Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Disegno

(Legge sul libero passaggio, LFLP) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 febbraio 20151, decreta: I La legge del 17 dicembre 19932 sul libero passaggio è modificata come segue: Art. 19a

Diritti in caso di scelta della strategia d'investimento da parte dell'assicurato

Gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente di più di una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP3 e offrono diverse strategie d'investimento possono prevedere, in deroga agli articoli 15 e 17, che agli assicurati uscenti sia versato il valore effettivo dell'avere di previdenza al momento dell'uscita. In tal caso, devono offrire almeno una strategia con investimenti a basso rischio. Il Consiglio federale definisce gli investimenti a basso rischio.

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2 Al momento della scelta di una strategia d'investimento, l'istituto di previdenza informa l'assicurato sulle diverse strategie nonché sui rischi e sui costi correlati.

L'assicurato conferma per scritto di aver ricevuto tali informazioni.

La prestazione d'uscita non frutta interessi a partire dal momento in cui diventa esigibile.

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La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

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FF 2015 1527 RS 831.42 RS 831.40

2014-2749

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Legge sul libero passaggio

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