Termine di referendum: 9 luglio 2015

Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio) Modifica del 20 marzo 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 29 novembre 20131, decreta: I Il Codice civile2 è modificato come segue: Art. 89a cpv. 6 n. 4a Per le fondazioni di previdenza a favore del personale che operano nel campo della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità vigono inoltre le seguenti disposizioni della legge federale del 25 giugno 19823 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità concernenti:

6

4a. le misure in caso d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento (art. 40), Art. 131 IV. Esecuzione 1. Aiuto all'incasso

Se l'obbligo di mantenimento non è adempiuto, un ufficio specializzato designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e di regola gratuitamente l'avente diritto che ne faccia richiesta a ottenere l'esecuzione della pretesa di mantenimento.

1

2

Il Consiglio federale definisce le prestazioni di aiuto all'incasso.

Art. 131a 2. Anticipi

1 2 3

È fatta salva la competenza del diritto pubblico di disciplinare l'erogazione di anticipi allorché l'obbligato non adempia l'obbligo di mantenimento.

1

FF 2014 489 RS 210 RS 831.40

2013-1921

2269

Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio)

La pretesa di mantenimento passa, con i diritti ad essa connessi, all'ente pubblico nella misura in cui quest'ultimo assuma il mantenimento dell'avente diritto.

2

Art. 132, titolo marginale 3. Diffida ai debitori e garanzia

Art. 176 cpv. 1, frase introduttiva (concerne soltanto il testo francese) e n. 1 Ove sia giustificata la sospensione della comunione domestica, il giudice, ad istanza di uno dei coniugi:

1

1.

stabilisce i contributi di mantenimento destinati ai figli e al coniuge;

Art. 176a 4. Esecuzione a. Aiuto all'incasso e anticipi

Sono applicabili le disposizioni relative all'aiuto all'incasso e agli anticipi previste in caso di divorzio e nell'ambito degli effetti della filiazione.

Art. 177, titolo marginale

b. Diffida ai debitori

Art. 276, titolo marginale, cpv. 1 e 2 A. In genere I. Oggetto e estensione

Il mantenimento consiste nella cura, nell'educazione e in prestazioni pecuniarie.

1

I genitori provvedono in comune, ciascuno nella misura delle sue forze, al debito mantenimento del figlio e assumono in particolare le spese di cura, di educazione, di formazione e delle misure prese a sua tutela.

2

Art. 276a II. Priorità dell'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenne

2270

L'obbligo di mantenimento nei confronti del figlio minorenne prevale sugli altri obblighi di mantenimento del diritto di famiglia.

1

In casi motivati, il giudice può derogare a questa regola, in particolare per non penalizzare il figlio maggiorenne avente diritto al mantenimento.

2

Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio)

Art. 285 IV. Commisurazione del contributo di mantenimento 1. Contributo dei genitori

Il contributo di mantenimento deve essere commisurato ai bisogni del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei genitori; si tiene inoltre conto della sostanza e dei redditi del figlio.

1

Il contributo di mantenimento serve anche a garantire la cura del figlio da parte dei genitori o di terzi.

2

Il contributo è pagato anticipatamente. Il giudice fissa le scadenze del pagamento.

3

Art. 285a 2. Altre prestazioni destinate al mantenimento del figlio

Gli assegni familiari versati al genitore tenuto al mantenimento sono pagati in aggiunta al contributo di mantenimento.

1

Salvo diversa disposizione del giudice, le rendite delle assicurazioni sociali e analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, spettanti al genitore tenuto al mantenimento, sono pagate in aggiunta al contributo di mantenimento.

2

Il genitore tenuto al mantenimento che, per motivi d'età o d'invalidità, riceva successivamente rendite delle assicurazioni sociali o analoghe prestazioni destinate al mantenimento del figlio, che sostituiscono il reddito di un'attività lucrativa, deve pagare tali importi al figlio; il precedente contributo di mantenimento va diminuito per legge dell'importo di tali nuove prestazioni.

3

Art. 286, titolo marginale e cpv. 1 Il giudice può ordinare che il contributo di mantenimento sia senz'altro aumentato o ridotto in caso di determinate modificazioni dei bisogni del figlio, delle possibilità dei genitori o del costo della vita.

V. Modificazione delle circostanze 1. In genere

1

2. Casi di ammanco

1

Art. 286a Se in un contratto di mantenimento approvato o in una decisione è stabilito che non è stato possibile fissare un contributo sufficiente ad assicurare il debito mantenimento del figlio e se la situazione del genitore tenuto al mantenimento è da allora migliorata in modo straordinario, il figlio ha il diritto di esigere che tale genitore versi gli importi mancanti per coprire il debito mantenimento degli ultimi cinque anni nei quali il contributo di mantenimento era dovuto.

Tale diritto deve essere fatto valere entro un anno dal momento in cui si viene a conoscenza del miglioramento straordinario della situazione del genitore tenuto al mantenimento.

2

Tale diritto passa, con i diritti ad esso connessi, all'altro genitore o all'ente pubblico, in quanto abbia provveduto a versare l'importo mancante per coprire il debito mantenimento del figlio.

3

2271

Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio)

Art. 287 cpv. 2 I contributi di mantenimento contrattualmente stabiliti possono essere modificati, salvo stipulazione contraria approvata dall'autorità di protezione dei minori.

2

Art. 287a II. Contenuto del contratto di mantenimento

Il contratto che fissa i contributi di mantenimento deve menzionare: a.

quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo;

b.

quale importo è assegnato a ciascun figlio;

c.

quale importo manca per coprire il debito mantenimento di ciascun figlio;

d.

se e in quale misura i contributi di mantenimento devono essere adattati alle variazioni del costo della vita.

Art. 288, titolo marginale III. Tacitazione

Art. 289 cpv. 1 Salvo diversa disposizione del giudice, i contributi di mantenimento spettano al figlio e, per la durata della minore età, sono versati al suo rappresentante legale oppure al detentore della custodia.

1

Art. 290 II. Esecuzione 1. Aiuto all'incasso

Se il padre o la madre non adempie l'obbligo di mantenimento, un ufficio specializzato designato dal diritto cantonale aiuta in maniera adeguata e gratuitamente il figlio o l'altro genitore che ne faccia richiesta a ottenere l'esecuzione della pretesa di mantenimento.

1

2

Il Consiglio federale definisce le prestazioni di aiuto all'incasso.

Art. 298 cpv. 2bis e 2ter Per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o sulla partecipazione alla cura, il giudice tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori.

2bis

In caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio il giudice valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata.

2ter

2272

Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio)

Art. 298b cpv. 3, secondo periodo, 3bis e 3ter ... È fatta salva l'azione di mantenimento dinanzi al giudice competente; in tal caso il giudice decide anche in merito all'autorità parentale e alle altre questioni riguardanti i figli.

3

3bis Per decidere sulla custodia, sulle relazioni personali o sulla partecipazione alla cura, l'autorità di protezione dei minori tiene conto del diritto del figlio a intrattenere regolarmente relazioni personali con entrambi i genitori.

In caso di esercizio congiunto dell'autorità parentale, ad istanza di uno dei genitori o del figlio l'autorità di protezione dei minori valuta se, per il bene del figlio, sia opportuno disporre la custodia alternata.

3ter

Art. 298d cpv. 3 È fatta salva l'azione di modifica del contributo di mantenimento dinanzi al giudice competente; in tal caso il giudice decide se necessario anche in merito all'autorità parentale e alle altre questioni riguardanti i figli.

3

Art. 329 cpv. 1bis 1bis L'azione di assistenza non può essere proposta se la situazione di bisogno è dovuta a una limitazione dell'attività lucrativa al fine di prendersi cura dei propri figli.

Titolo finale, art. 13c IVter. Contributi di mantenimento 1. Titoli di mantenimento esistenti

I contributi di mantenimento del figlio fissati prima dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015 in un contratto di mantenimento approvato o in una decisione sono ridefiniti ad istanza del figlio. Se sono stati fissati unitamente ai contributi di mantenimento per il genitore, possono essere modificati soltanto se le circostanze sono notevolmente mutate.

Titolo finale, art. 13cbis

2. Procedimenti pendenti

Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015 si applica il nuovo diritto.

1

Il Tribunale federale applica il diritto anteriore se la decisione impugnata è stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015; lo stesso vale anche in caso di rinvio all'autorità cantonale.

2

2273

Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio)

II La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

III 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 20 marzo 2015

Consiglio degli Stati, 20 marzo 2015

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 31 marzo 20154 Termine di referendum: 9 luglio 2015

4

FF 2015 2269

2274

Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio)

Allegato (cifra II)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Codice delle obbligazioni5 Art. 134 cpv. 1 n. 1 1

La prescrizione non comincia, o, se cominciata, resta sospesa: 1.

per i crediti dei figli contro i genitori, fino al raggiungimento della maggiore età dei figli;

2. Codice di procedura civile6 Art. 166 cpv. 1 lett. d 1

Un terzo può rifiutarsi di cooperare: d.

quando fosse chiamato a deporre in merito a fatti di cui è venuto a conoscenza nell'ambito della sua attività di difensore civico, di consulente matrimoniale o familiare, oppure di mediatore;

Art. 198 lett. bbis La procedura di conciliazione non ha luogo: bbis. nelle cause sul mantenimento e sulle altre questioni riguardanti i figli, se uno dei genitori si è rivolto all'autorità di protezione dei minori prima che fosse promossa la causa (art. 298b e 298d CC7); Art. 218 cpv. 2, frase introduttiva Nelle cause in materia di filiazione le parti hanno diritto alla gratuità della mediazione, se:

2

Titolo prima dell'art. 297 Abrogato

5 6 7

RS 220 RS 272 RS 210

2275

Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio)

Art. 299 cpv. 2 lett. a e c n. 1 2 Il giudice esamina se occorra disporre una rappresentanza in particolare nei seguenti casi:

a.

i genitori propongono conclusioni differenti in merito: 1. all'attribuzione dell'autorità parentale, 2. all'attribuzione della custodia, 3. a questioni importanti inerenti alle relazioni personali, 4. alla partecipazione alla cura, 5. al contributo di mantenimento;

c.

l'audizione dei genitori o del figlio oppure altri motivi: 1. fanno sorgere notevoli dubbi sull'adeguatezza delle conclusioni comuni dei genitori circa le questioni di cui alla lettera a, oppure

Art. 300

Competenze del curatore

Il curatore del figlio può proporre conclusioni e presentare impugnazioni ove si tratti delle seguenti questioni: a.

attribuzione dell'autorità parentale;

b.

attribuzione della custodia;

c.

questioni importanti inerenti alle relazioni personali;

d.

partecipazione alla cura;

e.

contributo di mantenimento;

f.

misure di protezione del figlio.

Art. 301 lett. c La decisione è comunicata: c.

all'eventuale curatore, per quanto si tratti di una delle seguenti questioni: 1. attribuzione dell'autorità parentale, 2. attribuzione della custodia, 3. questioni importanti inerenti alle relazioni personali, 4. partecipazione alla cura, 5. contributo di mantenimento, 6. misure di protezione del figlio.

Art. 301a

Contributi di mantenimento

Il contratto di mantenimento o la decisione che fissa contributi di mantenimento deve menzionare: a.

2276

quali elementi del reddito e della sostanza di ciascun genitore e di ciascun figlio sono stati presi in considerazione per il calcolo;

Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio)

b.

quale importo è assegnato a ciascun figlio;

c.

quale importo manca per coprire il debito mantenimento di ciascun figlio;

d.

se e in quale misura i contributi di mantenimento devono essere adattati alle variazioni del costo della vita.

Titolo prima dell'art. 302

Capitolo 2: Procedura sommaria: campo d'applicazione Art. 302, rubrica Abrogata Titolo prima dell'art. 303

Capitolo 3: Azione di mantenimento e di paternità Art. 304 cpv. 2 Il giudice competente per l'azione di mantenimento decide anche sull'autorità parentale e sulle altre questioni riguardanti i figli.

2

Titolo prima dell'art. 407b

Capitolo 3: Disposizione transitoria della modifica del 20 marzo 2015 Art. 407b I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della modifica del 20 marzo 2015 sono retti dal nuovo diritto.

1

Le parti possono presentare nuove conclusioni sulle questioni toccate dal cambiamento del diritto applicabile; i punti della decisione che non sono stati impugnati rimangono vincolanti, a meno che siano così strettamente connessi con le conclusioni non ancora giudicate da giustificare una decisione complessiva.

2

3. Legge federale del 25 giugno 19828 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità Art. 40

Misure in caso d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento

Se un assicurato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di alimenti, l'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 capoverso 1 e 290 del Codice civile9 lo può notificare all'istituto di previdenza.

1

8 9

RS 831.40 RS 210

2277

Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio)

Le notifiche hanno effetto a contare dalla loro trattazione, ma al più tardi cinque giorni lavorativi dopo la loro trasmissione.

2

L'istituto di previdenza annuncia senza indugio all'ufficio specializzato l'esigibilità delle seguenti pretese degli assicurati che gli sono stati notificati:

3

a.

il versamento di una liquidazione in capitale unica di importo pari ad almeno 1000 franchi;

b.

il pagamento in contanti, secondo l'articolo 5 LFLP10, di un importo pari ad almeno 1000 franchi;

c.

il prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni secondo l'articolo 30c della presente legge e l'articolo 331e del Codice delle obbligazioni11.

L'istituto di previdenza annuncia all'ufficio specializzato anche la costituzione in pegno secondo l'articolo 30b delle prestazioni di previdenza di questi assicurati nonché la realizzazione del pegno.

4

Gli annunci e le notifiche di cui ai capoversi 1, 3 e 4 devono essere effettuati, per scritto, mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

5

L'istituto di previdenza può effettuare uno dei versamenti di cui al capoverso 3 al più presto 30 giorni dopo la notifica all'ufficio specializzato.

6

Art. 49 cpv. 2 n. 5a Se un istituto di previdenza concede prestazioni superiori a quelle minime, alla previdenza più estesa si applicano soltanto le prescrizioni concernenti:

2

5a. le misure in caso d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento (art. 40); Art. 86a cpv. 1 lett. abis Purché nessun interesse privato preponderante vi si opponga, in singoli casi e su richiesta scritta e motivata i dati possono essere comunicati:

1

abis. all'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale (art. 40), qualora ne necessiti per riscuotere alimenti non pagati o garantire il versamento di alimenti futuri;

10 11

RS 831.42 RS 220

2278

Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio)

4. Legge del 17 dicembre 199312 sul libero passaggio Titolo prima dell'art. 24a

Sezione 6a: Obblighi d'annuncio, Ufficio centrale del 2° pilastro e misure in caso d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento Art. 24fbis

Misure in caso d'inosservanza dell'obbligo di mantenimento

Se un assicurato è in ritardo di almeno quattro mensilità nel pagamento periodico di alimenti, l'ufficio specializzato designato dal diritto cantonale di cui agli articoli 131 capoverso 1 e 290 del Codice civile13 lo può notificare all'istituto di libero passaggio.

1

In caso di libero passaggio l'istituto di previdenza o di libero passaggio trasmette la notificazione dell'ufficio specializzato al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio. Se perviene dopo il versamento della prestazione d'uscita, la notificazione dev'essere trasmessa entro dieci giorni lavorativi al nuovo istituto di previdenza o di libero passaggio.

2

Le notificazioni di cui ai capoversi 1 e 2 hanno effetto a contare dalla loro trattazione, ma al più tardi cinque giorni lavorativi dopo la loro trasmissione.

3

L'istituto di libero passaggio annuncia senza indugio all'ufficio specializzato l'esigibilità delle seguenti pretese degli assicurati che gli sono stati notificati:

4

a.

il versamento di una liquidazione in capitale unica di importo pari ad almeno 1000 franchi;

b.

il pagamento in contanti secondo l'articolo 5 di un importo pari ad almeno 1000 franchi;

c.

il prelievo anticipato nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni secondo l'articolo 30c LPP14.

L'istituto di libero passaggio annuncia all'ufficio specializzato anche la costituzione in pegno secondo l'articolo 30b LPP delle prestazioni di previdenza di questi assicurati nonché la realizzazione del pegno.

5

Gli annunci e le notificazioni di cui ai capoversi 1, 4 e 5 devono essere effettuati, per scritto, mediante invio postale raccomandato o in altro modo contro ricevuta.

6

L'istituto di libero passaggio può effettuare uno dei versamenti di cui al capoverso 4 al più presto 30 giorni dopo la notificazione all'ufficio specializzato.

7

12 13 14

RS 831.42 RS 210 RS 831.40

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Codice civile svizzero (Mantenimento del figlio)

5. Legge federale del 24 giugno 197715 sull'assistenza Art. 7 cpv. 1 e 2 Il minorenne, indipendentemente dal luogo di dimora, condivide il domicilio assistenziale dei genitori.

1

Se i genitori non hanno domicilio comune giusta il diritto civile, il minorenne ha il proprio domicilio assistenziale presso il domicilio del genitore con il quale prevalentemente vive.

2

Art. 32 cpv. 3bis Il figlio minorenne che ha un proprio domicilio assistenziale secondo l'articolo 7 capoverso 2 è considerato, sotto il profilo contabile, un caso assistenziale a sé stante.

3bis

15

RS 851.1

2280