Termine di referendum: 8 ottobre 2015

Legge federale sul pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014 (LPCon 2014) del 19 giugno 2015

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 19 dicembre 20121; visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 19 settembre 20142, decreta: I Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 20 giugno 20143 sulla protezione dei beni culturali in caso di conflitti armati, catastrofi e situazioni d'emergenza Art. 14 Abrogato

2. Legge federale del 4 ottobre 19744 a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali Art. 4

Mandati di risparmio

Rispetto al piano finanziario del 22 agosto 2012 e ai decreti finanziari pluriennali successivi, il Consiglio federale prevede i seguenti risparmi:

1

1 2 3 4

FF 2013 727 FF 2014 7247 RS 520.3 RS 611.010

2012-2723

4101

Pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014. LF

2016 in milioni di franchi

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Misure nel settore proprio dell'Amministrazione federale Riduzioni nella cooperazione allo sviluppo Ottimizzazioni della rete esterna Riduzione del tasso d'interesse applicabile al debito dell'AI presso l'AVS Misure nel settore della migrazione Ottimizzazione dei sussidi d'esercizio a istituti d'educazione Misure nel settore dell'esercito Misure del DDPS nel settore dei trasferimenti Riduzioni nelle università Riduzioni nel settore dei PF Misure nell'agricoltura Riduzioni nel settore dei prestiti ipotecari Definizione delle misure prioritarie nel settore delle strade nazionali Definizione delle misure prioritarie e aumenti dell'efficienza nel settore del traffico ferroviario Misure nel settore dell'ambiente Misure del DATEC nel settore dei trasferimenti

60,3 38,5 6,3 132,5 7,4 2,0 13,0 4,6 7,7 24,0 0 10,0 95,0 40,0 18,5 2,9

Il Consiglio federale può, nell'elaborazione del preventivo, derogare a singole misure di risparmio, purché sia complessivamente raggiunto l'obiettivo di risparmio annuale.

2

È fatta salva la competenza dell'Assemblea federale di stabilire i crediti di spesa e d'investimento nel preventivo e nelle sue aggiunte.

3

Art. 4a Abrogato

3. Legge federale del 20 dicembre 19575 sulle ferrovie Art. 52

Gestione razionale

Le imprese ferroviarie aderiscono ad associazioni professionali e organizzazioni di categoria adatte a rafforzare la propria posizione sul mercato.

1

La Confederazione può obbligare le imprese ferroviarie a svolgere congiuntamente importanti gare d'appalto.

2

5

RS 742.101

4102

Pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014. LF

3 La Confederazione, sentiti i Cantoni interessati, può ridurre l'indennità fatta valere nella procedura di ordinazione da un'impresa ferroviaria la cui gestione non è razionale.

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

2

Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Consiglio nazionale, 19 giugno 2015

Consiglio degli Stati, 19 giugno 2015

Il presidente: Stéphane Rossini Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz

Il presidente: Claude Hêche La segretaria: Martina Buol

Data della pubblicazione: 30 giugno 20156 Termine di referendum: 8 ottobre 2015

6

FF 2015 4101

4103

Pacchetto di consolidamento e di verifica dei compiti 2014. LF

4104