Decisione del 21 settembre 2015 concernente la concessione di una deroga in virtù dell'articolo 1 capoverso 4 dell'ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT; RS 734.27) per l'esecuzione di lavori di manutenzione e/o riparazione a impianti di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata degli edifici senza autorizzazione di raccordo ai sensi dell'articolo 15 OIBT Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) decide: 1.

la richiesta dell'Associazione svizzera per le tecnologie di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata ImmoClima Svizzera concernente la concessione di una deroga in virtù dell'articolo 1 capoverso 4 OIBT alle disposizioni sull'autorizzazione di raccordo ai sensi dell'articolo 15 OIBT per lavori di manutenzione e riparazione a impianti di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata negli edifici è accolta.

2.

I lavori di manutenzione e riparazione a impianti di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata negli edifici connessi alla messa in esercizio, alla manutenzione o alla riparazione di guasti di tali impianti possono essere eseguiti anche senza un'autorizzazione di raccordo ai sensi dell'articolo 15 OIBT, se vengono soddisfatte le seguenti condizioni: a. questa deroga si applica solo ai lavori che concernono i componenti essenziali per il funzionamento di tali impianti.

b. Per componenti essenziali per il funzionamento s'intendono in particolare tutti i componenti di un impianto di riscaldamento, ventilazione e aria condizionata regolati direttamente dalla centrale di comando dell'impianto.

c. Chi esegue tali lavori deve aver seguito con successo un corso di elettrotecnica di almeno 40 lezioni riconosciuto dalla Commissione per la garanzia di qualità di ImmoClima Svizzera in azienda e/o presso un'istituzione riconosciuta da ImmoClima Svizzera. L'ESTI disciplina la garanzia di qualità di questi corsi di formazione.

d. Alla fine di ogni lavoro che rientra nel campo di applicazione della presente deroga, va effettuato e documentato un controllo tecnico di sicurezza (esame della riparazione).

3.

La deroga prevista nel numero 2 non si applica ai lavori riguardanti nuove installazioni o la modifica di installazioni esistenti.

4.

La presente decisione è valida fino alla sua revoca o fino all'entrata in vigore dell'ordinanza riveduta sugli impianti a bassa tensione.

Rimedi giuridici Contro questa decisione può essere interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla sua notificazione.

2015-2708

6015

L'atto di ricorso, sottoscritto dal ricorrente o dal suo rappresentante, deve contenere le conclusioni, le relative motivazioni e i mezzi di prova. Devono inoltre essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzo di prova, se in possesso del ricorrente.

Il testo completo della decisione con le motivazioni può essere consultato sul sito www.bfe.admin.ch > Documentazione > Basi legali della Confederazione > Diritto in materia di energia > Elettricità > Documenti utili.

6 ottobre 2015

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Ufficio federale dell'energia