Circolare e moduli della Segreteria della COMCO

Programma di clemenza (autodenuncia) dell'8 settembre 2014 (stato 26 gennaio 2015) di cui la Commissione della concorrenza (COMCO) ha preso atto

Parte I: Circolare A. Scopo 1. La presente circolare presenta il programma di clemenza (autodenuncia) secondo l'articolo 49a capoverso 2 LCart1 e gli articoli 8­14 OS LCart2. Essa concerne le condizioni materiali per una rinuncia completa o parziale alla sanzione, il modo concreto di presentare un'autodenuncia così come il suo successivo trattamento nella procedura. La circolare è completata da due moduli che si trovano nella parte II del presente documento.

B. Basi legali 2. Secondo l'articolo 49a capoverso 1 LCart, all'impresa che partecipa a un accordo illecito di cui all'articolo 5 capoverso 3 e 4 LCart o attua una pratica illecita di cui all'articolo 7 LCart è addossato un importo sino al 10 per cento della cifra d'affari realizzata in Svizzera negli ultimi tre esercizi.

3. Nei confronti di imprese che collaborano a rilevare e a eliminare la limitazione della concorrenza si può rinunciare alla sanzione in tutto o in parte (art. 49a cpv. 2 LCart). Le condizioni secondo cui ha luogo una rinuncia alla sanzione o una sua riduzione parziale sono definite dalla OS LCart.

C. Contenuto del programma di clemenza 4. La OS LCart prevede che, per la prima impresa che ricorre al programma di clemenza3, è possibile rinunciare completamente alla sanzione (art. 8 segg. OS LCart); per tutte le altre imprese è presa in considerazione una riduzione della sanzione del 50 per cento al massimo (art. 12 seg. OS LCart), o dell'80 per cento al massimo nel caso particolare di «clemenza plus» (cfr. n. marg. 20) 5. La richiesta per ottenere la rinuncia o la riduzione della sanzione deve costituire l'opportunità per chiarire la fattispecie nei suoi elementi costitutivi sia oggettivi e sia soggettivi. Ciò significa in particolare che l'impresa deve rivelare qual era lo scopo perseguito dal comportamento denunciato e in che modo tale comportamento è stato 1 2 3

Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart; RS 251).

Ordinanza del 12 marzo 2004 sulle sanzioni in caso di limitazioni illecite della concorrenza (LCart ­ Ordinanza sulle sanzioni, OS LCart; RS 251.5).

Il programma di clemenza viene denominato talvolta anche «trattamento favorevole» o «istituto dei pentiti»

2015­1091

2720

messo in pratica dall'impresa denunciante nonché da altre imprese partecipanti, qualora per quest'ultime siano disponibili informazioni e prove. A tale scopo l'impresa può in particolare consegnare prove già esistenti ed effettuare dichiarazioni a protocollo. In genere non vi è un'autodenuncia se l'impresa confuta le informazioni e le prove fornite, per esempio se nega pratiche concordate con altre imprese o, in generale, gli effetti negativi (possibili) sulla concorrenza. All'impresa non viene chiesto di riconoscere la propria colpa nell'aver violato una norma del diritto dei cartelli né di procedere a un apprezzamento dal punto di vista giuridico della fattispecie rivelata (p.es. concernente la questione della rilevanza).

1. Rinuncia completa alla sanzione 6. Un'impresa che mira a evitare completamente una sanzione deve denunciare per prima la sua partecipazione a una limitazione della concorrenza alle autorità in materia di concorrenza (art. 8 OS LCart). A questo proposito l'impresa deve esporre in che modo essa è coinvolta in accordi o pratiche concordate con altre imprese, tali da prefiggere o provocare una restrizione alla concorrenza (art. 1 cpv. 1 LCart). In particolare vanno spiegati lo scopo della restrizione alla concorrenza e i suoi effetti sul mercato.

7. Per evitare qualsiasi sanzione l'impresa deve adempiere le seguenti condizioni (art 8 cpv. 2 lett. a o b OS LCart, nonché lett. c, cumulativamente per ambedue i casi): a. Cooperazione all'apertura di una procedura 8. L'impresa fornisce per prima all'autorità in materia di concorrenza informazioni che consentano a quest'ultima di aprire una procedura (art. 8 cpv. 1 lett. a OS LCart).

9. Affinché l'autorità in materia di concorrenza possa aprire un'inchiesta devono sussistere, sulla base delle informazioni consegnate, indizi di una restrizione illecita alla concorrenza (art. 27 cpv. 1 LCart). Ciò è sempre dato quando le informazioni confermano un sufficiente sospetto di limitazione illecita della concorrenza che consente l'esecuzione di perquisizioni ai sensi dell'articolo 42 LCart.

10. Una rinuncia completa alla sanzione sulla base della cooperazione all'apertura dell'inchiesta è possibile soltanto se l'autorità in materia di concorrenza non disponeva già di sufficienti informazioni per aprire un'inchiesta concernente la restrizione
alla concorrenza denunciata (art. 8 cpv. 3 OS LCart).

b. Cooperazione all'accertamento 11. L'impresa fornisce per prima all'autorità in materia di concorrenza prove che consentano a quest'ultima di accertare una limitazione della concorrenza (art. 8 cpv. 1 lett. b OS LCart).

12. Una rinuncia completa sulla base della cooperazione all'accertamento è possibile soltanto se: ­

un'altra impresa non ha già adempiuto le condizioni della cooperazione all'apertura secondo l'articolo 8 capoverso 1 lettera a OS LCart per essere esentata (art. 8 cpv. 4 lett. a OS LCart); e (cumulativo)

2721

­

l'autorità in materia di concorrenza non dispone già di prove sufficienti per stabilire l'esistenza della limitazione illecita della concorrenza (art. 8 cpv. 4 lett. b OS LCart).

13. Una cooperazione all'accertamento è dunque possibile anche quando l'autorità in materia di concorrenza dispone già di sufficienti informazioni o indizi da poter aprire un'inchiesta. Tale cooperazione rimane ancora possibile anche quando l'inchiesta è già stata aperta, cioè anche durante una perquisizione, per quanto l'autorità in materia di concorrenza non disponga già di prove sufficienti da poter dimostrare la limitazione della concorrenza.

14. Per la cooperazione all'accertamento, l'impresa deve presentare informazioni che rispondano a esigenze considerevolmente superiori a quelle della cooperazione all'apertura della procedura. Mentre nel caso della cooperazione all'apertura bastano informazioni che confermino un sospetto di limitazione della concorrenza, nella cooperazione all'accertamento devono essere presentate prove che permettano di accertare la limitazione stessa.

c. Ulteriori condizioni 15. Per una rinuncia alla sanzione devono essere adempiute cumulativamente, sia nel caso della cooperazione all'apertura secondo la lettera a sia in quello della cooperazione all'accertamento secondo la lettera b, anche le condizioni seguenti (art. 8 cpv. 2 OS LCart): ­

l'impresa denunciante non ha spinto alcun'altra impresa a partecipare alla pratica anticoncorrenziale e non vi ha svolto un ruolo di istigatrice o un ruolo principale;

­

l'impresa denunciante fornisce spontaneamente all'autorità in materia di concorrenza tutte le informazioni e le prove di cui dispone concernenti la pratica anticoncorrenziale in questione;

­

l'impresa denunciante collabora senza interruzioni, senza riserve e senza indugio con l'autorità in materia di concorrenza per tutta la durata della procedura; e

­

l'impresa denunciante cessa di partecipare alla pratica illecita, al più tardi a partire dal momento dell'autodenuncia o alla prima ingiunzione dell'autorità in materia di concorrenza.

16. La Commissione della concorrenza decide in merito alla rinuncia integrale alla sanzione alla fine della procedura (art. 11 OS LCart).

2. Riduzione della sanzione (art. 12 e 13 OS LCart) 17. La rinuncia integrale alla sanzione può essere concessa solamente a una sola impresa, ossia alla prima che si autodenuncia. Per tutte le altre imprese rimane la possibilità di ottenere una rinuncia parziale, vale a dire una riduzione della sanzione (art. 12­14 OS LCart).

18. La condizione per una riduzione della sanzione è che l'impresa denunci la sua partecipazione a una limitazione della concorrenza (cfr. n. marg. 6) e che partecipi spontaneamente alla procedura. In particolare l'impresa deve: ­

2722

fornire all'autorità in materia di concorrenza tutte le informazioni e le prove di cui dispone;

­

collaborare senza interruzioni, senza riserve e senza indugio con l'autorità in materia di concorrenza per l'intera durata della procedura; e

­

non partecipare più alla pratica anticoncorrenziale in questione al momento della presentazione delle prove o alla prima ingiunzione dell'autorità in materia di concorrenza (cfr. n. marg. 15).

19. La riduzione della sanzione può raggiungere il 50 per cento a seconda dell'importanza del contributo dell'impresa al successo della procedura. L'importanza delle informazioni fornite spontaneamente si riduce quando esse sono già state fornite da altre imprese.

20. La riduzione può raggiungere l'80 per cento se l'impresa fornisce spontaneamente informazioni o sottopone prove su altre infrazioni alla concorrenza («clemenza plus»). Queste informazioni o prove devono essere tali da adempiere le condizioni della cooperazione all'apertura o della cooperazione all'accertamento per quanto riguarda l'altra infrazione alla concorrenza (art. 8 cpv. 1 OS LCart).

21. La Commissione della concorrenza decide in merito all'entità della riduzione alla fine della procedura (art. 14 cpv. 1 OS LCart).

3. Autodenuncia per abuso della posizione dominante (art. 7 LCart)?

21a. Secondo l'articolo 49a capoverso 2 LCart l'autodenuncia non si limita agli accordi illeciti ma si estende a tutte le limitazioni della concorrenza, quindi anche ai casi di abuso della posizione dominante di un'impresa ai sensi dell'articolo 7 LCart.

L'articolo 8 OS LCart prevede effettivamente una rinuncia integrale alla sanzione solo nei casi di cui all'articolo 5 capoversi 3 e 4 LCart; per contro, l'articolo 12 capoverso 1 OS LCart è applicabile anche ai casi di cui all'articolo 7 LCart. Si può perciò presupporre che, nei casi di abuso della posizione dominante può essere presa in considerazione soltanto una rinuncia parziale alla sanzione e non una rinuncia integrale. Le spiegazioni contenute nella presente circolare e nei moduli di annuncio che riguardano gli accordi di cui all'articolo 5 LCart valgono quindi analogamente anche per l'autodenuncia nei casi di abuso della posizione dominante conformemente all'articolo 7 LCart. Una riduzione della sanzione presuppone che l'impresa denunciante consegni all'autorità in materia di concorrenza informazioni che le consenta di aprire un'inchiesta ai sensi dell'articolo 27 LCart (cooperazione all'apertura) oppure che presenti prove che le consenta di accertare l'abuso di una posizione dominante secondo l'articolo 7 LCart (cooperazione all'accertamento).

Anche nei casi previsti dall'articolo 7 LCart sono richiesti requisiti elevati per accedere al programma di clemenza, tanto più che le prove
determinanti sono di regola in possesso solo della stessa impresa che ha presentato l'autodenuncia: l'impresa denunciante deve, in particolare, presentare indicazioni concrete sulla sua posizione sul mercato, sulla modalità dell'abuso (comportamenti concreti e i motivi di quest'ultimi), nonché sull'assenza di motivi oggettivi.

D. Procedura 1. Marker e autodenuncia 22. Dato che una rinuncia a qualsiasi sanzione può essere presa in considerazione soltanto per la prima impresa che fa ricorso al programma di clemenza, deve essere garantito, da un lato, che l'ordine di successione delle autodenunce possa venir 2723

accertato in maniera chiara e, dall'altro, che le imprese intenzionate a sporgere autodenuncia possano assicurarsi il più rapidamente possibile il loro posto nella graduatoria. A tal fine si applica il cosiddetto sistema dei marker.

23. Un'autodenuncia (e anche un marker) può essere presentata solo da una singola impresa (rispettivamente dal suo rappresentante) e non da due o più imprese (rispettivamente dai loro rappresentanti) congiuntamente (art. 8 cpv. 1 OS LCart).

a. Marker 24. Il marker è la dichiarazione che l'impresa sporgerà un'autodenuncia. Esso viene perciò depositato in anticipo rispetto all'autodenuncia ed è meno dettagliato dal punto di vista del suo contenuto.

25. Il momento del deposito del marker è determinate per l'ordine di successione delle autodenunce, per quanto sia successivamente presentata un'autodenuncia che soddisfi i criteri per ottenere la rinuncia completa o parziale alla sanzione. Se nessuna autodenuncia viene presentata, il marker decade. La posizione dell'impresa nella graduatoria si libera di conseguenza e le imprese che hanno depositato il marker in seguito possono migliorare la loro posizione (a condizione che anch'esse presentino poi un'autodenuncia).

26. Il marker contiene almeno (cfr. modulo «Marker per autodenunce», parte II): ­

il nome e l'indirizzo dell'impresa denunciante, con indicazione di una persona di contatto;

­

la dichiarazione di aver coordinato il proprio comportamento con altre imprese con lo scopo e/o con l'effetto di limitare in una forma qualsiasi la concorrenza;

­

la dichiarazione di volere presentare una formale autodenuncia;

­

indicazioni generiche sulla limitazione alla concorrenza, così come possono essere determinate con un onere sostenibile al momento del deposito del marker: la forma e la durata della limitazione, le imprese coinvolte, i prodotti o i servizi interessati e il territorio; e

­

la data e la firma.

27. Per poter determinare il momento esatto del ricevimento, il marker viene preferibilmente depositato per e-mail all'indirizzo seguente: autodenuncia@ comco.admin.ch. A tale proposito va compilato il modulo «Marker per l'autodenuncia» (cfr. sotto nella parte II) e spedito in formato elettronico (p.es. scansione, fotografia). Il ricevimento dell'e-mail viene automaticamente confermato.

28. Per ottenere una risposta più veloce possibile da parte della segreteria si consiglia di annunciare il deposito del marker in via telefonica. Le persone di contatto sono il direttore della segreteria (058 462 20 40) o i suoi rappresentanti.

29. È anche possibile inviare il marker per scritto via fax (n. fax: 058 462 20 53), consegnarlo di persona o attraverso un terzo, inviarlo per posta o, in accordo con la segreteria, depositarlo oralmente mediante dichiarazione a verbale (Monbijoustrasse 43, 3003 Berna). Va comunque segnalato che, per quanto riguarda l'invio postale, in determinate circostanze, il momento del ricevimento della lettera non possa essere rilevato in maniera precisa. Va inoltre considerato che, nel corso di una perquisizione, alcune delle varianti menzionate possono essere più lente rispetto all'invio per email o per fax. Non è possibile depositare il marker per telefono.

2724

30. Anche nel caso in cui il marker venga depositato durante una perquisizione nella fattispecie indagata è possibile utilizzare il modulo, il quale viene consegnato all'impresa all'inizio della perquisizione stessa. Non è possibile depositare il marker oralmente presso il team della segreteria attivo sul posto nell'ambito della perquisizione. Depositare il marker oralmente mediante dichiarazione a verbale è invece possibile durante una perquisizione solamente in accordo con la direzione operativa, la quale ne determina le esatte modalità e garantisce il principio di uguaglianza tra tutte le imprese che desiderano ricorrere a tale soluzione. Ciò significa segnatamente che il team della segreteria incaricato delle audizioni riceve il marker delle diverse imprese a verbale nell'ordine della presa di contatto avvenuta oralmente con la centrale operativa. Va comunque sottolineato che tali imprese si assumono il rischio che un'altra impresa depositi per e-mail o per fax un marker scritto, nel lasso di tempo tra la dichiarazione orale di voler depositare un marker e la conclusione della relativa messa a verbale.

31. Dal momento del deposito del marker l'impresa ha l'obbligo di collaborare, se non vuole perdere il marker. Ciò significa che i responsabili dell'impresa sono pronti sia spontaneamente sia nell'ambito delle audizioni (art. 42 cpv. 1 LCart) e della richiesta d'informazione e di edizione degli atti (art. 40 LCart) a fornire informazioni e a sostenere attivamente l'autorità in materia di concorrenza durante le perquisizioni e nell'assunzione delle prove.

32. La segreteria conferma immediatamente il deposito del marker con indicazione della data e dell'ora relative.

33. Essa fissa un termine entro il quale l'impresa deve presentare l'autodenuncia.

b. Autodenuncia 34. Depositare il maker non costituisce una condizione per presentare l'autodenuncia. È anche possibile presentare l'autodenuncia direttamente, vale a dire senza depositare precedentemente il maker. In questo caso il momento di deposito del marker coincide con quello del ricevimento dell'autodenuncia e quest'ultimo è rilevante al fine di determinare la posizione dell'impresa nella graduatoria.

35. Le persone di contatto per la presentazione dell'autodenuncia sono il direttore della segreteria (058 462 20 40) o i suoi rappresentanti.
36. L'autodenuncia può essere presentata per scritto e consegnata di persona o da un terzo oppure inviata per posta. Per quanto riguarda l'invio postale il momento del ricevimento dell'autodenuncia così come la sua posizione e la graduatoria potrebbe essere rilevato in maniera imprecisa (cfr. n. marg. 29).

37. L'autodenuncia può anche essere fatta oralmente e messa a verbale presso la segreteria (autodenuncia orale, art. 9 cpv. 1 OS LCart). In questo caso l'impresa denunciante deve mettere a disposizione le risorse personali necessarie. Su richiesta della denunciante la dichiarazione a verbale può essere effettuata tramite i mezzi informatici dell'autorità.

38. La segreteria conferma immediatamente e per scritto il ricevimento dell'autodenuncia con indicazione della data e dell'ora. Nel caso di un'autodenuncia orale si può rinunciare alla consegna della conferma a favore di una ispezione oculare sul luogo (procedura senza corrispondenza). Tale ispezione viene firmata per quietanza.

39. La segreteria verifica se l'autodenuncia adempie le condizioni per una rinuncia completa alla sanzione secondo l'articolo 8 capoverso 1 OS LCart o se è necessario 2725

presentare ulteriori informazioni e mezzi probatori. Nel secondo caso viene fissato un termine entro il quale l'impresa deve completare l'autodenuncia.

40. Nel caso in cui la segreteria ritenga che l'autodenuncia non sia ancora completa, d'intesa con un membro della presidenza viene comunicato all'impresa quali informazioni devono essere ancora consegnate (art. 9 cpv. 3 lett. b OS LCart) e le viene fissato un ultimo termine. Qualora l'autodenuncia non dovesse essere completata, l'impresa perde la sua posizione nella graduatoria. In tal caso si verifica, nell'ordine di presentazione dei marker, se un'altra impresa è in grado di presentare per prima un'autodenuncia completa.

41. Appena ritiene che le condizioni per una rinuncia completa alla sanzione siano date, la segreteria lo comunica all'impresa d'intesa con un membro della presidenza (art. 9 cpv. 3 lett. a OS LCart). Tale comunicazione corrisponde a una rinuncia alla sanzione condizionale; tale rinuncia è subordinata alla condizione che l'impresa, nel corso della procedura, adempia le condizioni dell'articolo 8 capoverso 2 OS LCart, in particolare l'obbligo di collaborare. La Commissione della concorrenza decide sulla rinuncia integrale alla sanzione alla fine della procedura (art. 11 cpv. 1 OS LCart). La Commissione della concorrenza può derogare a una comunicazione secondo l'articolo 9 capoverso 3 lettera a OS LCart solo se viene a conoscenza successivamente di elementi che si oppongono alla rinuncia integrale alla sanzione (art. 11 cpv. 2 OS LCart).

42. Nell'ambito di una procedura senza corrispondenza (cfr. sopra n. marg. 38) le comunicazioni secondo l'articolo 9 capoverso 3 lettera a e b OS LCart possono essere prese in visione presso l'autorità in materia di concorrenza.

43. Le imprese hanno la possibilità di presentare l'autodenuncia in forma anonima (art. 9 cpv. 2 OS LCart), per esempio tramite un avvocato. Nella comunicazione in cui si esprime in merito all'adempimento delle condizioni per una rinuncia completa, la segreteria, (art. 9 cpv. 3 OS LCart) fissa un termine entro il quale l'impresa deve rivelare la sua identità.

44. Le autodenunce pervenute successivamente vengono esaminate solo dopo che è stata presa una decisione sulle prime autodenunce (art. 10 in combinato disposto con art. 9 cpv. 3 OS LCart). Se a un'impresa viene
comunicata la rinuncia condizionale alla sanzione (cfr. n. marg. 41) per un'autodenuncia precedentemente ricevuta, le imprese che hanno presentato l'autodenuncia successivamente ne sono di regola informate. Determinante per stabilire l'importo della riduzione della sanzione per le imprese denuncianti successive è il contributo dell'impresa al successo della procedura (art. 12 cpv. 2 OS LCart), vale a dire segnatamente la qualità e la quantità delle informazioni e dei mezzi probatori, nonché il momento in cui essi sono presentati.

45. Tutte le imprese denuncianti sottostanno durante tutta la procedura all'obbligo di collaborare, il quale supera la portata dell'usuale obbligo di collaborazione della procedura amministrativa (art. 8 cpv. 2 lett. b e c OS LCart). L'obbligo di collaborare concerne specialmente la disponibilità a deporre nel corso di audizioni secondo l'articolo 42 capoverso 1 LCart, a rispondere alle richieste di informazioni così come a inoltrare in maniera spontanea o dietro richiesta dell'autorità tutti i mezzi probatori accessibili all'impresa (anche a livello internazionale). Se la cooperazione è insufficiente, l'impresa perde la rinuncia alla sanzione che le era stata precedentemente assicurata secondo l'articolo 9 capoverso 3 lettera a OS LCart.

2726

46. Se l'impresa ha presentato un'autodenuncia anche presso altre autorità in materia di concorrenza la segreteria richiede l'edizione di un «waiver», ovvero la rinuncia da parte dell'impresa alla riservatezza dell'autodenuncia nei confronti di altre autorità in materia di concorrenza, in modo che la segreteria possa scambiare con le stesse informazioni riguardanti l'autodenuncia e coordinare segnatamente le misure d'investigazione.

2. Confidenzialità ed esame degli atti 47. La segreteria tratta in maniera confidenziale l'identità delle imprese che hanno presentato un'autodenuncia. La confidenzialità viene meno nell'ambito dell'esame degli atti, regolamentato specificamente (cfr. n. marg. 49), così come nel caso in cui l'impresa rinunci al trattamento confidenziale, per esempio tramite comunicato stampa dell'avvenuta autodenuncia. Tuttavia non sussiste alcun diritto a mantenere segreto il fatto che nell'inchiesta siano state presentate una o più autodenunce.

48. Le informazioni e i mezzi probatori consegnati all'autorità nell'ambito di un'autodenuncia vengono tenuti in un «dossier autodenuncia» indipendente dagli altri documenti inerenti alla procedura. L'accesso agli atti fisici ed elettronici del dossier autodenuncia è limitato ai collaboratori della segreteria incaricati del caso in questione.

49. L'esame degli atti nel dossier autodenuncia avviene di regola in concomitanza con l'invio della proposta della segreteria alle parti alla procedura per la presa di posizione (art. 30 cpv. 2 LCart). Eccezionalmente l'esame degli atti può avvenire anche in precedenza, in particolare se sono in corso negoziati per una conciliazione (art. 29 LCart). Non può essere esclusa in modo assoluto la possibilità (p.es. nei casi con poche parti e diverse autodenunce) di trarre conclusioni sull'identità delle imprese denunciatesi già prima dell'invio della proposta secondo l'articolo 30 capoverso 2 LCart.

50. Nel corso dell'esame degli atti di un dossier autodenuncia vanno tutelati i segreti d'affari (art. 25 LCart; cfr. anche «Circolare: Segreti d'affari»4).

51. Per la concessione dell'esame degli atti, la segreteria procede a una ponderazione tra il diritto a una difesa efficace delle parti alla procedura e l'interesse pubblico e privato alla protezione dello strumento del programma di clemenza. Essa si attiene ai seguenti principi e fa una distinzione tra l'autodenuncia e gli allegati:

4

­

L'esame degli atti delle autodenunce avviene senza eccezioni presso la segreteria indipendentemente dalla forma (scritta o orale) dell'autodenuncia.

È esclusa qualsivoglia copia o riproduzione (scansione, fotografia, ecc.) dei documenti. Questo vale in maniera generale tanto per le imprese denuncianti stesse quanto per le altre parti. È tuttavia permesso prendere appunti o usare un dittafono durante l'esame degli atti.

­

L'esame degli allegati (vale a dire dei mezzi probatori preesistenti) dell'autodenuncia dipende dal loro volume. Di regola tale esame avviene sul posto; se il volume dovesse essere tale da rendere non ragionevole l'esame sul posto e da impedire una difesa efficace, si procede a inviare alle parti alla procedura copie (di norma in formato elettronico) con una relativa limitazione d'uso. Ciò significa che tali copie possono essere utilizzate esclusivamente a La circolare si trova sotto: www.comco.admin.ch > sotto Documentazione > Comunicazioni > Circolare: Segreti d'affari.

2727

scopo di difesa nella procedura pertinente davanti alle autorità svizzere in materia di concorrenza (non quindi in procedimenti civili o penali o dinnanzi ad autorità estere).

52. Le parti alla procedura vengono informate sulle modalità dell'esame degli atti nella procedura che le vedono coinvolte. Esse devono confermare che sono state istruite su tali modalità e che si obbligano a rispettare le stesse («conferma d'informazione e dichiarazione d'impegno»).

53. S auspicato, l'impresa dovrebbe precisare di avere presentato volontariamente l'autodenuncia e richiedere dalla segreteria la garanzia della riservatezza conformemente all'articolo 7 capoverso 1 lettera h LTras5, affinché gli atti dell'autodenuncia non vengano resi accessibili sulla base della LTras.

Parte II: Moduli Qui di seguito si trovano due moduli:

5

­

il modulo A può essere usato per depositare il marker;

­

il modulo B deve contenere le indicazioni importanti riguardanti il contenuto dell'autodenuncia (art. 9 e 13 OS LCart).

Legge federale del 17 dicembre 2004 sul principio di trasparenza nell'amministrazione (Legge sulla trasparenza, LTras; RS 152.3).

2728

Modulo A ­ Marker dell'autodenuncia a: e-Mail: n. fax.: numero di pagine:

Direttore della Segreteria della Commissione della concorrenza Monbijoustrasse 43, 3003 Bern autodenuncia@comco.admin.ch 058 462 20 53 2

Egregio Signor Direttore La nostra impresa, la .......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

dichiara di voler presentare un'autodenuncia ai sensi dell'articolo 49a capoverso 2 LCart in combinato disposto con l'articolo 8 segg. OS LCart.

La nostra impresa: ­

denuncia la sua partecipazione a una presunta limitazione della concorrenza ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 o 4 LCart (art. 8 cpv. 1 OS LCart). A questo proposito va indicato in che misura partecipa/ha partecipato con altre imprese agli accordi o alle pratiche concordate che si prefiggono o provocano una limitazione della concorrenza (art. 4 cpv. 1 LCart). Occorre in particolare spiegare qual è lo scopo prefissato della pratica e quali effetti si sono manifestati sul mercato;

­

consegnerà le informazioni che permetteranno all'autorità in materia di concorrenza di aprire una procedura fondata sulla legge sui cartelli ai sensi dell'articolo 27 LCart (art. 8 cpv. 1 lett. a OS LCart) o fornirà le prove che consentiranno all'autorità in materia di concorrenza di accertare una presunta pratica anticoncorrenziale ai sensi dell'articolo 5 capoverso 3 o 4 LCart (art. 8 cpv. 1 lett. b OS LCart);

­

presenterà spontaneamente all'autorità in materia di concorrenza tutte le informazioni e le prove che si trovano nella sua sfera d'influenza riguardanti la presunta pratica illecita (art. 8 cpv. 2 lett. b OS LCart). Questo significa anche che tutte le prove direttamente a sua disposizione vanno consegnate senza indugio all'autorità in materia di concorrenza e che l'impresa è pronta da subito a fornire le informazioni riguardanti la presunta pratica anticoncorrenziale nel quadro di audizioni ai sensi dell'articolo 42 capoverso 1 LCart;

­

collaborerà senza interruzioni, senza riserve e senza indugio con l'autorità in materia di concorrenza per tutta la durata della procedura (art. 8 cpv. 2 lett. c OS LCart). Ciò significa anche che essa sosterrà in modo attivo l'autorità in materia di concorrenza durante la perquisizione e l'assunzione delle prove in caso di un'eventuale perquisizione;

­

cessa da subito di partecipare alla presunta pratica illecita (art. 8 cpv. 2 lett. d OS LCart).

Nella pagina seguente troverete le indicazioni minime necessarie per il deposito del Marker.

2729

Informazioni riguardanti l'impresa: Nome e indirizzo dell'impresa:......................................................................................

.......................................................................................................................................

Persona/e di contatto, rappresentanza: ...........................................................................

.......................................................................................................................................

Informazioni riguardanti la presunta pratica anticoncorrenziale: Prodotti/servizi interessati: ............................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Regioni interessate: ........................................................................................................

.......................................................................................................................................

Natura della presunta violazione (breve descrizione): ...................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Effetti della presunta violazione: ...................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Durata della presunta
violazione: ..................................................................................

.......................................................................................................................................

Imprese partecipanti:......................................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Persone fisiche coinvolte: ..............................................................................................

.......................................................................................................................................

.......................................................................................................................................

Luogo e data: .................................................................................................................

Rappresentante dell'impresa: .........................................................................................

2730

Modulo B ­ Autodenuncia 1.

Informazioni riguardanti l'impresa denunciante (per la possibilità di un'autodenuncia in forma anonima cfr. sopra, n.

marg. 43)

1.1.

Impresa

1.2.

Natura giuridica

1.3.

Indirizzo

1.4.

Domicilio/sede sociale

1.5.

Persona di contatto presso l'azienda (nome, funzione, numero di telefono/cellulare diretto, e-mail)

1.6.

Numero di telefono dell'impresa

1.7.

Numero di fax dell'impresa

1.8.

Se disponibile: rappresentante legale (nome, indirizzo, numero di telefono)

2.

Presunta pratica anticoncorrenziale:

2.1.

Descrivete in che modo avete concordato il vostro comportamento con le altre imprese (p.es. convenzione).

2.2.

Descrivete il contenuto esatto dell'accordo o l'oggetto del comportamento concordato (p.es. accordi relativi ai prezzi, alla ripartizione geografica e ai quantitativi, fissazione dei prezzi, isolamento territoriale [cfr. art. 5 cpv. 3 e 4 LCart]).

3.

Imprese partecipanti alla presunta pratica anticoncorrenziale:

3.1.

Indicate le altre imprese che partecipano al presunto accordo (in particolar modo impresa, natura giuridica, indirizzo, domicilio/sede sociale).

3.2.

Indicate le persone fisiche che agiscono per le imprese di cui al n. 3.1. nonché altre persone che potrebbero essere contattate dall'autorità (in particolare nomi, funzione, funzione nell'impresa).

4.

Descrizione dei mercati interessati, rispettivamente, rilevanti

4.1.

Quali prodotti/servizi sono interessati dall'accordo?

4.2.

Quale area geograficamente delimitata è interessata dall'accordo?

4.3.

Da/per quanto tempo è/è stata in vigore questa presunta pratica anticoncorrenziale?

5.

Scopo ed effetti della limitazione della concorrenza

5.1.

Il vostro comportamento sul mercato si è prefisso o ha provocato una limitazione della concorrenza? (sì/no)

5.2.

Indicate lo scopo e gli effetti attesi che la vostra pratica ha/ha avuto.

5.3.

Descrivete in che modo è stata attuata la pratica nelle vostra azienda.

2731

5.4.

Descrivete le ripercussioni effettive e possibili che la vostra pratica ha avuto o potrebbe avere sul mercato, nonché sulla concorrenza.

6.

Prove

6.1.

Indicate tutte le prove essenziali che siete in grado di presentare (in particolare contratti, e-mail, appunti, altri documenti e prove scritte, nomi dei testimoni, dati e altri indizi relativi ad incontri, telefonate o altri contatti ecc.).

Vogliate allegare queste prove all'autodenuncia.

6.2.

Indicate altre prove decisive che non siete in grado di presentare voi stessi e comunicateci chi può presentarle, rispettivamente dove esse possono essere reperite.

7.

Altre autodenunce e procedure

7.1.

Indicate se e presso quali autorità in materia di concorrenza estere avete presentato o avete l'intenzione di presentare autodenunce riguardanti una simile pratica. Indicate inoltre se siete già stati destinatari di una procedura corrispondente all'estero riguardante la legge sui cartelli (anche senza aver presentato un'autodenuncia). Si può rinunciare a menzionare concretamente tali autorità soltanto se confermate che l'autorità estera in materia di concorrenza (segnatamente non menzionata) vi ha esplicitamente vietato nel caso concreto di rivelare questa informazione alla segreteria.

7.2.

Indicate presso quali altre autorità svizzere (in particolare autorità di regolazione e autorità penali) avete denunciato o avete l'intenzione di denunciare la pratica interessata. Indicate inoltre se siete già stati destinatari (anche senza aver presentato un'autodenuncia) di accertamenti da parte di altre autorità svizzere in riferimento alla stessa fattispecie.

8.

Altre informazioni e osservazioni

Vi invitiamo a non indugiare a trasmetterci osservazioni o informazioni che potrebbero essere importanti per questa procedura.

Vogliate completare le vostre risposte con la data e la firma e indicare in modo chiaro e visibile i documenti che devono essere trattati confidenzialmente. Se auspicato, indicate che avete presentato liberamente l'autodenuncia e richiedete da parte nostra la garanzia di mantenere il segreto ai sensi dell'articolo 7 capoverso 1 lettera h LTras.

2732