Approvazione di tariffe nell'assicurazione privata (art. 84 della legge del 17 dicembre 2004 sulla sorveglianza degli assicuratori, LSA; RS 961.01) L'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA ha approvato la tariffa seguente relativa ai contratti d'assicurazione in corso: Decisione del

Tariffa sottoposta da

4 febbraio 2014

AXA Vita SA

nell'assicurazione collettiva vita nel quadro della previdenza professionale La modifica riguarda tutti gli assicurati delle fondazioni collettive e degli istituti di previdenza assicurati presso AXA Vita SA.

La modifica della tariffa collettiva riguarda l'assunzione delle prestazioni di vecchiaia correnti nell'ambito dell'assicurazione collettiva sulla vita.

Si distinguono due casi: 1.

assunzione delle prestazioni di vecchiaia correnti in caso di cambiamento da collettivi aziendali alla richiedente o a un istituto di previdenza riassicurato in modo congruente;

2.

garanzie di assunzione delle nuove rendite di vecchiaia presso gli istituti di previdenza che riassicurano i propri rischi di decesso e invalidità presso la richiedente, tuttavia si assumono direttamente il processo di risparmio degli assicurati attivi o lo trasferiscono a offerenti terzi. La garanzia di assunzione della richiedente comprende l'obbligo, per la durata del contratto nell'istituto di previdenza, di riprendere alla tariffa in vigore le nuove rendite di vecchiaia e le corrispondenti aspettative.

Le modifiche sono le seguenti: la tavola di mortalità GRM/F95 è sostituita da tavole di mortalità per generazione, che si basano sulle misure della mortalità comune da parte dell'ASA; inoltre si passa da un tasso tecnico del 3,5 per cento a un meccanismo secondo il quale il tasso d'interesse tecnico da applicare viene verificato ogni anno ed eventualmente adeguato. Come riferimento si utilizzano i rendimenti degli investimenti a basso rischio, ossia i tassi a pronti delle obbligazioni della Confederazione.

Con lettera del 7 agosto 2013, la AXA Vita SA ha presentato nel settore dell'assicurazione vita una richiesta tariffaria per la propria tariffa collettiva.

Ai fini dell'esame e dell'approvazione di tariffe si applica l'articolo 38 LSA. Secondo questa disposizione le tariffe soggette ad approvazione devono essere stabilite entro limiti tali da garantire, da un lato, la solvibilità dell'istituto d'assicurazione richiedente e, dall'altro, la protezione degli assicurati contro eventuali abusi.

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2015-0112

Con la sua tariffa la richiedente ha fornito la prova che il limite di cui all'articolo 38 LSA è rispettato. Con decisione del 4 febbraio 2014 la FINMA ha pertanto approvato la richiesta di modifica della tariffa.

La richiedente intende applicare gli adeguamenti tariffali approvati a partire dalla data di approvazione a tutto il portafoglio (contratti in corso e contratti nuovi).

Rimedi giuridici La presente comunicazione costituisce la notifica della decisione. Le persone che hanno diritto di ricorrere in virtù dell'articolo 48 della legge del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA; RS 172.021) possono impugnare la decisione, indicando rispettivamente il loro domicilio o la loro sede, presso il Tribunale amministrativo federale, Corte II, Casella Postale, 9023 San Gallo. Il ricorso deve essere presentato entro 30 giorni dalla presente pubblicazione e contenere le conclusioni nonché i motivi. Durante questo periodo, la decisione può essere consultata presso l'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA, Laupenstrasse 27, 3003 Berna.

27 gennaio 2015

Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA

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