Traduzione1

Convenzione di Minamata sul mercurio Conclusa il ...

Approvata dall'Assemblea federale il ...2 Entrata in vigore mediante scambio di note il ...

Le parti della presente convenzione, riconoscendo che il mercurio è una sostanza chimica che suscita preoccupazioni a livello mondiale data la sua propagazione atmosferica a lunga distanza, la sua persistenza nell'ambiente una volta introdotto dall'uomo, la sua capacità di bioaccumulo negli ecosistemi e i suoi considerevoli impatti negativi sulla salute umana e l'ambiente, ricordando la decisione 25/5 del Consiglio direttivo del Programma delle Nazioni Unite per l'Ambiente (UNEP), del 20 febbraio 2009, di avviare un'azione a livello internazionale per gestire il mercurio in modo efficiente, efficace e coerente, ricordando il paragrafo 221 del documento conclusivo della conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile «Il futuro che vogliamo» che auspica un esito positivo dei negoziati su uno strumento giuridicamente vincolante e di portata mondiale concernente il mercurio per far fronte ai rischi per la salute umana e l'ambiente, ricordando la riaffermazione da parte della Conferenza delle Nazioni unite sullo sviluppo sostenibile dei principi della dichiarazione di Rio de Janeiro sull'ambiente e lo sviluppo, ivi compresi, tra l'altro, le responsabilità comuni ma differenziate, e riconoscendo le circostanze e le capacità specifiche dei singoli Stati e la necessità di un'azione a livello mondiale, consapevoli delle preoccupazioni per la salute, soprattutto nei paesi in via di sviluppo, derivanti dall'esposizione al mercurio delle popolazioni vulnerabili, in particolare delle donne e dei bambini, e attraverso di loro, delle generazioni future, considerando le vulnerabilità specifiche degli ecosistemi artici e delle comunità indigene legate alla biomagnificazione del mercurio e alla contaminazione degli alimenti tradizionali, e preoccupate più in generale degli effetti del mercurio per le comunità indigene, riconoscendo gli importanti insegnamenti tratti dalla sindrome di Minamata, in particolare i gravi effetti sulla salute e l'ambiente derivanti dall'inquinamento da mercurio, e la necessità di garantire un'adeguata gestione del mercurio e fare in modo che tali eventi non si ripetano in futuro, sottolineando l'importanza del sostegno finanziario, tecnico, tecnologico e di sviluppo di capacità, in particolare per i paesi in via di sviluppo e le economie in transizio-

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Dal testo originale francese.

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ne, al fine di rafforzare le capacità nazionali di gestione del mercurio e promuovere un'efficace attuazione della convenzione, riconoscendo inoltre le attività dell'Organizzazione mondiale della sanità per la tutela della salute umana in relazione al mercurio e il ruolo degli accordi multilaterali pertinenti in materia ambientale, in particolare la Convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e la Convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, riconoscendo che la presente convenzione e altri accordi internazionali in materia di ambiente e commercio concorrono al medesimo obiettivo, sottolineando che nessuna disposizione della presente convenzione è volta a pregiudicare i diritti e gli obblighi di una parte derivanti da eventuali accordi internazionali esistenti, precisando che il considerando precedente non intende stabilire una gerarchia tra la presente convenzione ed altri accordi internazionali, constatando che nessuna delle disposizioni della presente convenzione impedisce ad una parte di adottare misure nazionali supplementari, coerenti con le disposizioni della presente convenzione, nell'intento di proteggere la salute umana e l'ambiente dall'esposizione al mercurio in conformità di altri obblighi di tale parte, a norma del diritto internazionale applicabile, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1

Obiettivo

Obiettivo della presente convenzione è proteggere la salute umana e l'ambiente dalle emissioni e dai rilasci antropogenici di mercurio e di composti di mercurio.

Art. 2

Definizioni

Ai fini della presente convenzione: a)

per «estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala», si intende l'estrazione dell'oro effettuata da singoli individui o piccole imprese con investimenti di capitale ridotti e una produzione limitata;

b)

per «migliori tecniche disponibili», si intendono le tecniche più efficaci per prevenire e, qualora ciò non sia possibile, ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio nell'aria, nell'acqua e nel suolo e l'impatto di tali emissioni e rilasci sull'ambiente nel suo insieme, alla luce di considerazioni economiche e tecniche per una determinata parte o un impianto specifico nel territorio di tale parte. In questo contesto: i) per «migliori» si intendono le tecniche più efficaci per ottenere un elevato livello di protezione dell'ambiente nel suo complesso, ii) per tecniche «disponibili» si intendono, in relazione ad una determinata parte o a un impianto specifici nel territorio di tale parte, quelle tecni-

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che messe a punto su una scala tale da consentirne l'applicazione in un settore industriale pertinente a condizioni economiche e tecniche sostenibili, tenendo conto dei costi e dei vantaggi, indipendentemente dal fatto che queste tecniche siano utilizzate o messe a punto nel territorio di tale parte, a condizione che siano accessibili al gestore dell'impianto come stabilito dalla parte in questione, e iii) per «tecniche» si intendono le tecnologie utilizzate, le pratiche operative e le modalità di progettazione, costruzione, manutenzione, esercizio e chiusura degli impianti; c)

per «migliori pratiche ambientali», si intende l'applicazione della combinazione più adeguata di strategie e misure di controllo ambientale;

d)

per «mercurio» si intende il mercurio elementare (Hg(0), n. CAS 7439-97-6);

e)

per «composto di mercurio», si intende qualsiasi sostanza costituita da atomi di mercurio e da uno o più atomi di altri elementi chimici, che può essere separata in componenti diversi solo mediante reazioni chimiche;

f)

per «prodotto con aggiunta di mercurio», si intende un prodotto o un componente di prodotto che contiene mercurio o un composto di mercurio aggiunto intenzionalmente;

g)

per «parte», si intende uno Stato o un'organizzazione d'integrazione economica regionale che abbia accettato di essere vincolato dalla presente convenzione e per il quale la convenzione è in vigore;

h)

per «parti presenti e votanti», si intendono le parti presenti che esprimono un voto favorevole o sfavorevole in una riunione delle parti;

i)

per «estrazione primaria di mercurio», si intende l'attività di estrazione in cui il mercurio è il principale materiale ricercato;

j)

per «organizzazione d'integrazione economica regionale», si intende qualsiasi organizzazione costituita da Stati sovrani di una determinata regione, alla quale gli Stati membri abbiano conferito competenze nelle materie disciplinate dalla presente convenzione e che sia stata debitamente autorizzata, conformemente alla proprie procedure interne, a firmare, ratificare, accettare o approvare la presente convenzione, o ad aderirvi; e

k)

per «uso consentito», si intende qualsiasi utilizzo, ad opera di una parte, di mercurio o composti di mercurio conformemente alla presente convenzione, tra cui, ma non solo, gli usi di cui agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7.

Art. 3

Fonti di approvvigionamento e commercio di mercurio

1. Ai fini del presente articolo: a)

i riferimenti al «mercurio» comprendono le miscele di mercurio con altre sostanze, incluse le leghe di mercurio, con un tenore di mercurio pari ad almeno il 95 % in peso; e

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b)

per «composti di mercurio» si intendono il cloruro di mercurio(I) (detto anche calomelano), l'ossido di mercurio(II), il solfato di mercurio(II), il nitrato di mercurio(II), il cinabro e il solfuro di mercurio.

2. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano a: a)

quantità di mercurio o di composti di mercurio destinate ad essere utilizzate per attività di ricerca di laboratorio o come campione di riferimento; o

b)

tracce di mercurio o di composti di mercurio esistenti in natura presenti in prodotti quali i metalli privi di mercurio, i minerali o prodotti minerali (compreso il carbone), i prodotti derivati da questi materiali, e tracce non intenzionali presenti nei prodotti chimici; o

c)

prodotti con aggiunta di mercurio.

3. Ciascuna parte vieta le attività di estrazione primaria di mercurio che non erano già in corso nel suo territorio alla data di entrata in vigore della convenzione.

4. Ciascuna parte autorizza unicamente il proseguimento delle attività di estrazione primaria di mercurio che erano già in corso alla data di entrata in vigore della presente convenzione nei suoi confronti di tale parte, per un periodo massimo di quindici anni a decorrere da tale data. Nel corso di tale periodo il mercurio proveniente da queste attività di estrazione viene utilizzato esclusivamente per la produzione di prodotti con aggiunta di mercurio a norma dell'articolo 4, nei processi di fabbricazione a norma dell'articolo 5, o per essere smaltito a norma dell'articolo 11, ricorrendo a operazioni che non comportano attività di recupero, riciclaggio, rigenerazione, riutilizzo diretto o usi alternativi.

5. Ciascuna parte: a)

si impegna a censire le singole riserve di mercurio o di composti di mercurio superiori a 50 tonnellate (metriche) e le fonti di approvvigionamento di mercurio che producono riserve superiori a 10 tonnellate metriche l'anno, situate nel proprio territorio;

b)

adotta misure al fine di garantire che, qualora la parte accerti l'esistenza di eccedenze di mercurio provenienti dalla disattivazione di impianti per la produzione di cloro-alcali, questo mercurio sia smaltito conformemente agli orientamenti per una gestione ecologicamente corretta di cui all'articolo 11, paragrafo 3, lettera a), ricorrendo ad operazioni che non comportino attività di recupero, riciclaggio, bonifica, riutilizzo diretto o qualsiasi altro utilizzo.

6. Ciascuna parte vieta l'esportazione del mercurio eccetto nei seguenti casi: a)

a destinazione di una parte che abbia fornito alla parte esportatrice il proprio consenso scritto, e solo ai fini di: i) un uso consentito alla parte importatrice nell'ambito della presente convenzione, o ii) uno stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto come stabilito all'articolo 10; o

b)

a destinazione una non-parte che abbia fornito alla parte esportatrice il proprio consenso scritto, comprendente una certificazione che attesti che:

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i) ii)

la non parte disponga di misure destinate a garantire la protezione della salute umana e dell'ambiente e il rispetto delle disposizioni degli articoli 10 e 11, e il mercurio sarà destinato unicamente ad un uso consentito ad una parte dalla convenzione o per lo stoccaggio ecologicamente corretto, a norma dell'articolo 10.

7. Una parte esportatrice può accettare, come consenso scritto di cui al paragrafo 6, una notifica generale trasmessa al segretariato da parte della parte o della non parte importatrice. Questa notifica generale stabilisce i termini e le condizioni ai quali la parte o non parte importatrice fornisce il proprio consenso. La notifica può essere revocata in qualsiasi momento da tale parte o non parte. Il segretariato tiene un registro pubblico di tutte queste notifiche.

8. Ciascuna parte vieta l'importazione di mercurio proveniente da una non parte cui trasmetterà il proprio consenso scritto se tale non parte non ha fornito una certificazione che attesti che il mercurio non proviene da fonti non consentite ai sensi del paragrafo 3 o del paragrafo 5, lettera b).

9. Una parte che trasmette una notifica generale di autorizzazione a norma del paragrafo 7, può decidere di non applicare il paragrafo 8, purché mantenga ampie restrizioni sull'esportazione del mercurio e preveda misure nazionali al fine di garantire che il mercurio importato sia gestito in modo ecologicamente corretto. La parte trasmette al segretariato una notifica relativa a questa decisione, includendovi informazioni che descrivono le sue restrizioni all'esportazione e le disposizioni regolamentari nazionali, nonché informazioni sulle quantità e i paesi di origine del mercurio importato da non parti. Il segretariato tiene un registro pubblico di tutte queste notifiche. Il comitato per l'attuazione e l'osservanza esamina e valuta le notifiche di questo tipo e le informazioni di supporto ai sensi dell'articolo 15 e può rivolgere raccomandazioni, se del caso, alla conferenza delle parti.

10. La procedura di cui al paragrafo 9 è applicabile fino alla conclusione della seconda riunione della conferenza delle parti. Dopo tale data, non si potrà più ricorrere a questa procedura, a meno che la conferenza delle parti non decida altrimenti a maggioranza semplice delle parti presenti e votanti, salvo per una parte che ha presentato una notifica a norma del paragrafo 9 prima della fine della seconda riunione della conferenza delle parti.

11. Ciascuna parte include nelle sue relazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 21 le informazioni che dimostrano che le prescrizioni di cui al presente articolo sono state soddisfatte.

12. Alla sua prima
riunione, la conferenza delle parti fornisce ulteriori orientamenti in relazione al presente articolo, in particolare per quanto riguarda il paragrafo 5, lettera a), il paragrafo 6 e il paragrafo 8 e elabora e adotta gli elementi necessari della certificazione di cui al paragrafo 6, lettera b), e al paragrafo 8.

13. La conferenza delle parti valuta se il commercio di determinati composti di mercurio compromette l'obiettivo della presente convenzione e stabilisce se questi composti di mercurio devono, data la loro iscrizione in un allegato aggiuntivo adottato a norma dell'articolo 27, essere soggetti ai paragrafi 6 e 8.

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Art. 4

Prodotti con aggiunta di mercurio

1. Ciascuna parte, adottando le misure opportune, vieta la fabbricazione, l'importazione o l'esportazione dei prodotti con aggiunta di mercurio di cui alla parte I dell'allegato A, dopo la data di eliminazione progressiva indicata per i prodotti in questione, a meno che l'allegato A preveda delle esclusioni o che la parte benefici di una deroga registrata in applicazione dell'articolo 6.

2. In alternativa al disposto del paragrafo 1, al momento della ratifica o dell'entrata in vigore di una modifica dell'allegato A nei suoi confronti, una parte può indicare che attua disposizioni o strategie diverse in relazione ai prodotti elencati nella parte I dell'allegato A. Una parte può scegliere questa opzione solo se può dimostrare di aver già ridotto al minimo la produzione, l'importazione e l'esportazione della maggior parte dei prodotti elencati nella parte I dell'allegato A e che ha attuato misure o strategie volte a ridurre l'utilizzo del mercurio in ulteriori prodotti non elencati nella parte I dell'allegato A al momento della notifica al segretariato della sua decisione di optare per questa alternativa. Inoltre le parti che optano per questa alternativa: a)

trasmettono alla conferenza delle parti, alla prima occasione utile, una descrizione delle misure o strategie attuate, quantificando le riduzioni conseguite;

b)

attuano misure o strategie per ridurre l'utilizzo di mercurio nei prodotti elencati nella parte I dell'allegato A per i quali un valore minimo non è ancora stato ottenuto;

c)

esaminano eventuali misure aggiuntive per conseguire ulteriori riduzioni; e

d)

non possono chiedere deroghe ai sensi dell'articolo 6 per nessuna categoria di prodotti per i quali hanno scelto la presente opzione.

Al più tardi entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente convenzione, la conferenza delle parti, nell'ambito del processo di esame di cui al paragrafo 8, esamina i progressi e l'efficacia delle misure adottate a norma del presente paragrafo.

3. Ciascuna parte adotta misure per i prodotti con aggiunta di mercurio di cui alla parte II dell'allegato A conformemente alle disposizioni ivi stabilite.

4. Il segretariato, sulla base di informazioni fornite dalle parti, raccoglie e conserva informazioni sui prodotti con aggiunta di mercurio e le loro alternative, e mette tali informazioni a disposizione del pubblico. Il segretariato mette a disposizione del pubblico anche altre informazioni utili trasmesse dalle parti.

5. Ciascuna parte adotta misure atte a impedire che nei prodotti assemblati siano incorporati prodotti con aggiunta di mercurio la cui produzione, importazione ed esportazione non sono autorizzate ai sensi del presente articolo.

6. Ciascuna parte scoraggia la fabbricazione e la commercializzazione di prodotti con aggiunta di mercurio per finalità non note prima della data di entrata in vigore della convenzione, a meno che da una valutazione dei rischi e dei benefici del prodotto si accerti l'esistenza di benefici per la salute umana o l'ambiente. Le parti forniscono al segretariato, se del caso, informazioni su ogni prodotto di questo tipo, 318

Conv. di Minamata sul mercurio

ivi comprese informazioni sui rischi e i benefici che comporta per l'ambiente e la salute umana. Il segretariato mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

7. Qualsiasi parte può presentare al segretariato una proposta di iscrizione nell'allegato A di un prodotto con aggiunta di mercurio, nella quale devono figurare informazioni relative alla disponibilità, alla fattibilità tecnica ed economica e ai rischi e ai benefici per l'ambiente e la salute delle soluzioni alternative non contenti mercurio, tenendo conto delle informazioni di cui al paragrafo 4.

8. Al più tardi cinque anni dopo la data di entrata in vigore della convenzione, la conferenza delle parti esamina l'allegato A e può considerare la possibilità di modificarlo, ai sensi dell'articolo 27.

9. Nell'esame dell'allegato A in applicazione del paragrafo 8, la conferenza delle parti tiene conto almeno: a)

di eventuali proposte presentate a norma del paragrafo 7;

b)

delle informazioni messe a disposizione in applicazione del paragrafo 4; e

c)

della disponibilità, per le parti, di alternative senza mercurio che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, tenendo conto dei rischi e dei benefici per l'ambiente e la salute umana.

Art. 5

Processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio

1. Ai fini del presente articolo e dell'allegato B, i processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio non comprendono i processi che utilizzano o servono a produrre prodotti con aggiunta di mercurio, né i processi per il trattamento dei rifiuti contenenti mercurio.

2. Ciascuna parte, adottando misure appropriate, si adopera per vietare l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio nei processi di fabbricazione di cui alla parte I dell'allegato B, dopo la data di eliminazione progressiva specificata in tale allegato per i singoli processi, salvo nei casi di deroga registrata ai sensi dell'articolo 6.

3. Ciascuna parte adotta misure atte a limitare l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio nei processi elencati nella parte II dell'allegato B, conformemente alle disposizioni ivi stabilite.

4. Il segretariato, sulla base delle informazioni fornite dalle parti, raccoglie e conserva informazioni in merito ai processi che utilizzano mercurio o composti di mercurio e alle loro alternative, e rendono tali informazioni accessibili al pubblico. Il segretariato mette a disposizione del pubblico anche altre informazioni utili comunicate dalle parti.

5. Ciascuna parte che possiede uno o più impianti che utilizzano mercurio o composti di mercurio nei processi di fabbricazione di cui all'allegato B: a)

adotta misure per limitare le emissioni e i rilasci di mercurio e di composti di mercurio provenienti da tali impianti;

b)

include nelle sue relazioni trasmesse a norma dell'articolo 21, le informazioni relative alle misure adottate a norma del presente paragrafo; e 319

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c)

si adopera per individuare gli impianti situati nel suo territorio che utilizzano mercurio o composti di mercurio per i processi elencati nell'allegato B e trasmette al segretariato, al più tardi entro tre anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, le informazioni relative al numero e alle tipologie di tali impianti e il consumo stimato annuale di mercurio o composti di mercurio utilizzati in tali impianti. Il segretariato mette tali informazioni a disposizione del pubblico.

6. Negli impianti che non esistevano prima della data di entrata in vigore della convenzione, ciascuna parte vieta l'uso di mercurio o di composti di mercurio nei processi di fabbricazione di cui all'allegato B. Non sono previste esenzioni per tali impianti.

7. Ogni parte scoraggia la creazione di qualsiasi impianto, che non esisteva prima della data di entrata in vigore della convenzione, che utilizzi altri processi di fabbricazione in cui il mercurio o i composti di mercurio sono usati intenzionalmente, a meno che la parte possa dimostrare, in maniera ritenuta soddisfacente dalla conferenza delle parti; che il processo di fabbricazione comporta notevoli vantaggi per l'ambiente e la salute e che non esistono alternative senza mercurio tecnicamente ed economicamente praticabili che comportino questi vantaggi.

8. Le parti sono incoraggiate a scambiare informazioni su nuovi sviluppi tecnologici pertinenti, sulle alternative senza mercurio economicamente e tecnicamente sostenibili, e le eventuali misure e tecniche per ridurre e, ove possibile, eliminare l'uso di mercurio e di composti di mercurio e le emissioni e i rilasci di mercurio e di composti di mercurio derivanti dai processi di fabbricazione di cui all'allegato B.

9. Qualsiasi parte può presentare una proposta di modifica dell'allegato B al fine di iscrivervi un processo di fabbricazione che utilizza mercurio o composti di mercurio.

Nella proposta devono figurare informazioni relative alla disponibilità, alla fattibilità tecnica ed economica e ai rischi e ai vantaggi per l'ambiente e la salute di processi alternativi che non prevedono l'utilizzo di mercurio.

10. Al più tardi cinque anni dopo la data di entrata in vigore della convenzione, la conferenza delle parti esamina l'allegato B e può considerare la possibilità di modificarlo, ai sensi dell'articolo 27.

11. Nell'esame dell'allegato A in applicazione del paragrafo 10, la conferenza delle parti tiene conto almeno: a)

di eventuali proposte presentate a norma del paragrafo 9;

b)

delle informazioni messe a disposizione ai sensi del paragrafo 4; e

c)

della disponibilità, per le parti, di alternative senza mercurio che sono tecnicamente ed economicamente sostenibili, tenendo conto dei rischi e dei benefici per l'ambiente e la salute.

Art. 6

Deroghe che le parti possono richiedere

1. Qualsiasi Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può far registrare una o più deroghe dalle date di eliminazione progressiva di cui all'allegato A e all'allegato B, in appresso «deroga», mediante notifica scritta al segretariato: 320

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a)

al momento dell'adesione alla presente convenzione; o

b)

nel caso dell'inserimento di un prodotto con aggiunta di mercurio mediante modifica dell'allegato A o dell'inserimento di un processo di fabbricazione in cui è utilizzato mercurio mediante modifica dell'allegato B, entro la data in cui l'emendamento in questione entra in vigore per la parte.

La registrazione deve essere corredata da una dichiarazione che illustri i motivi della richiesta di deroga.

2. Un deroga può essere registrata per una categoria di cui all'allegato A o all'allegato B o per una sottocategoria individuata da qualsiasi Stato o organizzazione regionale di integrazione economica.

3. Le parti che beneficiano di una o più deroghe devono essere identificate in un registro. Il segretariato redige e aggiorna il registro e lo mette a disposizione del pubblico.

4. Il registro contiene: a)

un elenco delle parti che beneficiano di una o più deroghe;

b)

le deroghe registrate per ciascuna parte; e

c)

la data di scadenza di ogni deroga.

5. A meno che una parte non indichi nel registro un periodo più breve, tutte le deroghe ai sensi del paragrafo 1 scadono cinque anni dopo la data di eliminazione progressiva di cui all'allegato A o all'allegato B.

6. La conferenza delle parti può, su richiesta di una parte, decidere di prorogare una deroga per cinque anni, a meno che la parte non chieda un periodo più breve. Nel prendere questa decisione, la Conferenza delle parti tiene in debito conto: a)

una relazione della parte che giustifichi la necessità di prorogare la deroga e descriva a grandi linee le attività intraprese e previste per eliminare la necessità della deroga non appena possibile;

b)

le informazioni disponibili, anche in relazione alla disponibilità di prodotti e processi alternativi che non utilizzano mercurio o che comportano un consumo più limitato di mercurio rispetto all'utilizzo che beneficia di una deroga; e

c)

le attività previste o in corso per garantire lo stoccaggio del mercurio e lo smaltimento dei rifiuti di mercurio in modo ecologicamente corretto.

Una deroga può essere prorogata soltanto una volta, per prodotto e per data di eliminazione progressiva.

7. In qualsiasi momento una parte può, mediante notifica scritta al segretariato, ritirare una deroga. Il ritiro di una deroga ha effetto a partire dalla data indicata nella notifica.

8. Fatto salvo il paragrafo 1, nessuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica può far registrare una domanda di deroga dopo cinque anni dalla data di eliminazione progressiva di un prodotto o un processo elencato nell'allegato A o B, a meno che una o più parti siano ancora registrate per una deroga per tale 321

Conv. di Minamata sul mercurio

prodotto o processo, avendo beneficiato di una proroga ai sensi del paragrafo 6. In tal caso, uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica può, entro i termini di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), per il prodotto o processo in questione far registrare una deroga che scade dieci anni dopo la data di eliminazione progressiva.

9. Nessuna delle parti può ottenere una deroga dopo 10 anni dalla data di eliminazione progressiva per un prodotto o un processo di cui all'allegato A o B.

Art. 7

Attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala

1. Le misure di cui al presente articolo e all'allegato C si applicano alle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala che ricorrono all'amalgamazione del mercurio per l'estrazione dell'oro dal minerale.

2. Ciascuna parte nel cui territorio si svolgono le attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala di cui al presente articolo adotta misure volte a ridurre e, ove possibile, eliminare l'impiego di mercurio e di composti di mercurio e le emissioni e i rilasci nell'ambiente di mercurio proveniente da tali attività di estrazione e trasformazione.

3. Se, in qualsiasi momento, un parte valuta che l'attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala nel suo territorio non sia trascurabile, lo notifica al segretariato. In tal caso, la parte: a)

elabora e attua un piano d'azione nazionale ai sensi dell'allegato C;

b)

presenta il suo piano d'azione nazionale al segretariato entro tre anni dall'entrata in vigore della presente convenzione o tre anni dopo la notifica al segretariato, se quest'ultima data è posteriore; e

c)

in seguito procede ogni tre anni ad una valutazione dei progressi compiuti nell'adempimento degli obblighi ai sensi del presente articolo, e include tali valutazioni nelle relazioni trasmesse a norma dell'articolo 21.

4. Le parti possono cooperare tra loro e con organizzazioni intergovernative competenti e altri soggetti, se del caso, per conseguire gli obiettivi del presente articolo.

Questa cooperazione può comprendere: a)

lo sviluppo di strategie volte a prevenire la diversione di mercurio o di composti di mercurio in vista dell'utilizzo nell'estrazione e nella trasformazione dell'oro su piccola scala e artigianale;

b)

iniziative nel settore dell'istruzione, della sensibilizzazione e dello sviluppo di capacità;

c)

promozione della ricerca nel campo delle pratiche alternative che non prevedono l'utilizzo di mercurio;

d)

la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria;

e)

la creazione di partenariati per fornire assistenza nell'adempimento dei loro impegni in forza del presente articolo; e

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Conv. di Minamata sul mercurio

f)

Art. 8

l'utilizzo dei meccanismi di informazione esistenti al fine di diffondere le conoscenze, le migliori pratiche ambientali e le tecnologie alternative sostenibili sotto il profilo ambientale, tecnico, sociale ed economico.

Emissioni

1. Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la riduzione delle emissioni atmosferiche di mercurio e dei composti di mercurio, spesso definiti «mercurio totale», attraverso misure di controllo delle emissioni delle fonti puntuali incluse nelle categorie elencate nell'allegato D.

2. Ai fini del presente articolo: a)

per «emissioni», si intendono le emissioni atmosferiche di mercurio o di composti di mercurio;

b)

per «fonte pertinente», si intende una fonte appartenente ad una delle categorie delle fonti di cui all'allegato D. Una parte può, se lo desidera, stabilire criteri per identificare le fonti che rientrano in una delle categorie di cui all'allegato D, purché tali criteri per ogni categoria coprano almeno il 75 % delle emissioni di detta categoria;

c)

per «nuova fonte», si intende qualsiasi fonte pertinente appartenente ad una categoria di cui all'allegato D, la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo: i) la data di entrata in vigore della presente convenzione per la parte interessata, o ii) la data di entrata in vigore, per la parte interessata, di un emendamento dell'allegato D, nel caso in cui tale fonte sia soggetta alle disposizioni della presente convenzione solo in virtù di tale emendamento;

d)

per «modifica sostanziale», si intende la modifica di una fonte pertinente che determina un aumento significativo delle emissioni, ad esclusione di eventuali variazioni delle emissioni derivanti dal recupero di sottoprodotti. Spetta alla parte stabilire se una modifica è sostanziale o meno;

e)

per «fonte esistente» si intende qualsiasi fonte pertinente che non è una fonte nuova;

f)

per «valore limite di emissione», si intende un limite, spesso espresso come «mercurio totale», fissato per la concentrazione, la massa o il tasso delle emissioni di mercurio o di composti di mercurio, da una fonte puntuale.

3. Una parte che dispone di fonti pertinenti adotta le misure necessarie per controllare le emissioni e può predisporre un piano nazionale che definisca le misure da adottare a tal fine e gli obiettivi, le finalità e i risultati attesi. Il piano è trasmesso alla conferenza delle parti entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della convenzione per la parte in questione. Se una parte elabora un piano di attuazione ai sensi dell'articolo 20, può includervi il piano elaborato a norma del presente paragrafo.

4. Per le sue nuove fonti, ciascuna parte impone l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni, non appena possibile e comunque entro cinque anni dalla data di entrata 323

Conv. di Minamata sul mercurio

in vigore della convenzione per la parte in questione. Una parte può utilizzare valori limite di emissione che siano in linea con l'applicazione delle migliori tecniche disponibili.

5. Per le fonti esistenti, ciascuna parte include nell'eventuale piano nazionale e attua una o più delle misure elencate qui di seguito, tenendo conto della propria situazione nazionale, nonché della fattibilità tecnica ed economica e dell'accessibilità economica delle misure, non appena possibile e comunque entro dieci anni dalla data di entrata in vigore della convenzione: a)

un obiettivo quantificato per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni provenienti da fonti pertinenti;

b)

valori limite di emissione per controllare e, ove possibile, ridurre le emissioni provenienti da fonti pertinenti;

c)

l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare le emissioni provenienti da fonti pertinenti;

d)

una strategia di controllo «multinquinanti» che comporterebbe benefici collaterali per il controllo delle emissioni di mercurio;

e)

misure alternative per ridurre le emissioni da fonti pertinenti.

6. Le parti possono applicare le stesse misure a tutte le fonti esistenti pertinenti o possono adottare misure diverse per le diverse categorie di fonti. L'obiettivo delle misure applicate da una parte è realizzare progressi ragionevoli nella riduzione delle emissioni nel corso del tempo.

7. Ciascuna parte istituisce, non appena possibile e entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, e mantiene in seguito, un inventario delle emissioni provenienti da fonti pertinenti.

8. Nel corso della sua prima riunione, la conferenza delle parti adotta orientamenti riguardanti: a)

le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti e della necessità di ridurre al minimo gli effetti incrociati; e

b)

il sostegno alle parti nell'attuazione delle misure di cui al paragrafo 5, in particolare nella fissazione degli obiettivi e dei valori limite di emissione.

9. La conferenza delle parti adotta, non appena possibile, orientamenti concernenti: a)

i criteri che le parti possono elaborare a norma del paragrafo 2, lettera b);

b)

la metodologia per la preparazione degli inventari delle emissioni.

10. La conferenza delle Parti esamina periodicamente e, se del caso, aggiorna, gli orientamenti elaborati a norma dei paragrafi 8 e 9. Le parti tengono conto di questi orientamenti nell'attuazione delle disposizioni pertinenti del presente articolo.

11. Ciascuna parte riporta informazioni sull'attuazione del presente articolo nelle sue relazioni trasmesse a norma dell'articolo 21, in particolare informazioni relative alle misure adottate conformemente ai paragrafi da 4 a 7 e all'efficacia di queste misure.

324

Conv. di Minamata sul mercurio

Art. 9

Rilasci

1. Il presente articolo riguarda il controllo e, ove possibile, la riduzione dei rilasci del mercurio e dei composti di mercurio, spesso indicati come «mercurio totale» nel suolo e nell'acqua dalle fonti puntali pertinenti non contemplate da altre disposizioni della presente convenzione.

2. Ai fini del presente articolo: a)

per «rilasci», i rilasci di mercurio o composti di mercurio nel suolo o nell'acqua;

b)

per «fonte pertinente», qualsiasi fonte antropica puntuale significativa di rilasci individuata da una parte che non è disciplinata da altre disposizioni della presente convenzione;

c)

per «nuova fonte», qualsiasi fonte pertinente la cui costruzione o modifica sostanziale sia iniziata almeno un anno dopo la data di entrata in vigore della presente convenzione per la parte interessata;

d)

«modifica sostanziale», la modifica di una fonte pertinente che determina un aumento significativo dei rilasci, ad esclusione di eventuali variazioni dei rilasci derivanti dal recupero di sottoprodotti. Spetta alla parte stabilire se una modifica è sostanziale o meno;

e)

per «fonte esistente», qualsiasi fonte pertinente che non è una fonte nuova;

f)

per «valore limite di rilascio», si intende un limite, spesso espresso come «mercurio totale», fissato per la concentrazione o la massa di mercurio o di composti di mercurio, rilasciati da una fonte puntuale.

3. Ciascuna parte provvede, entro tre anni dalla entrata in vigore della convenzione e successivamente a intervalli regolari, ad individuare le categorie di fonti puntuali pertinenti.

4. Una parte che dispone di fonti pertinenti adotta le misure necessarie per controllare i rilasci e può predisporre un piano nazionale che definisca le misure da adottare a tal fine e gli obiettivi, le finalità e i risultati attesi. Il piano è trasmesso alla conferenza delle parti entro quattro anni dalla data di entrata in vigore della convenzione per la parte in questione. Se una parte elabora un piano di attuazione ai sensi dell'articolo 20, può includervi il piano elaborato a norma del presente paragrafo.

5. Le misure comprendono uno o più dei seguenti elementi, a seconda del caso: a)

valori limite di rilascio per controllare e, ove possibile, ridurre i rilasci provenienti da fonti pertinenti;

b)

l'uso delle migliori tecniche disponibili e delle migliori pratiche ambientali per controllare i rilasci provenienti da fonti pertinenti;

c)

una strategia di controllo «multinquinanti» che comporterebbe benefici collaterali per il controllo dei rilasci di mercurio;

d)

misure alternative per ridurre i rilasci provenienti da fonti pertinenti.

325

Conv. di Minamata sul mercurio

6. Ciascuna parte istituisce, non appena possibile e entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della convenzione, e mantiene in seguito, un inventario dei rilasci provenienti da fonti pertinenti.

7. La conferenza delle parti adotta, non appena possibile, orientamenti concernenti: a)

le migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali, tenendo conto delle differenze tra le fonti nuove e quelle esistenti e della necessità di ridurre al minimo gli effetti incrociati;

b)

la metodologia per la preparazione degli inventari delle emissioni.

8. Ciascuna parte riporta informazioni sull'attuazione del presente articolo nelle relazioni trasmesse a norma dell'articolo 21, in particolare informazioni relative alle misure adottate conformemente ai paragrafi da 3 a 6 e all'efficacia di queste misure.

Art. 10

Stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio, ad esclusione dei rifiuti di mercurio

1. Il presente articolo si applica allo stoccaggio temporaneo del mercurio e dei composti di mercurio, definiti all'articolo 3, che non rientrano nella definizione di rifiuti di mercurio di cui all'articolo 11.

2. Ciascuna parte adotta opportune misure per assicurare che lo stoccaggio temporaneo del mercurio e dei composti di mercurio in questione destinati ad un utilizzo consentito ad una parte nell'ambito della presente convenzione avvenga in modo ecologicamente corretto, tenendo conto degli eventuali orientamenti e nel rispetto delle eventuali prescrizioni adottati ai sensi del paragrafo 3.

3. La conferenza delle parti adotta orientamenti per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio e dei composti di mercurio, tenendo conto di tutti gli orientamenti pertinenti messi a punto nell'ambito della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento e di altri orientamenti pertinenti. La conferenza delle parti può stabilire prescrizioni per lo stoccaggio temporaneo in un allegato aggiuntivo della presente convenzione in conformità all'articolo 27.

4. Le parti cooperano, ove opportuno, tra loro e con organizzazioni intergovernative competenti e altri soggetti, per rafforzare lo sviluppo di capacità per lo stoccaggio temporaneo ecologicamente corretto del mercurio e dei composti di mercurio in questione.

Art. 11

Rifiuti di mercurio

1. Per le parti della convenzione di Basilea sul controllo dei movimenti transfrontalieri di rifiuti pericolosi e del loro smaltimento, le pertinenti definizioni della convenzione di Basilea si applicano ai rifiuti disciplinati dalla presente convenzione. Le parti della presente convenzione che non sono parti della convenzione di Basilea utilizzano tali definizioni come orientamenti applicabili ai rifiuti di cui alla presente convenzione.

2. Ai fini della presente convenzione, per rifiuti di mercurio si intendono sostanze o oggetti: 326

Conv. di Minamata sul mercurio

a)

costituiti da mercurio o da composti di mercurio;

b)

contenenti mercurio o composti di mercurio; o

c)

contaminati da mercurio o composti di mercurio,

in una quantità superiore alle pertinenti soglie definite dalla conferenza delle parti, in collaborazione con i gli organi competenti della convenzione di Basilea in modo armonizzato, che sono smaltiti o sono destinati ad essere smaltiti o che devono essere smaltiti a norma delle disposizioni del diritto nazionale o della presente convenzione. La presente definizione esclude il cappellaccio, la roccia sterile e gli sterili delle attività minerarie, se non provenienti dall'estrazione primaria di mercurio, a meno che non contengano mercurio o composti di mercurio in quantità superiori alle soglie definite dalla conferenza delle parti.

3. Ciascuna parte adotta le misure adeguate affinché i rifiuti di mercurio siano: a)

gestiti in modo ecologicamente corretto, tenendo conto degli orientamenti messi a punto nell'ambito della convenzione di Basilea e conformemente alle prescrizioni che la conferenza della parti adotta in un allegato aggiuntivo ai sensi dell'articolo 27. Nell'elaborazione di tali prescrizioni, la conferenza delle parti tiene conto dei regolamenti e dei programmi di gestione dei rifiuti delle parti;

b)

siano recuperati, riciclati, rigenerati o direttamente riutilizzati unicamente per un utilizzo consentito ad una parte nell'ambito della presente convenzione o per uno smaltimento ecologicamente corretto in applicazione del paragrafo 3, lettera a);

c)

per le parti della convenzione di Basilea, non siano trasportati attraverso le frontiere internazionali, se non a fini di uno smaltimento ecologicamente corretto, conformemente al presente articolo e alla convenzione di Basilea.

Nei casi di trasporto attraverso le frontiere internazionali cui non si applica la convenzione di Basilea, una parte consente tale trasporto solo dopo aver tenuto debitamente conto delle pertinenti regole, norme e linee guida internazionali.

4. La conferenza delle parti si adopera per cooperare strettamente con i competenti organi della convenzione di Basilea per l'esame e l'aggiornamento, se del caso, degli orientamenti di cui al paragrafo 3, lettera a).

5. Le parti sono incoraggiate a cooperare, ove opportuno, tra loro e con organizzazioni intergovernative competenti e altri soggetti, per sviluppare e mantenere le capacità mondiali, regionali e nazionali ai fini della gestione ecologicamente corretta dei rifiuti di mercurio.

Art. 12

Siti contaminati

1. Ogni parte si adopera per mettere a punto strategie adeguate per identificare e valutare i siti contaminati da mercurio o composti di mercurio.

2. Gli interventi per ridurre i rischi presentati da tali siti sono effettuati in modo ecologicamente corretto, procedendo anche, se del caso, ad una valutazione dei

327

Conv. di Minamata sul mercurio

rischi per la salute umana e l'ambiente derivanti dal mercurio o composti di mercurio in essi contenuti.

3. Per la gestione dei siti contaminati la conferenza delle parti adotta orientamenti che possono comprendere anche metodi e approcci per: a)

l'identificazione e la caratterizzazione siti contaminati;

b)

il coinvolgimento del pubblico;

c)

le valutazioni dei rischi per la salute umana per ambiente;

d)

le opzioni per la gestione dei rischi posti dai siti contaminati;

e)

la valutazione dei benefici e dei costi; e

f)

la convalida dei risultati.

4. Le parti sono incoraggiate a cooperare all'elaborazione di strategie e all'esecuzione di attività destinate ad individuare, valutare, classificare per ordine di priorità, gestire e, a seconda dei casi, risanare i siti contaminati.

Art. 13

Risorse finanziarie e meccanismi di finanziamento

1. Conformemente ai propri piani, priorità e programmi nazionali, ciascuna parte si impegna a fornire, nella misura delle sue possibilità, risorse alle attività nazionali previste per l'attuazione della presente convenzione. Le risorse possono includere finanziamenti nazionali nell'ambito di pertinenti politiche, strategie di sviluppo e bilanci nazionali, e finanziamenti bilaterali e multilaterali, nonché il coinvolgimento del settore privato.

2. L'efficacia globale dell'attuazione della presente convenzione da parte dei paesi in via di sviluppo dipenderà dalla corretta attuazione del presente articolo.

3. Le fonti multilaterali, regionali e bilaterali di assistenza nel settore finanziario e tecnico, e in quello dello sviluppo delle capacità e del trasferimento tecnologico, sono incoraggiate, in via d'urgenza, a rafforzare e aumentare le loro attività in relazione al mercurio a sostegno delle parti che sono paesi in via di sviluppo nell'attuazione della presente convenzione per quanto concerne le risorse finanziarie, l'assistenza tecnica e il trasferimento tecnologico.

4. Nei loro interventi in relazione ai finanziamenti, le parti tengono pienamente conto delle esigenze specifiche e delle circostanze particolari delle parti che sono piccoli Stati insulari in via di sviluppo o paesi meno sviluppati.

5. È istituito un meccanismo per l'assegnazione di risorse finanziarie congrue, prevedibili e tempestive. Il meccanismo mira a sostenere le parti che sono i paesi in via di sviluppo e i paesi in fase di transizione economica nell'adempimento degli obblighi ad esse incombenti in virtù della presente convenzione.

6. Il meccanismo comprende: a)

il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente; e

b)

un programma internazionale specifico a sostegno dello sviluppo di capacità e dell'assistenza tecnica.

328

Conv. di Minamata sul mercurio

7. Il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente fornisce risorse finanziarie nuove, prevedibili, congrue e tempestive per coprire i costi legati all'attuazione della presente convenzione come convenuto dalla conferenza delle parti. Ai fini della presente convenzione, il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente è posto sotto la guida della conferenza delle parti cui deve rendere conto. La conferenza delle parti fornisce orientamenti sulle strategie, le politiche, le priorità di programma generali e sui criteri di ammissibilità per avere accesso ed utilizzare queste risorse finanziarie. Inoltre, la conferenza delle parti fornisce orientamenti su un elenco indicativo delle categorie di attività che potrebbero beneficiare di un sostegno del fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente. Il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente fornisce risorse per coprire i costi incrementali convenuti dei vantaggi ambientali globali e la totalità dei costi concordati di alcune attività di supporto.

8. Quando fornisce risorse per un'attività, il fondo fiduciario del Fondo mondiale per l'ambiente dovrebbe tener conto del potenziale di riduzione del mercurio di un'attività proposta rispetto ai suoi costi.

9. Ai fini della presente convenzione, il programma di cui al paragrafo 6, lettera b), è posto sotto la guida della conferenza delle parti cui deve render conto. La conferenza delle parti, alla sua prima riunione, decide in merito all'istituto ospitante per il programma, che deve essere un entità esistente, e fornisce all'istituto in questione orientamenti, anche in merito alla durata del programma. Tutte le parti e altri soggetti interessati sono invitati a fornire, su base volontaria, risorse finanziarie al programma.

10. La conferenza delle parti e i soggetti che costituiscono il meccanismo stabiliscono di comune accordo, in occasione della prima riunione della conferenza delle parti, le disposizioni necessarie per dare effetto ai precedenti paragrafi.

11. Entro la sua terza riunione, e in seguito a intervalli regolari, la conferenza delle parti esamina il livello di finanziamento e gli orientamenti forniti dalla conferenza delle parti ai soggetti cui è affidata la gestione operativa del meccanismo istituito ai sensi del presente articolo, e la loro efficacia e capacità di
far fronte alle esigenze in costante evoluzione delle parti che sono paesi in via di sviluppo o economie in fase di transizione. Sulla base di questo esame, essa adotta misure adeguate per migliorare l'efficacia del meccanismo.

12. Tutte le parti, nei limiti delle loro capacità, sono invitate a contribuire al meccanismo. Il meccanismo incoraggia la fornitura di risorse provenienti da altre fonti, compreso il settore privato, e punta a mobilitare tali risorse per le attività che sostiene.

Art. 14

Sviluppo di capacità, assistenza tecnica e trasferimento tecnologico

1. Le parti collaborano al fine di garantire, nell'ambito delle rispettive competenze, lo sviluppo delle capacità e un'assistenza tecnica adeguati e in tempo utile alle parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare le parti che sono paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, e alle parti che sono economie in transizione, per aiutarle ad adempiere gli obblighi che incombono loro in virtù della presente convenzione.

329

Conv. di Minamata sul mercurio

2. Il rafforzamento delle capacità e l'assistenza tecnica di cui al paragrafo 1 e all'articolo 13, possono essere garantiti mediante accordi regionali, subregionali e nazionali, che possono coinvolgere i centri regionali e subregionali esistenti, o tramite altri mezzi multilaterali e bilaterali e mediante partenariati, compresi i partenariati che coinvolgono il settore privato. Per rafforzare l'efficacia dell'assistenza tecnica e la sua fornitura si deve mirare alla cooperazione e al coordinamento con altri accordi ambientali multilaterali nel settore dei prodotti chimici e dei rifiuti.

3. Nei limiti delle loro capacità, le parti che sono paesi sviluppati e le altre parti promuovono e agevolano, con il sostegno del settore privato e di altri soggetti interessati, ove opportuno, lo sviluppo, il trasferimento e la diffusione e il relativo l'accesso a tecnologie alternative di punta, ecologicamente corrette a beneficio delle parti che sono paesi in via di sviluppo, in particolare i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo, e delle parti con un'economia in fase di transizione, al fine di rafforzare la loro capacità di attuare efficacemente la presente convenzione.

4. La conferenza delle parti, entro la sua seconda riunione, e in seguito a intervalli regolari, alla luce delle osservazioni scritte e delle relazioni delle parti, ivi comprese quelle previste dall'articolo 21, e delle informazioni fornite da altre parti interessate: a)

esamina le informazioni sulle iniziative in corso e i progressi compiuti nel campo delle tecnologie alternative;

b)

valuta le esigenze delle parti, in particolare le parti che sono paesi in via di sviluppo, in materia di tecnologie alternative; e

c)

identifica le sfide affrontate dalle parti, in particolare le parti che sono paesi in via di sviluppo, in materia di trasferimento tecnologico.

5. La conferenza delle parti elabora raccomandazioni sulle modalità di rafforzamento dello sviluppo di capacità, dell'assistenza tecnica e del trasferimento tecnologico a norma del presente articolo.

Art. 15

Comitato per l'attuazione e l'osservanza

1. È istituito un meccanismo, che prevede un comitato in qualità di organo sussidiario della conferenza delle parti, al fine di promuovere l'attuazione di tutte le disposizioni della presente convenzione e verificarne l'osservanza. Il meccanismo, ivi compreso il comitato, mira a svolgere una funzione di sostegno e presta particolare attenzione alle capacità e situazioni nazionali delle parti.

2. Il comitato promuove l'attuazione e verifica l'osservanza di tutte le disposizioni della presente convenzione. Il comitato esamina, sia a livello individuale che sistemico, le questioni attinenti all'attuazione e all'osservanza e, se del caso, formula raccomandazioni destinate alla conferenza delle parti.

3. Il comitato è composto da 15 membri nominati dalle parti e eletti dalla conferenza delle parti, nel rispetto di un'equa rappresentanza geografica sulla base delle cinque regioni delle Nazioni Unite; i primi membri sono eletti nel corso della prima riunione della conferenza delle parti e, in seguito secondo le modalità previste dal regolamento interno approvato dalla conferenza delle parti a norma del paragrafo 5; 330

Conv. di Minamata sul mercurio

i membri del comitato devono possedere conoscenze in un settore legato alla presente convenzione e rispecchiare un adeguato equilibrio di competenze.

4. Il comitato può esaminare delle questioni sulla base di: a)

comunicazioni scritte trasmesse dalle parti per quanto concerne il rispetto delle disposizioni;

b)

relazioni nazionali trasmesse a norma dell'articolo 21; and

c)

domande da parte della conferenza delle parti.

5. Il comitato elabora il proprio regolamento interno, che è sottoposto all'approvazione della seconda riunione della conferenza delle parti; la conferenza delle parti può adottare clausole aggiuntive al mandato del comitato.

6. Il comitato si adopera per adottare le proprie raccomandazioni per consenso.

Qualora, nonostante gli sforzi compiuti, non si raggiunga un consenso in seno al comitato, le raccomandazioni sono adottate a maggioranza di due terzi dei membri presenti e votanti, sulla base di un quorum di due terzi dei membri.

Art. 16

Aspetti sanitari

1. Le parti sono invitate a: a)

promuovere lo sviluppo e l'attuazione di strategie e programmi destinati a individuare e proteggere le popolazioni a rischio, in particolare le popolazioni vulnerabili, eventualmente anche adottando linee guida sanitarie scientificamente fondate relative all'esposizione al mercurio e ai composti del mercurio, fissando obiettivi di riduzione dell'esposizione al mercurio, se del caso, e di istruzione del pubblico, con la partecipazione del settore sanitario pubblico e di altri settori interessati;

b)

promuovere la messa a punto e l'attuazione di programmi di educazione e prevenzione scientificamente fondati concernenti l'esposizione professionale al mercurio e ai composti di mercurio;

c)

promuovere adeguati servizi di assistenza medica per la prevenzione, il trattamento e l'assistenza alle popolazioni colpite dall'esposizione al mercurio e ai composti di mercurio; e

d)

istituire e rafforzare, ove opportuno, le capacità istituzionali e dei professionisti della salute per la prevenzione, la diagnosi, il trattamento e il monitoraggio dei rischi per la salute connessi all'esposizione al mercurio e ai composti di mercurio.

2. La conferenza delle parti, nell'esaminare le questioni o le attività legate alla salute, dovrebbe: a)

consultare e collaborare con l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione internazionale del lavoro e altre organizzazioni intergovernative competenti, a seconda dei casi; e

331

Conv. di Minamata sul mercurio

b)

Art. 17

promuovere la cooperazione e lo scambio di informazioni con l'Organizzazione mondiale della sanità, l'Organizzazione internazionale del lavoro e altre organizzazioni intergovernative competenti, a seconda dei casi.

Scambio di informazioni

1. Ciascuna parte agevola lo scambio di: a)

informazioni scientifiche, tecniche, economiche e giuridiche relative al mercurio e ai composti di mercurio, ivi comprese informazioni tossicologiche, ecotossicologiche e relative alla sicurezza;

b)

informazioni sulla riduzione o l'eliminazione della produzione, dell'uso, del commercio, delle emissioni e dei rilasci di mercurio e di composti del mercurio;

c)

informazioni sulle alternative tecnicamente ed economicamente valide ai: i) prodotti con aggiunta di mercurio, ii) processi di fabbricazione in cui vengono utilizzati il mercurio o i composti di mercurio, e iii) le attività e processi che producono emissioni o rilasci di mercurio o di composti del mercurio; ivi comprese le informazioni sui rischi sanitari e ambientali e i costi economici e sociali e i benefici di tali alternative; e

d)

dati epidemiologici concernenti gli impatti sulla salute derivanti dall'esposizione al mercurio e ai composti di mercurio, in stretta cooperazione con l'Organizzazione mondiale della sanità e altre organizzazioni competenti, se del caso.

2. Le parti possono scambiarsi le informazioni di cui al paragrafo 1, direttamente, tramite il segretariato, o in collaborazione con altre organizzazioni competenti, compresi i segretariati delle convenzioni relative alle sostanze chimiche e ai rifiuti, se del caso.

3. Il segretariato agevola la cooperazione per lo scambio di informazioni di cui al presente articolo, e la collaborazione con organizzazioni competenti, comprese i segretariati degli accordi multilaterali sull'ambiente e di altre iniziative internazionali. In aggiunta alle informazioni fornite dalle parti, queste informazioni devono includere le informazioni provenienti dalle organizzazioni intergovernative e non governative e dalle istituzioni nazionali e internazionali con competenze nel settore del mercurio.

4. Ciascuna parte designa un punto di contatto nazionale per lo scambio di informazioni nell'ambito della presente convenzione, anche in relazione al consenso delle parti importatrici di cui all'articolo 3.

5. Ai fini della presente convenzione, non si considerano riservate le informazioni sulla salute e sulla sicurezza delle persone e dell'ambiente. Le parti che procedono allo scambio di altre informazioni conformemente alla presente convenzione garan-

332

Conv. di Minamata sul mercurio

tiscono la tutela delle informazioni riservate secondo quanto stabilito di comune accordo.

Art. 18

Informazione, sensibilizzazione ed educazione del pubblico

1. Ciascuna parte promuove e facilita, nei limiti delle sue capacità: a)

la messa a disposizione del pubblico delle informazioni disponibili concernenti: i) l'impatto ambientale e sulla salute del mercurio e dei composti di mercurio, ii) le alternative esistenti al mercurio e ai suoi composti, iii) i temi individuati al paragrafo 1 dell'articolo 17, iv) i risultati delle proprie attività di ricerca, sviluppo e monitoraggio di cui all'articolo 19, e v) le attività per adempiere i propri obblighi in forza della presente convenzione;

b)

l'educazione, la formazione e la sensibilizzazione del pubblico riguardo agli effetti dell'esposizione al mercurio e ai composti di mercurio sulla salute umana e l'ambiente in collaborazione con le pertinenti organizzazioni intergovernative e non governative e le popolazioni vulnerabili, a seconda dei casi.

2. Ciascuna parte utilizza i meccanismi esistenti o valuta la possibilità di mettere a punto dei meccanismi, quali i registri dei rilasci e dei trasferimenti di inquinanti, se del caso, per la raccolta e la diffusione di informazioni sulle stime delle quantità annue di mercurio e di composti di mercurio che vengono emessi, rilasciati o smaltiti tramite le attività umane.

Art. 19

Ricerca, sviluppo e monitoraggio

1. Nella misura delle loro capacità e tenendo conto delle circostanze specifiche, le parti si impegnano a cooperare per sviluppare e migliorare: a)

gli inventari sugli usi, il consumo e le emissioni atmosferiche e i rilasci nell'acqua e nel suolo, di origine antropica, di mercurio e di composti di mercurio;

b)

la modellizzazione e il monitoraggio, su basi geograficamente rappresentative, dei livelli di mercurio e di composti di mercurio nelle popolazioni vulnerabili e nei comparti ambientali, in particolare nel biota, come i pesci, i mammiferi marini, le tartarughe marine e gli uccelli, e la collaborazione per la raccolta e lo scambio di campioni pertinenti appropriati;

c)

le valutazioni dell'impatto del mercurio e dei composti di mercurio sulla salute umana e l'ambiente, oltre alle conseguenze sociali, economiche e culturali, in particolare per quanto concerne le popolazioni vulnerabili;

d)

metodologie armonizzate per le attività realizzate ai sensi delle lettere a), b) e c); 333

Conv. di Minamata sul mercurio

e)

informazioni sul ciclo ambientale, il trasporto (compresi il trasporto e il deposito a lunga distanza), la trasformazione e l'evoluzione del mercurio e dei composti di mercurio in vari ecosistemi, tenendo debitamente conto della distinzione tra emissioni e rilasci di mercurio di origine naturale e antropica e della rimobilizzazione del mercurio dai depositi storici;

f)

informazioni sul commercio e gli scambi del mercurio, dei composti di mercurio e dei prodotti con aggiunta di mercurio; e

g)

informazione e ricerca sulla disponibilità tecnica ed economica di prodotti e processi senza mercurio, sulle migliori tecniche disponibili e le migliori pratiche ambientali per ridurre e monitorare le emissioni e i rilasci di mercurio e dei composti di mercurio.

2. Ove opportuno, nello svolgimento delle attività di cui al paragrafo 1 le parti dovrebbero avvalersi delle reti di monitoraggio e dei programmi di ricerca esistenti.

Art. 20

Piani di attuazione

1. Ciascuna parte può, a seguito di una valutazione iniziale, elaborare e realizzare un piano di attuazione, tenendo conto delle circostanze nazionali, per adempiere gli obblighi ai sensi della presente convenzione. I piani in questione dovrebbero essere trasmessi al segretariato rapidamente dopo la loro messa a punto.

2. Ciascuna parte può rivedere e aggiornare il proprio piano di attuazione, tenendo conto delle circostanze nazionali e facendo riferimento agli orientamenti impartiti dalla conferenza delle parti e ad altri orientamenti pertinenti.

3. Quando svolgono le attività di cui ai paragrafi 1 e 2, le parti dovrebbero consultare i portatori di interesse nazionali al fine di facilitare lo sviluppo, l'attuazione, il riesame e l'aggiornamento dei propri piani di attuazione.

4. Le parti possono anche concertarsi in relazione ai piani regionali per facilitare l'attuazione della presente convenzione.

Art. 21

Trasmissione delle relazioni

1. Ciascuna parte informa la Conferenza delle parti, tramite il segretariato, delle misure adottate per attuare le disposizioni della presente convenzione e dell'efficacia di tali misure e delle eventuali difficoltà incontrate nella realizzazione degli obiettivi della convenzione.

2. Le parti includono nelle loro relazioni, le informazioni richieste di cui agli articoli 3, 5, 7, 8 e 9 della presente convenzione.

3. La conferenza delle parti, alla sua prima riunione, stabilisce la periodicità e il formato delle relazioni che le parti sono tenute a rispettare, tenendo conto dell'auspicabilità di un coordinamento con le altre convenzioni pertinenti in materia di sostanze chimiche e rifiuti.

334

Conv. di Minamata sul mercurio

Art. 22

Valutazione dell'efficacia

1. La conferenza delle parti valuta l'efficacia della presente convenzione, al più tardi sei anni dopo la data di entrata in vigore della convenzione e in seguito periodicamente, a intervalli da essa stabiliti.

2. Al fine di facilitare la valutazione, la conferenza delle parti, alla sua prima riunione, provvede a stabilire le modalità per ottenere dati di monitoraggio comparabili sulla presenza e i movimenti del mercurio e dei composti di mercurio nell'ambiente, nonché sulle tendenze dei livelli dei mercurio e dei composti di mercurio rilevati nei bioti e nelle popolazioni vulnerabili.

3. La valutazione è effettuata sulla base delle informazioni scientifiche, ambientali, tecniche, finanziari ed economiche disponibili, ivi compresi: a)

le relazioni e altri dati di monitoraggio forniti alla conferenza delle parti in applicazione del paragrafo 2;

b)

le relazioni trasmesse in applicazione dell'articolo 21;

c)

le informazioni e le raccomandazioni forniti ai sensi dell'articolo 15; e

d)

le relazioni e altre informazioni pertinenti sul funzionamento dei meccanismi in materia di assistenza finanziaria, trasferimento tecnologico e sviluppo delle capacità istituiti nell'ambito della presente convenzione.

Art. 23

Conferenza delle parti

1. È istituita una conferenza delle parti.

2. Il direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente convoca la prima riunione della conferenza delle parti entro un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente convenzione. In seguito le riunioni ordinarie della conferenza delle parti si tengono a intervalli regolari, stabiliti dalla conferenza stessa.

3. Le riunioni straordinarie della conferenza delle parti hanno luogo ogniqualvolta la conferenza lo ritenga necessario o qualora una delle parti lo richieda per iscritto, purché tale richiesta venga approvata da almeno un terzo delle parti entro sei mesi dalla data in cui detta richiesta è stata comunicata alle parti dal segretariato.

4. In occasione della sua prima riunione, la conferenza delle parti delibera e adotta all'unanimità il regolamento interno e il regolamento finanziario applicabili alla conferenza stessa e ai suoi eventuali organi ausiliari, nonché le disposizioni finanziarie che disciplinano l'attività del segretariato.

5. La conferenza delle parti tiene sotto costante controllo ed esame l'attuazione della presente convenzione. Essa espleta le funzioni che le sono conferite dalla convenzione e, a questo fine: a)

istituisce gli organi ausiliari che considera necessari per l'attuazione della presente convenzione;

b)

coopera, ove necessario, con le organizzazioni internazionali e con gli enti intergovernativi e non governativi competenti; 335

Conv. di Minamata sul mercurio

c)

esamina periodicamente tutte le informazioni messe a sua disposizione e a disposizione del al segretariato a norma dell'articolo 21;

d)

esamina le raccomandazioni trasmesse dal comitato per l'attuazione e l'osservanza;

e)

progetta e intraprende eventuali azioni aggiuntive ritenute necessarie per la realizzazione degli obiettivi della presente convenzione; e

f)

esamina gli allegati A e B in applicazione dell'articolo 4 e dell'articolo 5.

6. L'Organizzazione delle Nazioni Unite, le sue agenzie specializzate, l'Agenzia internazionale dell'energia atomica e tutti gli Stati che non sono parti della presente convenzione possono essere rappresentati alle riunioni della conferenza delle parti in qualità di osservatori. Qualsiasi organismo o agenzia, nazionale o internazionale, governativo o non governativo, competente nei settori disciplinati dalla presente convenzione e che abbia informato il segretariato del suo desiderio di essere rappresentato ad una riunione della conferenza delle parti in qualità di osservatore può essere ammesso, a meno che almeno un terzo delle parti presenti vi si opponga.

L'ammissione e la partecipazione di osservatori è disciplinata dal regolamento interno adottato dalla conferenza delle parti.

Art. 24

Segretariato

1. È istituito un segretariato.

2. Il segretariato ha le seguenti funzioni: a)

organizzare le riunioni della conferenza delle parti e dei suoi organi ausiliari e fornir loro i servizi richiesti;

b)

prestare, su richiesta, assistenza alle parti, in particolare ai paesi in via di sviluppo o a economia in fase di transizione, ai fini dell'attuazione della presente convenzione;

c)

garantire il coordinamento, se del caso, con i segretariati di altri organismi internazionali pertinenti, in particolare con quelli di altre convenzioni in materia di sostanze chimiche e rifiuti;

d)

assistere le parti nello scambio di informazioni concernenti l'attuazione della presente convenzione;

e)

preparare e mettere a disposizione delle parti relazioni periodiche sulla base delle informazioni ricevute a norma degli articoli 15 e 21 e di altre informazioni disponibili;

f)

concludere, sotto la supervisione generale della conferenza delle parti, gli accordi amministrativi o contrattuali necessari all'efficace adempimento delle proprie funzioni; e

g)

svolgere le altre funzioni del segretariato previste dalla presente convenzione nonché eventuali altre funzioni stabilite dalla conferenza delle parti.

3. Ai fini della presente convenzione, le funzioni del segretariato sono svolte dal direttore esecutivo del programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, a meno che la 336

Conv. di Minamata sul mercurio

conferenza delle parti non decida, a maggioranza dei tre quarti delle parti presenti e votanti, di affidare le funzioni del segretariato ad una o più organizzazioni internazionali 4. La conferenza delle parti, in consultazione con organismi internazionali competenti, può adoperarsi per rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra il segretariato e i segretariati di altre convenzioni in materia di sostanze chimiche e rifiuti. La conferenza delle parti, in consultazione con organismi internazionali competenti, può fornire ulteriori orientamenti in materia.

Art. 25

Composizione delle controversie

1. Le parti dirimono le eventuali controversie tra loro relative all'interpretazione o all'applicazione della presente convenzione mediante trattative o con qualsiasi altro mezzo pacifico di loro scelta.

2. Nel ratificare, accettare, approvare la convenzione o nell'accedervi, oppure in qualsiasi momento successivo, una parte che non sia un'organizzazione regionale di integrazione economica, può dichiarare, con atto scritto trasmesso al depositario, che per qualsiasi controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della presente convenzione riconosce come obbligatori, nei confronti di qualsiasi parte che accetta lo stesso obbligo, uno o entrambi i mezzi di risoluzione delle controversie seguenti: a)

l'arbitrato, conformemente alla procedura stabilita nella parte I dell'allegato E;

b)

il deferimento della controversia alla Corte internazionale di giustizia.

3. Le parti che sono organizzazioni regionali di integrazione economica possono formulare una dichiarazione analoga in relazione all'arbitrato, secondo la procedura di cui al paragrafo 2.

4. Una dichiarazione effettuata a norma del paragrafo 2 o del paragrafo 3 rimane in vigore fino alla scadenza in essa stabilita o fino ad un termine di tre mesi a decorrere dalla data in cui è stato notificato al depositario un preavviso scritto di revoca della stessa.

5. La scadenza di una dichiarazione, di un preavviso di revoca o di una nuova dichiarazione non pregiudica in alcun modo i procedimenti in corso dinanzi ad un tribunale arbitrale o alla Corte internazionale di giustizia, salvo se le parti della controversia convengono diversamente.

6. Se le parti di una controversia non hanno accettato la stessa procedura di risoluzione ai sensi dei paragrafi 2 o 3, e se non sono addivenuti ad una composizione della controversia mediante la procedura di cui al paragrafo 1 nei dodici mesi successivi alla notifica dell'esistenza della controversia da una parte all'altra, la controversia può essere deferita ad una commissione di conciliazione su richiesta di una delle parti in causa. La procedura di cui alla parte II dell'allegato E si applica alla conciliazione ai sensi del presente articolo.

337

Conv. di Minamata sul mercurio

Art. 26

Modifiche della convenzione

1. Qualsiasi parte può proporre modifiche della presente convenzione.

2. Le modifiche della presente convenzione sono adottate in occasione di una riunione della conferenza delle parti. Il testo delle eventuali modifiche proposte è trasmesso dal segretariato alle parti almeno sei mesi prima della riunione alla quale verrà presentato per adozione. Il segretariato comunica altresì le modifiche proposte ai firmatari della presente convenzione e, per informazione, al depositario.

3. Le parti compiono tutti gli sforzi possibili per giungere ad un accordo per consenso sulle proposte di modifica della presente convenzione. Qualora nonostante tutti gli sforzi compiuti non sia possibile raggiungere il consenso, come ultimo ricorso la modifica è adottata a maggioranza dei tre quarti delle parti presenti e votanti.

4. La modifica è notificata dal depositario a tutte le parti per ratifica, accettazione o approvazione.

5. La ratifica, l'accettazione o l'approvazione di una modifica sono notificate per iscritto al depositario. Ogni modifica adottata conformemente al paragrafo 3 entra in vigore, per le parti che hanno di essere vincolate dalle sue disposizioni, il novantesimo giorno successivo alla data del deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte di almeno tre quarti delle parti che erano parti al momento dell'adozione della modifica. In seguito, per qualsiasi altra parte, la modifica entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data in cui detta parte ha depositato il proprio strumento di ratifica, accettazione o approvazione della modifica.

Art. 27

Adozione e modifica degli allegati

1. Gli allegati della presente convenzione formano parte integrante della stessa e, salvo espressa disposizione contraria, ogni riferimento alla presente convenzione si intende come riferimento anche ai relativi allegati.

2. Ulteriori allegati adottati dopo l'entrata in vigore della presente convenzione riguardano esclusivamente questioni di carattere procedurale, scientifico, tecnico o amministrativo.

3. Per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di nuovi allegati alla presente convenzione si applica la procedura seguente: a)

gli allegati aggiuntivi sono proposti e adottati secondo la procedura di cui all'articolo 26, paragrafi 1, 2 e 3, dell'articolo 26;

b)

se una delle parti non può accettare un allegato aggiuntivo ne informa per iscritto il depositario entro un anno dalla data in cui quest'ultimo ha comunicato alle parti l'adozione di tale allegato. Quest'ultimo informa tempestivamente tutte le parti circa eventuali notifiche di questo tipo pervenutegli. Ciascuna parte può, in qualsiasi momento, notificare per iscritto al depositario che essa ritira una precedente notifica di non accettazione di un allegato aggiuntivo, e in tal caso l'allegato entra in vigore per la parte interessata, fatta salva la lettera c); e

338

Conv. di Minamata sul mercurio

c)

allo scadere di un anno dalla data in cui il depositario ha comunicato l'adozione di un allegato aggiuntivo, quest'ultimo entra in vigore per tutte le parti che non hanno presentato una notifica di non accettazione ai sensi della precedente lettera b).

4. La proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di modifiche agli allegati della presente convenzione sono soggette alla stessa procedura prevista per la proposta, l'adozione e l'entrata in vigore di allegati aggiuntivi alla presente convenzione, tranne per il fatto che un emendamento ad un allegato non entra in vigore, nei confronti delle parti che abbiano reso una dichiarazione in merito alle modifiche degli allegati conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 30, nel qual caso una siffatta modifica entra in vigore per tale parte il novantesimo giorno successivo alla data di deposito, presso il depositario, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale modifica.

5. Se un allegato aggiuntivo o una modifica di un allegato sono connessi ad una modifica della convenzione, l'allegato aggiuntivo o la modifica entrano in vigore soltanto al momento dell'entrata in vigore della modifica della convenzione.

Art. 28

Diritto di voto

1. Ciascuna parte della presente convenzione dispone di un voto, fatte salve le disposizioni del paragrafo 2.

2. Un'organizzazione d'integrazione economica regionale esercita il diritto di voto nelle materie di sua competenza con un numero di voti uguale al numero dei suoi Stati membri che sono parti della presente convenzione. L'organizzazione non esercita il proprio diritto di voto se uno qualunque dei suoi Stati membri lo esercita, e viceversa.

Art. 29

Firma

La presente convenzione è aperta alla firma di tutti gli Stati e di tutte le organizzazioni regionali di integrazione economica a Kumamoto, Giappone, il 10 e 11 ottobre 2013, e presso la sede centrale delle Nazioni Unite a New York fino al 9 ottobre 2014.

Art. 30

Ratifica, accettazione, approvazione o adesione

1. La presente convenzione è sottoposta alla ratifica, all'accettazione o all'approvazione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale. Essa è aperta all'adesione degli Stati e delle organizzazioni d'integrazione economica regionale a partire dal giorno successivo a quello in cui non è più aperta alla firma.

Gli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione o adesione vengono depositati presso il depositario.

2. Qualsiasi organizzazione d'integrazione economica regionale che diventa parte della presente convenzione senza che alcuno dei suoi Stati membri ne sia parte è soggetta a tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione. Qualora uno o più Stati membri di una simile organizzazione siano parti della convenzione, l'organizzazione 339

Conv. di Minamata sul mercurio

e i suoi Stati membri decidono delle rispettive responsabilità per l'adempimento degli obblighi che derivano dalla convenzione. In tali casi, l'organizzazione e gli Stati membri non hanno la facoltà di esercitare in concomitanza i diritti derivanti dalla convenzione.

3. Nel proprio strumento di ratifica, di accettazione, approvazione o adesione, l'organizzazione d'integrazione economica regionale dichiara la portata della sua competenza riguardo alle materie disciplinate dalla convenzione. Essa informa il depositario, il quale a sua volta ne informa le parti, su ogni eventuale modifica sostanziale del proprio ambito di competenza.

4. Ciascuno Stato o organizzazione regionale di integrazione economica è invitato a trasmettere al segretariato, al momento della ratifica, dell'accettazione, dell'approvazione o dell'adesione della convenzione, informazioni sulle misure da esso adottate per attuare la convenzione.

5. Nel proprio strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, ciascuna parte può dichiarare che qualsiasi modifica di un allegato entrerà in vigore nei propri confronti solo in seguito al deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione relativo a tale modifica.

Art. 31

Entrata in vigore

1. La presente convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Per ogni Stato o organizzazione regionale di integrazione economica che ratifichi, accetti o approvi la presente convenzione o vi aderisca dopo il deposito del cinquantesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data del deposito dello strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione da parte di tale Stato o organizzazione.

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, lo strumento depositato da un'organizzazione regionale di integrazione economica non è conteggiato in più rispetto allo strumento depositato dagli Stati membri di detta organizzazione.

Art. 32

Riserve

La presente convenzione non può essere oggetto di riserve.

Art. 33

Recesso

1. Tre anni dopo l'entrata in vigore della presente convenzione per una parte, detta parte può in qualsiasi momento recedere dalla convenzione mediante notifica scritta al depositario.

2. Tale recesso prende effetto dopo un anno dalla data in cui il depositario ne abbia ricevuto notifica o alla data posteriore specificata nella notifica.

340

Conv. di Minamata sul mercurio

Art. 34

Depositario

Il segretario generale delle Nazioni Unite è il depositario della presente convenzione.

Art. 35

Testi autentici

L'originale della presente convenzione, i cui testi in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola, fanno ugualmente fede è depositato presso il depositario.

In fede di che, i sottoscritti debitamente autorizzati a tal fine hanno firmato la presente convenzione.

Fatto a Kumamoto, Giappone, il dieci ottobre duemilatredici.

341

Conv. di Minamata sul mercurio

Allegato A

Prodotti con aggiunta di mercurio I prodotti elencati qui di seguito sono esclusi dal presente allegato: a)

prodotti essenziali per impieghi militari o di protezione civile;

b)

prodotti utilizzati per la ricerca, la taratura della strumentazione o destinati ad essere utilizzati come campione di riferimento;

c)

in assenza di valide alternative senza mercurio, interruttori e relè, lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per i display elettronici, e dispositivi di misurazione;

d)

prodotti usati in pratiche tradizionali o religiose; e

e)

vaccini contenenti tiomersale come conservante

Parte I: Prodotti soggetti all'articolo 4, paragrafo 1 Prodotti con aggiunta di mercurio

Data a partire dalla quale la produzione, l'importazione o l'esportazione del prodotto non sono più consentiti (data di eliminazione progressiva)

Pile, ad eccezione delle pile a bottone all'ossido di argento e zinco con un tenore di mercurio < 2 % e pile a bottone zinco-aria con un tenore di mercurio < 2 %

2020

Interruttori e relè, ad eccezione dei ponti per la misurazione della capacitanza e delle perdite ad elevata accuratezza e degli interruttori e relè RF ad alta frequenza negli strumenti di monitoraggio e controllo (tenore massimo di mercurio pari a 20 mg di mercurio per ponte, interruttore o relè)

2020

Lampade fluorescenti compatte per usi generali di illuminazione
30 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per bruciatore

2020

Lampade fluorescenti lineari (LFL) per usi generali di illuminazione: a) a trifosfori < 60 watt con un tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampadina; b) a fosfori alosfosfati 40 watt con un tenore di mercurio superiore a 10mg per lampada.

2020

342

Conv. di Minamata sul mercurio

Prodotti con aggiunta di mercurio

Data a partire dalla quale la produzione, l'importazione o l'esportazione del prodotto non sono più consentiti (data di eliminazione progressiva)

Lampade al vapore di mercurio ad alta pressione (HPMV) per usi generali di illuminazione.

2020

Mercurio in lampade fluorescenti a catodo freddo e lampade fluorescenti con elettrodo esterno (CCFL e EEFL) per display elettronici: a) lampade corte ( 500 mm) con tenore di mercurio superiore a 3,5 mg per lampada b) lampade medie (> 500 mm e 1500 mm) con tenore di mercurio superiore a 5 mg per lampada c) lampade lunghe (> 1500 mm) con tenore id mercurio superiore a 13 mg per lampada

2020

Cosmetici (con tenore di mercurio superiore a 1 ppm) comprendenti saponi e creme schiarenti, ma ad esclusione dei cosmetici per la zona degli occhi in cui il mercurio è utilizzato come agente di conservazione per il quale non sono disponibili alternative efficaci e sicure3

2020

Pesticidi, biocidi e antisettici topici

2020

I dispositivi di misurazione non elettronici seguenti, ad eccezione dei dispositivi di misurazione non elettronici, incorporati in apparecchiature di grandi dimensioni o utilizzati per misurazioni ad alta precisione, qualora non siano disponibili alternative adeguate prive di mercurio; a) barometri; b) igrometri; c) manometri; d) termometri; e) sfigmomanometri.

2020

3

I cosmetici, saponi o creme contenenti mercurio sotto forma di contaminante in tracce non considerati.

343

Conv. di Minamata sul mercurio

Parte II: Prodotti soggetti all'articolo 4, paragrafo 3 Prodotti con aggiunta di mercurio

Disposizioni

Amalgama dentale

Le misure che una parte è tenuta ad adottare per eliminare progressivamente l'amalgama dentale tengono conto delle sue circostanze nazionali e degli orientamenti internazionali in materia e comprendono due o più misure tra quelle elencate in appresso: i) fissazione di obiettivi nazionali in materia di prevenzione delle carie dentali e promozione dell'igiene dentale, in modo da ridurre al minimo le esigenze in materia di otturazioni dentali; ii) fissazione di obiettivi nazionali destinati a minimizzarne l'uso; iii) promozione, per le otturazioni dentali, dell'uso di alternative senza mercurio, clinicamente efficaci e efficienti sotto il profilo dei costi; iv) promozione della ricerca e dello sviluppo di materiali di qualità senza mercurio per le otturazioni dentali; v) incentivazione delle organizzazioni professionali rappresentative e delle facoltà di odontoiatria a educare e formare i professionisti e gli studenti di questo settore affinché utilizzino alternative senza mercurio per le otturazioni dentali e promuovano le migliori pratiche in materia di gestione; vi) disincentivazione delle polizze assicurative e dei programmi che favoriscono l'uso dell'amalgama rispetto alle otturazioni che non utilizzano mercurio; vii) incentivazione delle polizze assicurative e di programmi che favoriscono l'uso di alternative di qualità all'amalgama dentale per le otturazioni dentali; viii) limitazione dell'uso dell'amalgama dentale alla sua forma incapsulata; ix) promozione dell'uso delle migliori pratiche ambientali negli ambulatori dentistici per ridurre i rilasci di mercurio e dei suoi composti nell'acqua e nel suolo.

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Conv. di Minamata sul mercurio

Allegato B

Processi di fabbricazione che comportano l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio Parte I: Processi soggetti all'articolo 5, paragrafo 2 Processi di fabbricazione che prevedono l'utilizzo di mercurio o di composti di mercurio

Data di eliminazione progressiva

Produzione di cloro-alcali

2025

Produzione di acetaldeide in cui sono utilizzati mercurio o composti di mercurio come catalizzatori

2018

Parte II: Processi soggetti all'articolo 5, paragrafo 3 Processi che prevedono l'utilizzo di mercurio

Disposizioni

Produzione di cloruro di vinile monomero

Le misure che le parti sono tenute ad adottare comprendono, tra l'altro: i) riduzione, rispetto al 2010, dell'utilizzo di mercurio del 50 % per unità di produzione entro il 2020; ii) promozione delle misure destinate a ridurre la dipendenza nei confronti del mercurio provenienti dall'estrazione primaria; iii) adozione di misure per ridurre le emissioni e i rilasci del mercurio nell'ambiente; iv) sostegno a favore della ricerca e dello sviluppo nel settore dei catalizzatori e dei processi senza mercurio; v) divieto dell'utilizzo del mercurio entro cinque anni dal momento in cui la conferenza delle parti decide che sulla base dei processi sono tecnicamente e economicamente realizzabili catalizzatori senza mercurio; vi) comunicazione alla conferenza delle parti sull'impegno dispiegato per mettere a punto/individuare alternative ed eliminare l'utilizzo del mercurio ai sensi dell'articolo 21.

Produzione di metilato o di etilato di sodio o di potassio

Le misure che le parti sono tenute ad adottare comprendono, tra l'altro: i) misure destinate a ridurre l'utilizzo del mercurio in vista dell'eliminazione totale il più rapidamente possibile, al massimo entro 10 anni dall'entrata in vigore della convenzione; 345

Conv. di Minamata sul mercurio

Processi che prevedono l'utilizzo di mercurio

Disposizioni

ii) iii) iv) v)

vi)

Produzione di poliuretano mediante catalizzatori contenenti mercurio

riduzione, rispetto al 2010, delle emissioni e dei rilasci del 50 % per unità di produzione entro il 2020; divieto dell'uso del mercurio nuovo da estrazione primaria; sostegno a favore della ricerca e dello sviluppo in materia di processi senza mercurio; divieto dell'utilizzo del mercurio entro cinque anni dal momento in cui la conferenza delle parti decide che i processi che non si avvalgono di mercurio sono tecnicamente e economicamente realizzabili; comunicazione alla conferenza delle parti sull'impegno dispiegato per mettere a punto/individuare alternative ed eliminare l'utilizzo del mercurio ai sensi dell'articolo 21;

Le misure che le parti sono tenute ad adottare comprendono, tra l'altro: i) adozione di misure destinate a ridurre l'utilizzo del mercurio in vista dell'eliminazione totale il più rapidamente possibile, al massimo entro 10 anni dall'entrata in vigore della convenzione; ii) adozione di misure destinate a ridurre la dipendenza nei confronti del mercurio provenienti dall'estrazione primaria; iii) adozione di misure destinate a ridurre le emissioni e i rilasci di mercurio nell'ambiente; iv) incentivazione delle ricerca e dello sviluppo nel settore dei catalizzatori e dei processi senza mercurio; v) comunicazione alla conferenza delle parti sull'impegno dispiegato per mettere a punto/individuare alternative ed eliminare l'utilizzo del mercurio ai sensi dell'articolo 21; Il paragrafo 6 dell'articolo 5 non si applica a questo processo manifatturiero.

346

Conv. di Minamata sul mercurio

Allegato C

Attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala Piani d'azione nazionali 1. Le parti soggette alle disposizioni dell'articolo 7, paragrafo 3, includono nei loro piani nazionali: a)

obiettivi nazionali e obiettivi di riduzione;

b)

misure per l'eliminazione di: i) gli amalgami di minerale grezzo, ii) la combustione all'aria aperta di amalgami o di amalgami trattati, iii) la combustione di amalgama nelle aree residenziali, e iv) la lisciviazione al cianuro in sedimenti, minerali o sterili cui è stato aggiunto del mercurio, senza prima eliminarlo;

c)

misure per agevolare la formalizzazione o la regolamentazione del settore delle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;

d)

stime di base delle quantità di mercurio e delle pratiche utilizzate nel settore dell'estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala nel proprio territorio;

e)

strategie di promozione della riduzione delle emissioni e dei rilasci di mercurio, e dell'esposizione a questa sostanza, dell'attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;

f)

strategie per la gestione del commercio e la prevenzione della diversione del mercurio e dei composti di mercurio da fonti nazionali e estere destinati ad essere utilizzati nelle attività di estrazione e trasformazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;

g)

strategie per coinvolgere le parti interessate nell'attuazione e lo sviluppo continuo del piano d'azione nazionale;

h)

una strategia di sanità pubblica relativa all'esposizione al mercurio dei lavoratori delle miniere d'oro artigianali e su piccola scala e delle loro comunità.

Una strategia del genere dovrebbe includere, tra l'altro, la rilevazione di dati sanitari, la formazione degli operatori sanitari e una campagna di sensibilizzazione attraverso delle strutture sanitarie;

i)

strategie per prevenire l'esposizione delle popolazioni vulnerabili, in particolare i bambini e le donne in età fertile (soprattutto le donne in stato di gravidanza) al mercurio utilizzato nelle attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala;

347

Conv. di Minamata sul mercurio

j)

strategie per fornire informazioni ai lavoratori delle miniere d'oro artigianali e su piccola scala e alle comunità interessate; e

k)

un calendario per l'attuazione del piano d'azione nazionale.

2. Ciascuna parte può includere nel proprio piano di azione nazionale strategie supplementari per conseguire i suoi obiettivi, come l'uso o l'introduzione di norme relative alle attività di estrazione dell'oro a livello artigianale e su piccola scala senza mercurio e meccanismi basati sul mercato o strumenti di marketing.

348

Conv. di Minamata sul mercurio

Allegato D

Elenco delle fonti puntuali di emissioni atmosferiche di mercurio e di composti di mercurio Categorie di fonti puntuali:

4

­

centrali elettriche a carbone;

­

caldaie industriali a carbone;

­

processi di fusione e arrostimento utilizzati nella produzione di metalli non ferrosi;4

­

impianti di incenerimento dei rifiuti

­

impianti di produzione di clinker da cemento

Ai fini del presente allegato, per «metalli non ferrosi» si intendono il piombo, lo zinco, il rame e l'oro industriale.

349

Conv. di Minamata sul mercurio

Allegato E

Procedure di arbitrato e conciliazione Parte I: Procedura di arbitrato La procedura di arbitrato ai fini del paragrafo 2, lettera a), dell'articolo 25 della presente convenzione si articola come segue: Art. 1 1. Una parte può avviare il procedimento di arbitrato conformemente all'articolo 25 della presente convenzione mediante notifica scritta indirizzata all'altra parte o alle altre parti della controversia. La notifica è accompagnata da un rendiconto conclusivo, unitamente a tutti i documenti giustificativi e indica l'oggetto dell'arbitrato e in particolare gli articoli della presente convenzione la cui interpretazione o applicazione è controversa.

2. La parte ricorrente notifica al segretariato il fatto che sottopone una controversia ad arbitrato in conformità dell'articolo 25 della convenzione La notifica è corredata della notifica scritta della parte ricorrente, del rendiconto conclusivo e dei documenti giustificativi di cui al paragrafo 1. Il segretariato comunica le informazioni così ricevute a tutte le parti.

Art. 2 1. Se la controversia è sottoposta ad arbitrato ai sensi dell'articolo 1, viene costituito un tribunale arbitrale composto da tre membri.

2. Ciascuna delle parti della controversia designa un arbitro; i due arbitri designati nominano a loro volta un terzo arbitro che funge da presidente del tribunale. In caso di controversia tra più di due parti, le parti aventi lo stesso interesse nominano un arbitro di comune accordo. Il presidente del tribunale non deve essere un cittadino di una delle parti in causa, né avere la propria residenza abituale nel territorio di una di esse, né essere al servizio di una di esse, né essersi già occupato della questione a qualsiasi titolo.

3. Qualora si debba sostituire un arbitro, si applica la procedura prevista per la nomina iniziale.

Art. 3 1. Se una parte della controversia non procede alla nomina di un arbitro entro due mesi dalla data in cui la parte convenuta riceve la notifica dell'arbitrato, l'altra parte può informare al riguardo il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, che designa il presidente del tribunale arbitrale entro un ulteriore termine di due mesi.

2. Qualora il presidente del tribunale arbitrale non sia designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni

350

Conv. di Minamata sul mercurio

Unite procede, su richiesta di una parte, alla designazione del presidente entro un nuovo termine di due mesi.

Art. 4 Il tribunale arbitrale pronuncia le sue decisioni conformemente alle disposizioni della presente convenzione e alle norme di diritto internazionale.

Art. 5 A meno che le parti alla controversia convengano diversamente, il tribunale arbitrale stabilisce il proprio regolamento interno.

Art. 6 Su richiesta di una delle parti, il tribunale arbitrale può raccomandare misure provvisorie indispensabili di protezione.

Art. 7 Le parti in causa agevolano l'attività del tribunale arbitrale e in particolare, utilizzano tutti i mezzi a loro disposizione per: a)

fornire al tribunale tutti i documenti, le informazioni e gli strumenti pertinenti; e

b)

qualora sia necessario, consentono al tribunale di citare testimoni o esperti e di registrare le loro disposizioni.

Art. 8 Le parti e gli arbitri hanno l'obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione o documento ottenuti in via confidenziale nel corso delle udienze del tribunale arbitrale.

Art. 9 A meno che il tribunale arbitrale decida diversamente a causa delle particolari circostanze del caso i costi del tribunale sono suddivisi in parti uguali tra le parti alla controversia. Il tribunale tiene un registro di tutte le spese e fornisce un estratto finale alle parti.

Art. 10 Ogni parte che abbia un interesse di ordine giuridico riguardo all'oggetto della controversia, interesse che può essere influenzato dalla decisione, può intervenire nella procedura con il consenso del tribunale arbitrale.

351

Conv. di Minamata sul mercurio

Art. 11 Il tribunale arbitrale può conoscere e decidere delle domande riconvenzionali direttamente connesse all'oggetto della controversia.

Art. 12 Le decisioni del tribunale arbitrale, tanto sulle questioni di procedura quanto su quelle di merito, sono adottate a maggioranza dei componenti.

Art. 13 1. Qualora una delle parti alla controversia non si presenti davanti al tribunale arbitrale o non difenda la sua causa, l'altra parte può chiedere al tribunale di continuare il procedimento e di pronunciare la sua decisione. L'assenza di una delle parti o la sua astensione dal difendere la propria causa non costituisce ostacolo al procedimento.

2. Prima di pronunciare la decisione finale, il tribunale arbitrale deve accertarsi che la domanda sia fondata in fatto e in diritto.

Art. 14 Il tribunale arbitrale pronuncia la decisione definitiva entro cinque mesi a decorrere dalla data in cui era costituito da tutti i membri, a meno che ritenga necessario prolungare tale termine per un periodo che non deve superare altri cinque mesi.

Art. 15 La decisione finale del tribunale arbitrale è limitata all'oggetto della controversia e comprende le motivazioni su cui è basata. Essa riporta i nomi dei membri che hanno partecipato e la data della decisione finale. Ogni membro del tribunale può aggiungere un parere separato e diverso dalla decisione finale.

Art. 16 La decisione finale è vincolante per le parti della controversia. L'interpretazione della presente convenzione resa dalla decisione finale è vincolante per una parte che interviene a norma dell'articolo 10 nella misura in cui riguarda questione in relazione alle quali la parte in questione è intervenuta. La decisione finale è inappellabile, a meno che le parti alla controversia abbiano preventivamente convenuto una procedura d'appello.

Art. 17 Eventuali disaccordi che dovessero sorgere tra coloro vincolati dalla decisione finale ai sensi dell'articolo 16, per quanto riguarda l'interpretazione o l'attuazione della decisione finale possono essere sottoposti da una o l'altra parte al tribunale arbitrale che ha pronunciato la sentenza.

352

Conv. di Minamata sul mercurio

Parte II: Procedura di conciliazione Ai fini dell'articolo 25, paragrafo 6, della presente convenzione, la procedura di conciliazione è la seguente: Art. 1 La richiesta di una parte contendente di istituire una commissione di conciliazione ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 6, della presente convenzione è trasmessa per iscritto al segretariato, con copia all'altra o alle altre parti in causa. Il segretariato ne informa immediatamente tutte le parti.

Art. 2 1. A meno che le parti convengano diversamente, la commissione di conciliazione è composta di tre membri, uno dei quali è designato da ciascuna parte in causa, mentre il presidente è scelto di comune accordo dai suddetti membri.

2. Nel caso di controversia tra più di due parti, le parti aventi lo stesso interesse designano di comune accordo i propri membri della commissione.

Art. 3 Se, entro un termine di due mesi dalla data di ricevimento da parte del segretariato della richiesta scritta di cui all'articolo 1, le parti non hanno ancora nominato i membri della commissione, il Segretario generale delle Nazioni Unite, su richiesta di una parte, procede alle designazioni necessarie entro un nuovo termine di due mesi.

Art. 4 Qualora il presidente della commissione di conciliazione non sia designato entro due mesi dalla nomina del secondo arbitro, il segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite procede, su richiesta di una parte, alla designazione del presidente entro un nuovo termine di due mesi.

Art. 5 La commissione di conciliazione assiste le parti della controversia in modo indipendente e parziale nel loro tentativo di raggiungere una soluzione amichevole.

Art. 6 1. La commissione di conciliazione può svolgere le procedure di conciliazione nel modo che ritiene più appropriato, tenendo conto delle circostanze specifiche e degli eventuali pareri delle parti contendenti, ivi comprese le richieste di una rapida risoluzione. Può adottare il proprio regolamento interno in funzione delle esigenze, salvo diversa decisione delle parti.

353

Conv. di Minamata sul mercurio

2. La commissione di conciliazione può, in qualsiasi momento nel corso del procedimento, presentare proposte o raccomandazioni per la risoluzione della controversia.

Art. 7 Le parti della controversia cooperano con la commissione di conciliazione. In particolare si adoperano per soddisfare le richieste della commissione in relazione alla trasmissione di materiale scritto, alla fornitura di prove a alla partecipazione alle riunioni. Le parti e i membri della commissione di conciliazione hanno l'obbligo di salvaguardare il carattere riservato di ogni informazione ottenuta in via confidenziale nel corso dei procedimenti della commissione.

Art. 8 La commissione di conciliazione decide alla maggioranza dei membri.

Art. 9 Se la controversia non è stata risolta, la commissione di conciliazione elabora, entro dodici mesi dalla sua piena costituzione, una relazione contenente raccomandazioni per la risoluzione della disputa di cui le parti della controversia devono tenere conto in buona fede.

Art. 10 In caso di disaccordo sulla competenza della commissione di conciliazione, è quest'ultima a decidere in merito alla propria competenza.

Art. 11 Se non altrimenti concordato, le spese della commissione di conciliazione sono a carico in ugual misura delle parti della disputa. La commissione tiene un registro delle proprie spese e fornisce alle parti un rendiconto conclusivo.

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