Decisione concernente il gioco automatico World Cup La Commissione federale delle case da gioco ha deciso in data 17 dicembre 2014: 1.

Il gioco automatico World Cup, così come tutti i giochi dello stesso tipo, sono qualificati come apparecchi automatici per i giochi d'azzardo ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 LCG, la cui gestione è vietata al di fuori delle case da gioco concessionarie.

2.

Le spese procedurali, pari a 2 375 franchi, sono imputate a Claudio Lucchini.

3.

Ad un eventuale ricorso contro la cifra 1 della presente decisione è tolto l'effetto sospensivo secondo l'articolo 55 PA.

4.

Questa decisione è comunicata ai Cantoni e pubblicata nel Foglio federale.

5.

Notifica: Claudio Lucchini, Spycherweg 7, 8957 Spreitenbach

La presente decisione può essere impugnata presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica del testo integrale della decisione. L'atto di ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante; devono essere allegati la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova, se sono in possesso del ricorrente (art. 52 cpv. 1 PA).

13 gennaio 2015

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Commissione federale delle case da gioco

2014-3365