10.417 Iniziativa parlamentare Ampliare i diritti delle parti lese nella procedura penale militare Rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale del 25 giugno 2015

Onorevoli colleghi, con il presente rapporto vi sottoponiamo il progetto di modifica della procedura penale militare, che trasmettiamo nel contempo per parere al Consiglio federale.

La Commissione vi propone di approvare il progetto allegato.

25 giugno 2015

In nome della Commissione: Il presidente, Daniel Vischer

2015-1905

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Compendio I diritti di partecipazione di cui attualmente la parte lesa dispone nella procedura penale militare sono meno estesi di quelli previsti dal nuovo Codice di procedura penale. Il processo penale militare che ha fatto seguito all'incidente della Jungfrau nel 2007 ha evidenziato che il diritto vigente non soddisfa tutte le esigenze di un codice di procedura penale moderno per quanto concerne i diritti della parte lesa.

La Commissione ritiene pertanto che vi sia la necessità di intervenire a livello legislativo e propone di adeguare i diritti della parte lesa nella Procedura penale militare a quelli previsti dal Codice di procedura penale svizzero.

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Rapporto 1

Genesi

1.1

Iniziativa parlamentare

Il 17 marzo 2010, il consigliere nazionale Christian Lüscher ha presentato un'iniziativa parlamentare tesa a modificare la Procedura penale militare al fine di permettere alla vittima e ai suoi congiunti di costituirsi parte civile e di beneficiare di tutti i diritti di parte, indipendentemente dalla loro legittimità a far valere pretese civili contro l'imputato. Il 20 gennaio 2011, la Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale (di seguito «la Commissione») ha proceduto all'esame preliminare dell'iniziativa e, conformemente all'articolo 109 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 20021 sul Parlamento (LParl), ha deciso senza opposizioni di darle seguito. Il 1° aprile 2011, anche la Commissione degli affari giuridici nel Consiglio degli Stati ha approvato senza voti contrari questa decisione (art. 109 cpv. 3 LParl).

1.2

Lavori della Commissione

La Commissione ha riservato tre sedute ­ una in ottobre 2012, una in agosto 2013 e una in agosto 2014 ­ all'attuazione dell'iniziativa parlamentare. Il 15 agosto 2013 ha approvato all'unanimità un progetto preliminare, posto in consultazione dal 9 settembre al 13 dicembre 2013.

Il 20 febbraio 2015 la Commissione ha preso atto dei risultati della consultazione. Il giorno stesso ha approvato all'unanimità il progetto di legge allegato.

In virtù dell'articolo 112 capoverso 1 LParl, la Commissione è stata assistita nei suoi lavori dal Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport.

2

Punti essenziali del progetto

2.1

Situazione iniziale

Conformemente all'articolo 118 capoverso 1 del Codice di procedura penale (CPP)2, entrato in vigore il 1° gennaio 2011, il danneggiato può dichiarare di voler partecipare alla procedura penale in veste di accusatore privato. In base all'articolo 119 capoverso 2 CPP, il danneggiato può chiedere unicamente la condanna dell'autore del reato (partecipazione con un'azione penale) o far valere pretese civili in via adesiva (partecipazione con un'azione civile) o combinare entrambe le posizioni (partecipazione con un'azione penale e civile). In tal modo può partecipare alla procedura anche chi fa valere una pretesa di diritto pubblico di risarcimento dei danni (ad esempio nei confronti di un impiegato della Confederazione per danni causati nell'esercizio del proprio servizio). Questa pretesa non può essere fatta valere in via adesiva nella procedura penale, ma il danneggiato può partecipare alla 1 2

RS 171.10 RS 312.0

4947

procedura con un'azione penale3. In qualità di accusatore privato, acquisisce lo statuto di parte in virtù dell'articolo 104 capoverso 1 lettera b CPP e in quanto tale beneficia dei diritti di parte estesi nel quadro della procedura preliminare, in quella dibattimentale e in quella di ricorso. È in particolare abilitato a contestare le decisioni di prima istanza. Nella procedura del decreto d'accusa non aperta al pubblico, per contro, l'accusatore privato non ha alcuno statuto di parte. Sempreché facciano valere proprie pretese civili nei confronti dell'imputato, i congiunti di una vittima4 possono partecipare inoltre alla procedura in qualità di parte civile (art. 122 cpv. 2 CPP)5. Essi non possono tuttavia partecipare alla procedura con un'azione penale. I congiunti di un danneggiato deceduto sono anche legittimati a promuovere un'azione civile se gli sono subentrati nei suoi diritti processuali in veste di accusatore privato conformemente all'articolo 121 CPP.

In occasione dell'unificazione della Procedura penale, la Procedura penale militare del 23 marzo 19796 (PPM) quale ordinamento processuale speciale è stata volutamente esclusa. Da questa decisione consegue che i diritti di parte del danneggiato sono molto diversi a seconda del tipo di ordinamento processuale. Per quanto riguarda la Procedura penale militare, questi diritti sono definiti negli articoli 163­165 PPM. Contro l'accusato, la parte lesa può far valere dinanzi ai tribunali militari le pretese di diritto civile derivanti da un reato soggetto al Codice penale militare del 13 giugno 19277 (CPM). Se tuttavia un reato è commesso nell'esercizio di un'attività di servizio, la parte lesa può far valere unicamente pretese nei confronti della Confederazione, la quale risponde del danno conformemente all'articolo 135 della legge militare del 3 febbraio 19958 (LM). In questo caso la parte lesa non beneficia di alcuna legittimazione a far valere pretese di diritto civile nei confronti dell'accusato ed esercita ­ ma soltanto in quanto vittima ­ unicamente un diritto all'informazione nel corso del dibattimento (cfr. art. 84g PPM). Non beneficia neppure di un diritto di interporre appello contro una sentenza del tribunale militare (art. 173 cpv. 1bis PPM).

La Commissione ritiene che non vi siano ragioni oggettive che giustifichino una parziale
discriminazione della parte lesa coinvolta in una procedura penale militare rispetto a quella coinvolta in una procedura penale secondo il CPP. In linea con l'autore dell'iniziativa anche la Commissione reputa inammissibile che in alcune procedure rette dalla PPM la parte lesa e i suoi congiunti possano beneficiare soltanto di diritti di partecipazione limitati. Per questa ragione ritiene giustificato modificare le basi legali in questo ambito.

3

4 5

6 7 8

Cfr. al riguardo la risposta del Consiglio federale del 4 lug. 2012 all'interpellanza 12.3355 «Per una procedura penale rispettosa dei diritti dei danneggiati» presentata dal consigliere nazionale Mauro Poggia.

Per la nozione di vittima e di congiunti della vittima cfr. l'art. 116 CPP.

Cfr. Viktor Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, N 6 ad art. 117 e N 6 ad art. 122.

RS 322.1 RS 321.0 RS 510.10

4948

2.2

Il nuovo disciplinamento proposto

La Commissione ritiene che la parte lesa dovrebbe godere fondamentalmente degli stessi diritti sia nella procedura penale militare sia nella procedura penale secondo il CPP. Essa propone pertanto di armonizzare i diritti della parte lesa in entrambi gli ordinamenti processuali. Le norme relative all'accusatore privato vanno quindi codificate nella PPM come lo sono nel CPP e gli articoli 118­121 CPP ripresi nella PPM senza sostanziali modifiche materiali. Le disposizioni particolari relative alla procedura penale applicabili alle vittime e ai loro congiunti (art. 84a­84i PPM) sono parzialmente adeguate. Oltre ai diritti, nella PPM andrebbero disciplinati anche i doveri dell'accusatore privato come lo sono nel CPP.

Con questo nuovo disciplinamento la Commissione intende migliorare la posizione processuale delle parti lese e dei loro congiunti per quel che concerne l'azione penale nell'ambito di procedimenti penali diretti contro membri dell'esercito che hanno agito nel quadro di un'attività di servizio. Non auspica per contro modificare nella sostanza tutto ciò che riguarda le azioni di responsabilità qualificate come controversie di diritto pubblico. Di fatto, tuttavia, la modifica legislativa migliora la posizione delle parti lese anche in questi casi: l'istituzione dell'accusatore privato dovrebbe innanzitutto offrire alle parti lese la possibilità garantita dal diritto processuale di far valere in via adesiva in occasione del procedimento penale pretese civili nei confronti dell'autore del reato. In mancanza di pretese civili, l'inchiesta penale facilita, per le parti lese, la raccolta di prove destinate a sostenere eventuali pretese di responsabilità nei confronti di altre persone che non siano l'imputato. I doveri dell'accusatore privato nella Procedura penale militare dovrebbero essere paragonabili a quelli sanciti dal CPP nella procedura penale.

2.3

Risultati della procedura di consultazione

La proposta di ampliare di diritti della parte lesa nella PPM è stata accolta in maniera generalmente positiva da un'ampia maggioranza dei partecipanti alla consultazione, in particolare dalla gran parte dei Cantoni e da tutti i partiti. Dei 26 Cantoni consultati, ben 25 hanno accolto le modifiche della PPM proposte (ZH, BE, LU, UR, SZ, OW, NW, GL, ZG, FR, SO, BS, BL, SH, AR, AI, SG, AG, TG, TI, VD, VS, NE, GE, JU). Dopo aver esaminato la documentazione, il Governo grigionese ha deciso di rinunciare a esprimere un parere. La CCDGP ha deciso di rinunciare a fornire un parere, lasciando ai singoli Cantoni l'incombenza di esprimersi sul progetto. I quattro partiti consultati hanno riconosciuto la necessità di intervenire aderendo al disciplinamento proposto (PPD, PLR, UDC e PS). Di tutte le associazioni mantello e organizzazioni ufficialmente interpellate, cinque si sono espresse positivamente e hanno sostenuto il progetto (USAM, CFS, SCPCS, Uni GE, UNIL). Sei partecipanti alla consultazione hanno rinunciato a pronunciarsi (UCS, economiesuisse, SAV, CCPCS, CAIS, ISP). Soltanto una organizzazione consultata si è espresso contro il progetto (CP). Anche il Tribunale militare di cassazione, il Tribunal militaire 2 e l'Ufficio dell'uditore in capo hanno accolto favorevolmente la proposta di adeguamento dei diritti delle parti lese nella procedura penale militare approvando il progetto. Nella sua risposta alla consultazione il Ministero pubblico della Confederazione ha sottolineato di non avere osservazioni particolari in merito alla proposta di adeguamento della PPM.

4949

Per quanto riguarda le osservazioni concernenti la sistematica e le singole disposizioni, il Cantone di Basilea Città e l'Università di Losanna hanno avanzato le seguenti proposte: adeguare la sistematica delle definizioni dei termini quali «parte lesa», «vittima» e «accusatore privato», utilizzare sempre il termine «parte lesa» ­ neutrale per quanto riguarda il genere e appena introdotto nella PPM ­, riprendere il termine «parte lesa» nell'articolo 84a in una formulazione analoga a quella dell'articolo 115 capoverso 1 CPP, formulare in modo più preciso l'articolo 84g, trasferire il secondo periodo del capoverso 1 dell'articolo 84j in un nuovo articolo 84a, inserire l'articolo 84n nell'attuale articolo 84 capoverso 1, inserire il termine «parte lesa» nell'articolo 116 capoverso 4 o riformulare l'articolo 116 capoverso 4, menzionare la revoca dei provvedimenti coercitivi adottati e la confisca nell'articolo 117 (analogamente all'art. 320 cpv. 2 CPP), adeguare il diritto di opposizione sancito dall'articolo 122 alla formulazione dell'articolo 354 CPP, modificare dal profilo redazionale l'articolo 163 capoverso 1, modificare la rubrica dell'articolo 164 in «Competenza e procedura» e inserire l'articolo 163b quale nuovo capoverso 1, riprendere la disposizione speciale dell'articolo 126 capoverso 4 CPP quale articolo 164 capoverso 4.

Anche altri aspetti sono stati oggetto di osservazioni in sede di consultazione. Il Cantone di Zugo ha deplorato che soltanto una parte della PPM sia stata adeguata al codice di procedura penale e non sia stato proposto un adeguamento integrale. Il Cantone di Turgovia ha fatto notare inoltre che dal Codice di procedura penale non si dovrebbero riprendere soltanto i diritti di parte, ma anche i doveri corrispondenti.

Inoltre le pretese di responsabilità (almeno in caso di negligenza) dovrebbero continuare a poter essere avanzate soltanto nei confronti della Confederazione e non nei confronti dei singoli (CFS). È stato infine constatato che la revisione proposta non modificherebbe le competenze cantonali e neppure i compiti delegati ai Cantoni dalla Confederazione e non causerebbe costi supplementari ai Cantoni (TI).

3

Commento alle singole disposizioni

Sostituzione di un'espressione L'attuale PPM non distingue chiaramente la parte lesa, quale nozione generica, dalla vittima. Con la modifica soltanto la parte lesa che si costituisce accusatore privato potrà godere dei diritti di parte. Di conseguenza, negli articoli 154 capoversi 1 e 2, 175 capoverso 2, 179, rubrica e capoverso 1, 183 capoversi 2 e 2bis nonché 202 l'espressione «parte lesa» è sostituita, con i necessari adeguamenti grammaticali, con quella più precisa di «accusatore privato»9.

Art. 80

Condizioni personali

Il giudice deve accertare le relazioni personali del testimone con l'imputato, l'indiziato o la parte lesa; l'adeguamento terminologico rispetto alla disposizione vigente concerne soltanto la versione tedesca.

9

Rinviamo in merito ai commenti all'art. 84j.

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Art. 84a Contrariamente al CPP, la PPM non definisce il termine di parte lesa. La ripresa dell'articolo 115 CPP consente di colmare questa lacuna. La disposizione è inserita dopo il nuovo titolo «Sezione 11a: Parte lesa» e costituisce l'unico articolo di questa sezione.

Art. 84abis

Definizioni

Contrariamente al CPP (art. 116), la PPM non definisce i termini di vittima e di congiunti della vittima ai quali il diritto processuale penale svizzero conferisce una posizione particolare. La ripresa della nozione di vittima così come definita nell'articolo 1 capoverso 1 della legge federale del 23 marzo 200710 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV) colma questa lacuna. La disposizione è inserita dopo il titolo «Sezione 11b: Vittima e congiunti della vittima», che è stato adeguato dal profilo redazionale.

Art. 84ater

Principi

L'attuale articolo 84a è stato adeguato dal profilo redazionale ed equiparato all'articolo 117 capoverso 3 CPP per quanto concerne i diritti dei congiunti della vittima qualora facciano valere pretese civili.

Art. 84b

Informazione sui diritti e i doveri della vittima, sugli aiuti e sulla comunicazione

Le vittime dispongono in ogni fase della procedura penale di un ampio diritto all'informazione relativa ai loro particolari diritti e obblighi. I capoversi 1­3 corrispondono alle disposizioni dell'articolo 305 capoversi 1­3 CPP. L'attuale capoverso 3 è leggermente modificato dal profilo redazionale diventando il nuovo capoverso 4.

Art. 84f L'intero articolo 84f può essere abrogato, poiché il suo contenuto è stato ripartito in diversi articoli di questo progetto (art. 84b cpv. 1, 84j cpv. 5 [soltanto se la vittima partecipa alla procedura in qualità di accusatore privato], 114 cpv. 1, 116 cpv. 4, 121 cpv. 2, 122 cpv. 1 [soltanto se la vittima partecipa alla procedura in qualità di accusatore privato], 154 cpv. 3, 163 [soltanto se la vittima partecipa alla procedura in qualità di accusatore privato]) o è già contemplato dall'articolo 104 capoverso 3 (diritto a una decisione del tribunale).

Art. 84g

Pretese civili

In qualità di accusatore privato la vittima ottiene lo statuto di parte ai sensi dell'articolo 84j capoverso 5 (analogamente a quanto avviene alla parte lesa conformemente all'articolo 84a che si costituisce accusatore privato) e può quindi far valere pretese di diritto civile dinanzi ai tribunali militari. La procedura mediante la quale l'accusatore privato può far valere pretese di diritto civile è ora disciplinata negli articoli 163 e seguenti in modo uniforme per le vittime e le altre parti lese che 10

RS 312.5

4951

si costituiscono accusatori privati; in questo articolo la relativa disposizione può essere pertanto stralciata.

Anche se sottostanno al diritto penale militare e alla giurisdizione militare conformemente all'articolo 3 capoverso 1 numero 6 in combinato disposto con l'articolo 218 capoverso 1 CPM, i membri del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) non sottostanno tuttavia alla disposizione sulla responsabilità della Confederazione per i membri dell'esercito conformemente all'articolo 135 LM, ma alla disposizione sulla responsabilità della Confederazione ai sensi dell'articolo 3 della legge del 14 marzo 195811 sulla responsabilità (LResp). L'attuale disposizione è completata con un rinvio alla LResp.

Art. 84j

Definizione, condizioni e diritti processuali

Al fine di ottimizzare l'armonizzazione delle disposizioni procedurali della PPM e del CPP relative alla posizione giuridica delle parti lese, occorre riprendere dal CPP la categoria di «accusatore privato» applicandola ai privati implicati nel procedimento. La PPM in vigore conosce soltanto una nozione ristretta di parte e per quanto riguarda la parte lesa distingue unicamente fra parte lesa quale nozione generica e vittima12. Il nuovo articolo 84j PPM corrisponde materialmente all'articolo 118 CPP. La disposizione è inserita dopo il nuovo titolo «Sezione 11c: Accusatore privato».

Per ottenere non soltanto diritti processuali ma anche la facoltà di intervenire come accusatore privato nel procedimento penale acquisendo lo statuto di parte, la parte lesa deve dichiarare esplicitamente al giudice istruttore, al più tardi entro la conclusione dell'istruzione preparatoria, di volere partecipare attivamente alla procedura. Il giudice istruttore è tenuto a informare la parte lesa di questa opportunità.

Art. 84k

Forma e contenuto della dichiariazione

Il disciplinamento è identico a quello dell'articolo 119 CPP. La parte lesa può, cumulativamente o alternativamente, partecipare attivamente al procedimento penale con un'azione penale e/o civile.

Art. 84l

Rinuncia e ritiro

L'accusatore privato può rinunciare ai propri diritti di parte. La disposizione riprende integralmente l'articolo 120 CPP.

Art. 84m

Aventi causa

Il disciplinamento degli aventi causa riprende senza modifiche materiali il vigente articolo 121 CPP.

11 12

RS 170.32 Per lo statuto di vittima si veda il messaggio del Consiglio federale del 21 dic. 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale (FF 2006 1077): ogni vittima è anche parte lesa, ma non tutte le parti lese sono anche vittime.

4952

Art. 84n

Statuto

Il disciplinamento dell'obbligo di deporre dell'accusatore privato si rifà nella sostanza all'articolo 180 capoverso 2 CPP. L'accusatore privato deve essere interrogato in qualità di persona informata sui fatti (cfr. art. 178 lett. a CPP) pur non sottostando all'obbligo protetto penalmente di dire la verità13.

Art. 84o

Esclusione della legittimazione a ricorrere

Disciplinata nell'articolo 382 capoverso 2 CPP, la restrizione parziale della facoltà generale di ricorrere data all'accusatore privato, purché abbia dichiarato di voler partecipare al procedimento con un'azione penale, è ripresa senza alcun cambiamento materiale. Oltre all'imputato, soltanto l'uditore è legittimato a interporre ricorso contro la pena o la misura inflitta.

Art. 84p La disposizione è inserita dopo il nuovo titolo «Sezione 11d: Terzi colpiti da una confisca» e costituisce l'unico articolo di questa sezione. Se colpito direttamente nei suoi diritti da una confisca ordinata nel quadro di un procedimento penale militare, un terzo dovrebbe ora espressamente beneficiare dei diritti procedurali spettanti alle parti necessari alla tutela dei suoi interessi.

Art. 104 cpv. 3 Prima della chiusura dell'assunzione preliminare delle prove da parte del giudice istruttore, la procedura penale militare in vigore (art. 104 cpv. 3) accorda alla vittima di reati l'opportunità di chiedere che sia un tribunale a decidere. In futuro l'accusatore privato, la vittima o la parte lesa che, soprattutto per ragioni di tempo, non ha potuto o voluto ancora costituirsi accusatore privato e quindi acquisire lo statuto di parte (art. 84j) dovrà poter godere di questa possibilità. I summenzionati partecipanti alla procedura possono pertanto chiedere l'apertura di un'istruzione preparatoria se, nel quadro della procedura investigativa giudiziaria14, non sono d'accordo con il non luogo a procedere, la desistenza15 o la soluzione disciplinare adottata.

Conformemente agli articoli 310 e 322 capoverso 2 CPP, le parti possono impugnare con reclamo la decisione di non luogo a procedere e la decisione di desistenza del pubblico ministero.

Art. 114 cpv. 1 I diritti generali della vittima di cui all'attuale articolo 84f capoverso 2 sono espressamente indicati: anche l'accusatore privato, così come l'accusato, riceve una copia 13 14

15

Cfr. messaggio del Consiglio federale del 21 dic. 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 1090 e 1102 seg.

Cfr. art. 41 dell'ordinanza del 24 ott. 1979 concernente la giustizia penale militare (RS 322.2) e Martin Ziegler, Der Rechtsschutz des Angehörigen der Armee in der Schweiz ­ Unter besonderer Berücksichtigung der militärischen Straf- und Disziplinarrechtspflege, Basilea 1988, pag. 66 seg.

L'art. 104 cpv. 2 lett. c utilizza l'espressione «non dare seguito al procedimento».

L'abbandono dell'istruzione preparatoria, per contro, diventa effettivo con la decisione di desistenza dell'uditore (art. 116 in combinato disposto con l'art. 118 cpv. 1 PPM).

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dell'atto di accusa. La vittima che non si è costituita accusatore privato (art. 84j) può chiedere una copia dell'atto di accusa.

Art. 116 cpv. 4 La notificazione della decisione di desistenza è condizione necessaria affinché un ricorso possa essere interposto contro la decisione dell'uditore di liquidare una procedura. Dato che la decisione di desistenza può toccare i diritti anche di altre persone e autorità oltre a quelli dell'accusatore privato, la decisione va notificata anche a loro. Le autorità militari necessitano della notificazione per salvaguardare gli interessi pubblici della Confederazione. Sono interessati innanzitutto i beni confiscati di proprietà della Confederazione e che sono utilizzati a fini militari come i veicoli dell'esercito, il materiale di corpo, le munizioni, gli oggetti dell'equipaggiamento personale dei militi ecc. Il disciplinamento corrisponde nella sostanza all'articolo 321 CPP. La vittima può chiedere una copia della decisione di desistenza (diritti generali d'informazione della vittima di cui all'attuale art. 84f cpv. 2).

Art. 117 cpv. 4 La PPM in vigore contiene soltanto poche indicazioni concernenti la forma e il contenuto generale delle decisioni di desistenza. Nella decisione di desistenza occorre ora menzionare la decisione di revoca dei provvedimenti coercitivi adottati, come ad esempio la restituzione di oggetti o beni sequestrati (art. 68 PPM) o come anche la loro confisca. La disposizione sulle conseguenze accessorie riprende in larga misura quella del CPP (art. 320 cpv. 2).

Art. 118 cpv. 1 e 2 Le parti, l'uditore in capo e un terzo colpito da un'ordinanza di confisca possono ricorrere. La vittima è legittimata a ricorrere soltanto se si è costituita tempestivamente accusatore privato e quindi parte al procedimento (art. 84j). Se non è il caso, la vittima non può ricorrere nonostante le venga fornita una copia della decisione di desistenza dopo averne fatta eventuale richiesta conformemente all'articolo 116 capoverso 4 PPM.

Il capoverso 2 è inutile e va abrogato, poiché il capoverso 1 conferisce lo statuto di parte alla vittima e ai suoi congiunti.

Art. 120 lett. gbis Nella prassi, non tutti i decreti d'accusa contengono la necessaria decisione sulla revoca dei provvedimenti coercitivi adottati e sulla confisca di oggetti e beni. Dal momento che la
PPM, contrariamente al CPP (art. 353 cpv. 1 lett. h), non prevede alcuna indicazione sul contenuto di tali decreti, sarebbe opportuno riprendere per analogia la relativa disposizione del CPP.

Art. 121

Notificazione

Alla notificazione del decreto d'accusa si applica lo stesso disciplinamento valido per quella di una decisione di desistenza (art. 116 cpv. 4), fatta salva la comunicazione alla vittima.

4954

La vittima può chiedere una copia del decreto d'accusa (diritti generali d'informazione della vittima di cui all'attuale art. 84f cpv. 2).

Art. 122 cpv. 1 e 3

Opposizione

La parte lesa costituitasi accusatore privato può opporsi al decreto d'accusa dell'uditore16. Questo rimedio giuridico17, che permette di respingere in maniera motivata un decreto di accusa, deve essere accordato anche a un terzo colpito da una confisca e direttamente interessato alla necessaria salvaguardia dei suoi interessi se il decreto d'accusa riguarda le sue pretese civili o può influenzare il giudizio in merito a quest'ultime18.

La procedura del decreto d'accusa della PPM (art. 119­123) si distingue fondamentalmente da quella del CPP (art. 352­356). Le competenze dell'uditore riguardo al decreto d'accusa sono limitate a una pena detentiva di 30 giorni al massimo o eventualmente a una pena pecuniaria di al massimo 30 aliquote giornaliere. Il pubblico ministero per contro può infliggere una pena detentiva fino a sei mesi al massimo o una pena pecuniaria non superiore a 180 aliquote giornaliere. Di conseguenza, vi saranno proporzionalmente più decisioni prese dai tribunali militari nel quadro di procedure penali militari rispetto ai casi sottoposti alla giustizia penale civile. La giustizia militare continua in effetti ad applicare il modello con giudice istruttore, che distingue la funzione del giudice istruttore da quella dell'uditore (incaricato dell'accusa19), mentre la giustizia penale secondo il CPP ricorre ampiamente ai decreti d'accusa20. Questa procedura particolare, sommaria e non pubblica si svolge senza dibattimenti e, per lo più, senza accusatore privato. Conformemente all'articolo 354 capoverso 1 CPP, l'accusatore privato non è (generalmente) legittimato a fare opposizione21.

16 17 18

19 20

21

Cfr. messaggio del Consiglio federale del 21 dic. 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 1213.

Cfr. Michael Nonn, in: Wehrenberg/Martin/Flachsmann/Bertschi/Schmid (ed.), Kommentar zum Militärstrafprozess, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, N 1 seg. ad art. 122.

Cfr. Viktor Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, N 18 ad art. 105 nonché N 2 ad art. 382 e Goran Mazzucchelli/Mario Postizzi/Franz Riklin, in: Niggli/Heer/ Wiprächtiger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung und Jugendstrafprozessordnung, Basilea 2014, N 5 e 19 ad art. 115 e N 8 ad art. 354.

Art. 8 cpv. 3 PPM Per quanto riguarda la frequenza dell'applicazione della procedura del decreto d'accusa si veda Michael Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, tesi Friburgo 2012, Zurigo/Basilea/Ginevra 2012, pag. 59 segg. e 749. Secondo la sua stima, il 90 % di tutte le cause penali è liquidato seguendo la procedura del decreto d'accusa.

Cfr. Niklaus Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung (StPO), Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2009, N 6 ad Art. 354; Franz Riklin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung und Jugendstrafprozessordnung, Basilea 2014, N 6 e 9 segg. ad art. 354; Christian Schwarzenegger in: Donatsch/ Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, N 5 ad art. 354; Michael Daphinoff, Das Strafbefehlsverfahren in der Schweizerischen Strafprozessordnung, tesi Friburgo 2012, Zurigo/ Basilea/Ginevra 2012, pag. 582 segg. nonché le indicazioni date in quest'opera.

4955

Art. 133a

Partecipazione dell'accusatore privato e di terzi

L'accusatore privato è convocato al dibattimento. Pur essendo tenuto a comparire, l'accusatore privato può chiedere al presidente del tribunale militare di esserne dispensato se la sua presenza non è necessaria. Chi è colpito da un provvedimento di confisca è libero di decidere se comparire personalmente. Questa disposizione corrisponde materialmente alla vigente disciplina di cui all'articolo 338 CPP.

Art. 144

Arringhe

Dato che l'accusatore privato ha anche il diritto all'arringa per presentare e motivare le sue proposte, l'articolo 144 PPM va adeguato per analogia al contenuto dell'articolo 346 CPP. A differenza dell'uditore e del difensore dell'imputato, l'accusatore privato non deve esprimersi sulla misura della pena. Per una questione di coerenza (con l'art. 346 cpv. 1 lett. c CPP), anche terzi colpiti da una proposta di confisca (art. 51­53 CPM) vanno menzionati in questa disposizione. I terzi che partecipano alla procedura possono fare soltanto dichiarazioni concernenti la questione della confisca22.

Art. 151 cpv. 6 I diritti dell'accusatore privato introdotti ora nella PPM sono completati con i suoi doveri analogamente al CPP. Nella procedura di primo grado le spese procedurali possono essere addossate all'accusatore privato ai sensi dell'articolo 165a. L'articolo 165a corrisponde per analogia alla disposizione dell'articolo 427 CPP.

Art. 153 cpv. 2 Adeguamento redazionale della disposizione.

Art. 154 cpv. 3 La vittima può chiedere una copia della sentenza (diritti generali d'informazione della vittima di cui all'attuale art. 84f cpv. 2).

Art. 163

Esercizio

Con l'istituzione dell'accusatore privato occorre precisare la procedura adesiva di cui agli articoli 163 e seguenti ed estenderla in diversi punti. La parte lesa può ancora far valere pretese di diritto civile desunte da un reato giudicato da un tribunale militare soltanto se adempie le condizioni concernenti l'accusatore privato di cui all'articolo 84j. La riformulazione dell'articolo 163 PPM dovrebbe trasporre meglio le esigenze di protezione della vittima e riprende sostanzialmente il disciplinamento dell'articolo 122 CPP.

L'attuale disposizione è completata in analogia con l'articolo 84g in funzione dei membri del Corpo delle guardie di confine (Cgcf) che, conformemente all'articolo 3 capoverso 1 numero 6 in combinato disposto con l'articolo 218 capoverso 1 CPM, 22

Cfr. messaggio del 21 dic. 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 1189 e Viktor Lieber, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung (StPO), Zurigo/Basilea/Ginevra 2014, N 2 e 17 seg. ad art. 105 nonché N 2 ad art. 382.

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sottostanno al diritto penale militare e alla giurisdizione militare, ma non al disciplinamento della responsabilità della Confederazione per i membri dell'esercito conformemente all'articolo 135 LM, bensì al disciplinamento della responsabilità della Confederazione ai sensi dell'articolo 3 LResp.

Art. 163a

Quantificazione e motivazione

Questa disposizione corrisponde materialmente alla vigente disciplina di cui all'articolo 123 CPP. Essa statuisce l'onere (prescrizione d'ordine) di quantificare e motivare quanto prima l'azione civile come pure di menzionare i mezzi di prova invocati.

Art. 163b

Assunzioni di prove

Il giudice istruttore deve tenere conto delle istanze probatorie dell'accusatore privato nel limitato quadro definito dal capoverso 1. Può chiedere un anticipo delle spese a copertura dei rischi finanziari a cui lo Stato si espone. Materialmente questa disposizione corrisponde integralmente alla vigente disciplina di cui all'articolo 313 CPP23.

Art. 164

Competenza e procedura

Il tribunale militare investito della causa penale tratta e giudica, indipendentemente dal valore litigioso, l'azione civile fatta valere in via adesiva. Al più tardi nella procedura dibattimentale di primo grado, all'imputato è data l'occasione di esprimersi sulle pretese quantificate e motivate dell'accusatore privato. Se l'imputato le riconosce, le pretese civili dell'accusatore privato sono annotate nel verbale e nel dispositivo della decisione che conclude la procedura. I capoversi 1, 2 e 5 corrispondono alle disposizioni dell'articolo 124 CPP, mentre i capoversi 3 e 4 corrispondono materialmente alle disposizioni dell'articolo 126 capoversi 3 e 4.

Art. 164a

Garanzia per le pretese nei riguardi dell'accusatore privato

I diritti dell'accusatore privato introdotti ora nella PPM sono completati con i suoi doveri analogamente al CPP. L'articolo 164a sulla prestazione di garanzia da parte dell'accusatore privato corrisponde alla disposizione dell'articolo 125 CPP.

Art. 165a

Spese a carico dell'accusatore privato

I diritti dell'accusatore privato introdotti ora nella PPM sono completati con i suoi doveri analogamente al CPP. Nella procedura di primo grado all'accusatore privato possono essere addossate ­ alle condizioni previste in questa disposizione ­ le spese procedurali causate dalle sue istanze in merito agli aspetti civili (cpv. 1) o in caso di reati a querela di parte (cpv. 2). L'articolo 165a corrisponde per analogia alle disposizioni dell'articolo 427 CPP, fatti salvi i capoversi 3 e 4 concernenti due tipi di procedure (conciliazione e accordo) che la PPM non conosce.

23

Cfr. Esther Omlin, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (ed.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung und Jugendstrafprozessordnung, Basilea 2014, N 3 segg. ad art. 313.

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Art. 172 cpv. 2 Anche per impugnare una decisione sulla confisca di oggetti e beni è ammesso soltanto il ricorso (art. 195 lett. c, d ed e).

Art. 173 cpv. 1bis L'entità del diritto dell'accusatore privato d'interporre appello24 (come anche di chiedere la cassazione [art. 186 cpv. 1bis]) deve essere armonizzata sotto il profilo materiale con la legittimazione dell'accusatore privato di chiedere una revisione secondo l'articolo 202 lettera d, sempreché concerna le sue pretese civili25. A questo proposito, è determinante l'interesse giuridicamente protetto del ricorrente all'annullamento o alla modifica della corrispondente decisione26.

Art. 183 cpv. 4 I diritti dell'accusatore privato introdotti ora nella PPM sono completati con i suoi doveri analogamente al CPP. Nella procedura di secondo grado (appello) le spese procedurali possono essere addossate all'accusatore privato ai sensi dell'articolo 165a. L'articolo 165a corrisponde per analogia alla disposizione dell'articolo 427 CPP.

Art. 186 cpv. 1bis L'entità del diritto dell'accusatore privato di chiedere la cassazione (come anche d'interporre appello27 [art. 173 cpv. 1bis]) deve essere armonizzata sotto il profilo materiale con la legittimazione dell'accusatore privato di chiedere una revisione secondo l'articolo 202 lettera d, sempreché concerna le sue pretese civili28. È determinante il fatto che il ricorrente abbia un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della corrispondente decisione29.

Art. 196

Legittimazione

L'articolo 195 PPM è stato modificato il 3 ottobre 2008 e la lettera g abrogata30. Il rimando a tale disposizione nell'articolo 196 va pertanto soppresso. Inoltre l'espressione «parte lesa» è sostituita con «accusatore privato». La legittimazione ricorsuale attribuita a terzi colpiti da una misura di confisca corrisponde per analogia al disciplinamento dell'articolo 118 capoverso 1 PPM.

24

25 26 27

28 29 30

Cfr. Bernhard Isenring/Hans Mathys/Reto Casutt, in: Wehrenberg/Martin/Flachsmann/ Bertschi/Schmid (ed.), Kommentar zum Militärstrafprozess, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, N 20 ad art. 173.

A proposito della legittimità della parte lesa a ricorrere conformemente all'art. 186, cfr.

STMC 13 n. 30.

Cfr. messaggio del 21 dic. 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989, in particolare pag. 1210.

Cfr. Bernhard Isenring/Hans Mathys/Reto Casutt, in: Wehrenberg/Martin/Flachsmann/ Bertschi/Schmid (ed.), Kommentar zum Militärstrafprozess, Zurigo/Basilea/Ginevra 2008, N 20 ad art. 173.

A proposito della legittimità della parte lesa a ricorrere conformemente all'art. 186, cfr.

STMC 13 n. 30.

Cfr. messaggio del 21 dic. 2005 concernente l'unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 989, in particolare pag. 1210.

RU 2009 706

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Art. 202 lett. e Anche terzi colpiti da una confisca dovrebbero essere legittimati, alla stregua dell'accusatore privato, a chiedere una procedura di revisione ai sensi degli articoli 200 e seguenti PPM.

4

Diritto transitorio

La regola transitoria generale dell'articolo 220 capoverso 1 PPM è applicabile per analogia a una revisione parziale della PPM, cosicché si può rinunciare a un disciplinamento specifico del diritto transitorio. Il nuovo diritto si applica da subito a tutte le procedure pendenti.

5

Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Le modifiche proposte non comportano ripercussioni finanziarie né sull'effettivo del personale.

6

Basi giuridiche

6.1

Costituzionalità

Il progetto si fonda sull'articolo 123 capoverso 1 della Costituzione federale (Cost.)31, che conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare nel campo del diritto penale e della procedura penale.

6.2

Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi internazionali della Svizzera.

6.3

Delega di competenze legislative

Il presente progetto non contiene alcuna delega di competenze legislative.

6.4

Forma dell'atto

Il presente progetto assume la forma di una revisione di legge federale.

31

RS 101

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