Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione Modifica del 5 marzo 2015 Il Consiglio federale svizzero decreta: I Il decreto del Consiglio federale del 15 aprile 20141, che conferisce carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, è modificato come segue: Art. 3 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi alle spese di applicazione (art. 22 CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo al conteggio. Il conteggio va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che in singoli casi la SECO richiede. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel contratto collettivo di lavoro (CCL) per il settore svizzero dell'isolazione, allegato al decreto del Consiglio federale del 15 aprile 2014, sono dichiarate d'obbligatorietà generale2: Appendice 10 Art. 1

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Salari effettivi

FF 2014 3127 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2015-0603

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Contratto collettivo di lavoro per il settore svizzero dell'isolazione. DCF

III Il presente decreto entra in vigore il 1° aprile 2015 e ha effetto sino al 30 giugno 2017.

5 marzo 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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