Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria Modifica del 23 aprile 2015 Il Consiglio federale svizzero decreta: I I decreti del Consiglio federale del 18 febbraio 2002, del 4 novembre 2004, del 13 marzo 2006, del 24 maggio 2007, del 23 luglio 2008, del 19 marzo 2009, del 22 aprile 2010, del 21 aprile 2011, del 17 ottobre 2011 e del 2 settembre 20141, che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro (CCL) per l'artigianato svizzero della macelleria, sono modificati come segue: Art. 2 cpv. 5 Per quanto riguarda l'incasso e l'impiego dei contributi alle spese di applicazione e contributi per il perfezionamento professionale (art. 9 b CCL) occorre presentare annualmente alla Direzione del lavoro della SECO un conteggio annuale dettagliato, nonché il relativo budget per l'anno successivo al conteggio. Quest'ultimo va corredato del rapporto di revisione, nonché di altri documenti che in singoli casi la SECO richiede. La gestione delle rispettive casse deve essere conforme alle direttive stabilite dalla SECO e protrarsi oltre la fine dell'obbligatorietà generale, quando lo richieda il disbrigo delle pendenze o di altri avvenimenti che rientrano nella durata di validità dell'obbligatorietà generale. La SECO può inoltre richiedere ulteriori informazioni, altri documenti da visionare e far eseguire controlli a carico delle parti contraenti.

5

II Le disposizioni modificate qui di seguito, menzionate nel CCL per l'artigianato svizzero della macelleria, allegato ai decreti del Consiglio federale menzionati al numero I sono dichiarati d'obbligatorietà generale2:

1 2

FF 2002 1520, 2004 889 5913, 2006 2803, 2007 3897, 2008 6005, 2009 1777, 2010 2489, 2011 3609 7165, 2014 5685 Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

2015-1227

2797

Contratto collettivo di lavoro per l'artigianato svizzero della macelleria. DCF

Appendice, numero 2: Salari (Dall'allegato al Contratto collettivo, numero 1) Appendice, numero 6: Comuni a salari bassi (Dall'allegato al Contratto collettivo, numero 5) III Il presente decreto entra in vigore il 1° giugno 2015 e ha effetto sino al 31 dicembre 2017.

23 aprile 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2798