15.058 Messaggio concernente l'approvazione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali esercitata da imprese di assicurazione private del 2 settembre 2015

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno di decreto federale che approva l'Accordo del 10 luglio 2015 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali esercitata da imprese di assicurazione private.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

2 settembre 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio Il 10 luglio 2015 è stato firmato l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali esercitata da imprese di assicurazione private. Con questo Accordo il Liechtenstein verrà inserito nella cerchia di solidarietà dell'assicurazione svizzera di diritto privato contro i danni causati dagli elementi naturali.

Questo nuovo Accordo del 10 luglio 2015 completa l'Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta e l'intermediazione assicurativa che garantisce alle assicurazioni con sede sociale in entrambi gli Stati l'accesso transfrontaliero al mercato (ossia la libera prestazione transfrontaliera di servizi e la libertà di stabilimento di succursali) nel territorio dell'altro Paese.

Il nuovo Accordo aumenta la certezza del diritto e la trasparenza in materia di operazioni assicurative transfrontaliere con il Liechtenstein, in particolare per quanto concerne la validità territoriale e la cerchia di solidarietà. L'esecuzione dell'Accordo avviene tramite le autorità di vigilanza sui mercati finanziari nel quadro dell'esistente collaborazione transfrontaliera in ambito di vigilanza.

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Messaggio 1

Principi dell'Accordo

1.1

Situazione iniziale, svolgimento e risultato dei negoziati

Il 10 luglio 2015 è stato firmato l'Accordo tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali esercitata da imprese di assicurazione private (Accordo). Il Liechtenstein verrà così inserito nella cerchia di solidarietà dell'assicurazione svizzera contro i danni causati dagli elementi naturali nei limiti del campo di applicazione dell'Accordo. In seguito all'integrazione del Liechtenstein, l'Accordo ridefinisce inoltre le basi di calcolo per le limitazioni delle prestazioni.

L'Accordo completa l'Accordo del 19 dicembre 19961 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta e l'intermediazione assicurativa (Accordo concernente l'assicurazione diretta). L'Accordo concernente l'assicurazione diretta garantisce la libera prestazione transfrontaliera di servizi agli assicuratori con sede sociale in uno dei due Paesi e la libertà di stabilimento di succursali sul territorio dell'altro Paese. Il presupposto è costituito dall'autorizzazione rilasciata dal Paese della sede sociale per l'attività assicurativa che è valida in entrambi gli Stati (principio della vigilanza da parte del Paese della sede sociale). In questo modo i mercati assicurativi della Svizzera e del Liechtenstein sono strettamente legati.

In Svizzera l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali esercitata da imprese di assicurazione private è disciplinata nella legge del 17 dicembre 20042 sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA) e nell'ordinanza del 9 novembre 20053 sulla sorveglianza (OS). Il principio di solidarietà dell'assicurazione privata svizzera contro i danni causati dagli elementi naturali è ancorato nella LSA (art. 33 cpv. 2), secondo cui l'entità della copertura e la tariffa dei premi dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali sono uniformi e vincolanti per tutte le imprese di assicurazione. L'OS prevede inoltre (art. 176) che in caso di grandi sinistri vi siano limitazioni della prestazione assicurativa se i risarcimenti per i danni in Svizzera superano un determinato importo (25 mio. fr. per stipulante o 1 mia. fr. per tutto l'evento).

In occasione dei negoziati sull'Accordo, l'Autorità svizzera di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA)
ha presentato alla sua omologa del Liechtenstein, la Finanzmarktaufsicht (FMA Liechtenstein; Autorità di vigilanza sui mercati finanziari del Liechtenstein) varie richieste per evitare differenze di vigilanza tra i due Paesi.

Riguardo alle richieste della Svizzera in relazione a questa fattispecie è stato possibile trovare un accordo.

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Accordo del 19 dicembre 1996 tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein concernente l'assicurazione diretta e l'intermediazione assicurativa (Accordo concernente l'assicurazione diretta), entrato in vigore il 9 luglio 1998 (RS 0.961.514) RS 961.01 RS 961.011

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1.2

Valutazione

Il campo d'applicazione e le ripercussioni dell'Accordo sono molto limitati. Da un lato esso concerne soltanto l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali di beni mobili e fabbricati offerta da imprese di assicurazione private. Tutti gli assicuratori immobiliari cantonali (in 19 Cantoni) che forniscono pure prestazioni assicurative a copertura di danni causati dagli elementi naturali, non rientrano nel campo d'applicazione dell'Accordo. Dall'altro lato, per il calcolo della tariffa dei premi l'Accordo corrisponde ampiamente all'attuale prassi degli assicuratori svizzeri e delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari e in questo senso non introduce modifiche o novità. L'Accordo, che riprende questa prassi, aumenterà la certezza del diritto e la trasparenza delle operazioni assicurative transfrontaliere con il Liechtenstein, in particolare per quanto concerne l'applicazione territoriale della cerchia di solidarietà. Il contesto attuale per la Svizzera e per le imprese di assicurazione svizzere che offrono l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali rimane sostanzialmente invariato.

L'attività assicurativa delle imprese di assicurazione svizzere nel Liechtenstein contemplata nell'Accordo è inoltre molto ridotta rispetto al loro volume globale d'affari. Nel 2013 i premi lordi contabilizzati per danni dovuti a incendi, a elementi naturali o ad altri danni materiali ammontavano in Svizzera a 3 902,8 milioni e nel Liechtenstein a 34,7 milioni di franchi svizzeri. L'attività realizzata in questi settori nel Liechtenstein, perciò, equivaleva a una quota di premio dello 0,88 per cento soltanto. Delle 25 società svizzere che nel 2013 hanno esercitato nel ramo dei danni dovuti a incendi, a elementi naturali o ad altri danni materiali, 16 erano attive anche nel Liechtenstein. La quota di premio degli assicuratori privati di cose nel Liechtenstein è di oltre il 90 per cento. Occorre inoltre considerare che i rischi assicurativi nel Liechtenstein non differiscono praticamente da quelli in Svizzera.

2 Art. 1

Commento ai singoli articoli dell'Accordo Scopo dell'Accordo

Concepito a complemento dell'Accordo concernente l'assicurazione diretta, l'Accordo ha lo scopo di creare la base per una cerchia di solidarietà comune concernente l'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali sul territorio della Svizzera e del Liechtenstein.

Art. 2

Diritto applicabile

L'articolo 2 rimanda alla normativa svizzera che sarà applicabile nel Liechtenstein.

In particolare le competenze di verifica e approvazione nonché le altre competenze conferite alla FINMA in virtù dell'articolo 33 LSA e degli articoli 177­181 OS sono determinanti per il calcolo della tariffa dei premi uniforme nel Liechtenstein. Per esercitare tali competenze la FINMA sente la FMA Liechtenstein.

Art. 3

Campo d'applicazione materiale

L'Accordo si applica alle imprese di assicurazione nel settore dell'assicurazione diretta che esercitano l'assicurazione privata contro i danni causati dagli elementi 5662

naturali in Svizzera o nel Liechtenstein, che hanno la loro sede o una succursale sul territorio di una Parte contraente e che sottostanno alla vigilanza delle imprese di assicurazione private in virtù delle disposizioni nazionali.

Art. 4

Campo d'applicazione territoriale

Il presente Accordo si applica all'assicurazione conto i danni causati dagli elementi naturali a cose (beni mobili e fabbricati) situate sul territorio di una Parte contraente.

Art. 5

Limitazioni della prestazione

L'articolo 5 prevede che la limitazione della prestazione assicurativa per evento sia d'ora in poi calcolata a livello transfrontaliero. Questa limitazione corrisponde alle vigenti disposizioni dell'articolo 176 OS. Eventuali modifiche di tale disposizione sono direttamente applicabili anche nel Liechtenstein. Secondo l'articolo 5 paragrafo 1 in combinato disposto con l'articolo 176 OS, le prestazioni assicurative spettanti a un singolo stipulante vengono ridotte a 25 milioni di franchi se i risarcimenti accertati da parte di tutte le imprese di assicurazione per un evento assicurato superano questo importo. Se i risarcimenti accertati da parte di tutte le imprese di assicurazione superano per un evento assicurato in Svizzera e nel Liechtenstein un miliardo di franchi, i risarcimenti spettanti ai singoli aventi diritto vengono ridotti in modo tale da non superare complessivamente detto importo (par. 2). Occorre considerare separatamente i danni a beni mobili e fabbricati sia nel caso del limite individuale di 25 milioni di franchi sia in quello del limite collettivo di un miliardo di franchi.

Art.6

Collaborazione e Commissione mista

Per quanto concerne l'esecuzione, il presente articolo rimanda alla collaborazione tra le autorità di vigilanza sulle assicurazioni e alla Commissione mista secondo l'Accordo concernente l'assicurazione diretta. Questo disciplinamento garantisce l'esecuzione e il proseguimento della prassi, ormai pluriennale, degli assicuratori e delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari.

Art. 7

Composizione delle controversie

Per la composizione delle controversie l'articolo 7 rimanda alla procedura prevista nell'Accordo concernente l'assicurazione diretta.

Art. 8

Relazione con accordi esistenti

Il presente Accordo non modifica in alcun modo l'esistente Accordo concernente l'assicurazione diretta.

Art. 9

Rapporti con Paesi terzi

Il presente Accordo non modifica in alcun modo i rapporti esistenti tra le imprese di assicurazione aventi la sede sociale nel territorio delle Parti contraenti e gli Stati membri dell'Unione europea, dello Spazio Economico Europeo o altri Stati e viceversa.

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Art. 10

Evoluzione del diritto interno

In virtù del presente Accordo il Liechtenstein è tenuto a recepire direttamente il diritto svizzero in materia di assicurazione privata contro i danni causati dagli elementi naturali. Secondo l'articolo 10 paragrafo 1 la Svizzera informa quanto prima il Liechtenstein per il tramite della Commissione mista su importanti modifiche previste della propria legislazione in materia. Il Liechtenstein, da parte sua, pubblica le disposizioni legali svizzere applicabili nel Landesgesetzblatt (gazzetta ufficiale) liechtensteinese. In caso di modifiche fondamentali della legislazione interna svizzera riguardanti la portata e il contenuto dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali, il Liechtenstein può domandare l'avvio di negoziati per la revisione dell'Accordo.

Art. 11

Revisione dell'Accordo

La Parte contraente che desidera una revisione del presente Accordo domanda all'altra Parte contraente di avviare negoziati a tal fine. La domanda è presentata per via diplomatica.

Art. 12

Denuncia dell'Accordo

L'Accordo può essere denunciato con un preavviso di 12 mesi.

Art. 13

Entrata in vigore

L'Accordo entra in vigore 30 giorni dopo la data in cui le Parti contraenti si sono notificate reciprocamente l'adempimento delle condizioni nazionali necessarie. È determinante il giorno di ricezione dell'ultima notifica.

3

Ripercussioni

Per la Confederazione e i Cantoni l'Accordo non ha ripercussioni di tipo finanziario o sull'effettivo del personale, tanto più che il campo di applicazione si limita esclusivamente all'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali offerta da imprese di assicurazione private. Esso corrisponde inoltre a una prassi già esistente degli assicuratori svizzeri e delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari per il calcolo della tariffa dei premi, prassi che proseguirà conformemente al nuovo Accordo. L'esecuzione dell'Accordo è effettuata dalle autorità di vigilanza sui mercati finanziari nel quadro della collaborazione di vigilanza esistente secondo l'Accordo concernente l'assicurazione diretta concluso con il Liechtenstein.

L'Accordo si ripercuote sugli stipulanti in Svizzera nella misura in cui esso riconosce giuridicamente che gli stipulanti del Lichtenstein sono integrati nella cerchia di solidarietà dell'assicurazione svizzera contro i danni causati dagli elementi naturali.

I rischi situati nel Liechtenstein sono però già considerati, secondo la prassi in vigore, nel calcolo della tariffa dei premi, uniforme a livello svizzero, per i danni causati dagli elementi naturali: non vi sarà perciò alcuna modifica tariffale a causa dell'entrata in vigore dell'Accordo. Esso non si ripercuote dunque sull'ammontare dei premi degli stipulanti in Svizzera. Inoltre, i rischi nel Liechtenstein non differiscono praticamente da quelli in Svizzera e risultano irrilevanti nell'insieme delle attività degli assicuratori svizzeri e nei calcoli della tariffa.

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Con l'Accordo, nel calcolo si terrà inoltre conto se viene superato il limite massimo di copertura dell'evento nei sinistri avvenuti nel Liechtenstein. Le limitazioni di prestazione dell'assicurazione previste dall'Accordo sono tuttavia elevate e verrebbero applicate esclusivamente in caso di rari eventi concernenti grandi sinistri. Per gli stipulanti non vi sono pertanto ripercussioni immediate dovute all'Accordo, nemmeno a causa della nuova disposizione relativa alle limitazioni della prestazione assicurativa.

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Rinuncia a una procedura di consultazione

Come menzionato, il campo d'applicazione dell'Accordo è molto limitato e le sue ripercussioni sono marginali. Inoltre, l'Accordo corrisponde ampiamente all'attuale prassi degli assicuratori svizzeri e delle autorità di vigilanza sui mercati finanziari per il calcolo della tariffa dei premi e in questo senso non introduce modifiche o novità. In particolare, secondo questa prassi, i rischi situati nel Liechtenstein sono già considerati nel calcolo della tariffa dei premi, uniforme a livello svizzero, per i danni causati dagli elementi naturali. Anche per quanto riguarda le limitazioni della prestazione assicurativa applicabili d'ora in poi a livello transfrontaliero non vi è alcuna immediata ripercussione dell'Accordo sull'insieme degli stipulanti. Dato che la situazione attuale per quanto concerne sia la Svizzera sia le imprese di assicurazione svizzere è nota e resta praticamente invariata, una consultazione non fornirebbe alcuna nuova informazione e si è perciò deciso di rinunciarvi. Gli ambienti interessati sono stati però consultati per tempo in merito alla conclusione dei negoziati e nuovamente informati dopo la firma dell'Accordo (in particolare l'Associazione Svizzera d'Assicurazioni, l'Associazione svizzera dei proprietari fondiari HEV e l'Associazione Svizzera Inquilini).

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Costituzionalità/Competenza di concludere trattati

Il disegno si basa sull'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)4, secondo il quale gli affari esteri sono di competenza della Confederazione. L'articolo 184 capoverso 2 Cost. autorizza il Consiglio federale a firmare e a ratificare trattati internazionali. Secondo l'articolo 166 capoverso 2 Cost. l'Assemblea federale approva i trattati internazionali a eccezione di quelli la cui conclusione è di competenza del Consiglio federale in virtù della legge o di un trattato internazionale (art. 7a cpv. 1 LOGA5), il che non è il caso in questa sede.

Secondo i criteri del diritto svizzero, l'estensione al Liechtenstein della cerchia di solidarietà comune dell'assicurazione contro i danni causati dagli elementi naturali e le limitazioni della prestazione dell'assicurazione hanno carattere normativo. Esse sono dunque da considerare come disposizioni importanti che contengono norme di diritto ai sensi dell'articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Il decreto federale che approva l'Accordo deve pertanto essere sottoposto a referendum facoltativo ai sensi dell'articolo 141 lettera d numero 3 Cost.

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RS 101 RS 172.010

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Rapporto con il programma di legislatura

Il presente progetto non è stato annunciato né nel messaggio del 25 gennaio 2012 sul programma di legislatura 2011­20156 né nel decreto federale del 15 giugno 2012 sul programma di legislatura 2011­20157. L'Accordo non mancherà tuttavia di aumentare la certezza del diritto e la trasparenza delle attività assicurative transfrontaliere con il Liechtenstein.

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FF 2012 305 FF 2012 6413

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