15.061 Messaggio concernente la legge federale che autorizza il Consiglio federale ad approvare emendamenti all'Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) dell'11 settembre 2015

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di legge federale che autorizza il Consiglio federale ad approvare emendamenti all'Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR).

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

11 settembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2015-2053

5729

Messaggio 1

Punti essenziali del progetto

1.1

Situazione iniziale

L'8 ottobre 1999 l'Assemblea federale ha approvato1 l'Accordo europeo relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR)2, emanando al contempo la legge federale3 che autorizza il Consiglio federale ad accettare emendamenti all'Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR) e al suo allegato.4 La legge, che autorizza il Consiglio federale ad accettare e approvare emendamenti all'AETR o al suo allegato, purché non siano sottoposti al referendum sui trattati internazionali, ha validità limitata a 15 anni e scade il 31 gennaio 2016.

La procedura di emendamento dell'AETR prevede un termine di soli sei mesi per formulare obiezioni, trascorso il quale, in assenza di obiezioni, l'emendamento si intende tacitamente approvato dalla Svizzera. Senza una delega di competenza al Consiglio federale, difficilmente la Svizzera potrà rispettare i tempi, dal momento che spetterebbe al Parlamento decidere su tutti gli emendamenti all'AETR che non siano di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 2 della legge del 21 marzo 19975 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA) (ad es. modifiche dell'AETR che impongono nuovi obblighi ai conducenti) e, se del caso, avviare la procedura di opposizione. Inoltre, l'AETR riguarda ambiti normativi che nel diritto nazionale sono comunque di competenza del Consiglio federale (cfr.

art. 56 della legge del 19 dicembre 19586 sulla circolazione stradale [LCStr]).

Inizialmente era previsto di conferire al Consiglio federale la suddetta delega mediante decreto federale7. Infatti, in base alla legge sui rapporti fra i Consigli8 allora vigente (art. 6 cpv. 1), i decreti contenenti norme di diritto dovevano avere una durata limitata. Tuttavia, nell'ambito della successiva revisione totale9 della Costituzione federale10 la forma degli atti normativi è stata ridefinita. Da allora i decreti federali non possono quindi più contenere norme di diritto (cfr. art. 163 Cost.). Per tale motivo, prima della votazione finale, la Commissione di redazione aveva trasformato in legge federale il decreto di delega in oggetto, senza tuttavia revocare la durata limitata. L'atto originario scade pertanto il 31 gennaio 2016.

1

2 3 4 5 6 7 8

9 10

Decreto federale concernente l'Accordo europeo del 1° luglio 1970 relativo alle prestazioni lavorative degli equipaggi dei veicoli addetti ai trasporti internazionali su strada (AETR; RU 2003 1764).

RS 0.822.725.22 RS 822.22 RU 2001 136 RS 172.021 RS 741.01 Ulteriori informazioni in Curia vista, oggetto 99.042.

Legge federale del 23 marzo 1962 concernente la procedura dell'Assemblea federale e la forma, la pubblicazione, l'entrata in vigore dei suoi atti (Legge sui rapporti fra i Consigli; RS 171.11; RU 1962 773).

FF 1999 6784 RS 101

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La riserva a favore del referendum sui trattati internazionali prevista dalla normativa attuale risulta ormai superata a causa della nuova situazione giuridica in materia (cfr.

art. 141 cpv. 1 lett. d Cost. e art. 89 cpv. 3 lett. c vCost.) e della relativa prassi che si è andata sviluppando11. L'AETR disciplina inoltre questioni specifiche legate alle condizioni lavorative dei conducenti professionali, la cui regolamentazione nel diritto nazionale spetta al Consiglio federale (cfr. art. 56 LCStr).

1.2

La nuova normativa proposta

La competenza di approvare emendamenti all'AETR e al relativo allegato deve essere affidata al Consiglio federale, senza alcuna limitazione temporale né riserva in favore del referendum sui trattati internazionali.

1.3

Motivazione e valutazione della soluzione proposta

Gli emendamenti all'AETR approvati sono comunicati alle Parti contraenti, le quali dal momento della comunicazione hanno sei mesi di tempo per formulare eventuali obiezioni, in assenza delle quali, trascorso il termine, l'emendamento si considera accettato dalla Parte interessata. Durante lo stesso periodo andrebbe redatto un messaggio ed emanato un decreto parlamentare. La soluzione finora adottata che attribuisce al Consiglio federale la competenza di formulare eventualmente obiezioni agli emendamenti si è dimostrata valida. Come già osservato, l'AETR disciplina questioni specifiche relative alle condizioni lavorative dei conducenti professionali, la cui regolamentazione nel diritto nazionale spetta al Consiglio federale (cfr. art. 56 LCStr). Quest'ultimo, tramite i suoi rappresentanti, è inoltre coinvolto nell'elaborazione degli emendamenti all'AETR a cura dei competenti organi.

È stata valutata la possibilità di inserire la delega di competenze nell'articolo 106a LCStr, ma si è preferito rinunciarvi per il momento, rimandando alla prossima revisione ordinaria della LCStr.

In virtù dell'articolo 3 capoverso 1bis della legge del 18 marzo 200512 sulla consultazione, si è deciso di non avviare una consultazione, dal momento che si tratta del semplice rinnovo di una ripartizione di competenze fra Consiglio federale e Parlamento applicata già dal 2001.

1.4

Compatibilità tra i compiti e le finanze

Il rinnovo dell'attuale ripartizione di competenze fra Consiglio federale e Assemblea federale per quanto riguarda l'approvazione di emendamenti all'AETR o al relativo allegato costituisce uno sgravio per quest'ultima. Senza tale regolamentazione spetterebbe infatti all'Assemblea decidere in merito a tutti gli emendamenti apportati che non possono essere approvati direttamente dal Consiglio federale sulla base

11 12

Cfr. mozione del 22.04.2004 della Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale in Curia vista, oggetto 04.3203.

RS 172.061

5731

dell'articolo 7a capoverso 2 LOGA ed eventualmente avviare una procedura di opposizione. Il tutto entro il termine di sei mesi.

2

Commento ai singoli articoli

Ingresso Nell'ingresso dell'attuale atto si rimanda ancora all'articolo 164 Cost. La competenza materiale in ambito legislativo nel settore della circolazione stradale deriva tuttavia dall'articolo 82 Cost.

Art. 1 L'approvazione di trattati internazionali e di loro emendamenti è una prerogativa dell'Assemblea federale (cfr. art. 166 cpv. 1 Cost.), mentre la stessa competenza spetta al Consiglio federale soltanto se attribuita da una legge o da un trattato internazionale (cfr. art. 166 cpv. 2 Cost.): trasferimento che nella fattispecie consente alla Svizzera di opporsi entro il termine molto breve di sei mesi a emendamenti all'AETR qualora questi siano contrari agli interessi nazionali. Sia la limitazione temporale sia la riserva del referendum sui trattati internazionali previste dalla normativa attuale non sono più necessarie e sono state pertanto soppresse.

3

Ripercussioni

3.1

Per la Confederazione

3.1.1

Ripercussioni finanziarie

Il progetto non ha particolari ripercussioni finanziarie.

3.1.2

Ripercussioni sull'effettivo del personale

Il progetto non ha particolari ripercussioni sul personale della Confederazione.

3.1.3

Altre ripercussioni

Il progetto non ha altre ripercussioni sulla Confederazione.

3.2

Per i Cantoni e i Comuni, nonché per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

La presente modifica non ha ripercussioni su Cantoni, Comuni, città, agglomerati e regioni di montagna.

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3.3

Per l'economia

Il progetto non ha ripercussioni sull'economia.

3.4

Per la società

Il progetto non ha ripercussioni sulla società.

4

Rapporto con il programma di legislatura

Il progetto, pur non essendo annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 201213 sul programma di legislatura 2011­2015, né nel decreto federale del 15 giugno 201214 sullo stesso programma, deve essere predisposto al fine di rinnovare al più presto la regolamentazione delle competenze in vista della scadenza il 31 gennaio 2016 della legge di autorizzazione dell'8 ottobre 1999 relativa all'AETR e degli emendamenti all'AETR previsti nei prossimi anni.

5

Aspetti giuridici

5.1

Costituzionalità e legalità

Il progetto si basa sull'articolo 82 capoverso 1 Cost., secondo il quale la Confederazione emana prescrizioni sulla circolazione stradale.

Poiché prevede l'emanazione di una legge federale, il progetto deve essere sottoposto a referendum facoltativo (art. 141 cpv. 1 lett. a Cost.).

5.2

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

Il progetto riguarda unicamente la ripartizione, a livello nazionale, della competenza di approvare gli emendamenti a un trattato internazionale. Non incide pertanto sugli impegni internazionali della Svizzera.

13 14

FF 2012 305 FF 2012 6413

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