2 Legge federale concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato

Disegno

(LFOSTRA) del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli 86 capoverso 1 e 173 capoverso 2 della Costituzione federale1 (Cost.); visto il messaggio del Consiglio federale del 18 febbraio 20152, decreta:

Art. 1

Fondo

Il Fondo per il finanziamento delle strade nazionali e del traffico d'agglomerato (Fondo) è un fondo giuridicamente non autonomo con contabilità propria.

1

2 La legge federale del 7 ottobre 20053 sulle finanze della Confederazione è applicabile a titolo sussidiario.

Art. 2

Scopo

I mezzi del Fondo servono a soddisfare in modo razionale ed ecocompatibile le esigenze di mobilità di una società e un'economia efficienti.

1

2

1 2 3

L'impiego dei mezzi è basato su una visione globale dei trasporti che: a.

include tutti i modi e i mezzi di trasporto, considerandone vantaggi e svantaggi;

b.

dà la priorità ad alternative efficaci piuttosto che a nuove infrastrutture;

c.

tiene conto della capacità di finanziamento a lungo termine e della situazione finanziaria dell'ente pubblico;

d.

include la tutela dell'ambiente e il coordinamento con lo sviluppo degli insediamenti.

RS 101 FF 2015 1717 RS 611.0

2014-3105

1841

Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. LF

Art. 3

Conto del Fondo

Il conto del Fondo si compone di un conto economico, di un bilancio e di un conto degli investimenti.

1

2

3

4

Il conto economico riporta: a.

come ricavi: 1. i conferimenti sotto forma di entrate a destinazione vincolata, 2. i proventi realizzati attraverso la gestione delle strade nazionali da parte della Confederazione;

b.

come spese: 1. i prelievi destinati al finanziamento delle strade nazionali secondo l'articolo 7 capoverso 1 della legge federale del 22 marzo 19854 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) e i prelievi destinati ai contributi per le misure volte a migliorare l'infrastruttura dei trasporti nelle città e negli agglomerati (traffico d'agglomerato) secondo l'articolo 17a LUMin, purché non siano considerati come uscite attivabili ai sensi del capoverso 4, 2. la rettificazione di valore delle strade nazionali in costruzione e dei mutui per progetti ferroviari concernenti il traffico negli agglomerati.

Il bilancio riporta: a.

tra gli attivi: attivo circolante e attivo fisso;

b.

tra i passivi: capitale di terzi e capitale proprio.

Il conto degli investimenti riporta almeno: a.

gli investimenti per le strade nazionali in costruzione;

b.

gli importi dei mutui concessi per progetti ferroviari concernenti il traffico negli agglomerati.

Art. 4

Conferimenti

Nel quadro del preventivo, il Consiglio federale propone all'Assemblea federale l'importo dei mezzi finanziari da assegnare al Fondo, sempre che questo non sia stabilito nella Costituzione federale.

1

Il Consiglio federale verifica regolarmente se i mezzi del Fondo sono sufficienti a finanziare i compiti di cui all'articolo 86 capoverso 1 Cost. In caso contrario richiede un aumento del supplemento sull'imposta di consumo di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera a Cost.

2

4

RS 725.116.2

1842

Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. LF

Art. 5

Prelievi

L'Assemblea federale stabilisce con decreto federale semplice, contemporaneamente al decreto federale concernente il preventivo della Confederazione, gli importi dei mezzi prelevati annualmente dal Fondo. Tali prelievi sono ripartiti come segue:

1

a.

strade nazionali: 1. esercizio, manutenzione e sistemazione intesa come interventi di adeguamento, 2. potenziamento inteso come interventi di ampliamento della capacità (fasi di potenziamento) e grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente, 3. completamento;

b.

contributi per misure volte a migliorare il traffico d'agglomerato.

I mezzi per il finanziamento delle strade nazionali devono garantire prioritariamente quanto necessario all'esercizio e alla manutenzione delle stesse.

2

Se i lavori per le fasi di potenziamento e per le grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente procedono più rapidamente del previsto e il livello dei costi è in linea con la pianificazione, il Consiglio federale può aumentare del 15 per cento al massimo il relativo credito a preventivo stanziato per l'anno in corso.

3

Art. 6

Limite di spesa

Per i prelievi di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 1, il Consiglio federale propone di volta in volta all'Assemblea federale un limite di spesa quadriennale.

Art. 7

Crediti d'impegno

Il Consiglio federale propone all'Assemblea federale, di norma ogni quattro anni, un credito d'impegno per: a.

le fasi di potenziamento e le grandi opere sulla rete delle strade nazionali esistente di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2;

b.

i contributi per le misure volte a migliorare il traffico d'agglomerato di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera b.

Art. 8

Rendiconto

Nell'ambito del messaggio concernente il limite di spesa e i crediti d'impegno, il Consiglio federale riferisce all'Assemblea federale: a.

sullo stato e sul grado di utilizzo delle strade nazionali;

b.

sullo stato di attuazione delle fasi di potenziamento e su quelle in programma;

c.

sullo stato di attuazione del programma nell'ambito del traffico d'agglomerato e sulle fasi successive previste.

1843

Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. LF

Art. 9

Indebitamento, riserva e remunerazione

1

Il Fondo non può indebitarsi.

2

Il Fondo costituisce una riserva adeguata.

3

I crediti del Fondo nei confronti della Confederazione non sono remunerati.

Art. 10

Approvazione del conto del Fondo e presa d'atto della pianificazione finanziaria

Il Consiglio federale sottopone annualmente il conto del Fondo all'approvazione dell'Assemblea federale.

1

Il Consiglio federale elabora, in relazione al Fondo, una pianificazione finanziaria dei tre anni successivi al preventivo e la trasmette per conoscenza all'Assemblea federale insieme al preventivo.

2

Art. 11

Abrogazione di un altro atto normativo

La legge del 6 ottobre 20065 sul fondo infrastrutturale (LFIT) è abrogata.

Art. 12

Modifica di altri atti normativi

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell'allegato.

Art. 13

Disposizione transitoria

All'entrata in vigore della presente legge, tutti gli attivi e i passivi del fondo infrastrutturale secondo la LFIT6 sono trasferiti al Fondo. La quota di accantonamenti del finanziamento speciale del traffico stradale di cui all'articolo 86 capoverso 3 Cost.

(finanziamento speciale del traffico stradale) spettante al Fondo in base ai compiti conferitigli viene assegnata a quest'ultimo, tramite il conto della Confederazione, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.

1

All'entrata in vigore della presente legge, la quota di riserva di liquidità del fondo infrastrutturale spettante ai contributi per le strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche viene contabilizzata come entrata nel conto della Confederazione e accreditata al finanziamento speciale del traffico stradale.

2

I crediti d'impegno per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato stanziati ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettere a­c del decreto federale del 4 ottobre 20067 concernente il credito complessivo per il fondo infrastrutturale prima dell'entrata in vigore della presente legge sono mantenuti. Le relative spese vengono addebitate al Fondo.

3

Il credito d'impegno per i contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche stanziato ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 lettera d del decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente il credito complessivo per il fondo

4

5 6 7

RU 2007 6017, 2010 5003, 2011 1753, 2012 6989 RU 2007 6017, 2010 5003, 2011 1753, 2012 6989 FF 2007 7705

1844

Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. LF

infrastrutturale prima dell'entrata in vigore della presente legge è mantenuto. Le relative spese vengono addebitate al finanziamento speciale del traffico stradale.

Art. 14 1

Referendum ed entrata in vigore

La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

Il Consiglio federale pubblicherà la presente legge nel Foglio federale non appena il Popolo e i Cantoni avranno approvato il decreto federale del ...8 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

2

Il Consiglio federale pone in vigore la presente legge, con riserva del capoverso 4, contemporaneamente al decreto federale del 4 ottobre 2006 concernente la creazione di un fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato.

3

Il Consiglio federale pone in vigore la modifica della legge federale del 21 giugno 19969 sull'imposizione degli oli minerali (n. 1 dell'allegato) come segue:

4

8 9

a.

articolo 12 capoverso 2: nell'anno che precede quello in cui la riserva del Fondo scende al di sotto dell'importo di 500 milioni di franchi;

b.

articolo 12d: contemporaneamente al primo adeguamento del supplemento fiscale sugli oli minerali successivo all'entrata in vigore dell'articolo 12 capoverso 2.

FF 2015 1717 1837 RS 641.61

1845

Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. LF

Allegato (art. 12)

Modifica di altri atti normativi Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge federale del 21 giugno 199610 sull'imposizione degli oli minerali Art. 12 cpv. 2 Il supplemento fiscale sugli oli minerali è fissato a 360 franchi per 1000 litri a 15 °C.

2

Art. 12d

Compensazione del rincaro

Previa consultazione della commissione parlamentare competente, il Consiglio federale può aumentare la tariffa d'imposta di cui all'articolo 12 nella misura del rincaro, se: a.

dall'ultimo adeguamento o dall'ultima compensazione del rincaro della tariffa applicabile, l'indice dei prezzi delle costruzioni nel genio civile è aumentato di almeno il 3 per cento; e

b.

ne è comprovata la necessità.

2. Legge del 19 dicembre 199711 sul traffico pesante Art. 19, rubrica Impiego della tassa da parte della Confederazione e dei Cantoni Art. 19a

Impiego dei mezzi ricavati dall'aumento della tassa a partire dal 2008

I mezzi supplementari che dal 2008 spettano ai Cantoni in seguito all'aumento della tassa sono impiegati per versare contributi per il mantenimento del sostrato qualitativo delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche secondo l'articolo 14 della legge federale del 22 marzo 198512 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo.

10 11 12

RS 641.61 RS 641.81 RS 725.116.2

1846

Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. LF

3. Legge federale dell'8 marzo 196013 sulle strade nazionali Titolo prima dell'art. 9

Capo secondo: Costruzione A. Pianificazione, programma di sviluppo strategico e progetti generali Art. 9 I. Pianificazione 1. Oggetto

La pianificazione determina le regioni da collegare mediante strade nazionali nonché i tracciati generali e le specie di strada confacenti.

Art. 10

2. Competenza

La pianificazione è curata dall'Ufficio competente (Ufficio), con la collaborazione dei servizi federali e dei Cantoni interessati.

Art. 11a

Programma di sviluppo strategico

Le strade nazionali vengono potenziate gradualmente nell'ambito di un programma di sviluppo strategico.

1

Ogni quattro anni il Consiglio federale sottopone all'Assemblea federale un rapporto sullo stato di avanzamento dei lavori, sui necessari adeguamenti del programma di sviluppo strategico e sulla successiva fase di potenziamento prevista.

2

Art. 11b Fasi di potenziamento della rete delle strade nazionali

Gli atti normativi sulle singole fasi di potenziamento sono emanati sotto forma di decreto federale. Tali decreti sottostanno a referendum facoltativo.

1

Nei messaggi relativi alle fasi di potenziamento il Consiglio federale illustra in particolare i costi successivi.

2

13

RS 725.11

1847

Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. LF

4. Legge federale del 22 marzo 198514 concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali Sostituzione di un'espressione Concerne soltanto il testo francese Titolo Legge federale concernente l'utilizzazione dell'imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin) Ingresso visti gli articoli 82, 83, 85a, 86 e 87b della Costituzione federale15 (Cost.), Art. 1

Oggetto

La presente legge disciplina l'utilizzazione della quota a destinazione vincolata del prodotto netto dei seguenti mezzi per compiti e spese connessi alla circolazione stradale:

1

a.

dell'imposta di consumo riscossa sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione;

b.

dei supplementi riscossi sui carburanti secondo la lettera a;

c.

della tassa per l'utilizzazione delle strade nazionali;

d.

dell'imposta di consumo sulle automobili e loro parti costitutive;

e.

dell'imposta di cui all'articolo 131 capoverso 2 lettera b Cost.;

f.

della sanzione di cui all'articolo 13 della legge federale del 23 dicembre 201116 sulla riduzione delle emissioni di CO2.

Essa disciplina l'utilizzazione della quota a destinazione vincolata del prodotto netto dei seguenti mezzi per le spese connesse al traffico aereo:

2

a.

dell'imposta di consumo riscossa sui carburanti per l'aviazione;

b.

dei supplementi riscossi sui carburanti per l'aviazione.

Salvo laddove diversamente stabilito da altre disposizioni federali, per prodotto netto si intende il prodotto al netto dei compensi per la riscossione di tasse e imposte.

3

14 15 16

RS 725.116.2 RS 101 RS 641.71

1848

Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. LF

Art. 2

Rapporto

Il Consiglio federale presenta all'Assemblea federale, insieme al preventivo e al consuntivo, un rapporto relativo all'utilizzazione dei mezzi di cui all'articolo 1.

Titolo prima dell'art. 3

Titolo 2: Compiti e spese connessi alla circolazione stradale Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 3 Abrogato Art. 4

Ripartizione tra i singoli settori di compiti

Nell'ambito del preventivo, l'Assemblea federale ripartisce i mezzi di cui all'articolo 1 capoverso 1 tra i singoli settori di compiti indicati all'articolo 86 capoversi 1 e 3 Cost.

1

La quota per i contributi di cui all'articolo 86 capoverso 3 lettere d ed e Cost.

(contributi non direttamente vincolati alle opere) è stabilita di volta in volta per quattro anni; essa ammonta ad almeno il 27 per cento della metà del prodotto netto dell'imposta di consumo sui carburanti, eccetto i carburanti per l'aviazione, di cui all'articolo 131 capoverso 1 lettera e Cost.

2

Nel finanziamento speciale per il traffico stradale di cui all'articolo 86 capoverso 3 Cost. è prevista una riserva adeguata per assicurare un'evoluzione equilibrata delle entrate e delle uscite. Queste ultime non possono superare i mezzi a destinazione vincolata.

3

Art. 8 cpv. 3 e 4 Le spese di costruzione e di sistemazione di impianti ai sensi dell'articolo 6 LSN17 che sono costruiti su domanda dei Cantoni o di terzi e che rispondono prevalentemente a interessi cantonali, regionali o locali sono a carico dei Cantoni o dei terzi in questione. Le spese della futura manutenzione corrente devono essere incluse.

3

La Confederazione può partecipare alle spese computabili. Il Consiglio federale ne determina la partecipazione caso per caso, tenendo conto che:

4

17 18

a.

per le fasi di potenziamento di cui all'articolo 5 capoverso 1 lettera a numero 2 della legge federale del ...18 concernente il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato, essa non può superare il 60 per cento delle spese supplementari derivanti dalla realizzazione di misure alternative, quali altri tracciati e varianti in galleria;

b.

negli altri casi, non può superare il 30 per cento delle spese.

RS 725.11 RS ...; FF 2015 1717 1841

1849

Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. LF

Art. 9 cpv. 2 Gli interventi di manutenzione edile sottoposti a progettazione e i lavori di rinnovamento delle strade nazionali comprendono i lavori necessari alla conservazione della strada e delle sue installazioni tecniche.

2

Art. 13 cpv. 3, secondo e terzo periodo ... Nel determinare tali aliquote, conferisce al fattore altitudine e al carattere di strada di montagna un peso pari a quattro volte gli altri fattori. Consulta i Cantoni prima di emanare le disposizioni d'esecuzione.

3

Art. 14

Contributi forfettari in favore delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche

La Confederazione accorda contributi forfettari in favore delle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche, calcolati in funzione della lunghezza delle strade.

1

2

Il Consiglio federale designa i Cantoni beneficiari.

Art. 17a cpv. 2 e 2bis I contributi sono versati per misure infrastrutturali in favore del traffico stradale e ferroviario, nonché del traffico lento, se tali misure comportano un miglioramento del traffico d'agglomerato e se il loro finanziamento mediante altri mezzi della Confederazione è escluso.

2

2bis Se l'utilizzazione di materiale rotabile speciale destinato al collegamento capillare permette di realizzare considerevoli risparmi in termini di misure infrastrutturali, possono essere versati anche contributi per coprire i corrispondenti costi supplementari del materiale rotabile.

Art. 17b cpv. 2, secondo periodo 2

... A tal fine, si basa sulla classificazione dell'Ufficio federale di statistica.

Art. 17e

Aliquote di contribuzione e contributi massimi

L'aliquota di contribuzione fissata per un programma d'agglomerato si applica anche alle singole misure finanziate con il Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. Il contributo massimo per un programma d'agglomerato equivale alla somma dei contributi massimi destinati alle singole misure.

1

Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) stabilisce i termini per l'avvio e l'esecuzione dei progetti di costruzione. Il diritto ai contributi destinati a una misura si estingue se i lavori di costruzione non vengono avviati entro il termine stabilito.

2

1850

Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. LF

Art. 37 cpv. 2 2

Il DATEC disciplina la procedura per il promovimento della ricerca nel settore stradale.

Titolo prima dell'art. 37a

Titolo 3: Spese connesse al traffico aereo Capitolo 1: Disposizioni generali Art. 37a cpv. 1, frase introduttiva La Confederazione impiega i mezzi a destinazione vincolata assegnati al traffico aereo conformemente all'articolo 1 capoverso 2 secondo la seguente chiave di ripartizione:

1

Art. 38 cpv. 2 Le spese per l'esecuzione della presente legge sono addebitate ai finanziamenti speciali secondo gli articoli 86 capoverso 3 e 87b Cost.

2

1851

Fondo per le strade nazionali e il traffico d'agglomerato. LF

1852