Legge federale sull'assicurazione malattie

Disegno

(LAMal) (Gestione strategica del settore ambulatoriale) Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20151, decreta: I La legge federale del 18 marzo 19942 sull'assicurazione malattie è modificata come segue: Art. 39 cpv. 1 lett. e Gli stabilimenti e i rispettivi reparti adibiti alla cura ospedaliera di malattie acute o all'attuazione ospedaliera di provvedimenti medici di riabilitazione (ospedali) sono autorizzati se:

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e.

figurano nell'elenco, compilato dal Cantone e classificante le diverse categorie di stabilimenti secondo i rispettivi mandati di prestazioni; questi mandati possono disciplinare anche l'attività degli ospedali nel settore ambulatoriale.

Titolo dopo l'art. 40

Sezione 1a: Misure in caso di offerta eccedentaria o di offerta insufficiente nel settore ambulatoriale Art. 40a

Misure in caso di offerta eccedentaria

Se l'offerta di prestazioni nel settore ambulatoriale è eccedentaria su tutto o parte del suo territorio, il Cantone può limitare l'autorizzazione a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie per i fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 e per i medici che esercitano in un istituto di cui all'articolo 36a. In tal caso spetta al Cantone rilasciare le autorizzazioni.

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FF 2015 1905 RS 832.10

2014-3051

1931

Assicurazione malattie. LF

Il Cantone può subordinare le autorizzazioni a condizioni. Esso può segnatamente limitare il volume di attività delle persone interessate in caso di condivisione di un'autorizzazione tra più persone di una stessa specializzazione o di specializzazioni affini.

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La decisione di autorizzazione o di trasferimento di un'autorizzazione prevede un termine di almeno sei mesi entro il quale il fornitore di prestazioni deve utilizzare l'autorizzazione. Su richiesta, questo termine può essere prorogato.

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Il Cantone può modificare o revocare la decisione di autorizzazione se, per le prestazioni previste dalla presente legge, l'attività di un fornitore di prestazioni diverge sostanzialmente dalla specializzazione, dal volume di attività o dalle altre condizioni di cui nella decisione.

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Il diritto cantonale garantisce che i fornitori di prestazioni autorizzati a esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie prima della limitazione delle autorizzazioni possano continuare la loro attività anche dopo.

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Art. 40b

Misure in caso di offerta insufficiente

Se l'offerta di prestazioni nel settore ambulatoriale è insufficiente su tutto o parte del suo territorio, il Cantone può sostenere, con misure appropriate, i fornitori di prestazioni di cui agli articoli 36, 37 e 38 e i medici che esercitano in un istituto secondo l'articolo 36a.

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Il Cantone può subordinare le misure di sostegno a condizioni.

Art. 40c

Attuazione delle misure

Per determinare se l'offerta di prestazioni nel settore ambulatoriale sia eccedentaria o insufficiente, il Cantone valuta l'offerta secondo la regione, la categoria di fornitori di prestazioni e la specializzazione, tenendo conto dell'attività degli ospedali nel settore ambulatoriale.

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Il Consiglio federale fissa ulteriori criteri e principi metodologici per valutare l'offerta di prestazioni nel settore ambulatoriale.

2

I Cantoni coordinano la valutazione dell'offerta di prestazioni nel settore ambulatoriale.

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Prima di adottare una misura secondo gli articoli 40a o 40b, il Cantone consulta una commissione da esso stesso istituita. Quest'ultima si compone segnatamente di rappresentanti degli assicurati, dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori. La commissione si pronuncia sulla valutazione dell'offerta di prestazioni nel settore ambulatoriale ed emette una raccomandazione sulle eventuali misure necessarie. Se si discosta dalla raccomandazione della commissione, il Cantone deve fornirne il motivo.

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I fornitori di prestazioni e le loro associazioni, come pure gli assicuratori e le loro associazioni forniscono gratuitamente e su richiesta alle autorità cantonali competenti i dati necessari per valutare l'offerta di prestazioni nel settore ambulatoriale e attuare le misure di cui agli articoli 40a e 40b. I Cantoni si prestano reciprocamente assistenza amministrativa alle medesime condizioni.

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1932

Assicurazione malattie. LF

II 1

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

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Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

1933

Assicurazione malattie. LF

1934