia, negli ultimi anni, la sua forma organizzativa è stata oggetto di diversi interventi parlamentari.

La mozione 11.4136 «Commissione per la tecnologia e l'innovazione. Attività di promozione sostenibile», depositata dal consigliere agli Stati Felix Gutzwiller il 22 dicembre 2011, incarica il Consiglio federale di proporre una nuova strategia di finanziamento per l'attività di promozione della CTI. Un obiettivo della mozione è quello di garantire un flusso costante di capitale per tutto il periodo di credito e la possibilità di costituire delle riserve. Nel suo parere, il nostro Collegio ha spiegato che gli strumenti esistenti offerti dalla legge federale del 7 ottobre 20058 sulle finanze della Confederazione (LFC) (p. es. i riporti di credito di cui all'art. 36 LFC) sono sufficienti per consentire alla CTI di assicurare una pianificazione flessibile e a lungo termine. Ha pertanto proposto di respingere la mozione. Inoltre, ha argomentato che in base alla LFC non è possibile costituire riserve per le unità amministrative. Nelle sue linee guida di politica finanziaria, il Consiglio federale ha anche stabilito che nel finanziamento dei compiti statali si deve evitare il ricorso alla «soluzione del fondo», poiché in tal modo si perde la trasparenza, si aggira il principio di annualità e si mina la sovranità del Parlamento in materia di bilancio. Le vostre Camere, tuttavia, hanno accolto la mozione con una netta maggioranza (29 voti contro 2 in Consiglio degli Stati e 163 voti contro 0 in Consiglio nazionale).

La mozione 12.3186 Equiparazione organizzativa e finanziaria di CTI e FNS, depositata dal Gruppo liberale radicale il 15 marzo 2012, chiede che la forma organizzativa della CTI sia adeguata al modello del FNS. La mozione chiede segnatamente che la CTI sia convertita in una fondazione indipendente di diritto privato. Facendo riferimento al processo di consultazione parlamentare della mozione Gutzwiller, il nostro Consiglio ha proposto di respingere la mozione. Il 19 marzo 2014, il Consiglio nazionale ha accolto con una netta maggioranza anche la mozione del Gruppo 8

RS 611.0

7844

liberale radicale (con 100 voti contro 77). Visti i lavori avviati nel frattempo per l'attuazione della mozione Gutzwiller, il 17 giugno 2015 il Consiglio degli Stati ha respinto la mozione del Gruppo liberale radicale.

La mozione Gutzwiller ci ha offerto l'occasione per effettuare un'analisi approfondita della forma organizzativa, al di là degli aspetti puramente finanziari. Con decisione del 26 giugno 2013 abbiamo incaricato il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) di esaminare, in collaborazione con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), la possibilità di adeguamento della forma giuridica dell'attuale CTI a quella del FNS. L'analisi doveva in particolare determinare se, con la forma di un istituto di diritto pubblico, si sarebbero ottenuti miglioramenti sostanziali nella gestione dei compiti e delle finanze della CTI, come pure a livello di coordinamento e collaborazione con il FNS, pur conservando spese amministrative comparabili. Tenuto conto dei principi espressi nel rapporto sul governo d'impresa9, nella suddetta decisione il nostro Consiglio ha escluso la possibilità di prendere in esame la soluzione della fondazione. Le unità amministrative scorporate che assumono compiti della Confederazione devono infatti avere in genere la forma di istituti di diritto pubblico. Altre forme giuridiche sono possibili soltanto in via eccezionale, in presenza di condizioni che nel caso della CTI non sussistono. Quanto alla soluzione della fondazione di diritto privato, essa presuppone l'esistenza di fondatori privati. In tal caso si lascerebbe ai privati la facoltà di decidere se fornire essi stessi le prestazioni, mentre la Confederazione potrebbe tutt'al più esercitare determinate funzioni di vigilanza e di promozione.

Per adempiere il mandato assegnatogli, il DEFR ha effettuato un'analisi completa insieme al DFF, includendo la CTI nell'organizzazione del progetto. Le conclusioni di questo studio sono contenute in un rapporto del DEFR10.

L'analisi della gestione finanziaria conferma il nostro parere relativo alla mozione del 22 febbraio 2012 e inficia l'ipotesi avanzata dalla mozione Gutzwiller, secondo la quale il principio dell'annualità nella gestione del credito della CTI rende difficile portare avanti una pianificazione a lungo termine. L'analisi delle
strutture, invece, identifica diversi problemi sul piano organizzativo che si ripercuotono tra l'altro sulla gestione finanziaria. Risultano problematiche sia la ripartizione poco chiara dei compiti e delle competenze tra la presidenza e la segreteria, sia l'attuale governance interna della CTI. Da un lato, la forma giuridica di commissione decisionale determina lacune per quanto riguarda la responsabilità della vigilanza sulle attività di promozione: secondo il disciplinamento attuale, infatti, tale responsabilità compete alla presidenza, che però è direttamente coinvolta nelle decisioni in materia di promozione. Dall'altro lato, vi è poca chiarezza in merito alla ripartizione dei compiti e delle competenze tra presidenza e segreteria, in particolare nella pianificazione e nel controlling finanziari nonché nel monitoraggio. L'attuale struttura non soddisfa sufficientemente le esigenze fondamentali del buon governo.

L'analisi indica inoltre una necessità di ottimizzazione nell'ambito della collaborazione con il FNS. Attualmente, la complementarietà dei due organi di promozione 9 10

Rapporto del Consiglio federale del 13 settembre 2006 sullo scorporo e la gestione strategica di compiti della Confederazione, FF 2006 7545 Rapporto del DEFR del novembre 2014: Modalités d'organisation de la Commission pour la technologie et l'innovation CTI, www.admin.ch > www.news.admin.ch > Documentation > Communiqués > La CTI doit être transformée en un établissement de droit public > Rapport

7845

(CTI e FNS) traspare troppo poco dalla prassi di promozione dei progetti di ricerca e innovazione. Esiste inoltre un notevole potenziale di ottimizzazione della promozione dell'innovazione sul piano internazionale, nonché dell'interfaccia, importante in quest'ambito, tra la CTI e i compiti ministeriali. È necessario agire sia sul piano dell'efficacia sia in relazione alle possibilità di sviluppo della CTI a medio termine.

Oggi la CTI è soprattutto responsabile dell'attività di promozione nazionale, mentre l'attività di promozione internazionale nel settore dell'innovazione è svolta in gran parte, dal punto di vista operativo, dalla SEFRI. A questo livello è possibile perfezionare delle interfacce.

Per quanto concerne le spese amministrative, l'analisi mostra che l'attuale forma organizzativa non è particolarmente efficiente. Da un lato, le prestazioni imprescindibili per l'attività operativa sono fornite in ampia misura da consulenti esterni o nel quadro di impieghi a tempo determinato piuttosto che dal personale fisso della segreteria. D'altro lato, l'attuale sistema di valutazione, oltre ad essere oneroso nel confronto internazionale, è anche poco flessibile e soggetto a una rotazione comparativamente scarsa.

Nel complesso, il rapporto conclude che, per molti aspetti, l'attuale funzionamento della CTI non è ottimale, essenzialmente a causa della sua forma organizzativa. Il rapporto illustra che, con la trasformazione della CTI in un istituto di diritto pubblico, si possono affrontare in maniera approfondita gli attuali problemi (cfr. n. 1.3.1).

L'autonomia giuridica risulta realizzabile con spese amministrative paragonabili a quelle dell'attuale commissione decisionale (cfr. n. 3.1).

L'analisi è stata oggetto di una procedura di consultazione cui hanno partecipato esperti rinomati nel settore della promozione della ricerca e dell'innovazione. Gli esperti ne hanno attestato gli esiti approvando le conclusioni finali e l'argomentazione e ritenendola sufficientemente completa. Hanno quindi confermato la necessità d'intervento e si sono espressi chiaramente a favore di una profonda riforma della CTI, ovvero della sua autonomia giuridica.

Alla luce dei risultati dell'analisi, il 19 novembre 2014 il nostro Collegio ha incaricato il DEFR di elaborare una legge speciale per trasformare la CTI in un istituto di diritto pubblico. In tal modo, la mozione Gutzwiller potrà essere completamente adempiuta.

1.1.5

Procedura di consultazione

Il 12 giugno 2015 il nostro Consiglio ha incaricato il DEFR di avviare una procedura di consultazione sull'avamprogetto di legge su Innosuisse.

La consultazione è durata fino al 31 agosto 2015. I risultati sono presentati nel numero 1.3.211.

11

I documenti relativi alla consultazione e il rapporto sui risultati della procedura di consultazione sono disponibili su www.admin.ch > Diritto federale > Procedure di consultazione > Procedure di consultazione ed indagini conoscitive concluse > 2015 > DEFR

7846

1.2

La nuova normativa proposta

1.2.1

Punti principali del progetto

La trasformazione in un istituto di diritto pubblico comporta principalmente modifiche organizzative per l'attuale CTI. Le disposizioni devono basarsi sulle direttive del rapporto sul governo d'impresa.

Tra gli elementi centrali del disegno di legge vi sono in particolare il disciplinamento delle strutture della nuova forma organizzativa, l'attribuzione di competenze agli organi dell'istituto e la gestione strategica e finanziaria (cfr. n. 1.2.2 e 1.2.3). In qualità di istituto di diritto pubblico, la nuova agenzia avrà la possibilità di partecipare, nel quadro dei nostri obiettivi strategici, a soggetti giuridici a scopo non lucrativo e di acquisire mezzi finanziari di terzi. Potrà inoltre costituire riserve.

L'istituto ­ che si chiamerà «Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione (Innosuisse)» ­ porterà avanti i compiti dell'attuale CTI. Questi ultimi continueranno a figurare nella LPRI in quanto legge specifica sulla promozione della ricerca e dell'innovazione. La nuova legge, concepita come legge speciale rispetto alla LPRI, regola principalmente gli aspetti organizzativi del nuovo istituto. Per quanto riguarda i suoi compiti, il progetto rimanda alle norme mantenute nella LPRI.

Le disposizioni della LPRI che definiscono la CTI come commissione decisionale diventano superflue e dovranno quindi essere abrogate. Nella LPRI è introdotto un unico nuovo compito è introdotto nella LPRI: la promozione delle nuove leve sotto forma di borse di studio a diplomati delle scuole universitarie altamente qualificati.

Questo nuovo tipo di promozione è complementare alla promozione delle nuove leve scientifiche del FNS. Inoltre, le disposizioni della LPRI sul sostegno alla costituzione e allo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza nonché sulla valorizzazione del sapere e sul trasferimento di sapere e tecnologie sono completate da un sistema di consulenza, che concerne soprattutto provvedimenti di sostegno nell'ambito dell'«accompagnamento operativo» e del «mentorato per l'innovazione» (cfr. n. 1.2.2). Le proposte di modifica della LPRI sono commentate nel numero 2.

1.2.2

Struttura direttiva della nuova forma organizzativa e assegnazione dei compiti

La nuova forma organizzativa deve soddisfare le direttive del rapporto sul governo d'impresa e deve adempiere le esigenze di una promozione dell'innovazione che funzioni in maniera ottimale.

Analogamente al FNS, Innosuisse disporrà di quattro organi: il consiglio d'amministrazione, la direzione, il Consiglio dell'innovazione e l'ufficio di revisione, a ciascuno dei quali sono assegnate funzioni e competenze specifiche.

­

Il consiglio d'amministrazione, composto di 5­7 membri, agisce in qualità di massimo organo direttivo di Innosuisse e assume tutti i compiti inalienabili conformemente al governo d'impresa della Confederazione. In particolare, è responsabile della realizzazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale e gli presenta un rapporto sul loro raggiungimento. Decide sia in merito all'assunzione del responsabile della direzione, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale, sia in merito all'assunzione degli altri membri della direzione, su proposta del direttore. Nomina inoltre i membri del Con7847

siglio dell'innovazione e stabilisce i loro onorari. Vigila sul Consiglio dell'innovazione e sulla direzione. È libero di istituire un servizio di verifica della conformità incaricato di fornire consulenza al consiglio d'amministrazione, al Consiglio dell'innovazione e alla direzione sulla garanzia della qualità delle decisioni in materia di promozione e sulla legalità dell'esecuzione.

I membri del consiglio d'amministrazione esercitano la loro attività secondo il sistema di milizia. Sono nominati dal Consiglio federale, che stabilisce anche il loro onorario e le altre condizioni contrattuali.

­

La direzione, in quanto organo operativo di Innosuisse, è il principale responsabile dell'amministrazione dell'Agenzia e l'interlocutore per tutte le domande di promozione. Prepara la documentazione per le decisioni e la sottopone per valutazione e decisione al Consiglio dell'innovazione insieme alla sua proposta di decisione. Quest'ultima riguarda le condizioni formali della promozione ma non gli aspetti tecnico-scientifici. Se le decisioni del Consiglio dell'innovazione si discostano dalle sue proposte, le sottopone al consiglio d'amministrazione qualora non riesca a raggiungere un'intesa con il Consiglio dell'innovazione.

Nell'ambito delle sue competenze, la direzione decide in merito alla promozione dell'informazione sui programmi nazionali e internazionali nonché in merito alla presentazione di domande.

­

Il Consiglio dell'innovazione, composto di al massimo 25 membri, è l'organo scientifico incaricato di prendere le decisioni di promozione dell'innovazione di Innosuisse. Esercita quindi le attività centrali dell'Agenzia. Valuta le domande di promozione e decide in merito alla concessione di fondi o prestazioni di promozione, salvo per quanto riguarda la promozione dell'informazione. Se le sue decisioni si discostano dalle proposte della direzione riguardo alle condizioni formali della promozione, deve presentargliene la motivazione. Segue i progetti promossi. Elabora proposte concernenti la strategia e gli strumenti di promozione, che il consiglio d'amministrazione potrà utilizzare come base per decidere le sue strategie e per emanare l'ordinanza sui sussidi. I suoi compiti includono inoltre l'elaborazione di programmi pluriennali, che sottopone al consiglio d'amministrazione.

Al pari del consiglio d'amministrazione, svolge i suoi compiti secondo il sistema di milizia.

­

L'ufficio di revisione verifica ogni anno i conti di Innosuisse. Nella relazione annuale esamina l'attuazione di una gestione dei rischi adeguata all'istituto nonché le informazioni sullo sviluppo del personale.

Il progetto disciplina inoltre espressamente il ricorso a competenze esterne nei due settori seguenti: ­

7848

Il Consiglio dell'innovazione può ricorrere a esperti per la valutazione di domande nel suo settore di attività e per seguire le attività promosse. Tali esperti sono nominati dal consiglio d'amministrazione su proposta del Consiglio dell'innovazione. Come nel Consiglio dell'innovazione, esercitano la loro attività secondo il sistema di milizia. Il consiglio d'amministrazione ne stabilisce l'indennizzo.

­

1.2.3

Nell'ambito di provvedimenti per sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza, come pure in quello dei provvedimenti per la valorizzazione del sapere e del TST, è stabilito un nuovo approccio. Il sistema attuale prevede da un lato rapporti contrattuali tra la CTI e i coach e dall'altro ­ in base al regolamento sui sussidi ­ un contratto di sovvenzione tra la CTI e i giovani imprenditori. In futuro l'accompagnamento operativo dei giovani imprenditori e il mentorato delle imprese non saranno più affidati da Innosuisse ad accompagnatori (di seguito «coach») e mentori predefiniti. Essa si limiterà a indennizzare, ai giovani imprenditori o alle imprese, le prestazioni di fornitori di prestazioni che si sono qualificati in una procedura di selezione stabilita dall'Agenzia. Innosuisse terrà un elenco di fornitori qualificati accessibile al pubblico. I giovani imprenditori e le imprese interessate a un accompagnamento operativo o a un mentorato potranno liberamente scegliere una persona dall'elenco e stipulare con essa un contratto di diritto privato. In futuro, i coach e i mentori per l'innovazione non saranno legati a Innosuisse da alcun rapporto contrattuale.

L'Agenzia definisce la prestazione sostenuta in un contratto di diritto pubblico stipulato con il giovane imprenditore o con l'impresa oppure, nei casi semplici, la accorda mediante decisione, soprattutto in relazione al mentorato per l'innovazione. Nel quadro di tali rapporti contrattuali o decisioni Innosuisse svolge il controllo di qualità.

Gestione strategica e finanziaria

In qualità di istituto di diritto pubblico, Innosuisse è diretta per mezzo di obiettivi strategici del Consiglio federale, conformemente al rapporto sul governo d'impresa.

Questo tipo di gestione non è definita in dettaglio, bensì, analogamente a quanto avviene per il FNS, tramite obiettivi e priorità definiti in una prospettiva pluriennale e tramite la concessione dei mezzi finanziari previsti a tal fine. Innosuisse è responsabile dell'attuazione operativa. Il disegno prevede inoltre che il Consiglio federale fissi il limite massimo delle spese amministrative dell'Agenzia negli obiettivi strategici di Innosuisse, secondo la pratica in uso per Pro Helvetia e per il FNS. Il Consiglio federale può così garantire che nell'istituto di diritto pubblico le spese di funzionamento non superino un determinato volume.

Con il messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione (ERI), il nostro Collegio sottoporrà alle vostre Camere un limite di spesa comprendente l'importo massimo riservato ai sussidi che Innosuisse verserà nel periodo di finanziamento nonché i fondi per il funzionamento dell'Agenzia (art. 36 lett. c LPRI). I sussidi annuali (indennità) accordati a Innosuisse sono sottoposti all'approvazione del Parlamento con il messaggio concernente il preventivo della Confederazione.

Oltre alle indennità accordate dalla Confederazione, il progetto prevede per Innosuisse la possibilità di accettare liberalità di terzi. Nel quadro dell'approvazione del rapporto di gestione annuale, il Consiglio federale decide in merito all'impiego degli utili conseguiti dall'Agenzia. Può destinare gli utili alle riserve, nel limite del tetto massimo del 10 per cento fissato per le riserve costituite da contributi federali.

7849

1.3

Motivi e valutazione della soluzione proposta

1.3.1

Vantaggi della nuova forma organizzativa

I motivi che giustificano la trasformazione della CTI in un istituto di diritto pubblico sono esposti nel numero 1.1.4. Dalla nuova forma organizzativa illustrata nei numeri 1.2.2 e 1.2.3 derivano molti vantaggi, che permettono di ottimizzare l'adempimento dei compiti.

­

La forma organizzativa rende possibile un'organizzazione strutturale trasparente e una netta separazione tra i compiti strategici e quelli operativi.

­

È garantita l'indipendenza della vigilanza sulle decisioni in materia di promozione e sul relativo lavoro di esecuzione. Inoltre, le responsabilità nel settore della pianificazione finanziaria e del controlling sono chiaramente definite e attribuite alla direzione. Quest'ultima gestisce l'insieme delle domande ed è responsabile del rispetto delle direttive formali del consiglio d'amministrazione e del budget annuale disponibile. I contratti di promozione dei progetti sono conclusi dalla direzione, che emana anche le decisioni; ciò le permette di garantire che le decisioni siano conformi alle condizioni formali. La procedura per l'eliminazione delle divergenze tra la direzione e il Consiglio dell'innovazione, descritta nel numero 1.2.2, contribuisce all'adempimento efficace dei compiti.

­

L'elemento centrale necessario per le decisioni in materia di promozione, ovvero il ricorso alle conoscenze specialistiche della scienza e dell'economia, è assicurato in maniera flessibile grazie alla combinazione tra il numero di membri del Consiglio dell'innovazione, inferiore rispetto a quello attuale della CTI, e la possibilità di ricorrere a un pool di esperti esterni, tutti attivi secondo il sistema di milizia.

­

La flessibilità e la trasparenza caratterizzano il nuovo approccio dell'accompagnamento operativo descritto nel numero 1.2.2 nell'ambito dei provvedimenti volti a sostenere la costituzione e lo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza nonché il mentorato per l'innovazione nel settore della valorizzazione del sapere e del TST. Il nuovo obbligo imposto a Innosuisse di coordinare le proprie attività con i provvedimenti di promozione adottati a livello regionale e cantonale a favore dell'imprenditoria e del TST permette di accrescere l'efficacia e l'efficienza del sistema svizzero di promozione dell'innovazione. Questo coordinamento consente inoltre di creare sinergie e di evitare doppioni.

­

Il nuovo sistema di gestione strategica e finanziaria porta a una maggiore autonomia di Innosuisse e risponde alla richiesta della mozione Gutzwiller.

­

L'adeguamento della forma organizzativa a quella del FNS consente una migliore collaborazione tra i due organi di promozione, nel segno della complementarietà, e facilita il passaggio dei progetti dalla fase della ricerca fondamentale a quella della ricerca orientata all'applicazione.

­

La nuova forma giuridica permette infine all'Agenzia di rafforzare la sua presenza in ambito internazionale. Innosuisse non potrà concludere accordi internazionali nemmeno in futuro. Grazie alla sua personalità giuridica, tuttavia, nell'adempimento dei suoi compiti internazionali, potrà concludere autonomamente, nell'ambito delle proprie competenze, contratti interna-

7850

zionali che non rappresentano accordi internazionali secondo il diritto internazionale pubblico e che impegnano soltanto la stessa Agenzia.

1.3.2

Pareri espressi nella procedura di consultazione e valutazione

I pareri pervenuti nel corso della procedura di consultazione sono riassunti nel rapporto sui risultati della consultazione12. Una larga maggioranza di partecipanti ha approvato le disposizioni proposte. I pareri contrari o critici riguardano essenzialmente gli aspetti seguenti.

Denominazione del nuovo istituto Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che sarebbe più opportuno mantenere la denominazione ormai nota di «CTI», o perlomeno abbinarla a quella nuova di «Innosuisse». Di fatto, però, il cambiamento di nome è dettato dall'abbandono dello statuto attuale. La nuova forma organizzativa non avrà più nulla a che vedere con quella di una commissione extraparlamentare. Per compensare rapidamente la perdita di notorietà si dovrà dedicare particolare attenzione alla comunicazione relativa alla nuova Agenzia.

Cambio di sistema nell'ambito dell'accompagnamento operativo e del mentorato Numerosi pareri approvano espressamente il cambio di sistema previsto per il ricorso a fornitori di prestazioni qualificati nel quadro dei provvedimenti di sostegno dell'accompagnamento operativo («coaching») e del mentorato. Alcuni partecipanti criticano invece i cambiamenti proposti, sostenendo in particolare che il nuovo approccio comporterà l'istituzione di un sistema più complicato di quello praticato finora, che prevede un unico rapporto contrattuale, ossia quello tra la CTI e il coach.

Questa visione non corrisponde però esattamente al funzionamento attuale. Il sistema attuale comprende sia un rapporto contrattuale tra la CTI e il coach sia ­ conformemente al regolamento sui sussidi ­ un contratto di sovvenzione tra la CTI e i giovani imprenditori. Con l'abbandono dei rapporti contrattuali tra la CTI e i coach o i mentori e l'introduzione di un elenco di fornitori di prestazioni qualificati viene istituito un sistema che consentirà un'esecuzione snella e trasparente.

Promozione delle nuove leve Il nuovo strumento di promozione delle nuove leve è accolto favorevolmente dalla maggior parte dei partecipanti. Una minoranza respinge questo nuovo compito, soprattutto per motivi di costi. Alcuni partecipanti chiedono che la concessione di borse di studio sia vincolata alla condizione che le imprese presso le quali i beneficiari di borse di studio svolgono il programma, o i borsisti stessi, si assumano la
metà dei costi, come avviene per la promozione di progetti d'innovazione. Una regola simile non sarebbe tuttavia adeguata in quanto la promozione delle nuove leve è già di per sé uno strumento sussidiario agli altri provvedimenti di Innosuisse.

12

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7851

Programmi tematici Vari partecipanti chiedono che Innosuisse si concentri sul suo compito principale, che è quello di promuovere progetti d'innovazione. Bisognerebbe dunque rinunciare alla realizzazione di programmi tematici su incarico del Consiglio federale. Di fatto, questa disposizione precisa l'articolo 7 capoverso 3 LPRI, in base al quale il Consiglio federale può incaricare Innosuisse di realizzare programmi di promozione tematici. Esempi concreti di tali programmi sono costituiti dal piano d'azione «Ricerca coordinata in campo energetico in Svizzera» e dalle misure straordinarie contro il franco forte del 2011. Questi esempi attestano l'importanza dello strumento in questione.

Coordinamento delle attività di Innosuisse con i provvedimenti di sostegno adottati a livello regionale e cantonale Diversi partecipanti, fra cui vari Cantoni, lamentano il fatto che l'avamprogetto non faccia il benché minimo riferimento ai sistemi d'innovazione regionali né al necessario coordinamento tra i sistemi d'innovazione regionali e nazionali. Chiedono pertanto che nel quadro dell'orientamento strategico degli strumenti di promozione l'attività dell'Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione sia coordinata con i sistemi d'innovazione legati alle politiche regionali e alle relative attività cantonali e intercantonali. In seguito alle numerose reazioni su questo tema, il disegno prevede ora l'obbligo per Innosuisse di coordinare le proprie attività con i provvedimenti adottati a livello regionale e cantonale. In questo modo viene espressamente esteso l'obbligo di coordinamento con le istituzioni di promozione della ricerca e l'Amministrazione federale previsto all'articolo 40 LPRI. Questo provvedimento contribuirà all'efficacia e all'efficienza della promozione nazionale dell'innovazione.

Regolamentazione degli organi La ripartizione dei compiti fra i tre organi ­ consiglio d'amministrazione, direzione e Consiglio dell'innovazione ­ è stata accolta favorevolmente da una larga maggioranza dei partecipanti. Le norme concernenti le condizioni per la nomina nel consiglio d'amministrazione e nel Consiglio dell'innovazione sono state riviste sulla base dei pareri espressi. La rappresentanza del mondo della scienza e dell'economia è ora espressamente menzionata. Al posto della qualifica scientifica sarà
richiesta la qualifica in materia di innovazione basata sulla scienza. Inoltre, la disposizione corrispondente fa ora riferimento non soltanto ai rapporti con la pratica nell'economia ma anche con la pratica nella società. Il disegno prevede infine che il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione e del Consiglio dell'innovazione possa essere rinnovato una volta anziché due come indicato nell'avamprogetto (tranne che per il presidente del consiglio d'amministrazione). Diversi partecipanti alla consultazione avevano infatti sottolineato il rischio che un periodo di attività di 12 anni determinasse un irrigidimento del sistema. Alcuni partecipanti chiedono inoltre una regolamentazione dei principali parametri della struttura organizzativa e della composizione del Consiglio dell'innovazione nonché delle linee direttive della procedura di nomina degli esperti. Completare il progetto in tal senso significherebbe tuttavia entrare troppo nel dettaglio per il livello normativo di una legge. Spetterà al consiglio d'amministrazione definire tali norme nel regolamento di organizzazione.

7852

Costituzione di riserve Diversi partecipanti giudicano troppo esiguo l'ammontare delle riserve che Innosuisse sarebbe autorizzata a costituire. Alcune cerchie economiche ritengono che il Consiglio federale debba avere almeno la competenza di agire con maggiore flessibilità in situazioni straordinarie, come ad esempio di fronte ai problemi attuali dovuti al franco forte. In realtà è compito del Legislativo valutare se una situazione debba essere considerata straordinaria, adottare le misure necessarie e stanziare finanziamenti supplementari.

Regolamentazione della proprietà intellettuale Vari partecipanti alla consultazione respingono la disposizione secondo cui Innosuisse, nell'ordinanza sui sussidi, può impartire ai partner di progetto direttive sulla proprietà intellettuale e sui diritti di utilizzazione per i progetti d'innovazione. Sono infatti del parere che spetti ai partner di progetto concludere questo tipo di accordi.

Alcuni partecipanti ritengono che non sia opportuno modificare la norma già prevista per la CTI all'articolo 41 dell'ordinanza del 29 novembre 201313 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (O-LPRI). Dato che l'Agenzia rimarrà soggetta alla LPRI e alla O-LPRI, questa disposizione può essere mantenuta nella O-LPRI.

Così facendo si porterà avanti la prassi attuale.

Rimborso dei fondi di promozione e partecipazione agli utili Numerosi partecipanti, fra cui vari Cantoni e organizzazioni del mondo della formazione e dell'economia, hanno chiesto di cancellare le disposizioni che consentivano a Innosuisse di chiedere il rimborso dei fondi di promozione in caso di sfruttamento commerciale dei risultati dei progetti d'innovazione e di partecipare agli utili realizzati dai partner attuatori. Solo alcuni pareri approvano espressamente queste possibilità. I pareri contrari sottolineano essenzialmente che un obbligo di rimborso a Innosuisse in funzione del successo dei progetti determinerebbe un'incertezza del diritto, creerebbe falsi incentivi e sarebbe quindi controproducente dal punto di vista della valorizzazione dell'innovazione. Per tenere conto di queste obiezioni la disposizione in questione è stata soppressa.

Prestazioni commerciali Molti partecipanti alla consultazione hanno espresso pareri critici sulla possibilità di fornire prestazioni commerciali accordata a
Innosuisse nell'avamprogetto. Non soltanto ritengono che Innosuisse non debba entrare in concorrenza con altri fornitori di prestazioni, ma temono anche che queste attività vadano a scapito dei compiti principali dell'Agenzia. Di conseguenza, nel disegno questa disposizione è stata eliminata.

13

RS 420.11

7853

1.4

Compatibilità tra i compiti e le finanze

Il progetto prevede un unico nuovo compito: la promozione delle nuove leve da parte di Innosuisse. Questo compito rappresenta un provvedimento importante per combattere la carenza di manodopera qualificata. L'onere finanziario è proporzionato alla rilevanza del provvedimento. Altre informazioni sulle conseguenze finanziarie sono riportate nel numero 3.1.

1.5

Diritto comparato e rapporto con il diritto europeo

Un confronto diretto dei sistemi di promozione e delle loro basi legali risulta estremamente difficile a causa della disparità dei sistemi politici e delle diverse forme organizzative e attribuzioni di competenze che ne derivano14. Per questo motivo, le seguenti considerazioni si concentrano sulle organizzazioni di promozione di Svezia e Finlandia. Questi due Paesi si distinguono, come la Svizzera, per la loro grande forza innovativa e, insieme alla Danimarca e alla Germania, rientrano secondo l'Innovation Union Scoreboard 2015 della Commissione europea15 fra i «leader dell'innovazione» in Europa. Questi due Paesi sono inoltre agevolmente paragonabili alla Svizzera per numero di abitanti, prestazioni economiche e per il loro orientamento all'esportazione16. Sia in Svezia che in Finlandia le agenzie di promozione sono entità autonome che attuano le decisioni del Parlamento e del Governo. Sono annesse a un ministero che esercita la vigilanza e rendono annualmente conto allo stesso ministero delle loro attività, dei loro risultati e delle loro spese. In base alle informazioni fornite, queste due agenzie ricevono dal Governo, se del caso, nuove direttive per quanto riguarda le spese e i mezzi finanziari per l'anno successivo.

Svezia La Svezia dispone di varie agenzie pubbliche di promozione dell'innovazione. La più importante è la «Swedish Agency for Innovation Systems», meglio nota come VINNOVA. Questa agenzia, che nel 2013 contava circa 200 collaboratori ed era dotata di un budget attorno ai 300 milioni di franchi (2,7 mia. di corone svedesi), è responsabile della promozione della crescita sostenibile tramite il finanziamento della ricerca e dello sviluppo nei settori della tecnologia, dei trasporti, delle comunicazioni e del lavoro. VINNOVA dispone di un ampio ventaglio di strumenti di promozione dell'innovazione, che sono molto simili a quelli della CTI. Anche VINNOVA, ad esempio, esige una partecipazione di altri partner al finanziamento dei progetti d'innovazione promossi. Tuttavia, rispetto alla CTI, svolge un maggior numero di compiti in ambito internazionale; in particolare, è responsabile dell'attuazione dei programmi quadro dell'UE, di EUREKA, COST e delle iniziative multilaterali di ERA-NET.

VINNOVA dispone di un consiglio d'amministrazione a cui spetta la responsabilità di attuare le
priorità strategiche. Il direttore, insieme al suo gruppo di direzione, è responsabile dell'attuazione operativa della promozione dell'innovazione. Per valu14 15 16

Messaggio del 9 novembre 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, FF 2011 7811 Commissione europea (2015): Innovation Union Scoreboard 2015. Bruxelles: Unione europea, 31.

Cfr. OCSE (2014): National Accounts at a Glance 2014, pubblicazioni dell'OCSE.

7854

tare le domande di sussidio, l'agenzia ricorre a esperti esterni provenienti da centri di ricerca e imprese selezionati nell'ambito dei singoli programmi di promozione.

Gli obiettivi e i compiti di VINNOVA sono definiti nel progetto di legge sulla ricerca e l'innovazione («Research and innovation bill»), uno strumento di pianificazione e di gestione elaborato a scadenza quadriennale dal Ministero dell'educazione e della ricerca in collaborazione con altri ministeri e varie agenzie di promozione.

VINNOVA è espressamente coinvolta nella preparazione di questo progetto al fine di sviluppare la politica dell'innovazione e di presentare proposte concrete per i programmi di promozione dell'innovazione. Il progetto di legge sulla ricerca e l'innovazione fornisce una panoramica del sistema d'innovazione, fissa le priorità della ricerca e dell'innovazione ed è frutto di un consenso all'interno del Governo.

Su questa base il Parlamento svedese approva il volume e la ripartizione delle spese pubbliche nel settore della ricerca e dell'innovazione per i quattro anni successivi.

Le norme adottate sono tuttavia di carattere piuttosto generale. Basti pensare che soltanto un quarto del budget di VINNOVA è destinato a compiti specifici definiti in dettaglio; la maggior parte del budget è a disposizione per varie iniziative. Per conseguire i propri obiettivi l'istituzione può anche sviluppare misure e programmi in modo autonomo.

VINNOVA è sottoposta alla vigilanza del Ministero dell'impresa, dell'energia e delle comunicazioni. Quest'ultimo nomina i sette membri del consiglio d'amministrazione, il direttore e i membri della direzione, i quali sono incaricati congiuntamente di rendere conto al Governo della realizzazione degli obiettivi. Si segnala in proposito la particolarità svedese del «ministerial rule», che vieta ai ministri di interferire nei lavori in corso nelle agenzie governative; spetta alle agenzie decidere come applicare la legge o gestire le proprie pratiche. Nel complesso VINNOVA gode quindi di un'ampia autonomia nella definizione delle proprie priorità in materia di budget, contenuti dei programmi e decisioni di promozione17.

Finlandia In Finlandia la promozione dell'innovazione è realizzata principalmente dall'agenzia governativa per la tecnologia e l'innovazione TEKES. Con un organico di circa
300 collaboratori e un budget dell'ordine di 700 milioni di franchi nel 2013, TEKES è infatti il principale istituto pubblico di finanziamento della ricerca e dello sviluppo del Paese18. TEKES finanzia progetti d'innovazione dell'industria e di organizzazioni di ricerca focalizzandosi specialmente su progetti innovativi e rischiosi. In quest'ambito i programmi tematici a favore dell'economia e della società sono tradizionalmente un importante strumento per gestire la ripartizione dei fondi e per creare connessioni tra gli attori dell'innovazione. TEKES svolge inoltre compiti a livello internazionale e si impegna soprattutto nei programmi quadro dell'UE, EUREKA e COST oltre che in cooperazioni bilaterali.

Presso TEKES la responsabilità delle direttive strategiche è assunta dal consiglio d'amministrazione. Il direttore, insieme al suo gruppo di direzione, è responsabile 17

18

Niklasson, Brigitta. (2011): Sweden. In: Verhoest, Koen / Van Thiel, Sandra / Bouckaert, Geert / Lægreid, Per (Hrsg.): Government Agencies: Practices and Lessons from 30 Countries. London: Palgrave Macmillan, 245­258.

Hyytinen, Kirsi / Kivisaari, Sirkku / Lehtoranta, Olavi / Lima Toivanen, Maria / Loikkanen, Torsti / Lyytinen, Tatu / Oksanen, Juha / Rilla, Nina / Van der Have, Robert (2012): Funder, activator, networker, investor... Exploring Roles of Tekes in Fuelling Finnish Innovation. Helsinki: Tekes Review 289/2012.

7855

dell'attuazione operativa della promozione dell'innovazione. La valutazione delle domande di sussidio è direttamente affidata ai collaboratori interni di TEKES19.

TEKES è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e dell'economia. Il direttore e i 7­9 membri del consiglio d'amministrazione sono nominati dal Governo. Il Parlamento finlandese fissa annualmente il budget di TEKES. Il Parlamento e il Governo formulano congiuntamente le linee direttive della politica dell'innovazione, mentre il Ministero del lavoro e dell'economia prepara e coordina le decisioni. Nel quadro del suo rapporto annuale TEKES negozia con il Ministero del lavoro e dell'economia i suoi compiti e gli obiettivi da raggiungere; il risultato dei negoziati è riportato in una convenzione sulle prestazioni orientata agli obiettivi.

Attraverso questo processo TEKES esercita un forte influsso sulla definizione della propria strategia, sulla sua attuazione e sulla politica dell'innovazione della Finlandia20.

La struttura organizzativa di Innosuisse presenta alcune analogie con quelle delle agenzie di promozione di Svezia e Finlandia, vere pioniere dell'innovazione, a cominciare dalla separazione tra i compiti strategici e i compiti operativi. Nell'attuazione operativa della promozione dell'innovazione Innosuisse dispone inoltre, entro il quadro fissato dal Parlamento e dal Consiglio federale (limiti di spesa, obiettivi strategici del Consiglio federale), di un grado di autonomia relativamente elevato, paragonabile a quello di VINNOVA e TEKES. Il funzionamento di Innosuisse si avvicina però di più al modello svedese, anch'esso dotato di una prospettiva di pianificazione quadriennale. Innosuisse e VINNOVA si assomigliano anche nell'organizzazione dell'attività di valutazione, dato che entrambe fanno capo a esperti esterni appartenenti all'economia e alla ricerca.

1.6

Attuazione

Il progetto richiederà l'adeguamento di alcune disposizioni della O-LPRI, che si si fonda sulla LPRI. Dovranno inoltre essere apportate delle modifiche all'ordinanza del 25 novembre 199821 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (OLOGA) e all'ordinanza del 14 giugno 199922 sull'organizzazione del Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca.

L'esecuzione pratica del progetto sarà affidata in primo luogo a Innosuisse quale ente subentrante all'attuale CTI. L'Agenzia disciplinerà le disposizioni esecutive nelle sue ordinanze e nei suoi regolamenti, la cui emanazione, in base al progetto, sarà essenzialmente di sua competenza (alcuni di questi atti d'esecuzione richiederanno tuttavia l'approvazione del Consiglio federale). La delega di competenze normative è commentata nel numero 5.6.

19

20

21 22

Biegelbauer, Peter / Palfinger, Thomas (2013): Auswahlverfahren von Forschungsförderungsorganisationen im internationalen Vergleich (FOR-AUS). Endbericht. AIT-F&PDReport. Vol. 76. Wien: Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie.

Van der Veen, Gert / Arnold, Erik / Boekholt, Patries / Deuten, Jasper / Horvath, Andre / Stern, Peter / Strovan, James (2012): Evaluation of Tekes. Final Report. Helsinki: Ministry of Employment and Economy.

RS 172.010.1 RS 172.216.1

7856

1.7

Interventi parlamentari

Con il presente messaggio il nostro Collegio propone di stralciare dal ruolo la mozione Commissione per la tecnologia e l'innovazione. Attività di promozione sostenibile, depositata dal consigliere agli Stati Felix Gutzwiller il 22 dicembre 2011 (11.4136). Questa mozione incarica il Consiglio federale di elaborare una nuova strategia di finanziamento per l'attività di promozione della CTI. La trasformazione della commissione decisionale CTI in un istituto di diritto pubblico consente di adempiere pienamente la richiesta della mozione Gutzwiller (cfr. n. 1.1.4).

2

Commento ai singoli articoli

Ingresso L'articolo 64 capoverso 1 Cost. attribuisce alla Confederazione la competenza di promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione.

Titolo, titolo abbreviato e abbreviazione Il titolo della legge contiene la denominazione dell'istituto, menzionata per esteso all'articolo 1 capoverso 6 D-LASPI. La legge presenta inoltre un titolo abbreviato.

Quest'ultimo si riferisce alla denominazione abbreviata dell'istituto, Innosuisse, che figura all'articolo 1 capoverso 6. L'abbreviazione LASPI deriva invece dal titolo completo dell'atto normativo.

Sezione 1: Agenzia e obiettivo (art. 1 e 2) Art. 1

Agenzia svizzera per la promozione dell'innovazione

Questa disposizione stabilisce la base legale per l'istituzione dell'Agenzia conferendole la forma di un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica. Questa forma giuridica corrisponde alle linee guida del rapporto sul governo d'impresa23 per le unità amministrative scorporate. L'Agenzia tiene una propria contabilità. In quanto parte dell'Amministrazione federale decentralizzata, la sua contabilità sarà considerata nella deliberazione sul consuntivo secondo il principio del consolidamento integrale (art. 55 cpv. 1 lett. c LFC).

Art. 2

Obiettivo

L'obiettivo fissato nel capoverso 1 è alla base della descrizione dei compiti di Innosuisse secondo l'articolo 3 (cpv. 2). Insieme all'obiettivo e alle altre disposizioni legali, questi compiti costituiscono a loro volta la base per la formulazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale per un periodo di quattro anni (cfr. commento all'art. 24). Quale organo di ricerca ai sensi dell'articolo 4 LPRI, Innosuisse rimane soggetta a questa legge e nell'adempimento dei suoi compiti è tenuta a osservare i principi fondamentali previsti all'articolo 6 LPRI, in particolare l'obiettivo 23

FF 2006 7545

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di uno sviluppo sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente. Nelle sue attività di promozione dell'innovazione deve inoltre provvedere a fornire un contributo alla competitività, alla creazione di valore aggiunto e all'occupazione in Svizzera.

Sezione 2: Compiti e collaborazione (art. 3 e 4) Art. 3

Compiti

La LPRI in vigore designa l'attuale CTI quale organo della Confederazione incaricato di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza in tutte le discipline presenti nei centri di ricerca universitari. Nel quadro della presente riforma organizzativa questa funzione è trasferita a Innosuisse (cpv. 1). Nell'intento di favorire un approccio più flessibile e rivolto al futuro dell'innovazione fondata sulla scienza, non viene tuttavia menzionata nessuna disciplina.

I compiti di Innosuisse sono descritti ai capoversi 2­7. Il consiglio d'amministrazione li precisa nella sua ordinanza sui sussidi, che sottopone per approvazione al Consiglio federale (art. 7 cpv. 1 lett. e).

Il capoverso 2 rinvia ai compiti della Confederazione stabiliti nella LPRI e delegati a Innosuisse nel settore della promozione dell'innovazione. Questa delega di compiti richiede diverse modifiche della LPRI.

Da un lato, all'articolo 18 LPRI è aggiunto un nuovo compito della Confederazione.

In base a questa disposizione la Confederazione può sostenere le nuove leve nel settore dell'innovazione tramite borse di studio. Dall'altro, Innosuisse subentra alla Confederazione quale ente responsabile della promozione di progetti d'innovazione (art. 19 LPRI) e dei provvedimenti di sostegno all'imprenditorialità, alla valorizzazione del sapere e al trasferimento di sapere e tecnologie (art. 20 LPRI). L'attuale articolo 21 sull'istituzione della CTI diventa superfluo ed è sostituito da una disposizione che precisa i provvedimenti di sostegno di cui all'articolo 20 LPRI. L'articolo 22 LPRI affida a Innosuisse il nuovo compito di promuovere le nuove leve nel settore dell'innovazione. L'attuale articolo 23 LPRI sulla regolamentazione della CTI è sostituito da disposizioni che disciplinano la compensazione dei costi indiretti di ricerca (overhead). La disposizione concernente questi costi, così come è stata prevista nel quadro della revisione totale della LPRI all'articolo 24, non è ancora entrata in vigore. Per ora resta applicabile, fino alla fine del 2016, la disposizione precedente alla revisione della LPRI, secondo cui la CTI può concedere sussidi volti a compensare i costi di ricerca indiretti. Queste modifiche rendono superfluo l'articolo 24 LPRI, che definisce i compiti della CTI in riferimento all'articolo 18.

L'articolo 24 è sostituito
da una disposizione sull'applicabilità della legge del 5 ottobre 199024 sui sussidi (LSu) alla promozione dell'innovazione da parte di Innosuisse.

Il rinvio contenuto nel capoverso 2 all'articolo 18 capoversi 1 e 2 (riveduti) nonché agli articoli 19­24 LPRI comprende tutte le disposizioni in essi stabilite. Si applica quindi a Innosuisse in particolare l'articolo 19 capoverso 6, che prevede il rispetto dei principi dell'integrità scientifica e della buona prassi scientifica.

24

RS 616.1

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Per il resto, le modifiche della LPRI, in particolare l'articolo 22 sulla promozione delle nuove leve e la precisazione prevista all'articolo 21 sui provvedimenti di sostegno di cui all'articolo 20, sono presentate più avanti nel commento all'allegato D-LASPI.

Il capoverso 3 tiene conto delle disposizioni previste dall'attuale articolo 24 capoverso 4 in combinato disposto con l'articolo 28 capoverso 2 lettera c LPRI. Conformemente alla prassi attuale, l'Agenzia prende anche decisioni sulla concessione di sussidi a partner di ricerca svizzeri di progetti d'innovazione nel quadro dell'attuazione degli accordi internazionali. La disposizione è modificata nel senso che la competenza di Innosuisse di svolgere questo compito è retta dal diritto interno anziché dal diritto internazionale.

Il capoverso 4 corrisponde alla disposizione del vigente articolo 24 capoverso 6 LPRI.

La disposizione del capoverso 6 precisa l'articolo 7 capoverso 3 LPRI, secondo cui il Consiglio federale può incaricare Innosuisse di realizzare programmi di promozione tematici. Esempi concreti di tali programmi sono costituiti il piano d'azione «Ricerca coordinata in campo energetico in Svizzera», le misure straordinarie contro il franco forte del 2011 e il programma speciale «Bridge» per l'accelerazione del trasferimento dei risultati della ricerca e della loro applicazione, previsto nel messaggio ERI 2017­2020 e che dovrà essere attuato insieme al FNS.

L'obbligo di coordinamento di Innosuisse previsto al capoverso 7 si fonda sull'articolo 40 capoverso 3 LPRI, secondo cui le istituzioni di promozione e della ricerca e l'Amministrazione federale devono coordinare le loro attività nel settore della promozione dell'innovazione. Il capoverso 7 estende espressamente l'obbligo di coordinamento di Innosuisse stabilito all'articolo 40 LPRI introducendo un obbligo di coordinamento con i provvedimenti di promozione dell'innovazione adottati a livello regionale e cantonale, segnatamente in materia di costituzione e sviluppo di imprese fondate sulla scienza e di trasferimento di sapere e tecnologie. Questo obbligo permette di accrescere l'efficienza e l'efficacia del sistema svizzero di promozione dell'innovazione e, in particolare, di creare sinergie e di evitare doppioni. Specialmente la SECO e la CTI intrattengono già oggi una stretta
collaborazione sul piano strategico e operativo. In quest'ottica si inserisce dal 2013 anche la nuova concezione del sostegno al TST, secondo cui la CTI non sostiene più i vecchi consorzi TST regionali. Da allora la SECO e la CTI applicano un approccio complementare, in virtù del quale la CTI si concentra sul sostegno scientifico offerto a livello nazionale al TST e alle start-up, mentre la nuova politica regionale (NPR) promuove l'innovazione nel suo insieme a livello regionale. L'iscrizione nella legge di un obbligo di coordinamento permette di riconfermare la via perseguita e di rafforzare la collaborazione tra gli attori per la promozione dell'innovazione a favore delle PMI. Il coordinamento delle prestazioni regionali, cantonali, nazionali e internazionali destinate alle PMI nel campo dell'innovazione viene semplificato e le interazioni tra i provvedimenti di promozione vengono rafforzate.

Quale organo di ricerca, Innosuisse rimane soggetto alla LPRI, in particolare con le sue disposizioni sul sistema di promozione della ricerca e dell'innovazione, sui principi che lo reggono e sulla pianificazione, il coordinamento e la collaborazione.

Nell'esercizio delle sue attività, Innosuisse tiene conto anche degli obiettivi di uno sviluppo sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente fissati all'articolo 6

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LPRI e, nelle sue attività di promozione, provvede a fornire un contributo alla competitività, alla creazione di valore aggiunto e all'occupazione in Svizzera.

Art. 4

Cooperazioni e partecipazione a soggetti giuridici

La possibilità per l'Agenzia, prevista al capoverso 1, di avviare cooperazioni con organizzazioni di promozione estere nell'ambito di progetti d'innovazione transfrontalieri si fonda sull'attuale articolo 24 capoverso 5 LPRI che sarà abrogato con il presente progetto (cfr. commento all'allegato D-LASPI, art. 24 D-LPRI). Questa disposizione conferisce a Innosuisse la competenza di concludere in modo autonomo convenzioni con servizi di promozione esteri. I partner esteri di tali convenzioni possono essere organizzazioni od organismi di promozione, ad esempio le autorità statali. Come istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica, l'Agenzia può impegnarsi contrattualmente, in modo autonomo e nell'ambito delle proprie competenze, nel quadro di strumenti di promozione internazionali come gli ERANET (cfr. n. 1.1.2).

In base al capoverso 2 Innosuisse può partecipare esclusivamente a soggetti giuridici a scopo non lucrativo. Gli obiettivi strategici devono contenere prescrizioni sulle partecipazioni autorizzate.

Sezione 3: Organizzazione (art. 5-11) Art. 5

Organi

Innosuisse dispone degli organi usuali delle unità federali scorporate, ossia il consiglio d'amministrazione (art. 6 e 7), la direzione (art. 8) e l'ufficio di revisione (art. 11). L'istituzione del Consiglio dell'innovazione (art. 9 e 10) quale organo supplementare deriva dalla missione di Innosuisse di promuovere l'innovazione fondata sulla scienza di alta qualità. Il Consiglio dell'innovazione è dotato della competenza decisionale e rappresenta per l'Agenzia un organo chiave, centrale e indispensabile.

I compiti degli organi sono descritti separatamente negli articoli corrispondenti.

Art. 6

Consiglio d'amministrazione: posizione, nomina, organizzazione e relazioni d'interesse

Le disposizioni si basano essenzialmente sulla normativa usuale per gli istituti di diritto pubblico.

Possono entrare a far parte del consiglio d'amministrazione solo persone in possesso di esperienza nel settore dell'innovazione (cpv. 1). I suoi membri devono essere scelti in particolare tra personalità con competenze comprovate in materia di ricerca applicata ad alto contenuto tecnologico e orientate all'economia. I diversi tipi di scuole universitarie devono essere adeguatamente rappresentati.

La disposizione prevista conferisce al Consiglio federale la possibilità di rinnovare una volta il mandato dei membri del consiglio d'amministrazione. Nell'interesse della continuità, esso può riconfermare due volte il presidente nelle sue funzioni.

7860

Il capoverso 3 prevede l'obbligo per i candidati di indicare le loro relazioni d'interesse. Innosuisse è inoltre soggetta alle disposizioni sulla ricusazione della legge federale del 20 dicembre 196825 sulla procedura amministrativa (PA).

Il capoverso 4 prevede l'obbligo per i membri di adempiere i loro compiti con la massima diligenza nonché di indicare le loro relazioni d'interesse.

Il rischio di conflitti d'interesse di cui al capoverso 5 può insorgere anche con il passaggio a un impiego nell'economia privata. Se necessario, si può prevenire un simile rischio tramite specifici accordi contrattuali (p. es. termine di attesa).

I membri che saranno nominati dal Consiglio federale nel consiglio d'amministrazione sono legati all'Agenzia da un mandato di diritto pubblico (cpv. 6). A titolo complementare, per questo rapporto di lavoro tra il consiglio d'amministrazione e Innosuisse si applicano le disposizioni del Codice delle obbligazioni26 concernenti il mandato. Gli onorari e le altre disposizioni contrattuali si basano sull'articolo 6a della legge del 24 marzo 200027 sul personale federale (LPers) e sulla legislazione d'esecuzione che ne deriva, in particolare l'ordinanza del 19 dicembre 200328 sulla retribuzione dei quadri. Può essere convenuto un termine di attesa onde evitare conflitti d'interesse. L'informazione su questo aspetto è oggetto di un rapporto annuale sulla retribuzione dei quadri da presentare al Consiglio federale e alla Delegazione delle finanze delle Camere federali. L'ordinanza sulla retribuzione dei quadri contiene tra l'altro disposizioni sulla rappresentanza equilibrata delle lingue nazionali nel consiglio d'amministrazione. Fatto salvo l'articolo 6a, la LPers non si applica ai membri del consiglio d'amministrazione. Il Consiglio federale ha inoltre adottato disposizioni sulla rappresentanza dei sessi. I membri del consiglio d'amministrazione devono essere assicurati presso una cassa di previdenza professionale se soddisfano le condizioni della legge federale del 25 giugno 198229 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP).

Il consiglio d'amministrazione risponde nei confronti del Consiglio federale della compatibilità delle relazioni d'interesse contratte dai suoi membri dopo che sono stati nominati nella loro funzione presso
Innosuisse. Il consiglio d'amministrazione è tenuto a vigilare e a valutare costantemente le relazioni d'interesse dei suoi membri.

Se una relazione d'interesse è incompatibile con il mandato e ciò nonostante il membro persiste nel mantenerla, il consiglio d'amministrazione deve chiedere al Consiglio federale di revocare il membro in questione (cpv. 7). Il Consiglio federale può inoltre revocare il mandato di propria iniziativa per gravi motivi.

In base al capoverso 8 i membri sono tenuti al segreto d'ufficio. Il regolamento di organizzazione disciplinerà la possibilità di svincolare i membri dal segreto d'ufficio, in particolare nel caso in cui un membro sia chiamato a testimoniare nell'ambito di una procedura giudiziaria. I membri potranno esprimersi soltanto dopo avere ottenuto l'autorizzazione scritta di Innosuisse.

25 26 27 28 29

RS 172.021 RS 220 RS 172.220.1 RS 172.220.12 RS 831.40

7861

Art. 7

Consiglio d'amministrazione: compiti

Il capoverso 1 stabilisce, da un lato, i compiti usuali di un consiglio d'amministrazione: esso emana ad esempio il regolamento di organizzazione (lett. a), nel quale definisce l'organizzazione degli organi nonché la procedura di nomina degli esperti ai sensi dell'articolo 10 capoverso 2. Può inoltre prevedere la suddivisione del Consiglio dell'innovazione in settori di promozione dotati di competenze decisionali. Tali disposizioni devono figurare nel regolamento di organizzazione al fine di evitare un'eccessiva regolamentazione a livello di legge.

D'altro lato, questo capoverso precisa i compiti derivanti dalla missione e dall'organizzazione specifiche dell'Agenzia, fra cui quello di emanare un'ordinanza sui sussidi che definisca gli strumenti di promozione dell'Agenzia e le condizioni per la concessione dei sussidi (lett. e).

Secondo la lettera h, la sua decisione in merito all'inizio e alla fine del rapporto di lavoro del direttore è sottoposta per approvazione al Consiglio federale.

Il consiglio d'amministrazione è responsabile della nomina dei membri del Consiglio dell'innovazione, organo specifico di Innosuisse, e della nomina degli esperti proposti dal Consiglio dell'innovazione (lett. j). Gli esperti ricevono da Innosuisse un mandato di diritto pubblico.

Il consiglio d'amministrazione stabilisce in un'ordinanza l'onorario e le altre disposizioni contrattuali che si applicano ai membri del Consiglio dell'innovazione nonché l'indennizzo degli esperti che lavorano per quest'ultimo (lett. k). Per quanto riguarda gli onorari si basa sull'ordinanza sulla retribuzione dei quadri e per l'indennizzo degli esperti sugli importi applicati nelle commissioni extraparlamentari e disciplinati dall'OLOGA. Il regolamento sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

Secondo la lettera q il consiglio d'amministrazione disciplina le attività di comunicazione di tutta l'Agenzia.

Il capoverso 2 conferisce espressamente al consiglio d'amministrazione la facoltà di istituire un servizio di verifica della conformità, il quale fornisce consulenza al consiglio d'amministrazione, al Consiglio dell'innovazione e alla direzione in merito alla garanzia della qualità delle decisioni in materia di promozione e legalità dell'esecuzione.

Art. 8

Direzione

La direzione, posta sotto la guida di un direttore, è dotata di competenze decisionali e svolge attività di sostegno in ambito operativo (cpv. 1).

Per adempiere i suoi compiti dirige una segreteria (cpv. 2 lett. a).

Essa decide in modo autonomo sulle domande di sussidio per la promozione di provvedimenti che servono a informare i ricercatori interessati sulle attività nazionali e internazionali nel settore dell'innovazione e a sostenerli sia dal punto di vista dei contenuti che sul piano formale nell'elaborazione delle loro domande di promozione (lett. b). Il compito di promozione previsto all'articolo 3 capoverso 4 non è nuovo ma rientra già negli attuali compiti della CTI (art. 24 cpv. 6 LPRI). Nel quadro della promozione, la stessa Innosuisse può svolgere attività d'informazione se ciò risulta opportuno.

7862

Un altro compito centrale della direzione consiste nella preparazione della documentazione per le decisioni del Consiglio dell'innovazione. A tale scopo verifica che le domande di promozione adempiano le condizioni formali del sostegno secondo le basi legali, senza tuttavia pronunciarsi sugli aspetti tecnico-scientifici. In base a questa verifica e tenuto conto delle risorse disponibili, sottopone al Consiglio dell'innovazione le relative proposte di sostegno. Se le decisioni del Consiglio dell'innovazione si discostano dalla sua proposta, elimina le divergenze d'intesa con quest'ultimo. Qualora non si riesca a trovare un accordo, la direzione ha il compito di sottoporre al consiglio d'amministrazione le divergenze rimanenti. In qualità di massimo organo direttivo, quest'ultimo prende in tal caso la decisione definitiva di Innosuisse (lett. c e d). Considerato che la direzione non esegue una valutazione scientifica o materiale delle domande, essa non può formulare proposte in materia; spetta unicamente al Consiglio dell'innovazione di Innosuisse decidere in merito alle condizioni di finanziamento principali, ossia giudicare i contenuti scientifici e innovativi delle domande e la fattibilità dei progetti. La verifica interna delle decisioni su questi aspetti costituisce una novità e non sarebbe possibile per la CTI in quanto commissione decisionale. Questa competenza prevista alla lettera c rappresenta inoltre una norma d'applicazione speciale della lettera f, la quale stabilisce in linea generale che la direzione coadiuva il consiglio d'amministrazione e il Consiglio dell'innovazione nella preparazione degli affari.

Alla direzione è infine attribuita la competenza sussidiaria di adempiere tutti i compiti che la LASPI non attribuisce a un altro organo (lett. i).

Gli altri dettagli organizzativi e le procedure di lavoro saranno definiti nel regolamento di organizzazione.

Art. 9

Consiglio dell'innovazione: posizione, nomina organizzazione e relazioni d'interesse

Il Consiglio dell'innovazione è l'organo specializzato di Innosuisse per i compiti menzionati all'articolo 10 (cpv. 1).

I membri del Consiglio dell'innovazione esercitano la loro attività secondo il sistema di milizia. Con una composizione di al massimo 25 membri, esso conta meno della metà dei membri dell'attuale CTI (cpv. 2). Il numero di consiglieri previsto deve permettergli di lavorare in team con gli esperti di cui può avvalersi in base all'articolo 10 capoverso 2, anch'essi impiegati secondo il sistema di milizia. Si intende così garantire uno svolgimento efficace e competente dei compiti. In quanto organo, il Consiglio dell'innovazione sottostà in linea di principio alle stesse disposizioni sulla rappresentanza equilibrata delle lingue e dei sessi già previste per la composizione del consiglio d'amministrazione. Nominando i membri del Consiglio dell'innovazione, il consiglio d'amministrazione deve cercare di raggiungere una tale composizione. Deve inoltre tenere conto dei diversi tipi di scuole universitarie.

Al momento della nomina dei membri del Consiglio dell'innovazione e degli esperti di cui all'articolo 10 capoverso 2 si provvederà a garantire il coordinamento con le attività della Confederazione in materia d'innovazione e il trasferimento di sapere.

Le competenze necessarie per essere nominati nel Consiglio dell'innovazione devono rientrare nella definizione di innovazione fondata sulla scienza di cui all'articolo 2 lettera b LPRI.

7863

Il mandato può essere rinnovato una volta, ma non sussiste alcun diritto ad essere rinominati (cpv. 4).

Come già stabilito per il consiglio d'amministrazione, i candidati alla nomina nel Consiglio dell'innovazione devono indicare le loro relazioni d'interesse (cpv. 5).

Il consiglio d'amministrazione può prevedere nel regolamento di organizzazione una suddivisione del Consiglio dell'innovazione in settori di promozione dotati di competenze decisionali, per analogia con le disposizioni della LPRI applicabili all'attuale CTI.

Il capoverso 6 prevede un obbligo di diligenza per i membri di quest'organo.

L'obbligo di comunicare eventuali cambiamenti sopravvenuti nelle relazioni d'interesse vale anche per i membri del Consiglio dell'innovazione (cpv. 7). Le relazioni d'interesse esistenti devono essere commentate nel rapporto di gestione annuale presentato al Consiglio federale.

I membri del Consiglio dell'innovazione sono tenuti al segreto d'ufficio (cpv. 8). Al pari dei membri del consiglio d'amministrazione, non possono testimoniare nell'ambito di una procedura giudiziaria su fatti osservati nell'esercizio delle proprie funzioni senza prima avere ottenuto l'autorizzazione di Innosuisse. Il regolamento di organizzazione disciplinerà la possibilità di svincolare i membri dal segreto d'ufficio.

Art. 10

Consiglio dell'innovazione: compiti

Il Consiglio dell'innovazione decide in merito a tutte le domande di promozione, salvo la promozione di provvedimenti di informazione sui programmi e di provvedimenti di sostegno per la presentazione di domande, che è di competenza della direzione (cpv. 1 lett. a).

Allo scopo di garantire un impiego ottimale dei fondi di promozione, il Consiglio dell'innovazione segue l'esecuzione delle attività previste alla lettera a (lett. b). Per condurre a buon fine queste attività sono necessarie le competenze riunite in seno al Consiglio dell'innovazione.

La lettera c rinvia a una disposizione da introdurre con il presente progetto che prevede alcune precisazioni per quanto riguarda i provvedimenti di sostegno di cui all'articolo 21 LPRI (cfr. commento all'allegato D-LASPI, art. 21 D-LPRI).

La strategia e gli strumenti di promozione elaborati dal Consiglio dell'innovazione (lett. d) servono al consiglio d'amministrazione quali basi per l'emanazione dell'ordinanza sui sussidi.

La norma di delega formulata alla lettera f conferisce al Consiglio dell'innovazione la competenza di emanare disposizioni d'esecuzione relative ai costi computabili per il calcolo dei sussidi per ogni strumento di promozione nonché ai requisiti concernenti la presentazione delle domande. Questa competenza consente di snellire l'ordinanza sui sussidi da varie disposizioni di dettaglio. Le disposizioni rilevanti per i sussidi devono però essere stabilite nell'ordinanza sui sussidi.

Il Consiglio dell'innovazione può avvalersi del sostegno degli esperti nominati dal consiglio d'amministrazione. Prima di essere nominati gli esperti devono indicare le loro relazioni d'interesse. Il Consiglio dell'innovazione li ingaggia per valutare le domande di promozione e per seguire i progetti promossi (cpv. 2). Questo pool di esperti offre a Innosuisse la possibilità di ricorrere in modo flessibile alle competen7864

ze indispensabili nel settore d'attività del Consiglio dell'innovazione. La regolamentazione sugli onorari del Consiglio dell'innovazione e sull'indennizzo del pool di esperti è illustrata nel commento all'articolo 7. Al pari dei membri del consiglio d'amministrazione, i membri del Consiglio dell'innovazione e gli esperti devono essere assicurati presso una cassa di previdenza professionale se soddisfano le condizioni della LPP. Il capoverso 2 rinvia alle norme applicabili ai membri del Consiglio dell'innovazione per quanto riguarda l'obbligo degli esperti di comunicare eventuali cambiamenti sopravvenuti nelle loro relazioni d'interesse nonché il segreto d'ufficio.

Le altre disposizioni organizzative sono definite nel regolamento di organizzazione, in particolare il rapporto di mandato tra gli esperti e l'Agenzia.

Il buon coordinamento esistente oggi tra la CTI e i servizi federali attivi nel campo dell'innovazione sarà mantenuto anche nel quadro di Innosuisse.

Art. 11

Ufficio di revisione

Innosuisse tiene una propria contabilità. Deve quindi essere previsto un ufficio di revisione (cpv. 1).

Il rimando al diritto della società anonima è di natura dinamica (cpv. 2).

Contrariamente a quanto prevede il diritto della società anonima, gli istituti di diritto pubblico devono far rivedere non soltanto il loro conto annuale, ma anche una parte della loro relazione annuale. L'ufficio di revisione deve verificare la relazione annuale e presentare un rapporto per quanto riguarda i due aspetti seguenti: l'introduzione di un sistema adeguato di gestione dei rischi ed eventuali incoerenze con il rapporto sul personale. La legge attribuisce quindi all'ufficio di revisione un compito supplementare.

Sezione 4: Personale (art. 12 e 13) Art. 12

Condizioni di assunzione

In base al «Rapporto supplementare del Consiglio federale del 25 marzo 200930 concernente il Rapporto sul governo d'impresa ­ Attuazione dei risultati del dibattito in Consiglio nazionale», per le unità scorporate che forniscono prestazioni a carattere monopolitisco occorre prevedere uno statuto del personale retto dal diritto pubblico nel quadro della LPers. L'Agenzia rientra in questa categoria e pertanto si applicano la LPers e l'ordinanza quadro del 20 dicembre 200031 relativa alla legge sul personale federale. Secondo l'articolo 37 capoverso 3bis LPers le unità amministrative alle quali il Consiglio federale ha delegato le competenze del datore di lavoro secondo l'articolo 3 capoverso 2 della stessa legge emanano proprie disposizioni d'esecuzione. Queste ultime sottostanno all'approvazione del Consiglio federale affinché esso possa svolgere il suo ruolo di autorità di controllo. La procedura di approvazione include la verifica della compatibilità con la LPers. Nonostante la competenza conferita a Innosuisse dall'articolo 37 capoverso 3 bis LPers, saranno applicabili al personale di Innosuisse anche tutti gli altri atti d'esecuzione relativi 30 31

FF 2009 2225 RS 172.220.11

7865

alla LPers, in particolare l'ordinanza del 3 luglio 200132 sul personale federale (OPers), l'ordinanza del DFF del 6 dicembre 200133 concernente l'ordinanza sul personale federale e l'ordinanza del 26 ottobre 201134 sulla protezione dei dati personali del personale federale (OPDPers).

Il consiglio d'amministrazione dispone solo nella misura strettamente necessaria della competenza di emanare disposizioni d'esecuzione in un'ordinanza sul personale (cpv. 2). Quest'ultima dovrà disciplinare in particolare le competenze in materia di diritto del personale.

Lo statuto di datore di lavoro conferito all'Agenzia al capoverso 3 include tutti i diritti e gli obblighi del datore di lavoro stabiliti dalla LPers e specificati nell'ordinanza quadro LPers.

Art. 13

Cassa pensioni

Il personale di Innosuisse è assicurato presso PUBLICA (cpv. 1). Per evitare di creare casse di previdenza troppo piccole, Innosuisse rimane nella Cassa di previdenza della Confederazione e non crea una propria cassa.

Questa disposizione sancita nella legge speciale impedisce che con l'entrata in vigore della legge venga automaticamente creata una nuova cassa pensioni che dovrebbe poi essere in seguito reintegrata nella Cassa pensioni della Confederazione (cpv. 2). I contributi di previdenza saranno fatturati separatamente a Innosuisse da PUBLICA.

L'Agenzia è il datore di lavoro competente anche per i beneficiari di rendite dell'attuale segreteria della CTI (cfr. commento all'art. 29 cpv. 1).

Sezione 5: Finanziamento e finanze (art. 14­22) Art. 14

Finanziamento

Questa disposizione elenca le fonti di finanziamento di Innosuisse e rinvia agli articoli che le precisano e alla LSu, che si applica a Innosuisse in base alla nuova disposizione dell'articolo 24 D-LPRI. Le restituzioni secondo la LSu sono necessarie in particolare qualora gli aiuti finanziari non siano stati utilizzati dai beneficiari.

Art. 15

Indennità della Confederazione

Le indennità servono a finanziare i compiti previsti all'articolo 3 e le spese d'esercizio che ne derivano. Questo articolo non rinvia all'articolo 4 capoverso 1 poiché i sussidi concessi a istituti di ricerca nell'ambito di progetti d'innovazione che si svolgono nel quadro di collaborazioni rientrano nella promozione secondo l'articolo 3 capoverso 2.

32 33 34

RS 172.220.111.3 RS 172.220.111.31 RS 172.220.111.4

7866

Art. 16

Mezzi finanziari di terzi

Innosuisse può in parte finanziarsi tramite mezzi finanziari di terzi. L'accettazione di mezzi finanziari di terzi non deve limitare l'indipendenza di Innosuisse nell'adempimento dei suoi compiti (cpv. 1).

Nella definizione di mezzi finanziari di terzi sono comprese le liberalità di terzi (cpv. 2).

Art. 17

Rapporto di gestione

Il rapporto di gestione è composto dal conto annuale e dalla relazione annuale (cpv. 1­3).

Entrambi devono essere verificati dall'ufficio di revisione (cpv. 4).

Art. 18

Presentazione dei conti

Per garantire il consolidamento integrale secondo l'articolo 55 LFC devono essere ripresi i principi essenziali della contabilità previsti dalla LFC. Il Consiglio federale può emanare disposizioni che si discostano dalle norme stabilite dal consiglio d'amministrazione (cpv. 2 e 5).

Art. 19

Riserve

Innosuisse deve poter costituire riserve (cpv. 1). Il Consiglio federale decide se destinare eventuali utili di Innosuisse alle riserve. Innosuisse può trarre guadagno dalle seguenti attività: ­

quote non utilizzate delle indennità versate annualmente dalla Confederazione (art. 15);

­

restituzioni secondo la LSu in seguito ai conteggi finali di progetti d'innovazione finanziati da Innosuisse o a progetti abbandonati;

­

liberalità di terzi.

Innosuisse decide in merito all'impiego delle riserve. Le riserve che sono state costituite mediante sussidi continuano ad essere destinate all'attività di promozione di Innosuisse.

Le riserve ammissibili sono definite in funzione dello scopo a cui sono destinate. Le riserve di Innosuisse devono servire in primo luogo a prevenire la mancanza di liquidità e a compensare lievi fluttuazioni dei contributi federali. Per Innosuisse risulta appropriata una riserva del 10 per cento al massimo. I mezzi finanziari di terzi devono poter essere destinati alle riserve. Non sono pertanto computati nel calcolo effettuato per verificare che il limite massimo non venga superato (cpv. 2).

Art. 20

Tesoreria

Innosuisse è annessa alla tesoreria centrale della Confederazione per la gestione delle sue liquidità (cpv. 1). Conformemente all'articolo 60 capoverso 1 LFC, l'AFF gestisce la tesoreria centrale della Confederazione.

Per garantire la solvibilità di Innosuisse, la Confederazione può ricorrere alla raccolta di fondi (cpv. 2).

7867

Art. 21

Imposte

Questa disposizione corrisponde alle norme vigenti per gli istituti.

Art. 22

Immobili

La Confederazione concede in locazione a Innosuisse gli immobili necessari (cpv. 1­4).

Innosuisse ha però anche la possibilità di prendere in locazione immobili che non appartengono alla Confederazione o di farsi cedere un diritto di usufrutto da terzi.

Un usufrutto può comportare spese ridotte, o essere gratuito, in particolare nel caso di un legato (cpv. 5).

Sezione 6: Ordinanza sui sussidi (art. 23) Art. 23 Questo articolo indica i contenuti principali dell'ordinanza sui sussidi che deve essere emanata dal consiglio d'amministrazione. In base all'articolo 7 capoverso 1 lettera e questa ordinanza sottostà all'approvazione del Consiglio federale.

Nell'ordinanza sui sussidi Innosuisse definisce anche una procedura semplice per la selezione di coach e mentori dell'innovazione qualificati, prevista all'articolo 21 capoverso 1 D-LPRI (lett. c). Le disposizioni della lettera d mirano a tutelare gli interessi dei partner di ricerca nazionali. Inoltre, le norme speciali concernenti la proprietà intellettuale e i diritti di utilizzazione nei progetti d'innovazione che valgono per la CTI ai sensi dell'articolo 41 O-LPRI sono mantenute.

Per quanto riguarda la procedura e la protezione giuridica si applicano la PA, la legge del 17 giugno 200535 sul Tribunale amministrativo federale e la legge del 17 giugno 200536 sul Tribunale federale. Innosuisse deve pertanto motivare le sue decisioni in materia di promozione.

Sezione 7: Tutela degli interessi della Confederazione (art. 24 e 25) Art. 24

Obiettivi strategici

Il Consiglio federale gestisce Innosuisse mediante obiettivi strategici, fissati per periodi di quattro anni (cpv. 1). Con questi obiettivi il Consiglio federale impartisce a Innosuisse direttive in merito al suo funzionamento e ai suoi compiti in base alle disposizioni concernenti gli obiettivi e i compiti. Il consiglio d'amministrazione è consultato in via preliminare. Dopo che sono stati stabiliti, gli obiettivi strategici vengono pubblicati nel Foglio federale.

35 36

RS 173.32 RS 173.110

7868

Art. 25

Vigilanza

Secondo l'articolo 8 capoverso 4 LOGA il Consiglio federale controlla, conformemente alle disposizioni particolari, le unità amministrative decentrate della Confederazione. Di conseguenza il Consiglio federale vigila su Innosuisse (cpv. 1).

L'elenco delle possibilità di cui il Consiglio federale dispone per esercitare la vigilanza non è esaustivo (cpv. 2). Sono fatte salve le competenze legali del Controllo federale delle finanze e l'alta vigilanza del Parlamento.

Sezione 8: Disposizioni finali (art. 26-31) Art. 26

Modifica di altri atti normativi

Si rendono necessarie alcune modifiche della LPRI e della legge federale del 30 settembre 201137 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU). Le modifiche sono contenute nell'allegato e commentate più avanti.

Art. 27

Istituzione di Innosuisse

Questo articolo contiene una serie di disposizioni che disciplinano la conversione in istituto di diritto pubblico.

Al momento stabilito dal Consiglio federale gli attivi e i passivi designati verranno trasferiti all'Agenzia mediante un atto legale. Per tale motivo il capoverso 6 precisa che la legge del 3 ottobre 200338 sulle fusioni non è applicabile.

Art. 28

Trasferimento dei rapporti di lavoro

I rapporti di lavoro sono trasferiti a Innosuisse in base alla legge. I collaboratori non dovranno essere licenziati e non sarà necessaria la loro riassunzione da parte di Innosuisse. Conformemente all'articolo 27 capoverso 3, la data del trasferimento dei rapporti di lavoro è fissata dal Consiglio federale. Si dovrà tuttavia nominare la direzione (cpv. 1). La riorganizzazione è retta dalle pertinenti disposizioni dell'OPers.

Poiché Innosuisse ha una struttura organizzativa diversa dall'attuale CTI, il settore di attività e la funzione dei collaboratori possono cambiare. Il capoverso 2 prevede invece una garanzia dei diritti acquisiti per quanto riguarda il salario dei collaboratori.

Art. 29

Datore di lavoro competente

Il capoverso 1 precisa che Innosuisse è il datore di lavoro competente, con tutti gli obblighi che ne derivano, per tutti i beneficiari di rendite di vecchiaia, d'invalidità e per i superstiti legati alla CTI. I beneficiari di rendite legati a Innosuisse sono affiliati alla stessa cassa di previdenza dei collaboratori attivi.

37 38

RS 414.20 RS 221.301

7869

Il capoverso 2 è una disposizione transitoria per i casi in cui l'incapacità al lavoro sia sopravvenuta prima dell'entrata in vigore del D-LASPI ma la rendita d'invalidità inizi ad essere versata solo dopo questo termine.

Art. 30

Altre disposizioni transitorie

Questo articolo disciplina altre fattispecie rilevanti per quanto riguarda il diritto transitorio.

Art. 31

Referendum ed entrata in vigore

In base al capoverso 2 il Consiglio federale stabilisce la data dell'entrata in vigore.

Affinché i lavori d'esecuzione, in particolare l'elaborazione degli atti d'esecuzione da parte degli organi competenti, possano essere effettuati prima dell'inizio dell'attività nella nuova forma giuridica, risulta necessaria un'entrata in vigore graduale.

Allegato: Modifica di altri atti normativi (art. 26) Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero (LPSU) Art. 4 cpv. 5 e art. 13 lett. g Le disposizioni fanno ora riferimento alla nuova denominazione dell'Agenzia anziché alla CTI.

Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI) Sostituzione di espressioni In tutta la LPRI la denominazione «CTI» è sostituita con la nuova denominazione dell'Agenzia. La sostituzione della denominazione di «Consiglio svizzero della scienza e dell'innovazione (CSSI)» con «Consiglio svizzero della scienza (CSS)» è intesa a prevenire qualsiasi rischio di confusione con il Consiglio dell'innovazione di Innosuisse.

Art. 4 lett. b Innosuisse è indicata tra gli organi di ricerca al posto della CTI con il suo nome completo e nella stessa collocazione di prima. Quale istituto di diritto pubblico della Confederazione, Innosuisse resta un elemento dell'Amministrazione federale decentralizzata e, come l'attuale CTI, non figura fra le istituzioni incaricate di promuovere la ricerca menzionate all'articolo 4 lettera a. Queste ultime sono organizzazioni di diritto privato a cui la Confederazione affida determinati compiti. Inoltre, a differenza di Innosuisse, sono tenute ad accordare un peso particolare alla promozione della ricerca fondamentale e a perseguire obiettivi superiori ai quali Innosuisse non è vincolata (cfr. art. 9 cpv. 4 LPRI).

7870

Art. 7 cpv. 1 lett. f e g e cpv. 4 L'espressione «l'esercizio di Innosuisse» sostituisce «l'istituzione della CTI». Inoltre è stata apportata una modifica redazionale.

Art. 16 cpv. 3 Innosuisse è ora menzionata espressamente nella normativa. Questa modifica precisa che le istituzioni di ricerca del settore pubblico possono ricevere sussidi dall'Agenzia alle condizioni stabilite all'articolo 16 capoverso 3 LPRI. Ciò vale sia per le unità dotate di personalità giuridica come METAS che per le istituzioni di ricerca del settore pubblico giuridicamente non autonome come l'Istituto di virologia e d'immunoprofilassi (IVI) o la Scuola universitaria federale dello sport di Macolin (SUFSM). Il diritto delle istituzioni ricerca del settore pubblico annesse all'Amministrazione federale e dei centri federali di ricerca (cfr. commento all'art. 17 cpv. 6 D-LPRI) di richiedere e ricevere finanziamenti dall'Agenzia è in contrasto con l'articolo 3 LSu. Secondo questa legge quadro i sussidi, anche se sono accordati da unità scorporate della Confederazione, possono essere destinati in linea di principio soltanto a beneficiari estranei all'Amministrazione federale. I finanziamenti accordati da Innosuisse a progetti d'innovazione sono destinati unicamente al partner di ricerca. Il versamento di sussidi al partner economico è escluso, benché in definitiva sia quest'ultimo a usufruirne. Nel caso specifico deve pertanto essere possibile una deroga all'articolo 3 LSu. Questa eccezione non intacca tuttavia il principio secondo cui l'Amministrazione federale non può essere la beneficiaria di contributi federali, per cui resta un caso isolato e non crea un precedente.

Art. 17 cpv. 6 La disposizione prevista all'articolo 16 capoverso 3 D-LPRI si applica anche ai centri federali di ricerca, ad esempio Agroscope (per il diritto ai sussidi dei centri federali di ricerca cfr. commento all'art. 16 cpv. 3 D-LPRI).

Art. 18 cpv. 2 lett. d L'elenco dei compiti della Confederazione è completato da un riferimento alla promozione delle nuove leve nel settore dell'innovazione (cfr. commento all'art. 3 cpv. 2 D-LASPI).

Art. 19 cpv. 1 e 3­5 e art. 20 Anziché la «Confederazione» viene qui citata «Innosuisse» come servizio competente.

Art. 21

Indennità per l'assistenza, la consulenza, l'accompagnamento operativo e il mentorato

Innosuisse prevede un nuovo approccio nel settore dei provvedimenti di sostegno alla costituzione e allo sviluppo di imprese la cui attività è fondata sulla scienza, alla valorizzazione del sapere e al trasferimento di sapere e tecnologie. Il presente progetto si riferisce in proposito alla LPRI, di conseguenza con questo articolo il nuovo approccio è introdotto anche nella LPRI. In base alla nuova disposizione i coach e i mentori dell'innovazione non saranno più legati a Innosuisse da un rapporto contrat7871

tuale, ma forniranno le loro prestazioni nel quadro di una convenzione stipulata con il giovane imprenditore o con la giovane impresa. Le loro prestazioni potranno essere indennizzate come provvedimento di sostegno di Innosuisse a condizione che dimostrino di possedere le qualifiche definite da quest'ultima. A tale scopo l'Agenzia stabilisce una procedura di selezione semplice e tiene un elenco accessibile al pubblico dei fornitori di prestazioni qualificati. I giovani imprenditori e le imprese possono scegliere liberamente i loro coach o i loro mentori. Innosuisse controlla la qualità delle prestazioni fornite tramite i contratti e le decisioni previsti al capoverso 4.

Art. 22

Promozione delle nuove leve

Questo provvedimento rappresenta un importante contributo alla lotta contro la carenza di personale qualificato nel quadro dell'iniziativa sul personale qualificato.

Essa prevede una promozione delle nuove leve complementare alla promozione delle nuove leve scientifiche ad opera del FNS. Gli strumenti di promozione della carriera del FNS sono orientati alla carriera accademica e alla ricerca scientifica. Per completarli, la promozione dei talenti dell'innovazione da parte di Innosuisse si focalizza sullo scambio di personale qualificato tra il mondo della ricerca e l'economia nel settore dell'innovazione fondata sulla scienza. L'obiettivo è colmare a livello di promozione di nuove leve una lacuna che riguarda l'intero processo d'innovazione. Lo scambio dovrebbe funzionare nei due sensi: dalla ricerca verso l'economia, ma anche dall'economia verso la ricerca. Saranno concessi sussidi a singole persone idonee per il finanziamento delle loro attività post-diploma (cpv. 1).

Innosuisse definisce un programma individuale per ogni periodo di soggiorno di cui al capoverso 2. Questa promozione individuale aumenterà considerevolmente le qualifiche delle nuove leve accademiche attraverso l'acquisizione di esperienza pratica nel settore dell'innovazione. Da un lato, questo strumento consentirà di sostenere sensibilmente le carriere di ricerca anche nelle scuole universitarie professionali, dall'altro consentirà a giovani accademici che lavorano nell'economia privata di rientrare ­ nell'ambito di un progetto e per una durata limitata ­ nelle attività di ricerca delle scuole universitarie per sviluppare le loro competenze nella ricerca orientata all'applicazione e di rafforzare così indirettamente la capacità innovativa nella loro impresa.

La promozione delle nuove leve tramite la concessione di borse di studio di una durata massima di tre anni rappresenta uno strumento di promozione sussidiario rispetto agli altri strumenti di Innosuisse (cpv. 3 e 4). A differenza di quanto previsto per la promozione di progetti d'innovazione, la partecipazione delle imprese per metà del finanziamento non costituisce una condizione del sovvenzionamento. Se la promozione delle nuove leve può essere effettuata nell'ambito di un progetto d'innovazione, questo strumento ha la priorità rispetto alla concessione di una borsa di studio.

Art. 23

Compensazione dei costi indiretti di ricerca (overhead)

Questa disposizione riprende l'attuale articolo 24 capoverso 3 LPRI, che non è ancora in vigore (cfr. spiegazioni all'art. 3 cpv. 2).

7872

Art. 24

Applicabilità della legge sui sussidi (LSu)

Questo articolo stabilisce espressamente l'applicabilità della LSu per Innosuisse quale istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica.

Art. 36 lett. c In seguito alla trasformazione della CTI in un istituto di diritto pubblico, anziché un credito d'impegno è previsto un limite di spesa per la promozione dell'innovazione.

Art. 57a

Disposizioni transitorie della modifica del ...

I contratti dell'attuale CTI in corso con coach e mentori dell'innovazione al momento dell'entrata in vigore del progetto sono validi fino alla loro scadenza senza che i fornitori di prestazioni debbano sottoporsi alla procedura di selezione prevista. Al termine del loro contratto saranno sottoposti alle nuove disposizioni previste all'articolo 21 LPRI.

3

Ripercussioni

3.1

Ripercussioni per la Confederazione

3.1.1

Ripercussioni finanziarie

Ad eccezione del nuovo strumento di promozione delle nuove leve sotto forma di borse di studio nel settore dell'innovazione, il progetto non comporta nuovi compiti per la Confederazione. I contributi attualmente preventivati per queste spese, dell'ammontare di quattro milioni di franchi per i tre anni successivi all'entrata in vigore della legge nel 2018, saranno proposti alle vostre Camere nel quadro del messaggio ERI 2017­2020.

Il progetto prevede che il Consiglio federale fissi il limite massimo delle spese di funzionamento dell'Agenzia nel quadro degli obiettivi strategici, come già avviene per il FNS. Le spese di funzionamento previste saranno presentate con la necessaria trasparenza nel messaggio ERI e costituiranno parte del limite di spesa.

Le spese di funzionamento dell'attuale CTI sono state analizzate nel rapporto del DEFR del novembre 2014 sulla struttura organizzativa della CTI (cfr. n. 1.1.4).

L'indicatore determinante era costituito dalla quota delle spese di funzionamento (spese amministrative, valutazione, accompagnamento operativo, mentorato) in percentuale dell'intero budget annuale della CTI. Nell'anno di riferimento 2013 le spese di funzionamento sono ammontate a 17,9 milioni di franchi (pari al 13,5 % delle spese totali). In seguito al ritardo da colmare (cfr. rapporto del CDF del febbraio 2014 sulla dotazione di personale insufficiente della CTI) e al passaggio al nuovo statuto, in un primo tempo le spese di funzionamento aumenteranno. Al di fuori del settore del personale (cfr. n. 3.1.2), nel 2016 l'aumento delle spese di funzionamento sarà imputabile agli investimenti nell'informatica e ai lavori preparatori in vista della riorganizzazione. Conformemente al sistema di calcolo presentato nel rapporto del DEFR del mese di novembre 2014 sulla forma organizzativa della CTI tali costi comprendono, oltre ai costi di gestione di 20,7 milioni di franchi (cfr.

preventivo 2016), anche i costi per l'accompagnamento operativo e per il mentorato (ca. 6 mio. fr.). Nell'ottica di una presentazione trasparente dei costi precisiamo che 7873

le spese di funzionamento per il 2016 ammonteranno così a 26,7 milioni di franchi, che rappresentano una percentuale del 13,3 per cento. Nel 2017 le spese di funzionamento totali ammonteranno a 28,5 milioni di franchi al massimo (12,4 %). Come indicato anche dal programma pluriennale della CTI per gli anni 2017­2020, dopo che la riorganizzazione sarà completata, ossia a partire dal 2018, le spese di funzionamento non dovrebbero superare i 24,6 milioni di franchi all'anno. Questo importo include i costi delle prestazioni che non vengono addebitati alla CTI quale commissione decisionale, ma che essa dovrà sostenere autonomamente quando diventerà un istituto di diritto pubblico (p. es. costi per l'ufficio di revisione, assicurazioni).

Secondo le prime stime, nel budget globale, sia nel 2019 che nel 2020, le spese di funzionamento dovrebbero ammontare a 23,9 milioni di franchi (che, allo stato attuale della pianificazione, corrispondono rispettivamente a una quota del 10,4 % e del 10,2 % del budget globale). Conclusa la fase di transizione, ci si attendono a medio termine dei guadagni di efficacia, risultanti soprattutto dall'integrazione di compiti trasversali (p. es. l'informatica) e dalla modernizzazione dei processi di promozione informatizzati. Infine, il Consiglio dell'innovazione avrà un numero di membri molto inferiore rispetto all'attuale Commissione, e anche i costi di valutazione dovrebbero poter essere ridotti a medio termine attraverso il ricorso flessibile a esperti esterni che lavorano secondo il sistema di milizia.

Il vero e proprio processo di trasformazione dalla CTI a Innosuisse si svolgerà dopo l'entrata in vigore parziale della legge nel 2017 e dovrebbe concludersi con l'istituzione di tutti gli organi entro la fine del 2017. I costi legati a questa trasformazione registrati prima del 2017 saranno coperti dai crediti della CTI previsti nella pianificazione finanziaria in vigore. Quelli registrati nel 2017 rientrano nelle spese di funzionamento riportate nel messaggio ERI 2017­2020. Oltre ai costi degli organi e dei comitati esistenti (Commissione, coach, mentori), che assicurano il proseguimento delle attività di promozione, le spese di funzionamento comprendono anche i costi relativi al consiglio d'amministrazione e al Consiglio dell'innovazione, che dovranno già procedere ai
primi atti ufficiali.

I fondi destinati alla promozione dell'innovazione (comprese le spese di funzionamento della CTI e poi di Innosuisse) saranno sottoposti a un limite di spesa che verrà iscritto nel messaggio ERI 2017­2020. Dato che nel 2017, anno di transizione, la CTI farà ancora parte dell'Amministrazione federale, per questo anno sarà ancora necessario un credito d'impegno per la promozione dell'innovazione mediante sussidi. I versamenti da effettuare tramite questo credito d'impegno rientreranno nel limite di spesa e saranno inclusi nello stesso.

3.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Nel quadro della riorganizzazione, i contratti di lavoro del personale della CTI verranno sciolti e il personale sarà assunto con nuovi rapporti di lavoro da parte dell'Agenzia resa giuridicamente autonoma.

Il nuovo statuto della CTI si tradurrà in un aumento del personale quantificabile in due posti al massimo nei settori della gestione delle risorse umane, delle finanze e del diritto (cfr. n. 1.1.4). I relativi compiti sono oggi in parte svolti dalla SEFRI in base a un accordo sui livelli di servizio (Service Level Agreement, 227 000­247 000 fr. all'anno). In futuro queste prestazioni saranno in linea di principio fornite internamente da Innosuisse. Nei settori della gestione delle risorse umane e delle finanze, 7874

a partire dal 2018, è previsto un «trasferimento» di 230 000 franchi dalla SEFRI a Innosuisse; verrà quindi effettuata una riduzione corrispondente nel budget del personale della SEFRI.

Al momento opportuno si valuterà se Innosuisse potrà continuare ad avvalersi delle prestazioni della SEFRI nei settori della logistica, della burotica e della traduzione.

Nell'ottica attuale Innosuisse non necessita di posti supplementari per queste funzioni. In alternativa alla creazione di un posto a metà tempo presso la segreteria della CTI, si sta esaminando la possibilità di acquisire prestazioni nel settore dei pagamenti dal Centro Prestazioni di servizi Finanze del DFF. Per il nuovo strumento della promozione delle nuove leve è previsto dal 2018 un posto a metà tempo.

I mezzi finanziari per le spese supplementari per il personale rientrano nelle spese di funzionamento, presentate nel numero 3.1.1, di un importo massimo di 28,5 milioni di franchi nel 2017 e poi di 24,6 e 23,9 milioni di franchi negli anni successivi.

Le risorse umane supplementari per il 2017 saranno sottoposte all'approvazione del Consiglio federale nel quadro della valutazione globale delle risorse 2016. L'aumento previsto per l'intero periodo 2017­2020 sarà sottoposto alle vostre Camere nel messaggio ERI 2017­2020, che il Consiglio federale adotterà nel primo trimestre 2016 (limite di spesa).

Infine, al termine della riorganizzazione alla fine del 2017 e nella prospettiva dell'ulteriore sviluppo, una parte del personale della SEFRI, che finora ha assunto compiti legati alle attività internazionali in materia di promozione dell'innovazione, sarà trasferita a Innosuisse al più tardi a partire dal 2019 per ottimizzare le interfacce (cfr. n. 1.1.4). Considerato che il coordinamento ottimale della promozione dell'innovazione nazionale e internazionale diventa sempre più importante, è indispensabile concentrare nel limite del possibile in un'unica sede tutto il lavoro d'esecuzione che, nel contesto della promozione di progetti o della partecipazione a programmi, richiede competenze specifiche per attività di valutazione. Di conseguenza, per tutte le iniziative e i programmi nel settore dell'innovazione (in particolare EUREKA, Eurostars, AAL, JTI, ERA-NET), le risorse umane necessarie ai lavori d'esecuzione (ca. 250 000 fr. in costi salariali)
saranno trasferite al momento opportuno dalla SEFRI a Innosuisse.

Per sviluppare ulteriori sinergie con gli strumenti di promozione su scala nazionale è previsto che Innosuisse assuma la direzione del consorzio svizzero Enterprise Europe Network Switzerland. Dovrebbe inoltre esserle affidata l'esecuzione di una parte dei compiti di questo programma. A tale scopo è previsto un trasferimento di risorse dell'ordine di 850 000 franchi dall'associazione Eurosearch a Innosuisse, mentre Eurosearch sarà sgravata dai compiti relativi a questo settore.

3.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Il progetto non ha alcuna incidenza organizzativa o amministrativa diretta né per i Cantoni e i Comuni, né per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna. Il nuovo obbligo previsto per Innosuisse di coordinare le proprie attività di promozione dell'innovazione con i provvedimenti regionali e cantonali dovrebbe ripercuotersi positivamente sull'efficacia e l'efficienza della promozione dell'innovazione a livello nazionale.

7875

3.3

Ripercussioni per l'economia

Tutte le imprese innovative in Svizzera possono beneficiare della promozione dell'innovazione offerta dalla CTI, specialmente le PMI e le start-up. Come hanno dimostrato diversi studi di valutazione, le imprese realizzano, attraverso i progetti d'innovazione sostenuti, prestazioni innovative di rilievo quali domande di brevetto, processi innovativi e aumenti del fatturato. Le imprese creano in tal modo posti di lavoro altamente qualificati e generano un valore aggiunto superiore alla media. In definitiva, i provvedimenti di promozione dell'innovazione da parte di Innosuisse contribuiscono in molti modi ad aumentare la capacità innovativa dell'economia svizzera39.

La Svizzera è attualmente ben posizionata come polo dell'innovazione. Le imprese private vi svolgono da anni un ruolo determinante nel finanziamento dell'innovazione fondata sulla scienza. Il sistema d'innovazione svizzero beneficia inoltre della presenza di manodopera qualificata e delle prestazioni di spicco della ricerca svizzera, attribuibili tra l'altro al buon funzionamento della promozione della ricerca da parte del FNS.

Ciò nonostante, la promozione dell'innovazione da parte della CTI presenta oggi serie lacune organizzative. Come indicato nel numero 1.3.1, la nuova forma organizzativa garantisce una promozione efficiente ed efficace dell'innovazione da parte di Innosuisse, da cui trarranno beneficio soprattutto le imprese. L'allineamento della forma organizzativa della CTI a quella del FNS facilita il passaggio di progetti dalla ricerca fondamentale alla ricerca applicata. Le imprese potranno così commercializzare e far fruttare più rapidamente le nuove scoperte. Si può quindi presupporre che il progetto avrà effetti positivi sull'attività d'innovazione delle imprese e sull'economia in generale.

3.4

Ripercussioni per l'economia e la società

Il progetto prevede un unico nuovo compito: la promozione delle nuove leve altamente qualificate nel settore dell'innovazione fondata sulla scienza (cfr. n. 2, commento all'art. 22 D-LPRI). Questo nuovo strumento, che costituisce una misura dell'iniziativa del DEFR volta a combattere la carenza di personale qualificato, consentirà di sfruttare maggiormente il potenziale offerto dalla manodopera indigena. Grazie alle borse di studio destinate all'acquisizione di conoscenze pratiche e all'approfondimento delle competenze in materia di ricerca applicata, i talenti dell'innovazione potranno aggiornare e sviluppare ulteriormente le loro competenze.

Queste borse offriranno in particolare nuove possibilità di sviluppo ai ricercatori delle scuole universitarie professionali. In definitiva il nuovo sistema dovrebbe quindi ripercuotersi positivamente sul capitale umano e sulla società.

La LPRI incarica gli organi di promozione della ricerca di tenere conto, nell'ambito del mandato che è stato loro affidato, degli obiettivi dello sviluppo sostenibile della società, dell'economia e dell'ambiente. Il disegno di legge rinvia alle disposizioni corrispondenti della LPRI. La CTI si focalizza già oggi fortemente sullo sviluppo 39

Hotz-Hart und Rohner (2013): Wirkungen innovationspolitischer Fördermassnahmen in der Schweiz. Stand der Forschung, Synthese bestehender Evaluationsstudien und Empfehlungen für die zukünftige Ausgestaltung. Berna: SEFRI.

7876

sostenibile e continuerà a farlo anche nella nuova forma organizzativa, soprattutto esaminando le domande dal punto di vista del loro contributo allo sviluppo sostenibile, presentando rapporti o prolungando il programma speciale Energia, che sarà proposto nel messaggio ERI 2017­2020.

4

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

4.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 201240 sul programma di legislatura 2011­2015 né nel decreto federale del 15 giugno 201241 sul programma di legislatura 2011­2015. Quando questi testi sono stati approvati, infatti, la riforma della CTI non era ancora stata decisa. Esso figura tra i nostri obiettivi per il 2015 in adempimento della mozione Gutzwiller (11.4136)42.

4.2

Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

La riforma organizzativa della CTI è una misura intesa a rafforzare la posizione della Svizzera come piazza innovativa. Essa si iscrive nella strategia della Svizzera volta a mantenere la sua posizione di spicco nel campo dell'innovazione.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità e legalità

Il presente progetto si fonda sull'articolo 64 capoverso 1 Cost. Questa disposizione conferisce alla Confederazione la competenza di promuovere la ricerca scientifica e l'innovazione.

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Gli impegni internazionali della Svizzera non sono toccati dal progetto.

5.3

Forma dell'atto

Il presente progetto prevede disposizioni importanti che contengono norme di diritto da emanare sotto forma di legge federale (art. 164 cpv. 1 Cost.). La competenza 40 41 42

FF 2012 305 FF 2012 6413 www.bk.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Pianificazione politica > Gli obiettivi > Obiettivi del Consiglio federale 2015 ­ Parte I, FF 2014 7791

7877

dell'Assemblea federale per quanto riguarda l'emanazione di atti normativi è sancita dall'articolo 163 capoverso 1 Cost. L'atto sottostà a referendum facoltativo.

5.4

Subordinazione al freno alle spese

Conformemente all'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni dell'articolo 22 D-LPRI concernenti la promozione delle nuove leve necessitano del consenso della maggioranza dei membri di entrambe le Camere, dato che comportano nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi.

5.5

Rispetto dei principi della legislazione sui sussidi

La trasformazione della CTI in un istituto di diritto pubblico comporta una modifica del finanziamento di questo organo di promozione. La Confederazione verserà ogni anno alla futura Innosuisse dei contributi per l'indennizzo delle spese legate all'adempimento dei suoi compiti e alla sua gestione. Il progetto prevede che Innosuisse assuma gli attuali compiti della CTI. Innosuisse avrà inoltre la possibilità di accordare sussidi per la promozione delle nuove leve nel settore dell'innovazione fondata sulla scienza.

I criteri per la concessione dei sussidi da parte della CTI sono fissati dalla LPRI conformemente alle disposizioni della LSu. Le disposizioni della LPRI continueranno ad applicarsi anche dopo l'assunzione di questi compiti da parte di Innosuisse, ma saranno completate per quanto riguarda la promozione delle nuove leve (art. 22 D-LPRI). Come già il vigente regolamento sui sussidi della CTI, l'ordinanza sui sussidi di Innosuisse preciserà le condizioni di promozione, il calcolo dei sussidi e le modalità di versamento e sarà sottoposta per approvazione al Consiglio federale (art.

23 D-LASPI). L'articolo 24 D-LPRI indica espressamente che alla promozione di Innosuisse si applicano le disposizioni della LSu. Il sistema istituito garantisce l'efficacia dell'utilizzo dei sussidi.

5.6

Delega di competenze legislative

Il progetto contiene le seguenti deleghe di competenze per l'emanazione di disposizioni d'esecuzione: ­

articolo 7 capoverso 1 D-LASPI: il consiglio d'amministrazione emana il regolamento di organizzazione (lett. a), il regolamento sull'accettazione e sulla gestione di mezzi finanziari di terzi (lett. d), l'ordinanza sui sussidi, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale (lett. e), l'ordinanza sul personale, fatta salva l'approvazione da parte del Consiglio federale (lett. f), l'ordinanza sugli onorari dei membri del Consiglio dell'innovazione e sull'indennizzo degli esperti secondo l'articolo 10 capoverso 2, fatta salva l'approvazione da parte del del Consiglio federale (lett. k);

­

articolo 10 capoverso 1 lettera f D-LASPI: il Consiglio dell'innovazione emana disposizioni d'esecuzione per determinati settori, così da evitare di appesantire eccessivamente l'ordinanza sui sussidi;

7878

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articolo 23 capoverso 2 D-LPRI: il Consiglio federale disciplina i principi del calcolo dei sussidi per i costi indiretti di ricerca. Questa disposizione corrisponde all'articolo 24 capoverso 3 LPRI, non ancora in vigore.

Queste deleghe di competenze sono conformi alle esigenze costituzionali e ai principi affermati nel rapporto del Consiglio federale sul governo d'impresa.

5.7

Protezione dei dati

Nel quadro delle modifiche della LPRI concernenti il nuovo approccio per l'accompagnamento operativo e il mentorato, il progetto prevede che Innosuisse tenga un elenco accessibile al pubblico dei fornitori di prestazioni qualificati (art. 21 cpv. 2 D-LPRI). I giovani imprenditori e le imprese possono scegliere liberamente i loro coach o i loro mentori. Le indicazioni su questi fornitori di prestazioni sono di tipo pratico e consentono agli interessati di scegliere e contattare direttamente le persone che fanno al caso loro. Non riguardano dati personali degni di particolare protezione ai sensi della legge federale del 19 giugno 199243 sulla protezione dei dati.

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RS 235.1

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