14.092 Messaggio concernente l'iniziativa popolare «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare» del 28 novembre 2014

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi proponiamo di sottoporre l'iniziativa popolare «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare» al voto del Popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di respingerla.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

28 novembre 2014

In nome del Consiglio federale svizzero: Il presidente della Confederazione, Didier Burkhalter La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Compendio Il Consiglio federale si esprime a favore del mantenimento dell'attuale normativa volta a garantire un'educazione sessuale responsabile dei bambini e degli adolescenti: la principale responsabilità in materia spetta ai genitori, mentre nel quadro del suo mandato formativo la scuola sostiene questi ultimi con lezioni di educazione sessuale adeguate all'età e al livello scolastico degli allievi. Le lezioni di educazione sessuale sono molto importanti per tutelare i bambini e gli adolescenti dalla violenza sessuale, dalle infezioni sessualmente trasmissibili e dalle gravidanze indesiderate. Pertanto questo insegnamento dovrebbe essere impartito secondo principi unitari.

Contenuto dell'iniziativa Mediante un'estensione dell'articolo 11 della Costituzione federale (Cost.) sulla protezione dei fanciulli e degli adolescenti, inserito nella sezione dei diritti fondamentali, l'iniziativa popolare stabilisce che lezioni volte a prevenire gli abusi su minori prive di elementi di educazione sessuale possono essere impartite ai bambini a cominciare dalla scuola dell'infanzia; lezioni facoltative di educazione sessuale possono essere impartite ad allievi che hanno compiuto il nono anno di età e lezioni obbligatorie sulla riproduzione e sullo sviluppo umani possono essere impartite ad allievi che hanno compiuto il dodicesimo anno di età. Le lezioni di educazione sessuale che superano i limiti indicati devono essere facoltative. L'educazione sessuale deve rimanere una responsabilità dei genitori. L'iniziativa comporta un divieto generale dell'educazione sessuale scolastica obbligatoria fino alla maggiore età.

Pregi e difetti dell'iniziativa L'iniziativa si oppone all'educazione sessuale scolastica obbligatoria a partire dalla scuola dell'infanzia. Essa è stata lanciata in seguito ad alcuni servizi fuorvianti dei media che riguardavano la possibile introduzione nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari del Cantone di Basilea Città dell'educazione sessuale obbligatoria e dei cosiddetti «sex-box» con materiale divulgativo a scopo didattico.

Il Consiglio federale prende sul serio le preoccupazioni espresse dai genitori riguardo ai propri figli e il timore che questi ultimi ricevano un'educazione sessuale non adatta all'età. Tuttavia né le autorità preposte alla formazione né le scuole intendono
inserire l'educazione sessuale nella scuola dell'infanzia, tantomeno procedere a una «sessualizzazione» delle scuole dell'infanzia e delle scuole elementari. Il Consiglio federale si esprime pertanto senza riserve a favore del mantenimento di un sostegno, da parte della scuola, all'educazione sessuale impartita dai genitori, adeguata all'età come avviene nella prassi attuale. L'insegnamento mirato alla prevenzione degli abusi sessuali a partire dalla scuola dell'infanzia e le lezioni di educazione sessuale dopo la fine della scuola elementare presuppongono indubbiamente l'utilizzo di materiale didattico specifico e una buona collaborazione tra la scuola e la famiglia anche per quanto riguarda il tema della sessualità.

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L'iniziativa popolare è al centro di interessi contrapposti che coinvolgono i genitori nel loro ruolo di educatori, i Cantoni nel contesto del loro mandato formativo e il benessere dei minori. Essa non soltanto non soddisfa la complessità di queste interazioni, ma la sua accettazione potrebbe nuocere alla protezione, al sano sviluppo e alle pari opportunità dei bambini e degli adolescenti.

Per quanto riguarda alcuni aspetti l'iniziativa è compatibile con le norme vigenti, per altri, invece, entra in conflitto con i corsi di educazione sessuale o di prevenzione degli abusi sessuali nella forma attualmente proposta. In pratica già oggi l'educazione sessuale è una responsabilità che spetta ai genitori; la scuola li sostiene e completa il loro compito, trasmettendo agli allievi informazioni riguardanti la sfera della sessualità nell'ambito delle lezioni di educazione sessuale. Questa trasmissione di conoscenze rientra nel mandato formativo dei Cantoni e fa parte dell'istruzione scolastica di base sufficiente che essi devono impartire secondo la Costituzione federale; dal punto di vista delle pari opportunità che devono essere garantite a tutti i bambini e adolescenti è altrettanto necessaria quanto il lavoro di prevenzione degli abusi sessuali svolto sin dalla scuola dell'infanzia.

Le disposizioni dell'iniziativa popolare rendono impossibile trasmettere nell'insegnamento obbligatorio importanti informazioni, riguardanti per esempio la prevenzione delle gravidanze precoci o delle malattie sessualmente trasmissibili. Inoltre, Essa complica o rende impossibili corsi di educazione sessuale utili ed efficaci, come per esempio le lezioni impartite da specialisti esterni (sessuologi con formazione pedagogica, medici, ostetriche). L'iniziativa popolare interviene in modo eccessivo nell'organizzazione scolastica, stabilendo quali insegnanti dovranno impartire le lezioni di educazione sessuale e impedendo per esempio l'insegnamento in classi separate in base al sesso (una docente per le ragazze e un docente per i ragazzi).

Conclusioni Il Consiglio federale non vede alcun motivo per sancire nella Costituzione federale le disposizioni previste dall'iniziativa popolare. L'articolo 11 Cost. garantisce già la protezione dell'integrità dei bambini e degli adolescenti e la promozione del loro sviluppo. I Cantoni
sono tenuti a tutelare questi diritti e ne tengono conto nell'ambito dei piani di studio.

Il fatto che l'educazione sessuale sia prima di tutto un compito dei genitori è incontestabile. Al di là di questo, tuttavia, la trasmissione di conoscenze e competenze adatte all'età sin dalla scuola dell'infanzia permette di prevenire efficacemente le molestie sessuali, le malattie sessualmente trasmissibili e le gravidanze indesiderate. Tutti i bambini e gli adolescenti devono poter usufruire di queste conoscenze, indipendentemente dalla situazione familiare. Vietare l'educazione sessuale obbligatoria non è nell'interesse dei minori.

Il Consiglio federale è certo che la scuola dell'obbligo trasmette tali importanti contenuti con accortezza e professionalità, nel rispetto della sfera privata dei bambini e delle preoccupazioni dei genitori, ben sapendo quanto sia importante la collaborazione con i genitori nell'ambito del tema della sessualità. Nei rari casi in cui si trova a dover far fronte a situazioni difficili, la scuola dispone dei mezzi

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adeguati per adottare le misure necessarie. Pertanto il Consiglio federale non ritiene necessario inserire nella Costituzione federale disposizioni relative all'educazione sessuale a livello scolastico.

Proposta del Consiglio federale Nell'interesse superiore del benessere dei minori, con il presente messaggio il Consiglio federale propone alle Camere di raccomandare al Popolo e ai Cantoni di respingere l'iniziativa popolare «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare», senza presentare alcun controprogetto diretto o indiretto.

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Messaggio 1

Aspetti formali e validità dell'iniziativa

1.1

Testo dell'iniziativa

L'iniziativa popolare «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare» ha il tenore seguente: La Costituzione federale1 è modificata come segue: Art. 11 cpv. 3­7 3

L'educazione sessuale spetta ai genitori.

Lezioni volte a prevenire gli abusi su minori possono essere impartite a cominciare dalla scuola dell'infanzia. Tali lezioni non contemplano elementi di educazione sessuale.

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Lezioni facoltative di educazione sessuale possono essere impartite dagli insegnanti di classe a fanciulli e adolescenti che hanno compiuto il nono anno di età.

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Lezioni obbligatorie destinate alla trasmissione di informazioni sulla riproduzione e sullo sviluppo umani possono essere impartite dagli insegnanti di biologia a fanciulli e adolescenti che hanno compiuto il dodicesimo anno di età

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I fanciulli e gli adolescenti non possono essere costretti a seguire lezioni di educazione sessuale che oltrepassano i limiti anzidetti.

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1.2

Riuscita formale e termini di trattazione

L'iniziativa popolare «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare» è stata sottoposta a esame preliminare dalla Cancelleria federale il 5 giugno 20122 e depositata il 17 dicembre 2013 con le firme necessarie.

Con decisione del 30 gennaio 2014 la Cancelleria federale ha constatato la riuscita formale con 110 040 firme valide3.

L'iniziativa si presenta in forma di progetto elaborato. Il Consiglio federale non presenta alcun controprogetto diretto o indiretto. Conformemente all'articolo 97 capoverso 1 lettera a della legge del 13 dicembre 20024 sul Parlamento (LParl) il Consiglio federale deve quindi presentare un disegno di decreto federale e il relativo messaggio entro il 17 dicembre 2014. Ai sensi dell'articolo 100 LParl, l'Assemblea federale decide in merito all'iniziativa popolare entro il 17 giugno 2016.

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RS 101 FF 2012 5159 FF 2014 1405 RS 171.10

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1.3

Validità

L'iniziativa soddisfa le condizioni di validità previste dall'articolo 139 capoverso 3 della Costituzione federale (Cost.)5: a)

è formulata sotto forma di progetto completamente elaborato e soddisfa le esigenze di unità della forma;

b)

tra i singoli elementi dell'iniziativa sussiste un nesso materiale e pertanto soddisfa le esigenze di unità della materia;

c)

l'iniziativa non viola alcuna disposizione cogente del diritto internazionale e pertanto rispetta le esigenze di compatibilità con il diritto internazionale.

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Contesto dell'iniziativa

2.1

Definizioni

Per maggiore chiarezza, di seguito illustriamo come il nostro Collegio intende i termini principali utilizzati nel presente messaggio alla luce della situazione odierna.

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Educazione sessuale: designa principalmente l'ambito dell'educazione che riguarda lo sviluppo di conoscenze, capacità, comportamenti e valori in relazione alla sessualità e ha risvolti emotivi, fisici e psichici sullo sviluppo e sulle esperienze della sessualità. L'educazione sessuale spetta in primo luogo ai genitori, ma anche altre persone di riferimento e ambiti della vita influenzano questa sfera. Per esempio, questioni sull'educazione sessuale (contatto fisico, regolamenti all'interno dei campi di vacanza, protezione contro le aggressioni ecc.) si pongono anche in ambienti come club sportivi e altre istituzioni e organizzazioni che propongono attività per il tempo libero e offerte formative per bambini e adolescenti. Inoltre, attraverso i nuovi media, i bambini e gli adolescenti sono oggi più esposti rispetto alle generazioni precedenti a immagini e testi a sfondo sessuale.

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Lezioni di educazione sessuale, educazione sessuale scolastica: questo insegnamento rientra nel mandato formativo della scuola e, conformemente agli obiettivi formativi definiti nel programma d'insegnamento di riferimento, viene svolto nell'ambito formale delle attività di insegnamento. Consiste prevalentemente nella trasmissione, in ambito scolastico, di informazioni su fatti e contesti (dal punto di vista biologico, medico, sociale e psicologico) relativi al tema della sessualità umana e completa l'educazione sessuale ricevuta in famiglia. I temi relativi all'educazione sessuale sono trattati anche in un contesto di scienze umane più ampio con riferimento ai valori e alle norme che regolano i rapporti umani in generale, e in particolare in relazione al rapporto tra i sessi. Questo insegnamento deve essere impartito in maniera imparziale.

­

Prevenzione: il termine designa determinate unità d'insegnamento, principalmente in ambito scolastico, il cui obiettivo è di evitare evoluzioni indesiderate nocive alla salute. In relazione alla sessualità, questo insegnamento è volto a sensibilizzare e a trasmettere competenze che permettono agli allievi

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RS 101

di proteggersi dagli abusi sessuali, dalle infezioni sessualmente trasmissibili, dalle gravidanze indesiderate nonché dall'emarginazione e dalla discriminazione.

2.2

Situazione attuale

2.2.1

Ripartizione delle competenze

In Svizzera, i genitori sono in primo luogo responsabili dell'educazione dei bambini e degli adolescenti alla sessualità. Sulla base del mandato formativo generale della scuola e per garantire le pari opportunità, lezioni di educazione sessuale adatte al livello scolastico impartite verso la fine della scuola elementare e un insegnamento riguardante la prevenzione proposto a partire dalla scuola dell'infanzia completano l'educazione sessuale ricevuta dai genitori. Ne sono responsabili i Cantoni, in virtù della loro sovranità in campo scolastico stabilita dalla Costituzione federale (art. 62 Cost.). La Confederazione non dispone di competenze legislative nell'ambito dell'istruzione obbligatoria, ma assume indirettamente un ruolo di sostegno nel campo della prevenzione promuovendo o cofinanziando studi e campagne orientati in funzione di obiettivi di prevenzione nazionali che può mettere a disposizione delle scuole ma non imporre.

2.2.2

Prassi attuale nelle scuole svizzere

Da anni nelle scuole svizzere vengono impartite lezioni di educazione sessuale a partire dalle scuole elementari. Sulla base dei piani di studio cantonali e regionali di riferimento, in tutti i Cantoni questo insegnamento tiene conto del livello di sviluppo dei bambini e degli adolescenti. In generale inizia verso la fine della scuola elementare, prosegue durante il livello secondario I e da tempo rientra nel mandato della scuola come parte dell'insegnamento obbligatorio. Il Piano di studio romando (Plan d'études romand ­ PER)6 già in vigore, il Piano di studio 21 (Lehrplan 217) della svizzera tedesca e il Piano di studio rivisto del Ticino8 non modificano questa prassi.

Per quanto riguarda i contenuti dei piani di studio e l'organizzazione delle lezioni di educazione sessuale, tra le regioni linguistiche sussistono alcune differenze.

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Nella Svizzera romanda sono previsti sia corsi di prevenzione degli abusi sessuali, sin dalla scuola dell'infanzia, sia lezioni di educazione sessuale, a partire dalla seconda metà della scuola elementare. Queste unità d'insegnamento sono tenute da specialisti extrascolastici (educatori, formatori in salute sessuale e riproduttiva, ARTANES). Inoltre, nell'ambito delle lezioni di biologia vengono fornite nozioni sulla riproduzione umana. Questa forma di educazione sessuale scolastica si è evoluta in oltre vent'anni. La cooperazione tra il personale specializzato extrascolastico e gli insegnanti è discipliConsultabile sul sito www.plandetudes.ch Il Lehrplan 21 è in corso di elaborazione dall'autunno del 2010 e sarà presentato ai Cantoni nel marzo 2015 per la sua introduzione (www.lehrplan.ch).

«Nuovo piano di studio della scuola dell'obbligo» consultabile sul sito www.ti.ch > DECS > Divisione della scuola >HarmoS >Gruppi di lavoro > Revisione dei piani di studio.

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nata in modo preciso ed è caratterizzata dal rispetto reciproco. I genitori sono informati sistematicamente e periodicamente e possono decidere che i propri figli siano dispensati da questi corsi impartiti da specialisti extrascolastici, ma non dall'insegnamento di biologia. Nel vigente piano di studio regionale PER si tiene conto di questo aspetto. La presa di posizione della Federazione delle associazioni di genitori della Svizzera romanda e del Ticino in merito educazione sessuale nella scuola obbligatoria9 testimonia chiaramente che la cooperazione con i genitori funziona. Questo documento si esprime chiaramente a favore della prassi attuale, ossia di un insegnamento dell'educazione sessuale adeguato all'età, curato da specialisti extrascolastici e rimanda all'importanza del mandato di prevenzione delle scuole.

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Nella Svizzera tedesca ogni Cantone attualmente dispone di un proprio programma d'insegnamento che si basa sulla legge scolastica cantonale. Tutti i piani di studio cantonali contengono più o meno ampie direttive riguardanti l'educazione sessuale scolastica, che nella Svizzera tedesca non è una materia a sé stante, bensì rientra in ambiti specialistici più vasti (p. es. natura, uomo e società ­ Natur, Mensch und Gesellschaft, NMG), dove viene trattata nel campo della biologia e in un contesto più ampio di scienze umane. I responsabili dell'insegnamento sono gli insegnanti di queste materie, ma a volte sono coinvolti anche specialisti esterni. Ogni Cantone tratta in modo diverso le richieste di dispensa. È molto raro che si verifichino problemi con i genitori per questioni relative all'educazione sessuale scolastica e, quando si presentano, è possibile risolverli nel contesto della diretta collaborazione tra gli insegnanti e i genitori. Proprio per questa ragione le linee guida e altri studi relativi all'educazione sessuale scolastica sottolineano l'importanza di una buona collaborazione e comunicazione tra la scuola e la famiglia.

Anche nell'ambito del Piano di studio 21, previsto per tutta la Svizzera tedesca, l'educazione sessuale scolastica non sarà una materia a sé stante. Si prevede che la trasmissione delle competenze utili alla prevenzione e non legate in senso stretto ai contenuti di educazione sessuale avvenga nel primo ciclo10. È quanto specificato nel settore di competenze «Identität, Körper, Gesundheit ­ sich kennen und sich Sorge tragen» (Identità, corpo, salute ­ conoscersi e prendersi cura di sé). Come previsto dal PER della Svizzera romanda, alla fine del primo ciclo gli allievi devono «saper nominare azioni sgradevoli e indesiderate sul proprio corpo e imparare a difendersi (p. es. dire di no, chiedere aiuto)» (NMG 1.2.c). Dai risultati della consultazione11 si evince che secondo i Cantoni di lingua tedesca per il tema dell'educazione sessuale nel Lehrplan 21 è stata trovata una soluzione ampiamente condivisa, in quanto la grande maggioranza non si è espressa a questo proposito.

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Nel Cantone Ticino dagli anni Settanta si pratica un approccio misto: gli insegnanti impartiscono le lezioni di educazione sessuale in collaborazione con specialisti esterni. L'insegnamento ha luogo nell'ambito di progetti inPosizione della FAPERT «Enseignement de l'éducation sexuelle à l'école obligatoire» del 17 maggio 2014, consultabile sul sito www.fapert.ch > Publications > Prises de position.

Il primo ciclo è costituito dalla scuola dell'infanzia, ossia il ciclo iniziale nonché la prima e la seconda classe, frequentata dai bambini di età compresa tra i 4 e gli 8 anni.

Valutazione della consultazione sul Lehrplan 21 del 27 marzo 2014 su Internet all'indirizzo www.lehrplan21 > Auswertungsbericht.

terdisciplinari, delle attività formative quotidiane o in risposta a domande da parte degli allievi. La scuola ha la funzione di completare le nozioni ricevute in famiglia e di curare la collaborazione tra le due parti. I genitori sono informati sistematicamente riguardo ai progetti relativi all'educazione sessuale e non sono previste dispense. Per la prevenzione degli abusi, le scuole possono usufruire di programmi di prevenzione organizzati da attori esterni. In Ticino l'educazione sessuale non è né una materia a sé stante né un argomento che rientra in una materia più ampia, tranne che nella nona classe (HarmoS), in cui fa parte delle scienze naturali. Tutti gli insegnanti sono quindi coinvolti nell'educazione sessuale.

2.2.3

Obiettivi di prevenzione nazionali

Nell'ambito della prevenzione della violenza sessuale sono offerte alle scuole, sin dalla scuola dell'infanzia, azioni e campagne di sensibilizzazione utilizzate e attuate in modo simile nelle diverse regioni linguistiche. I programmi scolastici di prevenzione della violenza sessuale sui bambini hanno l'obiettivo di migliorare le conoscenze e le capacità di autodifesa di questi ultimi, affinché possano evitare potenziali situazioni di pericolo e proteggersi meglio nel caso in cui debbano farvi fronte. A questo scopo, le scuole si basano sui piani di studio cantonali e regionali.

Per elaborare gli abusi dal punto di vista psicologico, è fondamentale che le vittime non si colpevolizzino per l'accaduto. Nell'ambito dei corsi di prevenzione è importante trasmettere un chiaro messaggio a tutti i bambini, affinché comprendano che non sono mai colpevoli se taluni limiti vengono violati contro la loro volontà.

Per la protezione dalle malattie sessualmente trasmissibili e le gravidanze indesiderate, la scuola dell'obbligo si prefigge l'obiettivo che tutti i giovani siano informati all'inizio della pubertà riguardo ai temi più importanti della sessualità. Solo se l'educazione sessuale è parte dell'insegnamento scolastico ordinario è possibile raggiungere questo obiettivo in maniera capillare.

2.3

Genesi dell'iniziativa

2.3.1

Autori e fattori scatenanti

Gli autori dell'iniziativa sono prevalentemente genitori basilesi che si sono uniti in un «comitato dei genitori» nonché parlamentari ed ex parlamentari principalmente dei partiti UDC, PPD e PEV. L'iniziativa popolare è stata presentata da un comitato apartitico12.

All'origine dell'iniziativa vi sono stati diversi servizi dei media nella primavera del 2011, secondo i quali il Cantone di Basilea Città intendeva introdurre l'educazione sessuale obbligatoria nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari. Questa notizia era falsa e fu ufficialmente smentita dal Dipartimento dell'istruzione del

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Comitato apartitico «Protezione contro la sessualizzazione nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari», Casella postale 90, 4011 Basilea; http://schutzinitiative.ch

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Cantone di Basilea Città13. Nel contempo le scatole educative dette «sex-box» messe a disposizione degli insegnanti nelle scuole basilesi, e criticate dai genitori preoccupati, raggiunsero una fama nazionale.

Le scatole contenevano materiale illustrativo, libri e altri supporti ed erano state denominate «sex-box». Nel frattempo la Corte d'appello di Basilea, pur criticando la denominazione «sex-box» in quanto inadatta ai bambini, respinse un ricorso presentato dai genitori. Il Cantone di Basilea Città parlava invece di «materiale d'insegnamento per l'educazione sessuale». Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari del Cantone di Basilea Città non vengono impartite sistematicamente lezioni di educazione sessuale. Nell'insegnamento, la tematica della sessualità è affrontata solo in risposta a domande e azioni spontanee da parte dei bambini, in virtù della consapevolezza che l'educazione sessuale in questa fascia d'età è innanzitutto un compito che spetta ai genitori. Oltre a stabilire che un simile insegnamento reattivo doveva continuare a essere impartito, respingendo il ricorso il tribunale ha anche respinto l'accusa mossa dai genitori secondo cui i contenuti trasmessi sarebbero stati di natura scabrosa.

Nella sua critica, il comitato che ha lanciato l'iniziativa si riferisce soprattutto ai materiali per la scuola dell'infanzia e la scuola elementare che consistono in libri, un puzzle di legno raffigurante un corpo, due bambole e idee per l'insegnamento destinate ai docenti. Questi materiali, però, sono solo un elemento del progetto complessivo del Cantone di Basilea Città. Il Cantone ha elaborato ampie basi per l'introduzione dell'educazione sessuale nelle scuole, descrivendo i ruoli delle diverse parti coinvolte. Queste basi non contemplano l'educazione sessuale obbligatoria a partire dalla scuola dell'infanzia14. In altri Cantoni sono usati materiali simili e in parte identici. Il dibattito nato a Basilea è rimasto tuttavia limitato alle offerte in questo Cantone.

Nel Programma nazionale HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili 2011­2017 (PNHI) dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP)15, approvato dal Consiglio federale il 24 novembre 2010, si legge: «L'educazione sessuale inizia a casa, con i propri genitori, e viene completata a scuola; essa costituisce la base
per promuovere la salute sessuale»16. I promotori dell'iniziativa rimproverano all'UFSP di voler inserire, attraverso questo programma, l'educazione sessuale scolastica obbligatoria nei piani di studio della scuola dell'obbligo in tutto il Paese sin dalla scuola dell'infanzia.

In questo contesto il comitato promotore dell'iniziativa critica il Centro di competenza per l'educazione sessuale a scuola dell'ex Alta scuola pedagogica della Svizzera centrale (PHZ), che oggi non esiste più, e in particolare un documento di base pubblicato dal Centro di competenza già nel 2008. Come finanziamento iniziale questo Centro di competenza beneficiava di un contributo federale di 300 000 franchi all'anno. Considerata la competenza cantonale in ambito scolastico, l'impegno

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Presa di posizione, domande e risposte del Dipartimento dell'istruzione del Cantone di Basilea Città. Si veda www.ed-bs.ch > Bildung > Volksschulen > Sexualerziehung an den Schulen.

Cfr. le linee guida sul sito www.medienmitteilungen.bs.ch Cfr. www.bag.admin.ch/aids > Popolazione interessata > Strategia nazionale di lotta.

Cfr. comunicato stampa www.bag.admin.ch > Documentazione > Archivio > 2010 > 01.12.2010.

finanziario della Confederazione era limitato a metà del 201317. Il principale compito del Centro di competenza era creare i presupposti per l'attuazione di corsi di educazione sessuale adatti al livello scolastico degli allievi18. Il documento di base del 2008 che riassume lo stato più recente della ricerca è ritenuto utile dagli specialisti e ha carattere di raccomandazione. Spetta ai Cantoni decidere come utilizzare queste basi.

2.3.2

Un'iniziativa popolare a due riprese

L'iniziativa popolare «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare» è stata presentata due volte. Poco dopo il primo lancio della raccolta di firme un membro del comitato promotore era stato condannato per violenze sessuali su minori. In seguito a ciò, questo e un altro membro si ritirarono dal comitato d'iniziativa. Dal momento che né il testo dell'iniziativa né la composizione del comitato d'iniziativa possono essere cambiati, i promotori presentarono l'iniziativa con una sola firma valida. Ne conseguì il fallimento dell'iniziativa e la possibilità di lanciarne una seconda con un nuovo comitato.

3

Scopi e tenore dell'iniziativa

3.1

Scopi dell'iniziativa

L'iniziativa popolare «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare» mira a far sì che la responsabilità dell'educazione sessuale spetti unicamente ai genitori. È prevista la possibilità di impartire lezioni volte a prevenire gli abusi sui minori sin dalla scuola dell'infanzia, purché queste non contemplino elementi di educazione sessuale. L'iniziativa prevede che le lezioni di educazione sessuale siano facoltative e che sia consentito impartirle solo ad allievi che hanno compiuto il nono anno di età. Le lezioni obbligatorie in cui sono trasmesse nozioni sulla riproduzione e sullo sviluppo umano possono essere impartite esclusivamente dagli insegnanti di biologia ad allievi che hanno compiuto il dodicesimo anno di età. La partecipazione a lezioni di educazione sessuale che oltrepassino i limiti summenzionati deve essere facoltativa.

3.2

Tenore della normativa proposta

Sotto forma di progetto elaborato, l'iniziativa popolare chiede che l'articolo 11 Cost.

sia integrato con i nuovi capoversi 3­7 (cfr. n. 1.1) che limitano l'educazione sessuale nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare. L'attuale articolo 11 rientra tra i diritti fondamentali e disciplina in linea generale la protezione, la promozione e

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Il Centro di competenza per l'educazione sessuale a scuola presso l'Alta scuola pedagogica di Lucerna è stato chiuso il 30 giugno 2013 per mancanza di finanziamenti.

Dove necessario sono stati sostenuti taluni processi nelle scuole, per esempio tramite un'offerta di consulenza, elaborando materiali didattici e mettendo a disposizione contenuti per la formazione continua degli insegnanti.

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i diritti dei fanciulli e degli adolescenti. Nell'ambito di questo articolo sulla protezione, l'iniziativa limiterebbe la competenza dei Cantoni di disciplinare l'educazione sessuale scolastica.

3.3

Commento e interpretazione del testo dell'iniziativa

3.3.1

Principi per l'interpretazione delle disposizioni costituzionali

3.3.2

Metodo

In generale per interpretare la Costituzione federale ­ analogamente a quanto avviene per le leggi e le ordinanze ­ si deve partire dal tenore di una norma (elemento grammaticale). Se il testo non è chiaro o consente diverse interpretazioni, occorre determinarne la portata effettiva, tenendo conto di ulteriori elementi interpretativi, quali in particolare la genesi della norma (elemento storico) e il suo scopo (elemento teleologico). È inoltre importante determinare il significato che la norma assume in relazione ad altre disposizioni (elemento sistematico). Nell'interpretazione delle leggi ­ come nell'interpretazione della Costituzione ­ non si privilegia o si applica esclusivamente un unico elemento interpretativo, ma i vari elementi interpretativi sono considerati in modo complementare. Bisogna quindi decidere caso per caso il metodo (o la combinazione di metodi) più adatto a cogliere correttamente il senso della disposizione costituzionale da interpretare (il cosiddetto pluralismo dei metodi)19. La volontà dei promotori di una nuova norma costituzionale non è determinante, ma può essere considerata nel contesto dell'interpretazione storica20.

Fintantoché il legislatore stesso non attribuisce espressamente la priorità a singole disposizioni costituzionali21, vale il principio dell'equivalenza delle norme costituzionali22. Pertanto i principi sviluppati per l'interpretazione giuridica, secondo cui il diritto posteriore prevale su quello anteriore e la norma speciale prevale su quella generale, nell'interpretazione costituzionale non possono essere applicati schematicamente23.

In aggiunta agli elementi generali di interpretazione, nel presente contesto deve essere considerata l'interpretazione armonizzante (o la creazione di una concordanza pratica)24 in base alla quale il legislatore è tenuto a considerare tutti gli obiettivi costituzionali interessati dalla questione. Le norme costituzionali devono essere

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Häfelin Ulrich/Haller Walter/Keller Helen, 2012, n. 130.

Rapporto del Consiglio federale del 5 marzo 2010 sulla relazione tra il diritto internazionale e il diritto nazionale (FF 2010 2015), n. 8.7.1.2.

Cfr. Biaggini Giovanni: Über die Auslegung der Bundesverfassung und ihr Verhältnis zur EMRK, ZBI 6/2013, pag. 322 seg.

Tschannen Pierre, Staatsrecht der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 3a ed., Berna Stämpfli 2011, § 4 n. 13, § 9 n. 5; Müller Jörg Paul, Wie wird sich das Bundesgericht mit dem Minarettverbot auseinandersetzen? in: Jusletter 01.03 2010 n. 7; cfr. inoltre DTF 105 Ia 330 consid. 3c; DTF 139 116 consid. 4.2.1.

Tschannen 2011, § 4 n. 16.

Rhinow René / Schefer Markus, Schweizerisches Verfassungsrecht, 2a ed. Basilea, Helbing / Lichtenhahn 2009, n. 524, 529; Hangartner Ivo, Unklarheiten bei Volksinitiativen. Bemerkungen aus Anlass des neuen Art. 121 Abs. 3­6 BV (Ausschaffungsinitiative), AJP 2011, pag. 473.

interpretate in modo da evitare nei limiti del possibile contraddizioni all'interno della Costituzione25.

3.3.3

Estensione dell'articolo 11 Cost. (basi legali)

L'attuale articolo 11 Cost. tiene conto, sul piano costituzionale, delle disposizioni di diritto internazionale per la tutela del benessere del minore, in particolare della Convenzione sui diritti del fanciullo26. È composto da due capoversi: il capoverso 1 stabilisce che i fanciulli e gli adolescenti hanno diritto a particolare protezione della loro incolumità e del loro sviluppo; il capoverso 2 riconosce loro il diritto di esercitare autonomamente i propri diritti nei limiti delle proprie capacità. L'iniziativa popolare si prefigge ora di estendere questo articolo, che fa parte dei diritti fondamentali, aggiungendo cinque capoversi (cfr. n. 1.1).

I nuovi capoversi 3­7 stabiliscono materialmente l'organizzazione dei contenuti dell'insegnamento soprattutto nella scuola dell'infanzia e nella scuola dell'obbligo.

L'estensione dell'articolo 11 Cost. auspicato dall'iniziativa popolare contrasta con l'autonomia cantonale nel campo scolastico sancita dall'articolo 62 Cost. Una modifica dell'articolo 11 implicherebbe la necessità di trovare un equilibrio tra le due norme costituzionali.

L'organizzazione della scuola dell'obbligo e delle scuole dell'infanzia spetta interamente ai Cantoni e ai Comuni. Conformemente all'articolo 62 capoverso 1 Cost., il settore scolastico compete ai Cantoni, che sono tenuti a provvedere a un'istruzione scolastica di base sufficiente per tutti i fanciulli e gli adolescenti residenti in Svizzera. Sempre secondo la Costituzione federale la Confederazione e i Cantoni sono inoltre tenuti a tener conto, nell'adempimento dei loro compiti, degli speciali bisogni di incoraggiamento e protezione dell'infanzia e della gioventù (art. 67 cpv. 1 Cost.).

Il concetto giuridico di «istruzione scolastica di base sufficiente» è un concetto vago e lascia quindi ai Cantoni un ampio margine di azione per organizzare l'istruzione scolastica di base. Spetta a loro stabilire gli obiettivi, i metodi, la struttura e i contenuti dell'insegnamento e adeguarli alle esigenze economiche, culturali e sociali in continuo mutamento. A tal fine devono basarsi sulle direttive programmatiche contenute nelle norme del diritto internazionale del settore e nella Costituzione federale. I capoversi proposti sono da considerarsi capoversi che precisano l'autonomia cantonale in campo scolastico sancita dalla
Costituzione e pertanto prevalgono sul principio generale.

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'articolo 19 Cost.

l'istruzione scolastica di base deve preparare ogni individuo adeguatamente a una vita responsabile nella quotidianità. Il diritto costituzionale viene violato se la formazione è limitata al punto tale da non garantire più le pari opportunità (art. 2 cpv. 3 Cost.) o la presenza di contenuti ritenuti indispensabili per realizzare le norme e i valori dello spazio formativo27.

25 26 27

Sulla questione relativa ai limiti di un'interpretazione armonizzante, cfr. Biaggini, 2013, pag. 321.

Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, RS 0.107.

Cfr. anche Ehrenzeller, B., Schott, M. (2008). St. Galler Kommentar zu Art. 62 BV.

673

3.3.4

Le nuove disposizioni dell'iniziativa

Come menzionato sopra, l'iniziativa popolare non conferisce alla Confederazione alcuna competenza diretta per quanto riguarda la regolamentazione dell'educazione sessuale nella scuola dell'obbligo. L'esecuzione concreta spetta ai Cantoni, la Confederazione non formulerà prescrizioni in merito. Nella seguente interpretazione delle singole disposizioni dell'iniziativa popolare si cercherà essenzialmente di identificare possibili contraddizioni e problemi di attuazione.

Art. 11 cpv. 3 3

L'educazione sessuale spetta ai genitori.

L'articolo 11 capoverso 3 ribadisce il diritto e la dottrina attuali. Già in base al diritto vigente la responsabilità dell'educazione sessuale dei bambini e degli adolescenti spetta in primo luogo ai genitori. Conformemente al mandato costituzionale, il Codice Civile (CC)28 conferisce ai genitori la principale responsabilità in merito alla cura e all'educazione dei minori e li esorta a procurare ai propri figli un'appropriata istruzione generale e professionale, conforme quanto possibile alle loro attitudini e inclinazioni. Ma diversamente da come chiesto dall'iniziativa, oggi i genitori sono obbligati a collaborare appropriatamente con la scuola a questo scopo (art. 302 CC).

Il mandato formativo pubblico si affianca al diritto esclusivo dei genitori nell'educazione. Concretamente, la scuola sostiene i genitori nell'educazione sessuale dei bambini e degli adolescenti offrendo lezioni di educazione sessuale adeguate all'età e al livello scolastico degli allievi e, nell'ambito dell'insegnamento, offre un importante contributo, sin dalla scuola dell'infanzia, all'efficace prevenzione della violenza sessuale.

Art. 11 cpv. 4 Lezioni volte a prevenire gli abusi su minori possono essere impartite a cominciare dalla scuola dell'infanzia. Tali lezioni non contemplano elementi di educazione sessuale.

4

Il capoverso 4 prevede la possibilità di impartire lezioni volte a prevenire gli abusi su minori, purché tali lezioni non contemplino elementi di educazione sessuale. In tal modo si riconosce l'importanza fondamentale della sensibilizzazione in quest'ambito sin dalla scuola dell'infanzia.

Se, come si deduce dalla formulazione del capoverso 6, per lezioni contenenti elementi di educazione sessuale si intende la trasmissione di contenuti come la denominazione generale degli organi sessuali, le differenze tra uomo e donna ecc. questa disposizione metterebbe in discussione le offerte di prevenzione esistenti. Le campagne di prevenzione condotte nei primi anni della scuola elementare o persino nella

28

674

RS 210

scuola dell'infanzia (p. es. «Il mio corpo mi appartiene!»)29 non potrebbero più essere portate avanti. Il nostro Collegio e le autorità cantonali preposte alla formazione ritengono che la corretta denominazione delle parti del corpo insegnata nella scuola dell'infanzia non possa essere considerata elemento di educazione sessuale.

Bisogna partire dal presupposto che senza la trasmissione, adeguata all'età, di conoscenze e competenze su determinati concetti di base di educazione sessuale non è possibile far apprendere in maniera duratura i concetti legati alla prevenzione degli abusi sui minori. Più precisamente, il nostro Collegio non è a conoscenza di modelli o metodi che consentano di realizzare un'efficace prevenzione senza trasmettere le basi dell'educazione sessuale, per esempio senza nominare gli organi genitali.

Art. 11 cpv. 5 Lezioni facoltative di educazione sessuale possono essere impartite dagli insegnanti di classe a fanciulli e adolescenti che hanno compiuto il nono anno di età.

5

Secondo questa disposizione le lezioni di educazione sessuale possono essere impartite ad allievi che hanno compiuto il nono anno di età, ma non sono obbligatorie. A impartirle devono essere obbligatoriamente gli insegnanti di classe e la partecipazione degli allievi deve essere facoltativa. Non è chiaro dal punto di vista terminologico che cosa intendano i promotori dell'iniziativa per «lezioni di educazione sessuale» e in che modo questa definizione si distinguerebbe dagli altri termini utilizzati nel testo dell'iniziativa («educazione sessuale», «elementi di educazione sessuale», «lezioni di educazione sessuale che oltrepassano i limiti anzidetti» e «trasmissione di informazioni all'interno dell'insegnamento della biologia»). Fondandosi su quanto detto in precedenza, il nostro Collegio suppone che le «lezioni di educazione sessuale» citate al capoverso 5 corrispondano alla definizione che figura nel numero 2.1 (Lezioni di educazione sessuale, educazione sessuale scolastica).

Anche la formulazione «(...) che hanno compiuto il nono anno di età» deve essere chiarita. Supponendo che per i promotori dell'iniziativa l'età di nove anni compiuti coincida con la fine dalla terza classe della scuola elementare, le lezioni facoltative di educazione sessuale potrebbero essere impartite a partire dalla quarta classe.

Secondo la prassi seguita finora l'insegnamento dell'educazione sessuale inizia verso la fine della scuola elementare (quinta/sesta classe)30. All'inizio della quinta classe gli allievi della scuola elementare hanno in genere almeno dieci anni. Il momento dell'inizio dell'insegnamento dell'educazione sessuale è scelto dunque in modo tale che le ragazze siano informate adeguatamente prima del loro primo ciclo mestruale sui cambiamenti che dovranno affrontare.

Pertanto è chiaro che la fascia d'età scelta dai promotori non è in contrasto con la prassi seguita attualmente in materia di educazione se. Tuttavia, l'età stabilita nel testo dell'iniziativa pone un problema poiché gli allievi che hanno compiuto il nono anno di età potrebbero trovarsi in classi diverse. Le lezioni di educazione sessuale

29

30

Per il progetto «Il mio corpo mi appartiene», realizzato dalla Fondazione svizzera per la protezione dell'infanzia e trasferito ai Cantoni dal 2013 (almeno 13 Cantoni lo hanno già adottato), consultare il sito http://kinderschutz.ch (disponibile in tedesco e francese).

Nel presente messaggio non è stato impiegato il calcolo secondo il sistema HarmoS.

675

facoltative richiederebbero dunque una divisione delle classi, estremamente difficile da organizzare.

Per quanto riguarda l'auspicato carattere facoltativo dell'insegnamento e la regola vincolante che le lezioni siano impartite dagli insegnanti di classe, i problemi che sorgono sono i seguenti.

Carattere facoltativo: come già constatato, l'educazione sessuale non è una materia vera e propria. I temi relativi alla sessualità rientrano in altri ambiti specifici che trattano temi più ampi di tipo sociale o legati alle scienze umane. La possibilità per gli allievi di farsi esonerare dalle lezioni di educazione sessuale costringerebbe la scuola a separare queste lezioni dalle altre. Ciò renderebbe impossibile attuare in maniera sensata i piani di studio per l'insegnamento dell'educazione sessuale come avviene nella Svizzera tedesca. Significherebbe, inoltre, che i principi di morale sessuale dei genitori avrebbero un peso maggiore rispetto alle raccomandazioni degli esperti riguardanti la promozione della salute e la prevenzione. Se i corsi di educazione sessuale fossero facoltativi, non sarebbe più possibile garantire che tutti i ragazzi all'inizio della pubertà siano informati sui temi più importanti relativi alla sessualità per rispettare l'obbligo di assicurare un'«istruzione scolastica di base sufficiente» e «pari opportunità». Nella Svizzera romanda e nel Cantone Ticino, dove le lezioni sulla prevenzione degli abusi sessuali e le lezioni di educazione sessuale vengono impartite nel quadro di corsi tenuti esclusivamente da specialisti esterni, l'esonero è possibile e disciplinato. Non è invece previsto l'esonero dall'insegnamento della biologia, all'interno del quale sono trasmesse informazioni sulla riproduzione umana.

Insegnanti di classe: prescrivendo che le lezioni di educazione sessuale devono essere impartite unicamente dagli insegnanti di classe, ogni insegnante di classe dovrà trasmettere contenuti di educazione sessuale. Gli specialisti esterni non sarebbero quindi più ammessi. Sarebbe anche impossibile dividere la classe, in modo che la lezione di educazione sessuale sia impartita alle ragazze da una donna e ai ragazzi da un uomo. Questa limitazione non solo rappresenta una forte ingerenza nell'organizzazione della scuola, ma impedirebbe del tutto l'impiego di sperimentati modelli
d'insegnamento che prevedono il ricorso a specialisti (da anni prassi indiscussa nella Svizzera romanda e in diversi Cantoni della Svizzera tedesca).

Si noti che la validità giuridica delle disposizioni contenute nel testo dell'iniziativa non è limitata alla scuola obbligatoria. I limiti imposti nel capoverso 5 valgono quindi anche per tutti gli allievi fino ai 18 anni compiuti che frequentano le scuole professionali e le scuole di cultura generale di livello secondario II.

Art. 11 cpv. 6 Lezioni obbligatorie destinate alla trasmissione di informazioni sulla riproduzione e sullo sviluppo umani possono essere impartite dagli insegnanti di biologia a fanciulli e adolescenti che hanno compiuto il dodicesimo anno di età.

6

Il capoverso 6 consente le lezioni obbligatorie destinate alla trasmissione di informazioni sulla riproduzione e sullo sviluppo umani impartite nell'ambito dell'insegnamento della biologia ad allievi che hanno compiuto il dodicesimo anno di età.

Secondo il tenore di questa disposizione, queste lezioni potrebbero avvenire anche 676

nell'ambito di un altro insegnamento, nella misura in cui siano tenute dall'insegnante di biologia. Un insegnante se non è insegnante di biologia non può dunque impartire queste lezioni obbligatorie; può invece impartire lezioni di educazione sessuale facoltative.

Se si parte dal presupposto che questa disposizione limita il tema della sessualità ai soli aspetti biologici si può affermare che avrebbe notevoli effetti sui piani di studio svizzeri. Non sarebbe più possibile stabilire un legame con le questioni di scienze umane trattate in altri ambiti (etica, religione, società).

La differenza tra le espressioni «informazioni sulla riproduzione e sullo sviluppo umani» e «lezioni di educazione sessuale» dovrà essere precisata. La prima, in particolare, è assolutamente da interpretare, per esempio al fine di determinare se comprende o meno i metodi contraccettivi e la prevenzione dell'HIV e di altre malattie sessualmente trasmissibili.

Per rendere possibile l'attuazione del capoverso 6 si deve anche chiarire quale classe frequentano gli allievi che hanno compiuto il dodicesimo anno di età. In genere si tratta di allievi che frequentano il livello secondario I. Anche in questo caso, però, si deve ricordare che gli allievi che hanno compiuto dodici anni spesso non si trovano in un'unica classe e che in molte classi la differenza di età tra gli allievi può essere anche di tre anni.

Bisogna inoltre considerare che lo stato dello sviluppo fisico degli allievi che hanno compiuto dodici anni è molto diverso. Una possibile conseguenza della regolamentazione proposta potrebbe essere che allievi di dodici anni già maturi sessualmente si troverebbero a confrontarsi con questioni di riproduzione e sviluppo umani per la prima volta al di fuori della famiglia.

Se fossero offerte lezioni facoltative, la combinazione dei capoversi 5 e 6 potrebbe far sì che i temi che non possono essere trattati nella lezione obbligatoria di cui al capoverso 6 siano trattati già nelle lezioni facoltative di cui al capoverso 5.

Anche per quanto riguarda il capoverso 6 occorre osservare che la validità giuridica delle disposizioni proposte non si limita alla scuola dell'obbligo. I limiti imposti dal capoverso 6 valgono anche per gli allievi fino ai 18 anni compiuti che frequentano le scuole professionali e le scuole di cultura generale del livello secondario II.

Art. 11 cpv. 7 I fanciulli e gli adolescenti non possono essere costretti a seguire lezioni di educazione sessuale che oltrepassano i limiti anzidetti.

7

Il capoverso 7 sottolinea nuovamente il carattere facoltativo già menzionato nel capoverso 5. Dal momento che questo capoverso segue immediatamente il capoverso 6 dedicato alla «trasmissione di informazioni sulla riproduzione e lo sviluppo umani», deve essere interpretato in relazione a quest'ultimo. La partecipazione a una lezione che vada oltre le informazioni summenzionate sarebbe dunque facoltativa e pertanto per queste lezioni valgono per analogia le considerazioni relative al capoverso 5 (lezioni facoltative di educazione sessuale).

677

4

Valutazione dell'iniziativa

4.1

Valutazione degli scopi dell'iniziativa

L'iniziativa popolare si oppone all'educazione sessuale scolastica obbligatoria a partire dalla scuola dell'infanzia. L'iniziativa è stata lanciata in seguito ad alcuni servizi dei media sulla possibile introduzione di lezioni obbligatorie di educazione sessuale nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari basilesi e per le quali gli insegnanti avrebbero ricevuto le cosiddette «sex-box».

Il nostro Collegio e le autorità cantonali preposte alla formazione prendono sul serio le preoccupazioni dei genitori per i loro figli e il timore per un'educazione sessuale non adatta all'età. Ma né le autorità competenti in materia di formazione né le scuole intendono introdurre l'educazione sessuale nelle scuole dell'infanzia o favorire una «sessualizzazione» della scuola dell'infanzia e della scuola elementare. D'altra parte, le lezioni di educazione sessuale, adeguate all'età e al livello scolastico, sono importanti per proteggere i bambini e gli adolescenti dalla violenza sessuale, dalle infezioni sessualmente trasmissibili e dalle gravidanze indesiderate. Un divieto generale dell'educazione sessuale scolastica obbligatoria pertanto non rispetta il principio della protezione del minore. Per queste ragioni il nostro Collegio si esprime senza riserve a favore del mantenimento della prassi odierna per quanto riguarda un sostegno da parte della scuola, adeguato all'età, all'educazione sessuale impartita dai genitori. Incontestabilmente le lezioni volte a prevenire gli abusi sessuali impartite sin dalla scuola dell'infanzia e le lezioni di educazione sessuale impartite a partire dalla fine della scuola elementare presuppongono l'impiego di materiale didattico adatto e una buona collaborazione tra la scuola e la famiglia nell'ambito del tema della sessualità. I Cantoni ne sono consapevoli.

La richiesta dell'iniziativa popolare coinvolge i genitori nel loro ruolo di educatori, i Cantoni nel contesto del loro mandato formativo e il benessere dei minori31.

L'iniziativa popolare non soddisfa la complessità di queste interazioni; al contrario, la sua accettazione potrebbe nuocere alla tutela, al sano sviluppo e alle pari opportunità dei bambini e degli adolescenti indebolendo inoltre la struttura federalistica del sistema formativo svizzero.

Per quanto riguarda alcuni aspetti, le richieste dell'iniziativa
sono compatibili con le norme vigenti, per altri, invece, esse entrano in conflitto o rendono impossibile mantenere l'insegnamento dell'educazione sessuale o la prevenzione degli abusi sessuali nelle forme finora dimostratesi valide. Già oggi l'educazione sessuale è una responsabilità che spetta ai genitori; la scuola sostiene i genitori e completa il loro compito, trasmettendo agli allievi informazioni su fatti e contesti riguardanti la sfera della sessualità nell'ambito delle lezioni di educazione sessuale. Questa trasmissione di conoscenze rientra nel mandato formativo dei Cantoni e fa parte dell'istruzione scolastica di base sufficiente secondo gli articoli 19 e 62 Cost.; dal punto di vista

31

678

Ehrenzeller, B. (2014): Das Elternrecht auf religiöse Erziehung der Kinder im Spannungsfeld von staatlichem Bildungsauftrag und Kindeswohl am Beispiel des Sexualkundeunterrichtes. In: Liechtenstein-Institut (Hg.): Beiträge zum liechtensteinischen Recht aus nationaler und internationaler Perspektive. Festschrift zum 70. Geburtstag von Herbert Wille.

Schaan: Verlag der Liechtensteinischen Akademischen Gesellschaft (Liechtenstein Politische Schriften, Bd. 54), pag. 201­221.

delle pari opportunità che devono essere garantite a tutti i bambini e adolescenti è altrettanto necessaria di un efficace lavoro di prevenzione degli abusi sessuali svolto sin dalla scuola dell'infanzia.

4.2

Ripercussioni in caso di accettazione

4.2.1

Nessuna ripercussione sulla competenza normativa della Confederazione

L'articolo 3 Cost. disciplina in modo generale il sistema della ripartizione delle competenze tra la Confederazione e i Cantoni e stabilisce che i Cantoni esercitano tutti i diritti non delegati alla Confederazione (competenza originaria dei Cantoni).

L'articolo 42 capoverso 1 Cost. riprende questo principio e stabilisce che la Confederazione adempie i compiti che le sono assegnati dalla Costituzione. La Confederazione può dunque essere attiva solo in quegli ambiti per cui la Costituzione federale l'ha definita competente e le conferisce il diritto di agire. Tutte le competenze non attribuite alla Confederazione rimangono ai Cantoni. Secondo l'articolo 43 Cost., questi ultimi determinano quali compiti adempiere nell'ambito delle loro competenze. Il principio dell'articolo 43 Cost. tuttavia non ha un valore assoluto: la competenza dei Cantoni viene limitata nella misura in cui in taluni settori, pur di loro competenza, la Costituzione delega loro compiti specifici o prescrive loro in che modo devono svolgere un compito.

L'articolo 11 Cost. che l'iniziativa popolare chiede di ampliare è inserito nel capitolo dei principi fondamentali della Costituzione federale. L'articolo 35 capoverso 2 Cost. stabilisce che chi svolge un compito statale deve rispettare i diritti fondamentali e contribuire ad attuarli32. I diritti fondamentali non motivano però nuove competenze. La Confederazione e i Cantoni devono rispettare i diritti fondamentali nei rispettivi ambiti di competenza. Nel settore della scuola dell'obbligo la competenza spetta ai Cantoni, pertanto la Confederazione non è né preposta né tenuta a concretizzare il testo dell'iniziativa. Attuare l'iniziativa spetta unicamente ai Cantoni.

4.2.2

Restrizione dell'autonomia cantonale in ambito scolastico

Il testo dell'iniziativa contiene concrete indicazioni che stabiliscono se e in che modo deve essere organizzata l'educazione sessuale nella scuola dell'infanzia e nella scuola dell'obbligo. Influenza dunque in modo diretto e molto limitante l'autonomia cantonale in materia scolastica stabilita dall'articolo 62 Cost.

32

Messaggio del 20 novembre 1996 concernente la revisione della Costituzione federale, FF 1997 I 1 196.

679

4.2.3

Il diritto dei genitori all'educazione rimane inalterato

Il diritto dei genitori all'educazione deriva dai principi della Costituzione federale, del Codice civile, dal Patto I dell'ONU33 e dalla Convenzione sui diritti del fanciullo34. Questo primato viene applicato dai Cantoni già oggi anche senza le disposizioni dell'iniziativa popolare.

4.2.4

Limitazione del mandato formativo pubblico

L'educazione sessuale finora ha fatto parte della scuola dell'obbligo e gli allievi sono tenuti a parteciparvi. Anche se non esplicitamente, i capoversi 5­7 del testo dell'iniziativa vietano di fatto e fino alla maggiore età le lezioni di educazione sessuale obbligatorie, adeguate al livello scolastico, durante la scuola dell'obbligo e la formazione generale e professionale del livello secondario II. In questo modo non sarebbe più possibile garantire che tutti i ragazzi all'inizio della pubertà siano a conoscenza dei temi più importanti della sessualità. Con l'accettazione dell'iniziativa sorgerebbe anche un conflitto tra l'articolo 11 Cost. e il mandato formativo dello Stato definito dalla Costituzione federale (art. 19 e 62 Cost.). Non potrebbe essere garantita, o potrebbe esserlo solo in parte, un'istruzione scolastica di base sufficiente, come è intesa dalla dottrina e dalla giurisprudenza attuali.

Secondo il nostro Collegio l'accettazione dell'iniziativa metterebbe anche a rischio il benessere a cui tutti i minori hanno diritto. Per garantire l'integrità personale e la protezione dagli abusi sessuali, dal contagio dell'HIV e da altre infezioni sessualmente trasmissibili nonché da gravidanze indesiderate è essenziale fornire a fanciulli e adolescenti un'informazione e un'educazione sessuale adeguate all'età e allo sviluppo. Affinché tutti vi abbiano accesso, questa azione d'informazione deve necessariamente aver luogo nell'ambito dell'istruzione scolastica di base. Il mandato formativo così inteso non è in contrasto con il diritto dei genitori di educare i propri figli, ma al contrario lo completa. Come parte del mandato formativo pubblico, la scuola trasmette soprattutto nozioni sulla sessualità e la prevenzione dell'HIV e di altre malattie sessualmente trasmissibili. Questo compito della scuola è tanto più importante se si pensa che i giovani raggiungono la pubertà e la maturità sessuale con sempre più anticipo.

4.2.5

Prevenzione efficace a rischio

Se l'iniziativa venisse approvata, la sessualità in senso lato non potrebbe più essere trattata nelle scuole e il tema della riproduzione umana potrebbe essere affrontato solo a partire dai dodici anni ed esclusivamente da parte del docente di biologia nell'ambito delle lezioni di questa materia. Questo impedirebbe o renderebbe perlomeno difficile assicurare un'efficace prevenzione della violenza sessuale, delle gravidanze indesiderate e delle malattie sessualmente trasmissibili basata sulle conoscenze trasmesse attraverso l'educazione sessuale.

33 34

680

Patto internazionale del 16 dicembre 1996 relativo ai diritti economici, sociali e culturali, RS 0.103.1.

Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, RS 0.107.

Dal momento che i bambini e gli adolescenti hanno il diritto di beneficiare di una particolare protezione della propria integrità, per la Confederazione queste esigenze di prevenzione sono fondamentali. In seno al Dipartimento federale dell'interno (DFI) due uffici sono competenti per le misure di prevenzione: l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS), preposto alla prevenzione della violenza sessuale, e l'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), preposto alla prevenzione delle malattie infettive sessualmente trasmissibili.

Prevenzione della violenza sessuale ai danni di bambini e adolescenti Lo studio Optimus Svizzera35 ha mostrato che la maggior parte degli abusi sessuali sui bambini sono compiuti all'interno della ristretta cerchia familiare, ossia dal padre, dal fratello, dalla madre, dallo zio o da un amico di uno dei genitori. Per quanto riguarda gli adolescenti, invece, le violenze avvengono soprattutto ad opera di coetanei. Gli aggressori sono dunque le persone più vicine alle vittime o persino parenti. Un altro studio36 sulle strategie usate dagli autori di abusi37 mostra che questi cercano deliberatamente condizioni favorevoli che rendono possibili i loro atti, tra cui l'ignoranza completa o parziale della vittima in materia sessuale.

Conformemente agli obiettivi di prevenzione nazionali (cfr. n. 2), per proteggere i bambini e gli adolescenti dagli abusi sessuali è indispensabile impartire un'educazione sessuale adatta all'età e al livello scolastico. Dal momento che tutti i minori sono esposti al rischio di essere vittime di violenza sessuale, è importante che tutti i bambini e gli adolescenti in Svizzera possano beneficiare di misure di prevenzione indipendentemente dalla situazione familiare, perché anche all'interno della famiglia si possono ritrovare i fattori di rischio che possono generare abusi sessuali. È necessario insegnare precocemente ai minori come proteggersi dagli abusi sessuali e come parlarne. La realizzazione e il finanziamento di misure preventive rientra essenzialmente nel settore di competenza dei Cantoni. L'UFAS può sostenere finanziariamente le misure di prevenzione dei Cantoni e delle organizzazioni private.

Prevenzione dell'HIV e di altre infezioni sessualmente trasmissibili Le lezioni di educazione sessuale sono indispensabili anche per
quanto riguarda la prevenzione delle infezioni sessualmente trasmissibili. La legge del 18 dicembre 197038 sulle epidemie incarica infatti la Confederazione e i Cantoni di adottare le misure necessarie per combattere le malattie trasmissibili dell'uomo. Nella nuova legge del 28 settembre 201239 sulle epidemie, l'articolo 5 capoverso 1 lettera c stabilisce che l'UFSP, coinvolgendo i Cantoni, elabora programmi nazionali su temi specifici per individuare, sorvegliare, prevenire e combattere le malattie trasmissibili. Tra l'altro sono menzionate esplicitamente l'HIV e altre malattie sessualmente

35 36

37

38 39

Averdijk, M., Müller-Johnson, K., Eisner, M. (2012) Sexual Victimization of Children and Adolescents in Switzerland.

Heiliger, A. (2001). Täterstrategien bei sexuellem Missbrauch und Ansätze zur Prävention. In: Beiträge zur feministischen Theorie und Praxis, 56/57 Colonia. Eigenverlag, pag. 71­82.

Secondo le statistiche disponibili, sono soprattutto gli uomini a commettere abusi e a non rispettare i limiti. Se si parla di «autori di abusi sessuali» è perché ci si basa su quelli che finora sono stati i casi più frequenti, ma con questo non si intende negare che anche le donne commettano violenze sessuali.

RS 818.101 FF 2012 7201

681

trasmissibili. Anche in questo caso, per garantire pari opportunità, è opportuno e importante impartire a tutti i livelli della scuola dell'obbligo lezioni di educazione sessuale adatti all'età e che completano l'educazione familiare.

4.2.6

Ripercussioni finanziarie in caso di accettazione

Dal momento che l'iniziativa non conferisce alla Confederazione nuove competenze normative o nuovi obblighi normativi, non si prevedono ripercussioni finanziarie.

Per i Cantoni, invece, potrebbero esservi conseguenze finanziarie a causa della necessità di riorganizzare l'insegnamento e di modificare le leggi cantonali in materia scolastica nonché i piani di studio e gli strumenti pedagogici.

4.3

Lacune dell'iniziativa

4.3.1

Imprecisioni e contraddizioni nel testo dell'iniziativa

L'interpretazione del tenore e dei vari termini dell'iniziativa popolare non sono chiari. Vi sono molte imprecisioni e contraddizioni, sia tra i diversi termini utilizzati che tra il tenore dei singoli capoversi (cfr. n. 3.3).

Già il titolo dell'iniziativa popolare è ambiguo. L'iniziativa parla di «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare», laddove il termine «sessualizzazione» ­ così come indicato sul sito Internet del comitato ­ è associato sia alla pornografia, sia alle spiegazioni fornite a scuola nell'ambito dell'educazione sessuale. Dunque non è chiaro che cosa intendano i promotori dell'iniziativa per «sessualizzazione». Il testo stesso dell'iniziativa è poco chiaro e dunque non permette di chiarire il senso da dare al titolo.

Nelle singole disposizioni del testo dell'iniziativa sono utilizzati i termini «educazione sessuale» e «lezioni (facoltative) di educazione sessuale», senza spiegare che cosa si intenda per le varie espressioni o quali contenuti implichino a livello di insegnamento. Il tenore permette unicamente di supporre che i promotori dell'iniziativa distinguono le lezioni di educazione sessuale da quelle sulla prevenzione, e queste ultime dall'insegnamento di biologia sulla riproduzione e lo sviluppo umani.

Non è però chiaro se e in che misura questi concetti si differenzino effettivamente, anche considerando le informazioni supplementari fornite dal comitato.

Sebbene il testo lo lasci supporre, l'iniziativa non contiene disposizioni sulla protezione. Anche tenendo conto della documentazione fornita dal comitato d'iniziativa non è chiaro in che misura la cosiddetta «sessualizzazione» di cui parlano i promotori possa nuocere ai minori. Nei singoli casi illustrati (p.es. «il gioco del dottore» con il rischio di lesioni) non viene spiegato in che misura questi rischi siano la conseguenza delle lezioni di educazione sessuale. Il nostro Collegio non è a conoscenza di studi scientifici rilevanti che possano far supporre che l'educazione sessuale adatta all'età e al livello scolastico finora praticata in Svizzera nell'ambito dell'istruzione scolastica di base possa danneggiare i minori.

Inoltre, la documentazione che accompagna l'iniziativa contiene affermazioni inesatte. L'idea che l'educazione sessuale debba essere introdotta nella scuola del-

682

l'infanzia è infondata40. Nemmeno la Confederazione ha mai chiesto che nei piani di studio della scuola dell'obbligo fosse inserita l'educazione sessuale obbligatoria a partire dalle scuole dell'infanzia.

Le argomentazioni avanzate dal comitato d'iniziativa, secondo cui nell'ambito delle lezioni di educazione sessuale i bambini sarebbero indotti a compiere atti sessuali, che verrebbero scioccati con materiale pornografico e che i valori cristiani sarebbero calpestati sono prive di fondamento. Il corpo docente della Svizzera tedesca smentisce queste affermazioni in una presa di posizione e pone le lezioni di educazione sessuale in un contesto più ampio, che include la vita di coppia, la parità di diritti, il rispetto e l'autodeterminazione41.

4.3.2

Attuazione problematica

A causa delle imprecisioni e delle contraddizioni del testo dell'iniziativa, nel caso di una sua accettazione sorgerebbero diverse situazioni di conflitto tra norme. Il testo dell'iniziativa, in quanto testo costituzionale, per essere applicato richiederebbe un grande sforzo di interpretazione e di precisazione. L'articolo 62 Cost. conferisce ai Cantoni una competenza esclusiva nell'ambito dell'istruzione scolastica di base, anche per quanto riguarda l'istruzione scolastica speciale. Spetterebbe dunque ai Cantoni vegliare sull'osservanza delle nuove disposizioni costituzionali facendo in modo che i principi sanciti nell'articolo 11 Cost. siano tradotti nei piani di studio regionali42. In questo caso dovrebbero essere previste modifiche profonde e in parte difficilmente applicabili, nonostante negli ultimi anni la prassi in merito all'educazione sessuale e alla prevenzione degli abusi sessuali non abbia dato luogo a problemi.

L'età degli allievi rappresenterebbe un concreto problema nell'applicazione. L'iniziativa attribuisce le disposizioni proposte nel capoverso 4 a un livello scolastico (scuola dell'infanzia) e quelle proposte nei capoversi 5 e 6 a differenti fasce di età.

Questa situazione porrebbe alle scuole difficoltà sul piano organizzativo, in quanto l'insegnamento in questione può essere impartito solo quando l'allievo più giovane della classe ha raggiunto il limite di età. Spesso in una classe la differenza di età tra gli allievi può essere anche di tre anni.

Inoltre, la validità giuridica delle disposizioni non è limitata al periodo della scuola dell'obbligo: i limiti imposti nei capoversi 5 e 6 varrebbero anche per le scuole professionali e di cultura generale del livello secondario II fino alla maggiore età.

40

41

42

Cfr. Comunicato stampa «Lehrplan 21: Keine Sexualerziehung im Kindergarten» del 16 giugno 2011 della Deutschschweizer Erziehungsdirektorenkonferenz (D-EDK), disponibile solo in tedesco sul sito http://d-edk.ch > Dokumentation > Medienarchiv.

«Unaufgeklärte Kinder sind ausgeliefert»; presa di posizione dell'associazione mantello Lehrerinnen und Lehrer Schweiz (LCH) sulla «Petition gegen die Sexualisierung der Volksschule», 22.8.2011; disponibile solo in tedesco sul sito www.lch.ch > Publikationen > Bildung Schweiz > Dokument > 9_2011.

Conformemente agli articoli 3 e 42 Cost., la Confederazione è competente del disciplinamento di determinati ambiti nella misura in cui tale compito le sia assegnato dalla Costituzione. In assenza di tale autorizzazione, il disciplinamento spetta ai Cantoni. La Costituzione federale non contiene clausole generali a favore della Confederazione, ma in singoli articoli le attribuisce la competenza per determinati ambiti specifici, in genere chiaramente definiti.

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4.4

Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera

In relazione alla presente iniziativa popolare si deve tener conto anche delle disposizioni internazionali determinanti per la Svizzera. Il nostro Paese ha ratificato diversi trattati nei quali s'impegna a considerare prioritario il benessere dei fanciulli in tutte le sue azioni che li riguardano e a combattere l'abuso sui minori e, tramite la prevenzione, le malattie sessualmente trasmissibili come l'Aids.

La Convenzione dell'ONU sui diritti del fanciullo43 chiede di adottare ogni misura educativa per tutelare il fanciullo contro ogni forma di violenza e di negligenza, per tutto il tempo in cui è affidato ai genitori o a ogni altra persona che ha il suo affidamento (art. 19 della Convenzione).

La Convenzione di Lanzarote44 obbliga gli Stati contraenti a informare i minori, nel corso dell'istruzione scolastica e in modo adatto alla loro età, sui mezzi di tutela contro i rischi di sfruttamento e di abuso sessuale. Ciò deve avvenire nell'ambito dell'educazione sessuale (art. 6 della Convenzione). Nel messaggio concernente la ratifica di tale Convenzione si spiega che in base all'articolo 62 Cost, sono i Cantoni a essere competenti di tali misure, sostenuti dalla Confederazione tramite diversi programmi di prevenzione45. La Convenzione obbliga inoltre le parti contraenti ad adottare misure di prevenzione per evitare qualsiasi forma di sfruttamento e abuso sessuale a danno dei minori e a tutelarli. Tra queste misure rientra la sensibilizzazione dei bambini, dei genitori e delle persone che svolgono un lavoro a contatto con i bambini. L'Ufficio regionale dell'OMS per l'Europa e il Centro federale per l'educazione alla salute (Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung, BZgA) in Germania hanno pubblicato delle «norme di educazione sessuale in Europa».

La «Dichiarazione d'impegno sull'HIV/Aids» (2001)46 e il sesto degli «Obiettivi di sviluppo del Millennio» (2000) dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite47 sono i punti di riferimento per la prevenzione dell'HIV/Aids a livello internazionale.

Questi impegni globali sono stati ribaditi nel 200648 e nel 201149 tramite una dichiarazione politica dell'Assemblea generale dell'ONU che mette in primo piano il principio dell'accesso generale alla prevenzione, alla diagnosi, alla terapia e alle cure mediche. A livello europeo l'impegno è stato completato con la «Dichiarazione di Dublino sul partenariato di lotta contro l'HIV/Aids in Europa e Asia centrale» del

43 44 45

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Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo, RS 0.107.

Convenzione del Consiglio d'Europa del 25 ottobre 2007 sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali, RS 0.311.40.

Messaggio del 4 luglio 2012 concernente l'approvazione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento e l'abuso sessuali (Convenzione di Lanzarote) e la sua trasposizione (modifica del Codice penale), FF 2012 6761, n. 2.2.2 segg.

www.unaids.org > A propos > Déclarations et Objectifs des Nations Unies > 2001 ­ Déclaration d'engagement sur le VIH/sida www.un.org > Développement > Les objectifs du Millénaire pour le développement (OMD) www.unaids.org > A propos > Déclarations et Objectifs des Nations Unies > 2006 ­ Déclaration politique sur le VIH/sida www.unaids.org > A propos > Déclarations et Objectifs des Nations Unies > 2011 ­ Déclaration d'engagement sur le VIH/sida

200450. La Dichiarazione sottolinea l'importanza dell'educazione sessuale adeguata al livello scolastico.

La prassi scolastica odierna dell'educazione sessuale seguita nei Cantoni è compatibile con gli obblighi internazionali. Nel caso di un'accettazione dell'iniziativa si dovrà nuovamente valutare con i Cantoni se sarà ancora possibile rispettare gli impegni internazionali sulla protezione dei minori e nell'ambito dei diritti dei minori.

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Conclusioni

Con il presente messaggio vi proponiamo, senza presentare alcun controprogetto, di sottoporre l'iniziativa popolare «Protezione dalla sessualizzazione nella scuola dell'infanzia e nella scuola elementare» al voto del Popolo e dei Cantoni con la raccomandazione di respingerla. L'autonomia dei Cantoni in campo scolastico non deve essere limitata.

Quanto richiesto dall'iniziativa, ossia la forte limitazione dell'educazione sessuale scolastica in tutta la Svizzera, che non tiene conto né dell'età né della realtà, è sproporzionato rispetto ai suoi fattori scatenanti, ossia i contestati materiali didattici utilizzati nelle scuole basilesi e l'idea erronea che l'educazione sessuale obbligatoria sarebbe stata introdotta sin dalla scuola dell'infanzia.

I timori alla base dell'iniziativa popolare possono essere in gran parte dissipati, mentre per quanto riguarda l'attuazione dei piani di studio nelle regioni linguistiche tali timori sono infondati. Secondo il diritto vigente, dell'educazione sessuale dei bambini e degli adolescenti sono responsabili in primo luogo i genitori, che sono sostenuti dalla scuola per mezzo di lezioni di educazione sessuale adatta all'età e al livello scolastico. A ciò si aggiunge che nemmeno i nuovi piani di studio (PER, Lehrplan 21 e Piano di studio del Ticino) introducono l'educazione sessuale come materia a sé stante. L'educazione sessuale è e rimane parte di ambiti specialistici più ampi (ad es. «natura, uomo e società») o rientra, come nel Cantone Ticino, tra le responsabilità di tutti gli insegnanti. Già da anni i temi riguardanti l'educazione sessuale sono oggetto dei piani di studio cantonali della scuola dell'obbligo, ma l'educazione sessuale propriamente detta non è proposta nella scuola dell'infanzia e sino alla fine della scuola elementare.

Il nostro Collegio è consapevole che determinati contenuti o metodi utilizzati nell'insegnamento scolastico non sono sempre condivisi da tutti e che le concezioni per quanto riguarda i limiti del mandato dell'istruzione scolastica di base possono essere divergenti. Ma questo riguarda anche altri ambiti altrettanto sensibili come la ginnastica e il nuoto, oppure la storia e l'etica. Riteniamo che inserire nella sezione dei diritti fondamentali della Costituzione federale simili contenuti specifici riguardanti i piani di studio o
persino disposizioni volte a disciplinare l'organizzazione scolastica sia da considerarsi un intervento eccessivo nella struttura federale del sistema educativo svizzero e pertanto da respingere.

L'idea che ai bambini e agli adolescenti in Svizzera non siano mai impartite lezioni di educazione sessuale e che solo dopo l'inizio della pubertà siano previsti corsi, 50

www.unicef.org > Où nous agissions > Europe centrale et orientale de la communauté des Etats indépendants > Rechercher > La déclaration de Dublin.pdf.

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tuttavia unicamente sulla riproduzione e lo sviluppo umani e soltanto se impartiti dagli insegnanti di biologia, è a nostro avviso irresponsabile. Tanto più che notoriamente gli autori di abusi sfruttano in maniera mirata proprio l'ignoranza dei bambini sulle questioni sessuali. In questo senso l'iniziativa popolare presentata non favorisce la tutela dei minori ma, al contrario, impedisce una prevenzione efficace, pregiudicando al contempo le pari opportunità degli allievi.

Anche diverse basi legali nazionali e internazionali confermano l'interesse pubblico nei confronti dell'educazione sessuale, quanto meno di base, ritenuta necessaria per lo sviluppo personale e sociale del minore nella società odierna e per una convivenza all'insegna del rispetto e della tolleranza.

L'educazione impartita dai genitori e le lezioni di educazione sessuale impartite a scuola sono importanti per la prevenzione della violenza sessuale, delle infezioni sessualmente trasmissibili e delle gravidanze indesiderate. Ogni bambino e ogni adolescente ha il diritto di partecipare ad attività di prevenzione adeguate alla sua età, indipendentemente dalla situazione familiare. Le pari opportunità per quanto riguarda l'accesso a un'informazione oggettiva e la possibilità di sviluppare competenze sono, in tal senso, fondamentali sul piano politico-istituzionale per garantire il benessere dei minori.

Da questo profilo la scuola dell'obbligo svolge un importante mandato pubblico.

Siamo convinti della serietà della scuola, che assume i propri compiti con la consapevolezza dei limiti del suo mandato, in assoluta trasparenza e collaborando con la famiglia sul tema delicato della sessualità, senza alcun interesse a contestare i valori difesi dai genitori. Nei rari casi in cui si trova a dover far fronte a situazioni difficili dispone dei mezzi adeguati per adottare le misure necessarie (direzione della scuola, vigilanza scolastica ecc.). Ribadiamo dunque la nostra fiducia nei suoi confronti.

Per le ragioni esposte, il nostro Collegio propone di raccomandare ai cittadini di respingere l'iniziativa popolare, senza presentare alcun controprogetto.

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