Termine di referendum: 8 ottobre 2015

Codice delle obbligazioni (Revisione del diritto di revoca) Modifica del 19 giugno 2015 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio degli Stati del 14 novembre 20131; visto il parere del Consiglio federale del 14 marzo 20142, decreta: I Il Codice delle obbligazioni3 è modificato come segue: Art. 40b, frase introduttiva e lett. d Il cliente può revocare la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione se l'offerta gli è stata fatta: d.

per telefono o con un mezzo analogo di telecomunicazione vocale istantanea.

Art. 40d cpv. 1 e 3 L'offerente deve, per scritto o in un'altra forma che consenta la prova per testo, informare il cliente sul diritto di revoca e sulla forma e il termine per esercitarlo, nonché comunicargli il suo indirizzo.

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Le informazioni devono essere fornite al cliente in modo che questi ne abbia conoscenza al momento in cui propone il contratto o lo accetta.

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Art. 40e cpv. 1, 2, frase introduttiva, e 4 La revoca non è vincolata ad alcuna forma. La prova dell'osservanza del termine di revoca incombe al cliente.

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Il termine di revoca è di 14 giorni e decorre dal momento in cui il cliente:

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1 2 3

FF 2014 863 FF 2014 2677 RS 220

2013-2947

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4 Il termine è osservato se il cliente comunica la revoca all'offerente, o consegna la dichiarazione di revoca alla posta, entro l'ultimo giorno del termine.

Art. 406d n. 5 e 6 Per la sua validità il contratto necessita della forma scritta e deve contenere i seguenti dati: 5.

il diritto del mandante di revocare entro 14 giorni, per scritto e senza indennità, la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione;

6.

il divieto per il mandatario di accettare un pagamento prima della scadenza del termine di 14 giorni;

Art. 406e D. Entrata in vigore, revoca, disdetta

Il contratto entra in vigore per il mandante soltanto 14 giorni dopo il ricevimento di una copia firmata dalle parti. Il mandatario non può accettare alcun pagamento dal mandante prima della scadenza di questo termine.

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Entro il termine di cui al capoverso 1 il mandante può revocare per scritto la sua proposta di conclusione del contratto o la sua dichiarazione di accettazione. La rinuncia anticipata a questo diritto è nulla.

Per il rimanente si applicano per analogia le disposizioni sulle conseguenze della revoca (art. 40f).

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La disdetta richiede la forma scritta.

Art. 406f Abrogato II La legge federale del 23 marzo 20014 sul credito al consumo è modificata come segue: Art. 16 cpv. 1, primo periodo, 2, secondo periodo, e 3, secondo e terzo periodo Il consumatore può revocare entro 14 giorni per scritto la proposta di conclusione del contratto o la dichiarazione di accettazione. ...

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... Il termine è osservato se il consumatore consegna la dichiarazione di revoca al creditore o alla posta entro l'ultimo giorno del termine.

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RS 221.214.1

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3 ... In caso di acquisto a rate, di fornitura di un servizio a credito o di contratto di leasing si applica l'articolo 40f del Codice delle obbligazioni5. In caso di uso abusivo della cosa durante il termine di revoca, il consumatore deve un'indennità adeguata calcolata in base alla perdita di valore della cosa.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2015

Consiglio nazionale, 19 giugno 2015

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Data della pubblicazione: 30 giugno 20156 Termine di referendum: 8 ottobre 2015

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RS 220 FF 2015 3941

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