Comunicazione riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore del commercio di autoveicoli (Comunicazione autoveicoli, ComAuto) Decisione della Commissione della concorrenza del 29 giugno 2015 (FF 2015 4937)

La Commissione della concorrenza (qui di seguito: COMCO) pubblica la presente comunicazione: I.

Ai sensi dell'articolo 6 capoverso 1 LCart1 la COMCO può descrivere nelle comunicazioni le esigenze in virtù delle quali gli accordi in materia di concorrenza vengono di norma considerati giustificati da motivi di efficienza economica giusta l'articolo 5 capoverso 2 LCart. Applicando per analogia l'articolo 6 LCart, la COMCO può pubblicare nelle comunicazioni anche altri principi riguardanti l'applicazione della legge, quando sussiste il bisogno di una maggiore certezza del diritto.

II.

La presente comunicazione si basa sulla Comunicazione autoveicoli 20022, che a sua volta si ispira al REC Autoveicoli 2002 dell'UE3.

III. Il REC Autoveicoli 2002 dell'UE è stato sostituito il 1° giugno 2010 dal REC Autoveicoli dell'UE del 20104. Il REC Autoveicoli 2010 dell'UE regola dal 1° giugno 2010 i mercati per i servizi di riparazione e manutenzione così come la distribuzione di pezzi di ricambio (cosiddetto mercato secondario). Per la vendita di autoveicoli nuovi (mercato primario) vale invece dal 1° giugno 2013, secondo il REC Autoveicoli 2010 dell'UE, il REC Accordi verticali dell'UE5.

IV. Dalla sua entrata in vigore il 1° novembre 2002 la Comunicazione autoveicoli 2002 non è stata modificata. La COMCO ha invece pubblicato due volte degli opuscoli esplicativi relativi alla Comunicazione autoveicoli, i quali tenevano conto della prassi delle autorità in materia di concorrenza e del 1 2

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Legge federale del 6 ottobre 1995 sui cartelli e altre limitazioni della concorrenza (Legge sui cartelli, LCart; RS 251).

Comunicazione della COMCO del 21 ottobre 2002 riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore del commercio di autoveicoli (qui di seguito: Comunicazione autoveicoli 2002).

Regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione, del 31 luglio 2002, relativo all'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, GU L 203 dell'1.8.2002 p. 30 (qui di seguito: REC Autoveicoli 2002 dell'UE).

Regolamento (UE) n. 461/2010 della Commissione, del 27 maggio 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate nel settore automobilistico, GU L 129 del 28.5.2010 p. 52 (qui di seguito: REC Autoveicoli 2010 dell'UE).

Regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione, del 20 aprile 2010, relativo all'applicazione dell'articolo 101, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea a categorie di accordi verticali e pratiche concordate, GU L 102 del 23.4.2010 p. 1 (qui di seguito: REG accordi verticali autoveicoli dell'UE).

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nuovo quadro giuridico a livello europeo.6 Inoltre, dopo l'entrata in vigore, il 1° aprile 2004, della revisione parziale della legge sui cartelli del 20 giugno 2003, la Comunicazione sugli accordi verticali7 è stata riveduta prima il 2 luglio 2007 e infine il 28 giugno 2010 V.

L'attuale revisione della Comunicazione autoveicoli tiene conto della prassi delle autorità in materia di concorrenza, dello sviluppo del mercato e delle tecnologie così come degli adattamenti nel diritto sui cartelli europeo e svizzero ed in particolare si orienta, per quanto riguarda il mercato secondario, al REC Autoveicoli 2010 dell'UE. Essa prende in considerazione le condizioni economiche e giuridiche vigenti in Svizzera. La COMCO vuole così ulteriormente favorire la concorrenza all'interno di una marca (intra-brand) e tra le differenti marche (inter-brand) sul mercato del commercio di autoveicoli nuovi, del commercio di pezzi di ricambio e della fornitura di servizi di riparazione e manutenzione, impedire gli accordi verticali che hanno degli effetti nocivi sulla concorrenza, evitare l'isolamento del mercato svizzero degli autoveicoli e garantire la certezza del diritto.

VI. La Comunicazione sugli accordi verticali vigente si applica agli accordi verticali nel settore del commercio di autoveicoli e pezzi di ricambio così come della fornitura di servizi di riparazione e manutenzione, nella misura in cui la presente comunicazione non contiene prescrizioni in merito.

VII. I principi esposti nella Comunicazione autoveicoli vanno applicati alle circostanze specifiche, di fatto e di diritto, proprie ad ogni fattispecie. Le autorità in materia di concorrenza applicheranno le disposizioni della Comunicazione autoveicoli in maniera ragionevole, flessibile e tenendo conto dell'esperienza acquisita in questo ambito.

VIII. La presente comunicazione non vincola né i tribunali civili, né il Tribunale amministrativo federale, né il Tribunale federale nell'interpretazione delle disposizioni del dritto sui cartelli.

A.

Definizioni

Art. 1

Autoveicoli

Per autoveicolo si intende un veicolo destinato a circolare su strade pubbliche mosso dal proprio motore, munito di tre o più ruote.

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Autoveicoli ai sensi della presente comunicazione sono in particolare: a.

le autovetture destinate al trasporto di passeggeri e dotate di non più di otto posti oltre a quello del conducente;

b.

veicoli commerciali leggeri destinati al trasporto di beni o passeggeri con una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate;

Cfr. DPC 2004/3, 964 ss; DPC 2010/3, 624 s.

Comunicazione della COMCO del 28 giugno 2010 sulla valutazione degli accordi verticali alla luce della disposizioni in materia di concorrenza (Comunicazione sugli accordi verticali, ComVert).

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c.

gli autocarri destinati al trasporto di beni con una massa massima non superiore a 3,5 tonnellate;

d.

gli autobus destinati al trasporto di passeggeri.

I motocicli non sono inclusi nella presente comunicazione.

Art. 2

Fornitore di autoveicoli

Per fornitore di autoveicoli si intende il costruttore di autoveicoli o i suoi importatori autorizzati di autoveicoli in Svizzera.

Art. 3

Distributori autorizzati

Un distributore autorizzato è un distributore di autoveicoli nuovi o di pezzi di ricambio per autoveicoli, il quale opera nell'ambito di un sistema di distribuzione predisposto da un fornitore di autoveicoli.

Art. 4

Riparatore autorizzato

Un riparatore autorizzato è un fornitore di servizi di riparazione e manutenzione di autoveicoli che opera nell'ambito del sistema di distribuzione predisposto da un fornitore di autoveicoli.

Art. 5

Distributore indipendente

Un distributore indipendente è un distributore di autoveicoli nuovi o di pezzi di ricambio per autoveicoli che non opera nell'ambito del sistema di distribuzione predisposto da un fornitore di autoveicoli.

1

Per distributori indipendenti ai sensi della presente comunicazione si intendono anche i distributori autorizzati che fanno parte del sistema di distribuzione di un dato fornitore di autoveicoli, nella misura in cui essi distribuiscano autoveicoli nuovi o pezzi di ricambio per autoveicoli di un altro fornitore di autoveicoli, pur non essendo membri del sistema di distribuzione di quest'ultimo.

2

Art. 6

Riparatore indipendente

Per riparatore indipendente si intende un fornitore di servizi di riparazione e manutenzione di autoveicoli che non opera nell'ambito del sistema di distribuzione predisposto da un fornitore degli autoveicoli per il quale fornisce servizi di riparazione e manutenzione.

1

2 Per riparatori indipendenti ai sensi della presente comunicazione si intendono anche i riparatori autorizzati che fanno parte del sistema di distribuzione di un dato fornitore di autoveicoli, nella misura in cui essi forniscono servizi di riparazione e di manutenzione per autoveicoli di un altro fornitore di autoveicoli, pur non essendo membri del sistema di distribuzione di quest'ultimo.

Art. 7

Operatori indipendenti

Per operatori indipendenti ai sensi della presente comunicazione si intendono, oltre ai distributori e ai riparatori indipendenti, anche i fabbricanti e i distributori di pezzi di ricambio, i fabbricanti di apparecchiature o strumenti per la riparazione, gli editori 4939

di informazioni tecniche, i club automobilistici, le imprese di assistenza su strada, gli operatori che offrono servizi di revisione e test e gli operatori che offrono formazione per i riparatori.

Art. 8

Membri di un sistema di distribuzione

Per i membri di un sistema di distribuzione ai sensi della presente comunicazione si intendono distributori e riparatori autorizzati del sistema di distribuzione di un fornitore di autoveicoli.

Art. 9

Pezzi di ricambio

Per pezzi di ricambio si intendono i beni che vengono incorporati o montati in o su un autoveicolo per sostituirne delle parti componenti. Sono compresi anche beni, quali i lubrificanti, necessari all'utilizzo di un autoveicolo, ad eccezione dei carburanti.

Art. 10

Pezzi di ricambio e apparecchiature originali

Per pezzi di ricambio e apparecchiature originali si intendono parti o apparecchiature costruite conformemente alle specifiche tecniche e norme di produzione fornite dal costruttore dell'autoveicolo per la produzione di parti o apparecchiature per l'assemblaggio dell'autoveicolo in questione.

1

Per pezzi di ricambio e apparecchiature originali si intendono anche i pezzi di ricambio e le apparecchiature prodotti sulla medesima linea di produzione dei pezzi di ricambio o delle apparecchiature utilizzati per la costruzione dell'autoveicolo in questione.

2

Salvo prova contraria, si presume che dei pezzi di ricambio siano pezzi di ricambio originali, se il fabbricante di pezzi di ricambio certifica che questi hanno qualità equivalente a quelli utilizzati per l'assemblaggio dell'autoveicolo in questione e sono stati costruiti conformemente alle specifiche e alle norme previste dal costruttore di autoveicoli.

3

Art. 11

Pezzi di ricambio di qualità corrispondente

I pezzi di ricambio possono esser considerati di qualità corrispondente se sono stati prodotti in modo che il loro utilizzo non comprometta la reputazione della rete di riparatori autorizzati in questione. Il costruttore di autoveicoli può dimostrare che un dato pezzo di ricambio non soddisfa tale condizione.

B.

Regole

Art. 12

Campo d'applicazione

Questa comunicazione si applica agli accordi verticali in materia di concorrenza concernerti la distribuzione di autoveicoli nuovi e di pezzi di ricambio, così come la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione.

1

4940

L'applicazione della presente comunicazione non esclude che una fattispecie costituisca, del tutto o in parte, un accordo orizzontale in materia di concorrenza secondo l'articolo 5 capoverso 3 LCart o sia prevista dall'articolo 7 LCart. In tal caso questa fattispecie deve essere esaminata, indipendentemente dalla presente comunicazione, secondo le pertinenti disposizioni della legge sui cartelli.

2

Art. 13

Relazione con la Comunicazione sugli accordi verticali

La presente comunicazione prevale sulla Comunicazione sugli accordi verticali.

Nella misura in cui la presente comunicazione non si esprime, sono applicabili le prescrizioni della Comunicazione sugli accordi verticali.

Art. 14

Intralci qualitativamente gravi

Sono considerati qualitativamente gravi gli accordi che hanno quale oggetto una delle restrizioni elencate agli articoli 15­19.

1

2 Il carattere notevole della restrizione alla concorrenza e la possibilità di una giustificazione per motivi di efficienza economica devono essere esaminati in modo concreto ugualmente in questi casi di intralci qualitativamente gravi.

Art. 15

Restrizioni riguardanti il luogo di destinazione dell'autoveicolo e la garanzia

Sono considerati intralci qualitativamente gravi alla concorrenza: 1.

gli accordi tra fornitori di autoveicoli e i distributori autorizzati che limitano la vendita di autoveicoli attraverso i distributori autorizzati a utilizzatori finali, segnatamente: a. facendo dipendere la remunerazione del distributore autorizzato o il prezzo d'acquisto dal luogo di destinazione dei veicoli venduti o dalla residenza degli utilizzatori finali, b. concordando un sistema di bonus basato sul luogo di destinazione dell'autoveicolo o qualsiasi forma di fornitura discriminatoria dei prodotti ai distributori autorizzati;

2.

gli accordi tra fornitori di autoveicoli e riparatori autorizzati che obbligano questi ultimi a non prestare la garanzia legale del costruttore, così come le manutenzioni gratuite e tutti i lavori richiesti nel quadro di campagne di richiamo riguardanti ogni autoveicolo della marca in questione venduto in Svizzera o nello Spazio economico europeo;

3.

gli accordi tra fornitori di autoveicoli e distributori o riparatori autorizzati che fanno dipendere la garanzia, legale o estesa, del costruttore dal fatto che l'utilizzatore finale faccia effettuare i servizi di riparazione e manutenzione non coperti dalla garanzia solo nell'ambito della rete di riparatori autorizzati o che vengano utilizzati solo dei pezzi di ricambio del marchio del fornitore degli autoveicoli per le sostituzioni non coperte dalla garanzia.

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Art. 16

Distribuzione di pezzi di ricambio, fornitura di servizi di riparazione e manutenzione

Sono considerati intralci qualitativamente gravi alla concorrenza: a.

l'obbligo per un riparatore autorizzato di associare la fornitura di servizi di riparazione e manutenzione alla distribuzione di pezzi di ricambio o alla distribuzione di autoveicoli nuovi;

b.

l'obbligo per un distributore autorizzato di associare la distribuzione di autoveicoli nuovi alla fornitura di servizi di riparazione e manutenzione o alla distribuzione di pezzi di ricambio;

c.

la restrizione della facoltà del distributore autorizzato di subappaltare la fornitura dei servizi di riparazione e manutenzione a riparatori autorizzati. Il fornitore di autoveicoli può tuttavia esigere che il distributore autorizzato comunichi all'utente finale il nome e l'indirizzo di uno o più riparatori autorizzati prima della stipulazione del contratto di vendita. Se nessun riparatore autorizzato si trova nei pressi del punto di vendita, il fornitore può ugualmente esigere che il distributore autorizzato comunichi all'utilizzatore finale la distanza tra il punto di vendita e del riparatore o dei riparatori autorizzati in questione;

d.

l'obbligo per un distributore autorizzato di pezzi di ricambio di assumere anche le attività di servizi di riparazione e manutenzione;

e.

la restrizione della possibilità per un distributore autorizzato di fornire, a titolo di riparatore indipendente, dei servizi di riparazione e manutenzione a degli autoveicoli di fornitori concorrenti;

f.

la restrizione per i membri di un sistema di distribuzione selettivo di vendere pezzi di ricambio a riparatori indipendenti che necessitano di questi pezzi per la riparazione e la manutenzione di autoveicoli;

g.

la restrizione per un fabbricante di pezzi di ricambio, di attrezzature di riparazione o di diagnostica o altre apparecchiature di vendere tali beni ai membri di un sistema di distribuzione, a operatori indipendenti o a utilizzatori finali;

h.

la restrizione per i membri di un sistema di distribuzione della possibilità di ottenere, da parte di un fabbricante o un distributore, dei pezzi di ricambio o apparecchiature originali o dei pezzi di ricambio di qualità equivalente di sua scelta e di utilizzare tali pezzi per la riparazione o la manutenzione di autoveicoli. Il fornitore di autoveicoli conserva tuttavia il diritto di imporre l'utilizzo di pezzi di ricambio originali forniti dal costruttore di autoveicoli per le riparazioni in garanzia, il servizio gratuito e le campagne di richiamo.

Art. 17

Accesso alle informazioni tecniche, agli strumenti e alle istruzioni specifiche

Gli accordi tra fornitori di autoveicoli e i membri di un sistema di distribuzione che impediscono agli operatori indipendenti di accedere alle informazioni tecniche, sistemi di diagnostica, così come altre apparecchiature e altri strumenti, compresi i software rilevanti o le istruzioni specifiche necessari per la riparazione e la manutenzione di autoveicoli o per le misure di tutela dell'ambiente, sono considerati intralci qualitativamente gravi alla concorrenza.

1

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Il capoverso 1 comprende in particolare le informazioni e gli strumenti seguenti: a.

sistemi di controllo elettronico e di diagnostica di autoveicoli e la loro programmazione secondo le procedure standard del fornitore;

b.

manuali d'uso e manutenzione, così come libretti di servizio elettronico;

c.

istruzioni di riparazione e di manutenzione;

d.

informazioni sulle componenti, le apparecchiature di diagnostica e di manutenzione (come ad esempio i valori di misurazione teorici minimi e massimi) così come le altre apparecchiature;

e.

schemi di cablaggio;

f.

codici diagnostici di guasto (compresi i codici specifici dei costruttori);

g.

numero di identificazione della calibratura del software applicabile a un tipo di veicolo;

h.

informazioni tecniche sui registri di dati e dati bidirezionali di monitoraggio e prova.

Art. 18

Multimarchismo

È considerato un intralcio qualitativamente grave alla concorrenza l'obbligo per un membro di un sistema di distribuzione di non vendere autoveicoli o pezzi di ricambio di fornitori di autoveicoli concorrenti o di non fornire servizi di riparazione e manutenzione per autoveicoli di fornitori concorrenti.

Art. 19

Scioglimento del contratto

Le disposizioni relative allo scioglimento dei contratti sono considerate un intralcio qualitativamente grave alla concorrenza, se le seguenti modalità di disdetta non sono rispettate: 1.

per i contratti di almeno cinque anni, un termine di notifica del mancato rinnovo del contratto di almeno sei mesi;

2.

per i contratti di durata indeterminata, un termine di disdetta di almeno due anni;

3.

per i contratti di durata indeterminata, un termine di disdetta ridotto almeno a un anno se la disdetta è motivata per scritto e a. il fornitore di autoveicoli deve pagare un'indennità adeguata in base a determinate disposizioni legali o in base ad accordi particolari conclusi alla scadenza del contratto, oppure b. per il fornitore di autoveicoli la scadenza del contratto risulta dalla necessità di ristrutturare completamente, o in misura preponderante, la rete di distribuzione.

Art. 20

Abrogazione della comunicazione precedente

Con l'entrata in vigore della presente comunicazione è abrogata la Comunicazione autoveicoli 2002.

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Art. 21

Disposizione transitoria

Per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016, la presente comunicazione non si applica agli accordi entrati in vigore prima del 1° gennaio 2016 e che soddisfano i criteri della comunicazione abrogata, ma non quelli della presente comunicazione.

Art. 22

Entrata in vigore e periodo di validità

1

La presente comunicazione entra in vigore il 1° gennaio 2016.

2

Essa è valida fino al 31 dicembre 2022.

29 giugno 2015

Commissione della concorrenza: Il presidente, Vincent Martenet

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