15.031 Messaggio concernente l'impostazione e il sostegno del parco svizzero dell'innovazione del 6 marzo 2015

Onorevoli presidenti e consiglieri, con il presente messaggio vi sottoponiamo, per approvazione, il disegno dei seguenti decreti federali: 1

decreto federale concernente il sostegno della Confederazione in favore del parco svizzero dell'innovazione;

2

decreto federale concernente la cessione di fondi della Confederazione in favore del parco svizzero dell'innovazione.

Gradite, onorevoli presidenti e consiglieri, l'espressione della nostra alta considerazione.

6 marzo 2015

In nome del Consiglio federale svizzero: La presidente della Confederazione, Simonetta Sommaruga La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

2014-1992

2455

Compendio Con il presente messaggio il Consiglio federale propone due misure a sostegno del parco svizzero dell'innovazione: un credito quadro di durata limitata dell'importo di 350 milioni di franchi per fideiussioni e una decisione di principio sulla cessione di fondi della Confederazione in diritto di superficie.

Il Consiglio federale intende sostenere la creazione del parco svizzero dell'innovazione nel periodo legislativo 2011­2015. Tale parco deve contribuire a garantire il ruolo della Svizzera quale nazione leader dell'innovazione e, di conseguenza, la sua competitività negli anni e nei decenni a venire.

Nel 2012, con la revisione totale della legge federale del 7 ottobre 1983 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI), le Camere federali hanno creato le basi legali per il sostegno della Confederazione a favore di un parco dell'innovazione. Il presente messaggio riassume gli intensi lavori preliminari svolti finora, in particolare dai Cantoni, e descrive l'impostazione concreta del parco svizzero dell'innovazione, con la sua configurazione iniziale comprendente due sedi principali («hub») nell'area dei due politecnici federali (PF) e, in un primo momento, due reti regionali. L'impostazione e l'organizzazione sono sufficientemente flessibili da consentire uno sviluppo dinamico del parco. Conformemente alle disposizioni della LPRI, l'organizzazione mantello del parco è istituita sotto forma di fondazione di diritto privato.

Con il decreto di stanziamento il Consiglio federale propone un credito quadro di 350 milioni di franchi per la fideiussione di prestiti a destinazione vincolata. Grazie a tale fideiussione, la fondazione potrà ottenere capitale di terzi da privati o sui mercati finanziari a condizioni vantaggiose, al fine di stanziare prestiti per il prefinanziamento di infrastrutture di ricerca (apparecchi, installazioni) ai suoi enti responsabili. Non è autorizzato l'impiego del credito per la costruzione di edifici. La fideiussione della Confederazione è limitata nel tempo e vincolata; il Consiglio federale sbloccherà il credito per tappe.

Con la decisione di principio, l'Esecutivo propone di approvare il sostegno a favore del parco dell'innovazione mediante la cessione di fondi della Confederazione. In linea di principio, tale cessione sarà effettuata in diritto di
superficie e senza rinuncia agli interessi su tale diritto. Sebbene la decisione in merito sia di competenza degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione, il Consiglio federale sottopone comunque il progetto alle Camere federali, dal momento che concerne la principale riserva di terreni della Confederazione, vale a dire una parte dell'area dell'attuale aerodromo militare di Dübendorf.

Il parco svizzero dell'innovazione sarà realizzato dai Cantoni di ubicazione, dall'economia privata e dalle scuole universitarie interessate; la Confederazione non assume alcuna responsabilità a titolo di ente principale. Le due misure di sostegno proposte con il presente messaggio tengono conto del ruolo sussidiario della Confederazione.

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Indice Compendio

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1

2459 2459 2459 2460 2460 2462 2463 2463

Situazione inziale 1.1 Cos'è un parco dell'innovazione?

1.1.1 Definizioni 1.1.2 «Parco dell'innovazione» non è sinonimo di «tecnoparco» 1.1.3 Fattori di successo e confronti internazionali 1.2 L'attuale politica di promozione dell'innovazione 1.3 Parco dell'innovazione come nuovo strumento 1.3.1 Senso e scopo 1.3.2 Innovazione come elemento costitutivo del marchio della Svizzera 1.3.3 Fondamenti giuridici nella nuova LPRI 1.3.4 Attuazione da parte dei Cantoni e dell'economia privata 1.4 Interesse del progetto per la Confederazione 1.5 Un progetto generazionale

2464 2465 2465 2466 2467

2

Impostazione 2.1 Principi della Confederazione 2.2 Piano di attuazione 2.2.1 Lavori preliminari 2.2.2 Proposta della CDEP al DEFR 2.2.3 Valutazione del Consiglio federale 2.3 Ente responsabile nazionale 2.3.1 Organizzazione e compiti 2.3.2 Finanziamento 2.3.3 Fase transitoria, contratti di affiliazione delle sedi 2.4 Configurazione iniziale 2.4.1 Hub 2.4.2 Reti regionali 2.4.3 Procedura successiva, esame ulteriore 2.5 Prospettive di sviluppo

2467 2467 2468 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2474 2475 2477 2479 2480

3

Provvedimenti di sostegno 3.1 Strumenti esistenti 3.2 Sostegno della Confederazione 3.2.1 Uso previsto 3.2.2 Fideiussione della Confederazione 3.2.3 Stima dell'importo complessivo di un credito quadro 3.2.4 Importo e durata della fideiussione della Confederazione 3.2.5 Valutazione del rischio 3.2.6 Decreto federale 1 (decreto di stanziamento)

2481 2481 2481 2482 2482 2483 2485 2486 2486

2457

Cessione di fondi della Confederazione 3.3.1 Considerazioni generali 3.3.2 Procedura relativa a Dübendorf 3.3.3 Altre sedi 3.3.4 Decreto federale 2 (decisione di principio)

2487 2487 2488 2489 2489

Ripercussioni 4.1 Ripercussioni per la Confederazione 4.1.1 Ripercussioni finanziarie 4.1.2 Ripercussioni per l'effettivo del personale 4.1.3 Altre ripercussioni 4.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna 4.3 Ripercussioni per l'economia 4.4 Ripercussioni per la società 4.5 Ripercussioni per l'ambiente 4.6 Ripercussioni per l'immigrazione

2490 2490 2490 2490 2491

3.3

4

5

6

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale 5.1 Rapporto con il programma di legislatura 5.2 Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

2494 2494 2494

Aspetti giuridici 6.1 Costituzionalità e legalità 6.2 Forma dell'atto 6.3 Subordinazione al freno alle spese 6.4 Conformità alla legge sui sussidi

2495 2495 2495 2496 2496

Appendice: Statuto della Fondazione «Swiss Innovation Park» 1 2

2491 2492 2492 2493 2493

2498

Decreto federale concernente il sostegno della Confederazione in favore del parco svizzero dell'innovazione (Disegno)

2509

Decreto federale concernente la cessione di fondi della Confederazione in favore del parco svizzero dell'innovazione (Disegno)

2511

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Messaggio 1

Situazione inziale

Il panorama svizzero della ricerca e dell'innovazione è tra i migliori al mondo.

Scuole universitarie di punta a livello internazionale vanno di pari passo con un impegno eccezionale dell'economia privata nell'ambito della ricerca e dello sviluppo. Tutti i soggetti implicati nel processo d'innovazione remano nella stessa direzione quando si tratta di creare un ambiente favorevole all'innovazione in Svizzera. Tra i punti di forza figurano l'ampia varietà di temi (diversificazione), la ricchezza di competenze risultanti da un eccellente sistema educativo, un'infrastruttura di prim'ordine e la ricerca della qualità e dell'eccellenza. Questi punti di forza rendono la Svizzera interessante per le aziende nazionali ed estere operanti nell'ambito della ricerca e dello sviluppo, per le interazioni tra la ricerca pubblica e privata, nonché per l'applicazione dei risultati in forma di prodotti e servizi.

Il parco dell'innovazione contribuirà a garantire il forte ruolo della Svizzera quale nazione leader dell'innovazione e, di conseguenza, la sua competitività negli anni e nei decenni a venire. La ricerca di punta, pubblica e privata, e l'attività d'innovazione delle imprese genereranno vantaggi concorrenziali. Sarà rafforzata l'interazione di scienza ed economia e aumenterà la probabilità di un maggiore utilizzo in Svizzera dei risultati ottenuti. Infine, il parco dell'innovazione mira ad attrarre nel nostro Paese maggiori investimenti privati nella ricerca e a utilizzare meglio quelli esistenti.

1.1

Cos'è un parco dell'innovazione?

1.1.1

Definizioni

L'innovazione è il fattore fondamentale della prosperità economica elvetica. In un Paese povero di materie prime come la Svizzera, sono le conoscenze, la creatività e l'innovazione ad assicurare il benessere. Innovare significa concretizzare e commercializzare nuove idee, processi e servizi.

Un parco dell'innovazione è un'infrastruttura in grado di svilupparsi (quartiere, campus) e di creare le condizioni ideali per l'innovazione, agevolandone l'efficace applicazione sul mercato. Una simile infrastruttura è situata in una posizione di particolare attrattiva, facilmente accessibile a livello internazionale e collegata in maniera ottimale con i mezzi di trasporto pubblico e le vie di comunicazione. Non ospita soltanto posti di lavoro e servizi correlati, ma anche spazi per il ristoro, il tempo libero e lo sport.

Un parco dell'innovazione facilita lo scambio di conoscenze, la cooperazione e l'ispirazione reciproca. Questo tipo di interconnessione e di trasferimento di conoscenze ha dimostrato di funzionare al meglio quando avviene attraverso il dialogo diretto con i partner; per questo motivo, la prossimità geografica riveste una straordinaria importanza1. Il parco dell'innovazione promuove la cooperazione oltre i 1

«Machbarkeitsstudie für einen nationalen Innovationspark, Verein Stiftung Forschung Schweiz», Berna, 2007 (disponibile sul sito www.swissinnovationpark.ch > Hintergrund)

2459

confini istituzionali e disciplinari. In un tale contesto, l'interconnessione delle strutture facilita la cooperazione e lo scambio regolare. È soprattutto nei punti d'incontro tra le diverse discipline e i diversi settori che le probabilità di innovare trovano terreno fertile.

1.1.2

«Parco dell'innovazione» non è sinonimo di «tecnoparco»

È facile distinguere i tecnoparchi dai parchi dell'innovazione se li si considerano in relazione al rispettivo mercato e alla concorrenza.

La Svizzera conosce già un gran numero di tecnoparchi. Essi mettono a disposizione delle giovani imprese oggetti in locazione e servizi centrali e si rivolgono principalmente a un bacino di utenza regionale. I tecnoparchi possono anche ospitare ditte in fase avanzata di professionalizzazione; tuttavia gli spazi dei tecnoparchi sono per lo più molto limitati e vengono utilizzati immobili esistenti. Un tecnoparco non offre quindi un contributo effettivo all'insediamento e alla concentrazione territoriale di grandi imprese e di istituti di ricerca.

Un parco dell'innovazione si distingue nettamente da un tecnoparco nelle dimensioni, nel mix di aziende insediate e nel suo funzionamento generale. Si rivolge principalmente alle imprese di successo a orientamento internazionale con sede in Svizzera o interessate a insediarvisi durevolmente in ragione della vicinanza alla ricerca pubblica e dell'esistenza di una forte base privata di ricerca e sviluppo. Partendo dalle conoscenze teoriche dei partner di ricerca attigui, queste imprese generano prodotti pronti per l'immissione sul mercato oppure, con l'aiuto dei ricercatori presenti in loco, sviluppano soluzioni per i problemi dei clienti. Esse offrono inoltre ai diplomati delle scuole universitarie interessanti posti di formazione e di lavoro nell'ambiente in cui vivono. La concorrenza per le innovazioni sviluppate in un parco dell'innovazione è quasi sempre globale, così come il potenziale mercato dei prodotti.

1.1.3

Fattori di successo e confronti internazionali

Un parco dell'innovazione riunisce gli elementi di una catena di creazione del valore nell'ambito della ricerca e dello sviluppo, agevolando l'accesso delle imprese alle conoscenze accademiche, ai risultati della ricerca e agli ultimi sviluppi in campo tecnico; le conoscenze sono traferite in maniera efficiente e il potenziale creativo è sfruttato al meglio. Secondo l'attuale stato delle conoscenze, sono decisivi i fattori di successo di seguito elencati2.

­

2

Vicinanza di scuole universitarie e imprese rinomate: la prossimità fisica di scuole universitarie e industria facilita la cooperazione, fattore promotore dell'innovazione, e favorisce lo scambio. Essa è inoltre decisiva per poter sfruttare le ricadute di conoscenza (o «effetti di spillover»), ovvero la trasmissione delle conoscenze, in linea di principio disponibili ma non documentate singolarmente, nei punti d'incontro tra le varie discipline. Questa «Concept de création d'un parc suisse d'innovation», Ernst Basler & Partner, Zurigo, aprile 2013 (disponibile in francese e tedesco sul sito www.vdk.ch > Innovationspark)

2460

stessa prossimità permette agli specialisti di conoscersi e di creare reti formali e informali.

­

Definizione consapevole delle priorità od opzione più ampia: i parchi dell'innovazione si concentrano spesso su singoli settori tecnologici prioritari. Una concentrazione rilevante a livello sovraregionale di imprese leader in questi settori aumenta l'attrattiva per altre imprese e genera consenso nella popolazione. Al contempo, le innovazioni sono sempre più spesso il risultato di combinazioni di know-how derivante da discipline totalmente diverse (p. es. meccatronica, materiali biocompatibili, telemedicina). Una definizione consapevole delle priorità è interessante per le sedi che dispongono già di un gran numero di partner di ricerca e industriali. Soltanto un polo universitario di fama mondiale con partner economici diversificati può rinunciare a concentrarsi su alcune priorità o definire una priorità «più ampia».

­

Polo di attrazione per altre menti creative: il parco dell'innovazione dovrà ospitare ricercatori affermati nelle diverse discipline. Per soddisfare quest'esigenza, occorre un elemento trainante che funga da polo di attrazione, che si tratti di una scuola universitaria eccellente a livello internazionale o di una grande impresa di fama mondiale. Un esempio è quello dell'origine del famoso «Research Triangle Park» nella Carolina del Nord (Stati Uniti): il parco scientifico progettato nel mezzo delle tre università di Duke, Chapel Hill e Raleigh è rimasto a lungo vuoto, finché il governatore è riuscito a convincere il presidente dell'IBM a costruirvi almeno una linea di produzione. A partire da quel momento il parco ha conosciuto uno sviluppo eccezionale. È stato decisivo il ruolo della blue chip IBM, che ha conferito al sito attrattiva e reputazione.

­

Superfici urbanizzate: il parco deve disporre di ampie superfici di sviluppo, per esempio per i nuovi insediamenti. È fondamentale che tali superfici siano urbanizzate e che tutte le condizioni relative alla pianificazione del territorio e della zona siano già soddisfatte. A un potenziale interessato servono anni per decidere d'insediarsi nel parco dell'innovazione, ma non appena decide occorre procedere rapidamente. Bisogna quindi garantire che lo sviluppo sia conforme alle disposizioni e agli obiettivi della pianificazione del territorio e che siano portate a termine le procedure previste dalla democrazia diretta. In tale contesto, per i gestori di un parco dell'innovazione è anche importante saper aspettare: non tutti gli interessati sono adatti all'area.

­

Contatti: tutti i parchi d'innovazione di successo si distinguono per un collegamento ad autostrade, ferrovie e aeroporti. Spesso, nel caso dell'affrettata riconversione di ex siti industriali o di progetti di sviluppo in aree periferiche inaccessibili, si presta troppa poca attenzione a questo aspetto. Nell'Europa dell'Est e in Asia, alcuni esempi di città satelliti e aree industriali dimostrano che la migliore infrastruttura rimane inutilizzata se il parco non è situato in una posizione favorevole e facilmente accessibile (a livello internazionale).

­

Gestione del parco e marketing internazionale: tutti i parchi dell'innovazione di successo nel mondo sono gestiti professionalmente sul piano strategico e operativo. Una sede, però, non può essere gestita in forma di «attività accessoria», né da capi ricercatori o professori universitari né da soggetti politici locali. Un marketing attivo della piazza economica è decisivo per il successo.

2461

È emerso che, all'estero, i parchi dell'innovazione creano condizioni ideali per lo spirito innovativo combinando il luogo di lavoro con quello del tempo libero e di abitazione. Parchi dell'innovazione affermati come Cambridge, Boston od Oulu, ma anche regioni come la Silicon Valley, sono riusciti a svilupparsi, soprattutto grazie a questa combinazione, in maniera sostenibile e interessante sia per le grandi imprese internazionali sia per le giovani imprese nelle loro immediate vicinanze. La qualità della vita e la prossimità territoriale di scienza, imprese e tempo libero «sul campus» rappresentano un'attrattiva per i lavoratori e sono quindi sempre più importanti anche per le imprese in cerca di specialisti.

Idealmente, un parco dell'innovazione dovrebbe dar prova tangibile, anche a un osservatore esterno, dell'interconnessione tra scienza ed economia, disponendo quindi di impianti pilota o laboratori «a porte aperte», offrendo sufficienti spazi pubblici quali parchi, aree verdi, parchi giochi e impianti sportivi e, in ultima analisi, coinvolgendo la popolazione locale.

1.2

L'attuale politica di promozione dell'innovazione

Il principale soggetto dell'innovazione, in Svizzera, è l'economia privata. La Svizzera investe quasi il 3 per cento del prodotto interno lordo (ovvero 16,3 mia. fr.) in ricerca e sviluppo; di questa quota, quasi il 70 per cento è finanziato dalle imprese private3. Per questo, la promozione dell'innovazione da parte della Confederazione si concentra dai suoi inizi sulla creazione di ponti tra scienza ed economia. La Svizzera dispone già di un ampio strumentario nella sua politica di promozione.

Sulla base della legge federale del 14 dicembre 20124 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI), la Confederazione promuove la ricerca pubblica, incoraggiando per esempio progetti e persone attraverso il Fondo nazionale svizzero (FNS), e sostiene sussidiariamente lo sviluppo di nuovi prodotti, il trasferimento delle conoscenze tra le scuole universitarie e la prassi, nonché la creazione di nuove imprese (start up). In questo contesto, la Commissione per la tecnologia e l'innovazione (CTI) è la principale agenzia della Confederazione per la promozione dell'innovazione e rappresenta un importante interlocutore in particolare per le piccole e medie imprese (PMI). L'attività di promozione della CTI ha contribuito in maniera determinante allo sviluppo della ricerca orientata all'applicazione nelle scuole universitarie professionali (SUP) svizzere.

Gli strumenti di promozione per progetti pilota e progetti di dimostrazione di vari uffici federali formano un importante anello di congiunzione tra laboratori e mercato e completano le attività di promozione del FNS e della CTI. Essi consentono di verificare e dimostrare tecnologie e processi innovativi in una misura che fornisce indicazioni sulla loro redditività, sulla loro applicabilità, sul loro consumo di risorse e sulla loro fattibilità tecnica.

Inoltre, la Confederazione sostiene imprese, scuole universitarie e altri centri di ricerca nella partecipazione a programmi internazionali di promozione della ricerca e dell'innovazione e conclude accordi in materia di cooperazione internazionale nel 3

4

La relativa pubblicazione «Forschung und Entwicklung in der Schweizerischen Privatwirtschaft 2012» è disponibile in tedesco sul sito www.bfs.admin.ch > Temi > Formazione e scienza > Scienza e tecnologia > Analisi.

RS 420.1

2462

settore della ricerca e dell'innovazione. Il messaggio del 22 febbraio 20125 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2013­2016 (messaggio ERI) ha introdotto la nuova categoria dei centri di competenza per la tecnologia di cui all'articolo 15 capoverso 3 lettera c LPRI. Questi centri collaborano senza scopo di lucro con le scuole universitarie e le imprese, in base ai loro compiti e alla loro funzione nel sistema scientifico. I centri di competenza per la tecnologia creano un collegamento sistematico tra la ricerca pubblica e l'economia privata (modello Fraunhofer). Attualmente la Confederazione ne sostiene tre il Centre Suisse d'electronique et de Microtechnique (CSEM), il Geneva Biotech Center e l'inspire AG accordando ogni anno un contributo al loro finanziamento di base.

Infine, con la Nuova politica regionale (NPR), la Confederazione, insieme ai Cantoni, persegue l'obiettivo di aumentare la competitività delle regioni e di incrementarne la produzione di valore aggiunto (regioni di montagna, aree rurali e regioni di frontiera). A tal fine possono essere accordati aiuti finanziari a iniziative, programmi e progetti, inclusi quelli infrastrutturali. La promozione dell'innovazione nelle regioni prevede che un eventuale sostegno sia coordinato con le offerte di promozione esistenti.

Grazie a una politica basata sulle esigenze specifiche delle PMI, sono costantemente ottimizzate le condizioni in cui evolvono le imprese esistenti, è facilitata la creazione di nuove società ed è possibile uno sviluppo aziendale sostenibile. La politica a favore delle PMI si concentra sullo sgravio amministrativo e sul finanziamento delle imprese. Accordando aiuti finanziari alle organizzazioni che concedono fideiussioni, la Confederazione facilita l'accesso ai prestiti bancari alle PMI performanti e in grado di svilupparsi. Queste ultime ricevono inoltre sostegno alle esportazioni: la promozione delle esportazioni, infatti, individua sbocchi di mercato all'estero per le PMI e aiuta gli esportatori svizzeri a posizionarsi come fornitori competitivi sul piano internazionale. Gli sforzi nel campo delle esportazioni sono sostenuti dalle prestazioni dell'assicurazione svizzera contro i rischi delle esportazioni. Infine, la Confederazione si impegna in Svizzera e all'estero
in favore dell'affidabilità e dell'attuabilità del diritto in materia di proprietà immateriale, garantendo una protezione effettiva delle prestazioni innovative.

1.3

Parco dell'innovazione come nuovo strumento

1.3.1

Senso e scopo

Il parco svizzero dell'innovazione si inserirà nel già consolidato panorama della promozione in Svizzera. Intende posizionare ancora meglio la ricerca pubblica e privata, aprire nuove fonti di finanziamento della ricerca e dare ancora più rilievo al trasferimento della conoscenza e della tecnologia tra scienza ed economia. Il nuovo approccio consiste nel rendere la Svizzera interessante a livello internazionale per le unità di ricerca e sviluppo, mettendo a disposizione superfici urbanizzate (fondi e superfici per piano) nelle vicinanze delle scuole universitarie e delle imprese esistenti.

5

FF 2012 2727, in particolare pag. 2834.

2463

Le sedi del parco dell'innovazione potranno ottenere un prefinanziamento per le infrastrutture di ricerca e le piattaforme tecnologiche, per esempio mediante prestiti.

Tali costi possono essere ammortizzati e rimborsati grazie all'impiego delle piattaforme e delle strutture di ricerca. Sarà inoltre necessario aumentare l'attrattiva di investimenti privati e attirare in Svizzera ulteriori attività di ricerca private.

Il nostro Paese può concretizzare i suoi sforzi volti alla creazione di un parco dell'innovazione partendo da una posizione di forza: non solo è in cima a classifiche prestigiose, ma si colloca anche ai primi posti in termini di numero di brevetti e pubblicazioni scientifiche6. Tuttavia si delinea una tendenza negativa per quanto riguarda la percentuale di imprese con attività di ricerca e sviluppo7. Inoltre, le imprese segnalano carenze nella collaborazione con le scuole universitarie e con le altre imprese. Una ragione tipica è la scarsa informazione delle imprese in merito alle possibilità di cooperazione e al trasferimento di conoscenze. Ma anche le barriere culturali tra le istituzioni accademiche e l'economia privata talvolta ostacolano la capacità e l'attività d'innovazione.

Affinché la Svizzera possa rimanere competitiva in un contesto concorrenziale sempre più complesso a livello globale, la capacità innovativa deve essere non soltanto conservata, ma ulteriormente sviluppata. Un parco dell'innovazione offre la possibilità di rafforzare la posizione del Paese in quest'ambito.

1.3.2

Innovazione come elemento costitutivo del marchio della Svizzera

La forza della Svizzera nell'ambito della formazione della ricerca e dell'innovazione è una priorità tematica nel suo posizionamento all'estero. Attualmente il marketing della Svizzera all'estero è curato essenzialmente da organizzazioni quali «Switzerland Global Enterprise» (S-GE), swissnex e Presenza Svizzera. Mentre quest'ultima si occupa della percezione generale della Svizzera all'estero, nel quadro del suo mandato di promozione S-GE fornisce informazioni mirate sulla piazza economica Svizzera e segnala ai decisori i vantaggi della nostra piazza imprenditoriale. Inoltre, con swissnex, la Confederazione dispone già di un'ampia rete globale, sebbene quest'ultima non persegua alcuna politica d'insediamento aziendale in senso proprio.

Gli aspetti nazionali della commercializzazione possono essere utilizzati nel quadro dei mandati di base delle organizzazioni sopracitate. Il parco dell'innovazione sarà introdotto nei canali d'informazione della S-GE (p. es. presenza in Internet o manuale dell'investitore). Anche gli uffici di swissnex inseriranno nel loro portafoglio le sedi del parco dell'innovazione, dando loro visibilità. È ipotizzabile inoltre l'utilizzo di canali di marketing completamente nuovi, per esempio nell'ambito della frequente partecipazione dei ricercatori a conferenze internazionali.

6

7

European Innovation Union Scoreboard (disponibile sul sito ec.europa.eu); Global Competitiveness Report del World Economic Forum (disponibile sul sito www.weforum.org); Global Innovation Index (disponibile sul sito www.globalinnovationindex.org).

Cfr. il rapporto «Die Entwicklung der Innovationsaktivitäten in der Schweizer Wirtschaft 1997­2012», Strukturberichterstattung Nr. 51 der Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (disponibile in tedesco sul sito www.seco.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni e moduli).

2464

Occorre rilevare che nella selezione delle aziende che si insedieranno nel nuovo parco il criterio determinante sarà il legame con il mondo della scienza. Le istituzioni scientifiche locali svolgeranno quindi un ruolo di primo piano nell'avvicinare i potenziali partner. A medio termine, il parco dell'innovazione diverrà così una componente importante del marchio «Svizzera» in quanto polo d'eccellenza mondiale nei settori della ricerca e dell'innovazione.

Un parco dell'innovazione permette inoltre di rendere visibile l'impegno privato in ambito scientifico. Le imprese possono per esempio cofinanziare un centro di ricerca, ottenendo in cambio il diritto di far figurare il proprio nome nella denominazione del centro. Citiamo a titolo di esempio il centro di ricerca IBM di Rüschlikon ZH e la creazione di diverse unità di ricerca sul campus del PF a Losanna, tra cui il «Nestlé Food Research Center». I soggetti privati possono comunicare il proprio impegno in maniera trasparente, senza limitare il margine di manovra e l'autonomia della scuola universitaria cui sono associati.

1.3.3

Fondamenti giuridici nella nuova LPRI

Il 14 dicembre 2012 le vostre Camere hanno approvato la revisione totale della LPRI. In quanto legge che disciplina i compiti e l'organizzazione del settore della ricerca, la LPRI regola le competenze e i sussidi federali nel settore della promozione della ricerca e dell'innovazione.

Per il parco dell'innovazione sono determinanti gli articoli 32-34 LPRI. Il quadro per l'impostazione è fissato nell'articolo 32 LPRI, che disciplina la prospettiva nazionale e il concetto di interconnessione. Il sostegno della Confederazione in favore del parco dell'innovazione è disciplinato all'articolo 33 LPRI. La Confederazione può per esempio cedere fondi adeguati di sua proprietà ai fini della creazione e dell'esercizio di un parco dell'innovazione. A livello di esecuzione operativa, al momento dell'adozione del decreto federale devono essere soddisfatte in particolare le condizioni in materia di pianificazione del territorio e di pianificazione delle zone per l'utilizzazione vincolata dei fondi.

Affinché il parco dell'innovazione sia costituito con una prospettiva di lungo termine, è necessaria un'istituzione responsabile (ente responsabile nazionale, con la partecipazione di vari Cantoni e dell'economia privata), con cui il nostro Consiglio concluderà un contratto di diritto pubblico (art. 34 LPRI). Occorre inoltre disciplinare la partecipazione delle istituzioni del settore dei PF e di altre scuole universitarie interessate.

1.3.4

Attuazione da parte dei Cantoni e dell'economia privata

Le basi legali lasciano molto margine di manovra per l'impostazione del parco dell'innovazione. Tuttavia prescrivono che sin dall'inizio deve essere ripartito su più sedi. Sono in particolare i Cantoni, le scuole universitarie e l'economia privata a stabilirne le competenze e i partner (e di conseguenza la futura impostazione).

L'ente responsabile nazionale sarà competente per il marchio del parco dell'innovazione e contribuirà al coordinamento tra gli enti responsabili delle singole sedi. La Confederazione non assumerà alcuna responsabilità operativa, ma concluderà un 2465

contratto di diritto pubblico con l'ente responsabile nazionale conformemente all'articolo 34 LPRI.

L'esercizio e la manutenzione di ciascuna sede regionale del parco dell'innovazione devono essere finanziati dagli enti responsabili; le sedi potranno quindi gestirsi e finanziarsi in modo autonomo. Gli enti responsabili locali definiscono i temi prioritari e decidono in merito all'insediamento concreto degli attori dell'innovazione.

1.4

Interesse del progetto per la Confederazione

Il nostro Collegio attribuisce una grande importanza al progetto. Intende sostenere la realizzazione del parco dell'innovazione in virtù della sua politica economica, di ricerca e di innovazione e ha annunciato tale volontà nel programma di legislatura 2011­2015 e negli obiettivi 2014 (cfr. n. 5.1). Con il parco dell'innovazione, perseguiamo la nostra politica, definita da molti anni prioritaria, nel campo della formazione, della ricerca e dell'innovazione e, conformemente a quanto da voi auspicato, ampliamo tale politica con un nuovo strumento.

La Svizzera dispone sicuramente di ottime condizioni per competere su un mercato mondiale globalizzato: un quadro normativo favorevole all'economia, stabilità politica e certezza del diritto, forti settori tradizionali dell'economia ad alto livello tecnologico, una spiccata consapevolezza in materia di qualità, un eccellente sistema di formazione accademica e professionale, nonché un'economia produttiva e, per tradizione, fortemente connessa all'economia privata.

Questi fattori offrono un terreno fertile per le innovazioni. Tuttavia, non si possono dare per scontati e le condizioni possono mutare rapidamente. Già oggi la Svizzera fatica a mantenere il suo posto in testa alle classifiche dell'innovazione e lo scarto rispetto agli altri Paesi si sta riducendo con il passare degli anni. Anche se questa constatazione non giustifica una necessità d'intervento immediata, tale evoluzione andrebbe seguita attentamente. Ci si chiede, per esempio, quanto sarebbe resistente il panorama svizzero dell'innovazione se determinati settori perdessero dinamismo o se importanti soggetti abbandonassero la piazza economica elvetica8. I cambiamenti, in parte striscianti, del contesto nel suo insieme vanno presi sul serio: sono per lo più segni che preannunciano un'evoluzione generale, anche se al momento non hanno alcuna conseguenza percepibile.

La Confederazione ha un ruolo sussidiario nel parco dell'innovazione. Non compare tra i futuri attori dell'ente responsabile nazionale, come comunicato dal Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) ai Cantoni all'inizio della procedura di selezione delle sedi (cfr. n. 2.1). Questa posizione corrisponde al ruolo già fortemente sussidiario della Confederazione nella promozione dell'innovazione e ai
suoi principi politici fondamentali.

La Confederazione verificherà periodicamente il rispetto delle condizioni previste dalla LPRI. Per esempio, dovrà garantire che il parco dell'innovazione risponda a un interesse nazionale superiore e contribuisca alla competitività, alla gestione efficiente delle risorse e allo sviluppo sostenibile (art. 32 cpv. 1 lett. a LPRI) (cfr. n. 2.3.1,

8

Cfr. l'edizione speciale «L'innovation et le rôle de l'Etat», nella rivista La Vie économique, ottobre 2013 (disponibile in francese e tedesco sul sito www.lavieeconomique.ch).

2466

2.5 e 4.5). D'intesa con la fondazione, il nostro Collegio inserirà le necessarie precisazioni nel quadro del contratto di diritto pubblico (art. 34 LPRI).

1.5

Un progetto generazionale

Il progetto della creazione di un parco dell'innovazione in Svizzera richiederà tempo, come dimostra il fatto che i primi lavori risalgono al 20069. Per la creazione delle basi legali, nel 2012, e la loro entrata in vigore, nel 2014, sono occorsi otto anni; fino alla messa in funzione delle prime sedi, prevista per il 2016, saranno trascorsi complessivamente dieci anni.

Pare quindi quanto mai importante considerare il parco dell'innovazione come uno strumento a lungo termine per il posizionamento internazionale della Svizzera.

Questo richiede tempo e pazienza. Prima dell'insediamento di un nuovo centro di ricerca e sviluppo potrebbero passare anni, se non decenni. Una rete regionale deve quindi essere in grado di presentare offerte a lungo termine. L'orizzonte di tempo per la valutazione dei primi successi è di minimo cinque-otto anni; una fase completa di ampliamento in una sede può durare fino a venti, se non addirittura trent'anni.

2

Impostazione

2.1

Principi della Confederazione

In un primo momento, la Confederazione ha illustrato il suo parere in merito agli obiettivi, all'organizzazione e al suo ruolo nell'istituzione e nell'impostazione di un parco dell'innovazione. A tal fine, nel novembre 2013, all'inizio della procedura di selezione, il DEFR ha presentato alla Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP) le «linee direttive e i principi del DEFR»10, riassunti qui di seguito.

9

10

­

Senso e scopo: il parco dell'innovazione serve a rafforzare il ruolo della piazza industriale e intellettuale svizzera nella concorrenza internazionale. Il suo obiettivo è di mantenere l'attrattiva del Paese per i soggetti attivi nei settori della ricerca e dell'innovazione transnazionali e garantire gli investimenti privati nella ricerca, nel rispetto dei principi della gestione efficiente delle risorse e dello sviluppo sostenibile.

­

Strutture semplici: il parco dell'innovazione è gestito da un'organizzazione mantello (ente responsabile nazionale). Gli enti responsabili locali si occupano del suo esercizio. Nell'impostazione di ciascuna sede sono ammessi diversi modelli.

­

Rapporti semplici di proprietà dei fondi: la Confederazione può mettere a disposizione fondi adeguati, idealmente in diritto di superficie.

Cfr. il postulato 06.3050 Costituzione di una fondazione ricerca svizzera e la mozione 07.3582 Creazione di un parco svizzero dell'innovazione, presentati entrambi dal gruppo liberale-radicale.

«Leitlinien und Grundsätze des eidgenössischen Departementes für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) zur Errichtung und Ausgestaltung des Innovationsparks Schweiz», Berna, novembre 2013 (disponibile in tedesco sul sito www.vdk.ch > Innovationspark).

2467

­

Autofinanziamento, ruolo sussidiario della Confederazione: le sedi del parco dell'innovazione sono essenzialmente autofinanziate dai Cantoni e da investitori privati; in particolare, sostengono autonomamente i costi dell'urbanizzazione primaria. Il contributo della Confederazione si limita, oltre alla promozione ordinaria della ricerca e dell'innovazione, ad altre possibilità di sostegno di cui all'articolo 33 LPRI. Occorre evitare il finanziamento incrociato o il sovvenzionamento tra le sedi.

­

Destinazione vincolata e autonomia: le sedi del parco dell'innovazione sottostanno alle condizioni previste nel quadro di una destinazione vincolata; ciò significa che le superfici devono essere destinate agli scopi del parco dell'innovazione: nel concreto, alle attività di ricerca e innovazione e ai loro soggetti. Al contempo, le singole sedi godono di un'elevata autonomia, in particolare per quanto riguarda le decisioni definitive d'insediamento.

­

Garanzia dell'eccellenza: le sedi e le attività in esse condotte devono distinguersi per l'eccellenza della ricerca e l'elevata capacità economica. Occorre sviluppare i punti di forza esistenti. L'ente responsabile nazionale garantisce la qualità del marchio.

Con questi principi, la Confederazione ha fissato un quadro preciso per i Cantoni, all'interno del quale essi conservano comunque un grande margine di manovra.

2.2

Piano di attuazione

2.2.1

Lavori preliminari

A fine aprile 2013, il DEFR ha incaricato la CDEP di proseguire i lavori in corso, in particolare la selezione delle sedi per la configurazione iniziale del parco11. La CDEP aveva il mandato di sottoporre al DEFR un primo progetto, prima dell'autunno 2013, e un piano di attuazione consolidato, entro fine giugno 2014, che tenessero conto degli interessi di tutti i Cantoni, delle loro scuole universitarie e dell'economia privata, e quindi provenienti dalle esistenti forze scientifiche ed economiche. In parallelo, il DEFR, insieme all'associazione Swiss Innovation Park, ha elaborato le basi per la creazione e il finanziamento di un ente responsabile nazionale.

Conformemente al mandato del DEFR, la CDEP ha creato le basi per la futura impostazione. Il suo rapporto 2013 presenta i tratti fondamentali del «modello con hub e rete»12 illustrando brevemente il concetto di rete. Prevede che i due hub saranno situati nell'area dei due PF. Questa decisione di natura politica è stata adottata in una fase precoce dalla CDEP in accordo con il DEFR13.

Per la successiva selezione delle reti regionali, nel novembre 2013 la CDEP ha approvato all'unanimità linee direttive che fissano severi criteri per quanto riguarda 11

12 13

Accordo tra il Dipartimento federale dell'economia, della formazione e della ricerca (DEFR) e la Conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica (CDEP) concernente il piano di attuazione di un parco nazionale dell'innovazione, Berna, aprile 2013 (disponibile in tedesco sul sito www.vdk.ch > Innovationspark).

«Concept de création d'un parc suisse d'innovation», Ernst Basler & Partner, Zurigo, aprile 2013 (disponibile in francese e tedesco sul sito www.vdk.ch > Innovationspark) Cfr. la decisione della CDEP in merito agli hub del parco dell'innovazione, Berna, giugno 2013 (disponibile in tedesco sul sito www.vdk.ch > Innovationspark).

2468

il contenuto, il finanziamento e le valutazioni14. I Cantoni interessati hanno avuto la possibilità di presentare i propri progetti entro fine marzo 2014.

A fine marzo 2014 erano pervenuti alla CDEP un totale di otto progetti di reti regionali. I dossier sono stati valutati nel corso di una procedura in più fasi. La valutazione includeva anche un giudizio indipendente da parte di un gruppo di esperti di fama internazionale. Questi ultimi hanno esaminato i dossier pervenuti in relazione alle tre categorie «capacità di innovazione e rendimento», «pianificazione del territorio e sviluppo» e «organizzazione e struttura» facendo riferimento ai criteri stabiliti dalla CDEP. Sono state valutate in particolare le priorità previste nel campo della ricerca e dell'innovazione, i punti di forza scientifici ed economici esistenti, il finanziamento e il funzionamento dei rispettivi progetti, incluse le strutture organizzative. Sono state altresì valutate le misure di pianificazione del territorio già decise o concluse, la qualità dell'urbanizzazione primaria dell'area prevista e il contributo alla riduzione degli impatti ambientali.

La direzione della CDEP ha proposto alla propria assemblea plenaria quanto segue: oltre ai due hub, in un primo momento saranno inseriti nella configurazione iniziale del parco dell'innovazione due degli otto progetti presentati. I due hub sono così completati dalle reti regionali del Cantone di Argovia e della Svizzera nordoccidentale (Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e Giura). La direzione della CDEP ha anche proposto all'assemblea plenaria i successivi passi da intraprendere, tra cui in particolare una procedura per l'accreditamento di ulteriori reti regionali. A fine giugno 2014, l'assemblea plenaria della CDEP ha dato seguito alla proposta della direzione. In tal modo i Cantoni hanno stabilito la configurazione iniziale del parco dell'innovazione (cfr. n. 2.5)15.

2.2.2

Proposta della CDEP al DEFR

A fine giugno 2014, entro i termini previsti, la CDEP ha sottoposto al DEFR il suo piano di attuazione consolidato comprensivo delle sue proposte16. La CDEP suggerisce in definitiva il modello con hub e rete. La configurazione iniziale comprende due hub e, per il momento, due reti regionali. Una procedura successiva permetterà di stabilire se tra gli altri sei progetti di reti regionali ve ne sono alcuni a uno stadio avanzato di sviluppo.

Secondo la proposta dei responsabili dell'hub di Zurigo, la parte occidentale dell'attuale aerodromo militare di Dübendorf dovrebbe essere messa a disposizione del parco dell'innovazione in maniera adeguata. I responsabili dell'hub «SIP West EPFL» si interessano a superfici degli aerodromi militari in Vallese e a un'area nel

14

15 16

«Leitfaden zum Auswahlverfahren von Netzwerkstandorten im Rahmen des Projekts Nationaler Innovationspark», Visp, novembre 2013 (disponibile in tedesco sul sito www.vdk.ch > Innovationspark).

Cfr. la decisione della CDEP in merito al piano di attuazione del parco dell'innovazione, Berna, giugno 2014 (disponibile in tedesco sul sito www.vdk.ch > Innovationspark).

«Umsetzungskonzept für einen Nationalen Innovationspark in der Schweiz zu Handen des WBF», Berna, giugno 2014 (disponibile in tedesco sul sito www.vdk.ch > Innovationspark). Non sono stati ancora pubblicati i voluminosi dossier di candidatura di tutte le sedi. Possono però essere consultati presso la Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI).

2469

Cantone di Neuchâtel. I responsabili delle reti regionali non hanno presentato alcuna domanda di cessione di fondi della Confederazione.

Tutte le sedi hanno avanzato richieste di contributi federali. Tra di esse figurano richieste di contributi alla gestione a fondo perduto di importo inferiore ai dieci milioni di franchi, richieste di prestiti senza interessi per progetti di edificazione e urbanizzazione nell'ordine di decine o centinaia di milioni di franchi e richieste di prestiti o di prestiti senza interessi per contributi a infrastrutture di ricerca (apparecchi, installazioni) di importo inferiore ai dieci milioni di franchi per progetto. In alcune candidature non vi sono cifre consolidate, ma semplicemente la domanda di un sostegno finanziario globale da parte della Confederazione, senza scendere nel dettaglio del loro fabbisogno effettivo.

2.2.3

Valutazione del Consiglio federale

Nel messaggio del 9 novembre 201117 concernente la revisione totale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, il nostro Collegio ha ribadito che per realizzare il parco dell'innovazione è necessaria l'azione coordinata di Cantoni e regioni interessati18. Si è quindi deciso, già in una fase precoce, che la definizione precisa dei contenuti sarà effettuata dagli stessi Cantoni.

Il 27 agosto 2014, su proposta del DEFR, il nostro Collegio ha preso conoscenza del piano di attuazione della CDEP e ha ringraziato quest'ultima per la sua azione di coordinamento. Ha accolto la configurazione iniziale, ha preso atto delle richieste finanziarie e ha stabilito i successivi passi da intraprendere.

La configurazione iniziale proposta è accolta In Svizzera ci sarà un unico parco dell'innovazione gestito da un ente responsabile nazionale. Il parco sarà situato su due hub nell'area dei due PF, completati in un primo momento da due reti regionali. Una procedura successiva, che stabilirà se si aggiungeranno altre sedi entro l'inizio dell'attività del parco dell'innovazione nel 2016, è attualmente condotta dalla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI) e dovrebbe concludersi entro la fine del 2015. Successivamente si prevede uno sviluppo dinamico della rete, pur considerando che anche nelle altre fasi ci si dovrà basare sui criteri attualmente applicati e sulle basi precedentemente elaborate.

È auspicata una molteplicità di modelli Con la decisione di confermare la configurazione iniziale della CDEP, il nostro Collegio ha preso atto del fatto che l'hub della Svizzera tedesca è impostato in maniera diversa rispetto a quello della Svizzera romanda. Mentre il primo in sostanza persegue lo sviluppo di un nuovo quartiere dell'innovazione a Dübendorf (ZH), il secondo includerà anche le sedi distaccate del PFL nei Cantoni di Ginevra, Neuchâtel, Friburgo e del Vallese. Queste ultime, tuttavia, non sono considerate reti regionali ai sensi del piano di attuazione della CDEP, ma soltanto sedi distaccate del PFL.

17 18

FF 2011 7811 FF 2011 7830

2470

Questa varietà di modelli è assolutamente auspicata e tiene conto dell'affermata competitività del panorama svizzero della ricerca e dell'innovazione. Considerata la tradizione federalista per quanto riguarda la forma delle istituzioni, il nostro Collegio respinge le osservazioni di vari soggetti, secondo cui in linea di principio i due hub dovrebbero essere impostati in maniera identica.

Sostegno mediante la cessione di fondi della Confederazione Nel quadro della discussione sul futuro dell'aerodromo militare di Dübendorf, il 3 settembre 2014 il nostro Collegio ha adottato la decisione di principio di rendere possibile una sede del parco dell'innovazione nella parte nord-occidentale dell'aeroporto. Riguardo alla richiesta del Cantone di Zurigo di poter utilizzare in forma adeguata una parte dell'area, sono iniziate le trattative tra la Confederazione e il Cantone. L'idea è di cedere gradualmente, in diritto di superficie, una determinata parte del fondo (cfr. n. 3.3).

Oltre al Cantone di Zurigo, in linea di principio anche altre sedi del parco dell'innovazione possono intraprendere trattative simili riguardo alla cessione di fondi adeguati della Confederazione. Le trattative devono essere avviate dai competenti organi della costruzione e degli immobili della Confederazione conformemente all'ordinanza del 5 dicembre 200819 sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC).

Considerazioni sulle richieste finanziarie Il nostro Collegio è convinto che siano già disponibili contributi a fondo perduto per progetti di innovazione nel quadro degli strumenti di promozione concorrenziale, segnatamente presso il FNS e la CTI. Inoltre, l'analisi degli strumenti di promozione esistenti (cfr. n. 1.2) dimostra che i Cantoni possono, in linea di principio, chiedere prestiti per la costruzione e lo sfruttamento delle infrastrutture (p. es. nelle sedi del parco dell'innovazione) nel quadro della NPR, sempre che rispettino le regole e i criteri di aggiudicazione di quest'ultima. Per queste ragioni, non prevediamo contributi supplementari della Confederazione, in particolare né per l'urbanizzazione primaria né per i costi di esercizio delle singole sedi o degli enti responsabili.

Siamo invece convinti che occorra un sostegno mirato, ovvero un sostegno che produca un effetto sostanziale per le
sedi. Riteniamo che sia necessario consentire all'ente responsabile nazionale di mettere a disposizione degli enti responsabili delle sedi fondi vincolati, limitati nel tempo e rimborsabili, per investimenti in infrastrutture di ricerca (apparecchi, installazioni) e in piattaforme tecnologiche. Per tale ragione il presente messaggio propone un credito quadro per la fideiussione dei fondi ottenuti dall'ente responsabile nazionale presso privati o sui mercati finanziari (cfr. n. 3.2). Grazie alla fideiussione della Confederazione, gli interessi relativi ai fondi di terzi potranno essere mantenuti a un livello molto basso.

2.3

Ente responsabile nazionale

Secondo il piano di attuazione dei Cantoni e in linea con le prescrizioni della LPRI, l'ente responsabile nazionale è istituito in forma di fondazione di diritto privato denominata «Swiss Innovation Park». La fondazione è in fase di costituzione (cfr. lo 19

RS 172.010.21

2471

statuto della fondazione «Swiss Innovation Park» nell'appendice). L'organizzazione in quanto fondazione di diritto privato garantisce all'ente responsabile nazionale una struttura semplice, indipendenza istituzionale e stabilità. L'associazione Swiss Innovation Park dovrà essere sciolta a medio termine dopo la creazione della fondazione, poiché quest'ultima ne assumerà i compiti.

2.3.1

Organizzazione e compiti

La fondazione si compone di quattro organi: il consiglio di fondazione, un comitato del consiglio di fondazione, una segreteria generale e un ufficio di revisione. Un comitato economico costituito dai finanziatori che finora hanno assicurato la copertura dei costi di esercizio (cfr. n. 2.3.2) riunisce, a titolo di organo consultivo, gli investitori e i donatori privati attuali e futuri ecc.

Il consiglio di fondazione è composto da rappresentanti degli enti responsabili locali, inclusi i Cantoni di ubicazione, e da rappresentanti dell'economia. Il comitato economico dispone di un diritto di proposta per quanto concerne la rappresentanza dell'economia privata nel consiglio di fondazione. Possono sedervi anche i presidenti della CDEP, del Consiglio dei PF, dell'associazione swissuniversities, della CTI e del Consiglio della ricerca del FNS, oltre ad altri rappresentanti, segnatamente della cerchia delle scuole universitarie. Infine, secondo lo statuto, il consiglio di fondazione può invitare alle sue sedute altri partecipanti senza diritto di voto, in particolare rappresentanti dell'Amministrazione federale. Nel quadro della negoziazione del contratto di diritto pubblico (art. 34 LPRI) tra il Consiglio federale e la fondazione, sarà chiarito se è opportuna la presenza costante di un osservatore del DEFR e del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) nel consiglio di fondazione.

Il comitato del consiglio di fondazione è costituito da membri del consiglio di fondazione e si fa carico della direzione strategica della fondazione, mentre la segreteria generale ne assume la direzione operativa. I membri del consiglio di fondazione e del comitato del consiglio di fondazione svolgono le loro funzioni a titolo onorifico.

La missione della fondazione consiste nell'aiutare a posizionare la Svizzera nella concorrenza internazionale grazie al parco dell'innovazione, ma anche nel contribuire al coordinamento e all'interconnessione tra le varie sedi, nonché con altre attività ed attori della promozione della piazza economica e della promozione dell'innovazione. Per la loro costituzione, organizzazione e funzionamento, le sedi si attengono alle disposizioni di legge. La fondazione provvede affinché vi vengano applicate le disposizioni di legge concernenti la
gestione efficiente delle risorse e lo sviluppo sostenibile e riferisce in merito a cadenze regolari. Il posizionamento nella concorrenza internazionale avviene sfruttando le sinergie con gli strumenti già esistenti.

Allo stesso tempo, la fondazione costituisce il punto di contatto con la Confederazione e provvede alla gestione dei prestiti e all'ulteriore sviluppo del parco dell'innovazione. In tal modo la Confederazione può mantenere il suo ruolo sussidiario.

La fondazione contribuisce al posizionamento internazionale delle superfici, dei portafogli e degli attori dell'innovazione, eventualmente con il sostegno delle organizzazioni esistenti. Sviluppa idee proprie riguardo alla creazione del marchio «Par-

2472

co svizzero dell'innovazione» e garantisce la destinazione delle superfici e delle sedi, oltre alla qualità del marchio ombrello.

La fondazione decide in merito a tutti i mezzi e le misure necessarie per adempiere i suoi compiti, mentre non prende decisioni d'insediamento a livello locale: queste ultime rientrano nell'autonomia degli enti responsabili locali. La fondazione garantisce il collegamento tra le sedi e gli esistenti meccanismi di marketing internazionale in tutti i canali di comunicazione adeguati. Identifica i partner che ritiene idonei per adempiere tali compiti oppure sviluppa strumenti a tal fine, evitando di creare procedure doppie.

La fondazione è responsabile di un'attività adeguata e creatrice di valore aggiunto al servizio delle sedi e dei loro responsabili, nonché del coordinamento tra le sedi, del buon funzionamento della rete e del rispetto dell'utilizzo dei prestiti garantiti dalla Confederazione (cfr. n. 3.2). Non ha invece alcun rapporto contrattuale con la Confederazione in relazione alla cessione di fondi di quest'ultima. Tali rapporti contrattuali sono disciplinati dagli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione con i singoli Cantoni di ubicazione (cfr. il grafico sottostante sui rapporti giuridici).

2.3.2

Finanziamento

Costi di esercizio della segreteria generale L'associazione Swiss Innovation Park, insieme a finanziatori privati, alle associazioni mantello e alle associazioni professionali dell'economia, ha condotto una vasta operazione di raccolta di fondi ad hoc per garantire la copertura dei costi di esercizio della segreteria generale. Uno studio del fabbisogno finanziario ha stimato i costi operativi di esercizio medi in funzione delle dimensioni della segreteria; un confronto con organizzazioni simili ha permesso di validare tali stime20. Grazie ai fondi messi a disposizione dai finanziatori privati, per oltre cinque milioni di franchi, legati a un'unica opzione di proroga di altri cinque milioni di franchi, la segreteria può operare da otto a dieci anni, a seconda delle dimensioni e del volume dei compiti. Per i periodi successivi occorrerà trovare alternative per finanziare la gestione operativa della fondazione.

20

«Planung Finanzbedarf, Nationale Trägerschaft des Innovationsparks», AWK Group, Zurigo, marzo 2014. Lo studio, non pubblicato, può essere consultato presso la SEFRI.

2473

Capitale della fondazione La SEFRI ha assunto le spese di preparazione e mette a disposizione una parte del capitale della fondazione. Un versamento di fondi unico di 145 000 franchi è stato accordato all'associazione come indennità per il successo della raccolta fondi; l'associazione ha apportato questa somma come capitale della fondazione. Gli enti responsabili delle sedi della configurazione iniziale, la CDEP e altri finanziatori privati hanno stanziato 5000 franchi ciascuno, permettendo di costituire un capitale della fondazione di 180 000 franchi.

2.3.3

Fase transitoria, contratti di affiliazione delle sedi

La fondazione dovrebbe essere operativa il 1° gennaio 2016. Un inizio prima di questa data è poco realistico, anche perché ad oggi alcuni enti responsabili delle sedi sono ancora privi di personalità giuridica. Fissare già ora questo termine, invece, offre una generosa fase transitoria, consentendo di finalizzare l'affiliazione delle singole sedi.

Per costituire la fondazione, i fondatori hanno nominato un presidente che, insieme al presidente della CDEP, forma un consiglio di fondazione ad interim. Non appena i due hub e le due reti regionali avranno ottenuto la personalità giuridica, potranno designare i loro rappresentanti nel consiglio di fondazione conformemente allo statuto e mettere a punto i contratti di affiliazione delle loro sedi con la fondazione.

In tali contratti confermeranno il loro impegno a realizzare effettivamente l'impostazione proposta nelle candidature. Gli enti responsabili delle sedi si impegnano inoltre ad approntare quanto necessario per rendere edificabili le superfici o per sviluppare superfici per piano pronte per l'uso. Almeno una parte delle superfici urbanizzate deve essere essere commercializzata sulla piazza internazionale. In cambio, le sedi ottengono il diritto di utilizzare la designazione «Swiss Innovation Park», che permette loro di beneficiare di servizi della fondazione e di presentare domande di sostegno finanziario.

2.4

Configurazione iniziale

La configurazione iniziale del parco svizzero dell'innovazione comprende i due hub nell'area dei due PF e, per il momento, due reti regionali nel Cantone di Argovia e nella Svizzera nordoccidentale.

Il 13 gennaio 2014, all'inizio della procedura di selezione, il presidente del Consiglio dei PF ha segnalato a tutte le istituzioni del settore dei PF che spetta fondamentalmente a loro decidere a quali candidature per le sedi del parco svizzero dell'innovazione partecipare. Tale libertà di scelta, tuttavia, è valida soltanto fintantoché l'istituzione del settore dei PF non assume obblighi finanziari che oltrepassano il quadro della pianificazione pluriennale ordinaria del Consiglio dei PF. Di conseguenza, il nostro Collegio ha incaricato il DEFR di assicurare che il settore dei PF non si esponga a rischi immobiliari connessi all'impegno di una delle sue istituzioni nel parco dell'innovazione (cfr. n. 4.1.1).

La distinzione tra hub e reti regionali è stata fondamentale per l'impostazione del parco dell'innovazione, per la procedura di selezione e per la scelta effettiva delle 2474

sedi. Anche se gli hub e le reti regionali nella prassi successiva avranno uguali diritti e obblighi nei confronti dell'ente responsabile nazionale, per il momento si mantiene questa distinzione per motivi di trasparenza e comprensione.

2.4.1

Hub

Grazie alle loro dimensioni, i due hub situati nell'area dei PF costituiscono il fulcro e la chiave di volta della dimensione internazionale del parco dell'innovazione: sono caratterizzati da competenze scientifiche vaste e di punta, e integrati in un contesto economico internazionale.

Parco dell'innovazione di Zurigo (Dübendorf) L'hub di Zurigo è progettato sul sito dell'attuale aerodromo militare di Dübendorf21.

Sedi alternative nell'area di Zurigo sono state esaminate e scartate. All'interno del perimetro riservato al parco dell'innovazione (cfr. n. 3.3), si prevede di sviluppare l'area per tappe in funzione della domanda. Il parco si fonderà gradualmente con le costruzioni esistenti, integrandosi in modo naturale nelle infrastrutture presenti.

Nella sua estensione finale, il parco può teoricamente raggiungere una superficie di 70 ettari. Quest'area riservata al parco dell'innovazione rispetta il perimetro di un futuro campo d'aviazione con base federale, conformemente alla decisione del nostro Collegio del 3 settembre 2014 concernente il futuro dell'aerodromo di Dübendorf.

In linea di principio, l'hub di Zurigo accoglierà attività di ricerca e d'innovazione di qualsiasi ambito, conformandosi così al vasto spettro coperto dalla sede di un PF. In questo contesto sono state prese in considerazione le idee dei centri scientifici della regione (PFZ, Università di Zurigo, Ospedale universitario di Zurigo, Università di Scienze applicate di Zurigo [ZHAW], Laboratorio federale di prova dei materiali e di ricerca [LPMR] ecc.) e dei cluster di settore, nonché le esigenze dell'economia.

Questo processo ha portato a definire tre priorità tematiche come possibili orientamenti del parco22.

21 22

­

Scienze biologiche e qualità della vita: questo ambito riunisce le competenze tecnologiche che contribuiscono alla conservazione della vita e all'aumento del comfort di vita (medicina, geriatria, demografia, tecnologia diagnostica e di laboratorio, chimica ecc.).

­

Engineering e ambiente: questa priorità verte sulle esigenze dell'uomo e della natura e comprende le attività legate al progresso tecnico in quest'ambito.

Riguarda in particolare le competenze nel settore dei materiali, delle tecnologie di precisione e di rivestimento, della microtecnica e del disegno industriale, ma anche la ricerca nel campo dell'energia e delle risorse naturali.

­

Tecnologie digitali e comunicazione: questa priorità verte sulla sicurezza e sull'efficacia delle comunicazioni. Le competenze chiave in quest'ambito ri-

Cfr. opuscolo «Generationenprojekt Innovationspark» sull'hub di Zurigo, marzo 2014 (disponibile in tedesco sul sito www.vd.zh.ch > Innovationspark).

Cfr. dossier «Hubstandort Zürich». I documenti pubblicati sono disponibili in tedesco sul sito www.vd.zh.ch > Innovationspark. La candidatura completa può essere consultata presso la SEFRI.

2475

siedono nella simulazione e nella modellizzazione, nelle reti e nei sistemi intelligenti, nella sicurezza e nei dati sensibili.

È possibile che, nel corso delle progettazioni nella sede di Dübendorf connesse allo sviluppo di un aerodromo, a quelle elencate si aggiungano altre priorità.

L'esercizio dell'hub di Zurigo sarà affidato a un ente locale, composto da rappresentanti dell'economia, della scienza e dell'amministrazione pubblica e in cui sarà rappresentato anche il PFZ.

A medio termine, il parco dell'innovazione nella sede di Dübendorf si autofinanzierà. Nella fase di pianificazione, il Cantone assume il ruolo di guida e di promotore dell'integrazione. Nel giugno 2012, il Consiglio di Stato del Cantone di Zurigo ha completato gli obiettivi di legislatura adottando la decisione di principio di costituire un parco dell'innovazione. Così facendo, si è impegnato a effettuare investimenti preliminari nella pianificazione, nell'urbanizzazione primaria e nell'attuazione.

Nella fase di sviluppo, il Cantone vigilerà alla creazione di un'infrastruttura ottimale per mezzo di investimenti privati; quando il parco sarà in funzione, si limiterà a influenzare la direzione strategica e svolgerà il suo ruolo in seno all'ente responsabile.

È previsto che a Dübendorf il parco dell'innovazione avrà la forma di un nuovo quartiere, in cui possono essere combinate possibilità di lavoro, vita, tempo libero ed eventualmente anche di alloggio. Zurigo adotta in maniera esemplare l'idea di campus descritta nel numero 1.1.

SIP West EPFL In linea di principio, anche l'hub della Svizzera occidentale accoglierà attività di ricerca e d'innovazione di qualsiasi ambito. È progettato come rete decentralizzata nei Cantoni che ospitano sedi del PFL (Cantone di Vaud, di Ginevra, di Neuchâtel, di Friburgo e del Vallese)23. Nella sede di Losanna, si fonda su strutture e istituzioni esistenti (PFL, Università di Losanna, Centro ospedaliero universitario vodese [CHUV]). I governi dei Cantoni interessati hanno confermato questa procedura in una dichiarazione d'intenti con il PFL. A Losanna Ecublens il PFL dispone già oggi di un campus simile a quello del presente progetto, comprensivo di un proprio parco, che affitta edifici e infrastrutture ad aziende ad alta intensità di ricerca (grandi gruppi, PMI e start up).

Dal punto di vista dei temi, la rete si fonda chiaramente sulle competenze di ricerca delle sedi interessate e sui partner economici presenti nella regione: ­

23

EPFL Innovation Park & Biopôle (Losanna): questa sede intende sviluppare in particolare attività di ricerca nelle scienze biologiche, in ambito medicotecnico e all'interfaccia con le scienze alimentari. Un accento particolare è posto sulla ricerca sul cancro, sulla metabolomica, sui temi dell'alimentazione e della salute (nutrition and health), nonché sulle competenze nell'ambito della fisiologia sportiva e della biomeccanica. Con il Biopôle, a Losanna-Epalinges sorge un nuovo grande campus di otto ettari per le scienze biologiche.

Cfr. dossier «Parc National d'innovation - Hub EPFL décentralisé de Suisse occidentale».

I documenti pubblicati sono disponibili sul sito www.epfl.ch > Actualités. La candidatura completa può essere consultata presso la SEFRI.

2476

­

Microcity (Neuchâtel): questa sede copre il campo della microfabbricazione e della nanofabbricazione, dell'industria di alta precisione e della miniaturizzazione. In connessione con le attività già esistenti del vicino CSEM, dell'Università di Neuchâtel, della Haute Ecole de l'Arc Jurassien e della Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO), riunisce le competenze per rispondere alle esigenze del tessuto industriale dell'Arco giurassiano.

­

blueFactory (Friburgo): sull'area dell'ex birrificio Cardinal sorgerà un centro di ricerca «a zero emissioni», inteso come campus sperimentale di abitazione e lavoro. La ricerca verterà sull'edificio intelligente (Smart Living Lab) e sarà svolta suo interno. Farà appello alle competenze detenute al riguardo dall'Università di Friburgo e dalla Scuola d'ingegneri e d'architetti di Friburgo.

­

Energypolis (Sion): questa sede distaccata si concentra sul tema dell'energia, con una particolare attenzione alle centrali idroelettriche e alle turbine idrauliche, alla chimica verde (green chemistry), nonché alla costruzione e manutenzione di dighe e alle questioni ad essa connesse, per esempio nel campo della biodiversità. Sono previsti vari impianti pilota e dimostratori.

­

Campus Biotech (Ginevra): con il «Wyss Center for Bio- and Neuroengineering» e l'insediamento dello Human Brain Project24 sorgerà un nuovo centro interdisciplinare di ricerca e sviluppo in neuroingegneria sull'ex area della Merck-Serono, in collaborazione con l'Ospedale universitario di Ginevra.

L'esercizio del SIP West EPFL sarà affidato a un ente locale, composto dai rappresentanti dei cinque Cantoni di ubicazione e del PFL. Il PFL e il Cantone di Vaud hanno un ruolo importante, in virtù del loro posto permanente nella direzione dell'ente responsabile locale. I quattro altri Cantoni di ubicazione vi siedono a turno.

2.4.2

Reti regionali

Le due reti regionali del Cantone di Argovia e della Svizzera nordoccidentale dispongono di competenze eccellenti nella ricerca di valenza internazionale e si situano in un contesto economico altamente competitivo. Sono fortemente radicate a livello internazionale e regionale e hanno sufficientemente dimostrato la loro idoneità e la loro funzionalità nella procedura di selezione della CDEP, tanto da essere incluse nella configurazione iniziale del parco dell'innovazione.

PARK innovAARE Il PARK innovAARE, il progetto del Cantone di Argovia, mira a diventare un centro di fama mondiale, in cui sono promosse le innovazioni in quattro ambiti, tutti orientati alle tecnologie degli acceleratori dei grandi impianti di ricerca dell'Istituto Paul Scherrer (PSI)25.

24 25

Le informazioni sul progetto sono disponibili sul sito www.humanbrainproject.eu.

Cfr. dossier «PARK innovAARE». Le informazioni sul progetto sono disponibili in tedesco e in inglese sul sito www.parkinnovaare.ch. La candidatura completa può essere consultata presso la SEFRI.

2477

Tali ambiti vertono sul tema dei materiali e processi avanzati (advanced materials e processes), dell'energia, dell'essere umano e della salute, nonché dello sviluppo e della commercializzazione delle tecnologie degli stessi acceleratori. Il fine è di mettere a disposizione della ricerca, dell'industria e delle tecnologie mediche le competenze esistenti nello sviluppo, nella costruzione e nell'esercizio dei grandi impianti di ricerca basati sugli acceleratori e di trovare nuove applicazioni. In tal modo sono gettate le basi in particolare per lo sviluppo di nuovi medicamenti e di nuove terapie. Nel settore energetico si affrontano questioni fondamentali della politica e dell'industria dell'energia e lo sforzo di ricerca verte sull'integrazione efficace delle energie rinnovabili nei sistemi energetici.

Fondandosi su queste quattro priorità, il progetto sfrutta i punti di forza esistenti e le nuove discipline nei loro punti d'intersezione. Il fattore di successo decisivo è l'infrastruttura, unica al mondo, dei grandi impianti di ricerca e la loro valenza internazionale. La prossimità fisica e la stretta collaborazione con la SUP della Svizzera nordoccidentale (FHNW) e con altre istituzioni garantiscono un enorme potenziale di reclutamento di specialisti altamente qualificati.

In una prima fase, il PARK innovAARE includerà una zona high-tech edificabile di 5,5 ettari. Oltre all'ulteriore potenziale di addensamento interno nella zona industriale del PSI, il Cantone ha previsto di stabilire, nelle immediate vicinanze del PSI, una zona di insediamento supplementare di oltre 20 ettari destinata esclusivamente all'attuazione della strategia cantonale in campo high-tech, ovvero al PARK innovAare.

Il progetto di costruzione modulare prevede capannoni bassi, destinati alla produzione e ai laboratori, alternati ad edifici a più piani, comprendenti uffici e laboratori. La possibilità di costruire per tappe e la rapida tecnologia di costruzione permettono di approntare molto rapidamente gli spazi necessari. Nella costruzione e nel successivo esercizio degli edifici si persegue un consumo minimo di energia grigia e un'efficienza energetica massima, oltre che l'impiego esclusivo di energie rinnovabili. Per realizzare in maniera sistematica il concetto di campus, sono previste strutture per la ristorazione,
una pensione (guest house) e un asilo infantile. La copertura dei costi d'investimento, l'urbanizzazione e il collegamento all'area del PSI sono garantiti da un investitore privato.

L'esercizio del PARK innovAARE sarà affidato a un ente locale, che gode di un ampio sostegno tra l'economia privata, la scienza e i poteri pubblici locali. Il PARK innovAARE dimostra la sua autonomia economica in quanto società responsabile adducendo nel dossier presentato impegni finanziari per circa 15 milioni di franchi (finanziamento iniziale, capitale azionario e contributo ai costi di esercizio).

Parco dell'innovazione della regione svizzera nordoccidentale Il progetto congiunto dei Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e del Giura si chiama «Biomedical Engineering, Sciences and Technologies (BEST)». Si fonda sui punti di forza presenti nella Svizzera nordoccidentale nel settore delle scienze biologiche (farmaceutica, biotecnologia, bioingegneria, nanotecnologia e agrochimica)26.

Le basi della strategia prevista con il progetto «BEST» sono poste dai partner scientifici esistenti, in primis l'Università di Basilea, l'Ospedale universitario di Basilea, 26

Cfr. dossier «SIP NWCH». Le informazioni sul progetto sono disponibili in francese e tedesco sul sito www.sip-nw.ch. La candidatura completa può essere consultata presso la SEFRI.

2478

il Biocentro, il Centro farmaceutico, il Department of Biosystems Science and Engineering (BSSE) del PFZ, la Scuola universitaria per le scienze biologiche della FHNW, ma anche l'Istituto tropicale e di salute pubblica svizzero (Swiss TPH) e lo Swiss Institue for Computer Assisted Surgery (SICAS) a Delémont, insieme alle case farmaceutiche basilesi e alle aziende fornitrici.

La strategia comprende progetti innovativi ma facilmente accessibili e mostra come i partner industriali nuovi ed esistenti potranno collaborare ancora più strettamente con scuole universitarie e altre società nelle tematiche prioritarie proposte. Il progetto «superfici di ricerca condivise» (Shared Research Ground) è destinato agli sviluppi che riuniscono vari partner di ricerca, ma che per ragioni di spazio non possono essere attuati nelle sedi esistenti dei partner industriali. Il progetto «ricerca, campo di gioco» (Research Playground) è aperto ai lavori d'innovazione che necessitano un'esternalizzazione dal punto di vista geografico, contabile e giuridico, poiché a causa dell'incertezza dei loro risultati non possono essere approfonditi all'interno di aziende affermate. Infine, il progetto «duplicare Actelion» (Serialize Actelion) mira a riprodurre il successo del noto spin off. Esso concerne sviluppi che non derivano dal potenziale di un prodotto blockbuster o che sono stati interrotti in uno stadio precoce per mancanza di potenziale come blockbuster. Come nel caso della costituzione di Actelion, alcuni collaboratori rilevano poi il prodotto, la licenza e il team e creano una propria azienda.

Il progetto è realizzato nel quartiere di Bachgraben, ad Allschwil (BL), dove un laboratorio interamente attrezzato in un edificio privato esistente potrà essere utilizzato gratuitamente a breve termine. Lo sviluppo che porterà a un utilizzo denso e vario della sede è condotto in parallelo su un'area vicina, che può raggiungere i tre ettari di parcelle disponibili. L'Istituto Swiss TPH prevede di trasferirsi su quest'area. Parallelamente, anche il Parc technologique du Jura (innodel) racchiude un potenziale di sviluppo. Infine, il progetto della Svizzera nordoccidentale prevede a lungo termine un cambiamento di destinazione di altre sedi nel centro città di Basilea, in particolare nel quartiere Klybeck.

L'esercizio sarà affidato
a un ente locale, che risulterà dalla trasformazione dell'attuale associazione «Parco dell'innovazione della regione svizzera nordoccidentale» in una fondazione e che già oggi gode di un ampio sostegno nel quadro dell'economia privata, della scienza e dei poteri pubblici regionali. Il primo progetto previsto nel nuovo centro di ricerca consiste nello sviluppo di un osteotomo laser minimamente invasivo, per il quale la fondazione Werner-von-Siemens mette a disposizione fondi per 15 milioni di franchi a titolo di finanziamento iniziale.

2.4.3

Procedura successiva, esame ulteriore

Nel loro piano di attuazione, oltre alla configurazione iniziale con due hub e due reti regionali, i Cantoni hanno proposto che sia sviluppata una procedura di accreditamento per le future reti regionali.

Il riesame del grado di avanzamento delle sei candidature non considerate costituirà una tappa importante in tal senso. Questa procedura successiva è strettamente basata sulla procedura di selezione originaria e ha l'obiettivo di selezionare, tra questi sei progetti, sedi supplementari in uno stadio avanzato di sviluppo. Il DEFR ha assicurato il riesame delle sei candidature; la SEFRI ha accettato di condurre tale riesame, 2479

che concluderà entro la fine 2015. A partire dal 2016 la fondazione sarà responsabile dello sviluppo del parco dell'innovazione ed, eventualmente, della selezione di nuove sedi. Anche le nuove candidature dovranno soddisfare i severi criteri definiti dalla CDEP. Affinché anche le sedi future possano beneficiare delle fideiussioni della Confederazione (cfr. n. 3.2), è necessario che la loro affiliazione sia approvata dal nostro Collegio, come è avvenuto per la configurazione iniziale.

Da un lato, il nostro Collegio ritiene importante che il parco dell'innovazione si concentri su poche sedi forti, per evitare una dispersione delle forze. Dall'altro lato, per assicurare il potenziale di sviluppo ulteriore del parco dell'innovazione, è essenziale che in qualsiasi momento nuove sedi possano aderire alla fondazione Swiss Innovation Park o che sedi esistenti possano esserne espulse. Concretamente, questo significa che le sedi esistenti e le nuove sedi dovranno essere valutate periodicamente. La possibilità di affiliazione di nuove sedi sarà garantita in ogni momento (cfr. anche n. 2.3.1), poiché lo statuto offre la necessaria flessibilità per quanto riguarda la composizione del consiglio di fondazione. Come sopracitato, rimane necessaria l'approvazione da parte del nostro Collegio.

2.5

Prospettive di sviluppo

L'evoluzione futura del parco dell'innovazione dipenderà fortemente dallo sviluppo di un marchio ombrello e dalla sua percezione a livello internazionale. A tal fine, oltre a sfruttare i meccanismi e i canali esistenti, in collaborazione con i responsabili locali, l'ente responsabile locale svilupperà anche nuove idee per il posizionamento del marchio.

La futura evoluzione a livello nazionale dipenderà in maniera decisiva dallo sviluppo effettivo delle singole sedi. Soltanto con l'urbanizzazione di superfici, la creazione di un'infrastruttura centrale e con l'insediamento di imprese ad alta intensità di ricerca, le singole sedi del parco dell'innovazione potranno dimostrare che le loro proposte funzionano davvero. In base ai compiti definiti, la fondazione Swiss Innovation Park rende possibile, sostiene e segue le reti regionali in questo percorso, assumendo il ruolo di interfaccia con la Confederazione, contribuendo al posizionamento internazionale delle sedi, garantendo la qualità e assicurando l'interconnessione tra le sedi e con le altre organizzazioni.

Sarà inoltre redatto un rapporto annuale indirizzato alla Confederazione, che verterà non soltanto sull'avanzamento effettivo dello sviluppo e dell'edificazione e sul posizionamento del marchio «Swiss Innovation Park», ma anche, e in particolar modo, sul rispetto delle condizioni poste dalla LPRI, affinché il nostro Collegio possa averne sempre una visione precisa. Il nostro Consiglio preciserà il necessario nel contratto di diritto pubblico (art. 34 LPRI) che concluderà con la fondazione e disporrà così di un prezioso strumento per la tutela dei suoi interessi.

2480

3

Provvedimenti di sostegno

3.1

Strumenti esistenti

In linea di principio, gli strumenti esistenti nel panorama svizzero della promozione sono disponibili anche per le attività nelle sedi del parco dell'innovazione. Naturalmente le norme e le disposizioni dei singoli strumenti conservano la loro piena validità. Ciò significa, per esempio, che potranno essere utilizzati gli affermati meccanismi di promozione del FNS, della CTI e della NPR. Sono inoltre disponibili le offerte di sostegno nel quadro del programma Energia Svizzera dell'Ufficio federale dell'energia (UFE) oppure la promozione delle tecnologie ambientali dell'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM). Inoltre, grazie ai servizi dell'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), le imprese innovatrici possono accedere al sistema di brevetti in modo semplice e a costi ridotti.

Nel quadro dell'elaborazione del messaggio concernente la promozione della piazza economica 2016­2019, i servizi specializzati della Confederazione e la S-GE hanno convenuto che l'ente responsabile nazionale del parco dell'innovazione deve rispondere a un interesse nazionale superiore e che può beneficiare delle prestazioni di base della S-GE. Queste includono misure specifiche di promozione del parco dell'innovazione o l'utilizzo dei canali di marketing esistenti e delle pertinenti informazioni della S-GE. Quest'ultima annovererà inoltre il parco dell'innovazione nel settore «ricerca e innovazione». Le sedi non dovranno sostenere alcun costo per questa prestazione di base, dato che la S-GE può fornirla nel quadro del mandato della SECO. Esse godranno rapidamente di una visibilità internazionale, per esempio grazie al manuale dell'investitore e alla presenza sul sito Internet della S-GE (tradotto in otto lingue).

Anche gli uffici swissnex inseriranno nei loro portafogli le sedi del parco dell'innovazione, contribuendo così ad aumentarne la visibilità.

3.2

Sostegno della Confederazione

Il nostro Collegio prevede di poter dare forti impulsi alle future sedi del parco dell'innovazione nel quadro della sua attuale politica di promozione, senza dover adeguare i suoi strumenti o le sue procedure in merito; considera prioritario il rafforzamento dei partenariati pubblico-privato nel campo delle infrastrutture di ricerca.

Nel presente messaggio viene sviluppato un meccanismo che consente alla fondazione Swiss Innovation Park di mettere a disposizione mezzi finanziari a destinazione vincolata, limitati nel tempo e rimborsabili, per investimenti in infrastrutture di ricerca, piattaforme tecnologiche e installazioni tecniche (cfr. n. 3.2.1). Per poter procurarsi i mezzi necessari a tal fine, la fondazione ottiene una fideiussione della Confederazione.

2481

3.2.1

Uso previsto

I prestiti a destinazione vincolata possono essere impiegati per il prefinanziamento di: ­

infrastrutture di ricerca, come per esempio la realizzazione di una cosiddetta camera bianca (clean room), di un laboratorio pressurizzato, di una camera priva di vibrazioni e/o di un laboratorio laser con uno speciale grado di sicurezza;

­

piattaforme tecnologiche, come per esempio un servizio di microscopia elettronico, un centro di tomografia per l'analisi dei materiali, una galleria del vento, una piattaforma di simulazione e/o una stazione di ricerca sull'idrogeno;

­

installazioni tecniche, come per esempio l'acquisto di grandi apparecchi quali stampanti 3D industriali per i metalli, sistemi di saldatura laser, sistemi a fascio ionico focalizzato e/o apparecchi di rivestimento.

Gli esempi concreti sopracitati sono riportati a titolo esemplificativo e non esaustivo.

I prestiti a destinazione vincolata non possono essere concessi per l'acquisto e l'urbanizzazione di fondi, per la costruzione di immobili (involucro dell'edificio), per la messa a disposizione di superfici di piano o per la copertura di costi di esercizio di qualsiasi tipo, una tantum o ricorrenti. Lo statuto dell'ente responsabile nazionale contiene un articolo sulla destinazione speciale dei prestiti (cfr. appendice).

Tale disposizione dovrà anche figurare nel contratto di diritto pubblico tra la Confederazione e l'ente responsabile nazionale.

3.2.2

Fideiussione della Confederazione

L'ente responsabile nazionale deve ottenere, da privati o sui mercati finanziari, i finanziamenti necessari per sostenere gli enti responsabili delle sedi. Grazie a una fideiussione della Confederazione per l'ottenimento di tali finanziamenti, gli interessi relativi al capitale di terzi potranno essere mantenuti a un livello molto basso. Per permettere all'ente responsabile nazionale di ottenere il miglior tasso di interesse, la Confederazione deve potersi fare garante per mezzo di fideiussioni solidali conformemente agli articoli 492­512 del Codice delle obbligazioni27. In tal modo, i creditori potranno esigere dalla Confederazione, in quanto debitore solidale, il saldo degli interessi o degli ammortamenti non rimborsati non appena l'ente responsabile nazionale è in ritardo nel pagamento del suo debito ed è stato esortato invano oppure se ne è nota l'insolvibilità. L'ente responsabile nazionale invece, nei contratti di affiliazione che conclude con gli enti responsabili locali, deve concordare modalità che garantiscano il rimborso dei prestiti concessi e che trasferiscano sugli enti locali la responsabilità in caso di mancato pagamento. L'ente responsabile nazionale fissa i criteri corrispondenti e la procedura per la concessione di un prestito in regolamenti che apportano le necessarie precisazioni, mentre le condizioni quadro generali sono definite nel contratto di diritto pubblico tra la fondazione e la Confederazione.

27

RS 220

2482

Il 27 agosto 2014 il nostro Collegio ha optato per un sostegno al parco svizzero dell'innovazione mediante fideiussione, poiché tale procedura presenta diversi vantaggi: ­

le fideiussioni sono impegni condizionali non monetari, pertanto non gravano sul bilancio della Confederazione;

­

si tiene conto del ruolo sussidiario della Confederazione, poiché non è previsto alcun contributo federale diretto a favore del parco dell'innovazione;

­

i prestiti rimborsati e le fideiussioni scadute senza perdite posso essere impegnati di nuovo nei limiti del credito quadro concesso;

­

l'ente responsabile nazionale può reagire in maniera flessibile alle singole richieste di prestito e, nel caso di ulteriori richieste, preferire le sedi che hanno dimostrato un'elevata disciplina nel rimborso. Si sviluppa così una sistema bonus-malus.

Con tale procedura si mantiene una pressione sull'ente responsabile nazionale affinché continui ad associare la concessione di prestiti a destinazione vincolata agli enti responsabili delle sedi a criteri di eccellenza e a pretendere dalle sedi una rigida disciplina finanziaria. In tal modo la Confederazione incentiva indirettamente l'ente responsabile nazionale a sostenere le infrastrutture di ricerca soltanto in funzione delle loro esigenze effettive e della loro provata capacità di rimborsare, nonché a guadagnarsi sul medio periodo una buona reputazione in quest'ambito.

Oltre a questo meccanismo, l'ente responsabile nazionale è libero di sviluppare e utilizzare altre forme di sostegno.

3.2.3

Stima dell'importo complessivo di un credito quadro

Secondo l'articolo 21 capoverso 4 lettera e della legge federale del 7 ottobre 200528 sulle finanze della Confederazione, per l'assunzione di fideiussioni da parte della Confederazione è necessario un credito d'impegno. Per stimare l'importo complessivo del credito quadro richiesto occorre tenere conto dei tre elementi seguenti: innanzi tutto, l'importo previsto dei prestiti individuali per progetto, in secondo luogo, la durata probabile del prestito individuale e, in terzo luogo, della data supposta in cui tali importi saranno presumibilmente impiegati.

L'importo dei prestiti individuali per progetto può, per esempio, essere stimato a partire dalle domande esistenti e dai costi tipici delle infrastrutture di ricerca o delle grandi apparecchiature (cfr. n. 3.2.1). Una stampante 3-D per uso industriale costa tra 0,5 e 1,5 milioni di franchi. Un grande apparecchio costa in genere tra i 2 milioni (p. es. sistemi a fascio ionico focalizzato, tomografo computerizzato industriale) e i 5 milioni (impianti energetici pilota per adattamento su scala industriale).

Negli scorsi anni, il FNS ha finanziato in media infrastrutture per un totale di 15­20 milioni di franchi all'anno (senza gli impianti destinati alla fisica delle particelle), il che equivale a un cofinanziamento medio di 0,5 milioni per progetto29.

Importi simili figurano anche nei programmi dell'UFE e dell'UFAM, che cofinan28 29

RS 611.0 Cfr. dati relativi ai programmi «R'Equip» e «Research Infrastructures», disponibili in francese e tedesco nei rapporti annuali del FNS sul sito www.fns.ch > Publications > Rapport annuel.

2483

ziano impianti pilota e di dimostrazione nel settore dell'energia e dell'ambiente30.

Per quanto riguarda i prestiti individuali per progetto, si possono stimare 1­2 milioni di franchi per un grande apparecchio e 2­5 milioni di franchi per un'infrastruttura di ricerca.

La durata media di ammortamento delle infrastrutture e delle attrezzature può essere impiegata per stimare la durata probabile di un prestito individuale. Nell'industria, le grandi attrezzature sono generalmente ammortizzate in quattro anni e le infrastrutture di ricerca in dieci. Di solito, le istituzioni scientifiche hanno bisogno di più tempo rispetto all'industria per ammortizzare tali investimenti. Per semplicità si può tuttavia considerare che un prestito individuale di 2 milioni di franchi sarà rimborsato in quattro anni (e, per analogia, un prestito individuale di 5 mio. di franchi in dieci anni).

Il momento a partire dal quale una sede potrebbe avere bisogno di un prestito dipende per lo più dallo stadio di sviluppo e dall'avanzamento in tale sede. Basandosi sui progetti delle diverse sedi, si può stimare grosso modo che, dal 2016, le singole sedi del SIP West EPFL potrebbero finanziare progetti con l'aiuto dei primi prestiti, mentre la maggior parte delle domande dovrebbe arrivare soltanto successivamente.

L'hub di Zurigo inizialmente chiederà soltanto poche infrastrutture di ricerca; le sue principali fasi di domanda di prestiti, a partire dal 2018 circa, potrebbero essere cicliche, in funzione dell'effettivo stato di avanzamento delle costruzioni. Lo stesso dovrebbe valere per le reti regionali.

Sulla base di queste considerazioni è possibile determinare un volume di fideiussione massimo per prestito individuale da finanziare annualmente:

Di conseguenza, per un prestito individuale rinnovabile di 2 milioni di franchi rimborsabile su quattro anni, sarebbe necessario un volume di fideiussione globale di 5 milioni di franchi al massimo.

Per analogia, per un prestito individuale rinnovabile di 5 milioni di franchi rimborsabile su dieci anni, servirebbe un volume di fideiussioni globale di 27,5 milioni di franchi al massimo.

30

Cfr. la scheda informativa relativa ai programmi pilota e di dimostrazione, 2014, Ufficio federale dell'energia (disponibile sul sito www.ufe.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni) e il rapporto del Consiglio federale sugli effetti della promozione delle tecnologie ambientali nel periodo 2007­2011 (FF 2013 7373).

2484

Supponendo che ciascuna sede non chieda più di due grandi apparecchi (di circa 2 mio. fr.) all'anno, il che rappresenterebbe un volume di fideiussione massimo di 10 milioni di franchi, e non più di due infrastrutture di ricerca (di circa 5 mio. fr.)

all'anno, corrispondenti a un volume di fideiussione massimo di 55 milioni di franchi, occorrerebbe una fideiussione media di 65 milioni di franchi per sede.

Pertanto, il volume di fideiussione ammonterebbe a 260 milioni di franchi per quattro sedi e a 520 milioni di franchi per otto sedi.

3.2.4

Importo e durata della fideiussione della Confederazione

Dalle precedenti riflessioni emerge che, a titolo d'esempio, il volume di fideiussione necessario per permettere la concessione di prestiti rinnovabili di 25 milioni di franchi per progetto corrisponde a diverse centinaia di milioni di franchi. Ciò non significa necessariamente che i progetti individuali siano coperti da un prestito di importo o di durata sempre uguale. Le stime sopracitate valgono soltanto per determinare l'importo totale del credito quadro.

Tenendo conto delle forti incertezze connesse alla pianificazione, il nostro Collegio propone un credito quadro di 350 milioni di franchi, che permetterà all'ente responsabile nazionale di reagire in maniera flessibile alle domande individuali fintantoché l'importo dell'impegno non supererà l'importo massimo del credito quadro.

Le vostre Camere potranno informarsi a più riprese sullo stato del suo impegno. Nel messaggio ERI 2021­2024 si riferirà per la prima volta dei successi e della realizzazione degli obiettivi del parco dell'innovazione (valutazione intermedia) e al momento dell'elaborazione del messaggio successivo, per gli anni 2025­2028, si disporrà di conoscenze accertate in merito alla fideiussione della Confederazione.

Dato che questi lavori preparatori avranno luogo all'inizio del 2024, il credito quadro non potrà essere stanziato oltre questa data.

Per tenere conto delle forti incertezze riguardanti il reale fabbisogno di fideiussioni della Confederazione e permettere al nostro Collegio di esercitare un controllo e una gestione efficaci, il credito quadro sarà sbloccato in tre rate. Inoltre, per arginare anche nel tempo il rischio finanziario per la Confederazione e tenere conto della durata limitata di tale misura, la Confederazione concederà soltanto fideiussioni con una durata massima di dieci anni. In caso di limitazione del periodo d'impegno fino a inizio 2024, le fideiussioni della Confederazione non potranno protrarsi oltre l'inizio del 2034.

2485

3.2.5

Valutazione del rischio

La Confederazione dovrebbe farsi garante di prestiti relativi a infrastrutture di ricerca soltanto dal momento in cui saranno state attestate l'esigenza effettiva e la pertinenza della ricerca per gli investimenti in questione. L'ente responsabile nazionale deve anche assicurarsi che le domande siano presentate in maniera coordinata a livello nazionale e che sia stata prima esaminata la disponibilità di infrastrutture di ricerca già esistenti. Idealmente, le installazioni da finanziare devono essere a disposizione di tutti i soggetti di una sede, conformemente a una strategia di «libero accesso». Al contempo, insieme alla domanda di credito, gli enti responsabili delle sedi devono provare la loro capacità di rimborsarlo presentando un piano aziendale.

La SEFRI si riserva il diritto di esaminare tali contratti di prestito; nel caso specifico potrà fare appello ad altri servizi federali interessati.

Le modalità di concessione di una fideiussione della Confederazione all'ente responsabile nazionale includono anche le condizioni relative all'assegnazione dei finanziamenti (istituzioni aventi diritto, durata massima, destinazione d'uso ecc.)

specificate nel contratto di diritto pubblico tra il Consiglio federale e l'ente responsabile nazionale conformemente all'articolo 34 capoverso 1 LPRI; in tal modo è più sicuro che gli enti responsabili delle sedi ammortizzino completamente gli investimenti.

Un elevato grado di eccellenza, qualità e autofinanziamento è già stato attestato nelle sedi della configurazione iniziale del parco dell'innovazione. Inoltre, le scuole universitarie e i partner industriali che vi partecipano sono istituzioni e organizzazioni affidabili. Man mano che i finanziamenti saranno ammortizzati, si ridurranno gli impegni di garanzia, cosicché il rischio di responsabilità della Confederazione potrebbe rivelarsi nettamente inferiore dell'ammontare complessivo della fideiussione, anche se il credito quadro fosse stato in gran parte sfruttato. Dal momento che soltanto le sedi che fanno parte del parco dell'innovazione possono chiedere prestiti, il controlling può essere effettuato in modo efficace.

Se si tiene conto inoltre dello sblocco del credito quadro in varie tappe e della limitazione della durata delle fideiussioni a dieci anni, il rischio per la Confederazione è comparativamente modesto.

3.2.6

Decreto federale 1 (decreto di stanziamento)

All'articolo 1 del decreto federale 1, il nostro Collegio propone alle vostre Camere di stanziare un credito quadro dell'importo totale di 350 milioni di franchi a partire dal 2016. Tale credito quadro è limitato all'inizio del 2024 e serve soltanto alla fideiussione della Confederazione per i finanziamenti ottenuti dall'ente responsabile nazionale da finanziatori privati o sui mercati finanziari e destinati alla concessione di prestiti agli enti responsabili locali. Questi ultimi possono impiegare i prestiti esclusivamente per prefinanziare infrastrutture di ricerca, piattaforme tecnologiche e installazioni tecniche. Le fideiussioni della Confederazione possono essere concesse per un periodo di dieci anni al massimo, quindi al più tardi dieci anni dopo la scadenza del periodo d'impegno del credito quadro, anche se il debito principale esiste ancora. Pertanto, tutte le fideiussioni della Confederazione si estinguono al più tardi il 1° gennaio 2034. Ciò esclude che una misura di durata limitata si traduca in un impegno di durata illimitata.

2486

Conformemente all'articolo 2 del decreto federale 1, il credito quadro è sbloccato in più rate. Il nostro Collegio sbloccherà una prima rata di 150 milioni di franchi dopo la conclusione del contratto di diritto pubblico con l'ente responsabile nazionale e dopo aver preso atto dei piani di finanziamento e d'investimento; le altre due rate di 100 milioni di franchi saranno sbloccate dopo aver preso atto dello stato di avanzamento della costruzione e dello sviluppo delle sedi del parco dell'innovazione e dei rispettivi piani di finanziamento e d'investimento.

3.3

Cessione di fondi della Confederazione

Il messaggio del 9 novembre 201131 concernente la revisione totale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione ha definito le condizioni giuridiche e le modalità di sostegno del parco dell'innovazione mediante la cessione di fondi della Confederazione32. Il sostegno da parte della Confederazione è disciplinato all'articolo 33 LPRI in una disposizione potestativa (cfr. anche n. 1.3.3 e 6.1). Con il presente messaggio, il nostro Collegio propone di concretizzare tale possibilità di sostegno.

3.3.1

Considerazioni generali

Il nostro Collegio è in linea di principio disposto a esaminare la cessione di fondi della Confederazione alle sedi degli enti responsabili accreditati del parco dell'innovazione, a condizione che la Confederazione già disponga di superfici corrispondenti e possa metterle a disposizione di un parco dell'innovazione33. In caso di cessione, vigono le responsabilità, le procedure e le modalità riportate nell'OILC. Se per esempio un organo della costruzione e degli immobili intende vendere un immobile, deve verificare che tale immobile non serva a un eventuale altro uso proprio da parte della Confederazione prima di esaminare gli interessi dei Cantoni e dei Comuni (art. 13 cpv. 2 OILC). Un'eventuale vendita deve aver luogo, in linea di principio, a prezzi di mercato (art. 13 cpv. 3 OILC). Gli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione sono tenuti a prendere in considerazione le raccomandazioni in materia di costruzione sostenibile della Conferenza di coordinamento degli organi della costruzione e degli immobili dei committenti pubblici (KBOB)34 (art. 9 cpv. 2 lett. f OILC; cfr. n. 4.5). Tali raccomandazioni dovranno anche essere riprese nei successivi contratti di superficie.

Se i fondi della Confederazione non sono venduti ma, per esempio, messi a disposizione del parco dell'innovazione in diritto di superficie, la loro cessione avviene con destinazione vincolata, ovvero con l'obbligo di istituirvi il parco. In tal caso, il nostro Collegio prevede che sia titolare del diritto di superficie il Cantone di ubicazione e non l'ente responsabile nazionale. Ciò risulta direttamente dall'ordine di priorità, fissato nell'OILC, in base al quale devono essere esaminati gli interessi 31 32 33 34

FF 2011 7811 FF 2011 7840 Cfr. a riguardo la risposta del Consiglio federale all'interpellanza Derder 14.3749 Parco nazionale dell'innovazione. Due poli e due misure?

Le raccomandazioni sono disponibili sul sito www.kbob.admin.ch > Pubblicazioni > Raccomandazioni per costruire in modo sostenibile.

2487

degli organi pubblici della costruzione e degli immobili (art. 24 cpv. 2 OILC). La probabilità di un accordo tra le parti è così nettamente maggiore, dato che entrambe agiscono nell'interesse pubblico comune.

La cessione di fondi adeguati della Confederazione ha luogo senza rinuncia agli interessi sul diritto di superficie (art. 33 cpv. 1 lett. b LPRI). Al momento dell'adozione del decreto federale, i Cantoni di ubicazione interessati devono adempiere le condizioni in materia di pianificazione del territorio e delle zone relative all'utilizzo vincolato dei fondi per il parco dell'innovazione (art. 33 cpv. 2 lett. a LPRI). Poiché sia la disposizione legale concernente lo scopo «sostegno al parco dell'innovazione» sia il dezonamento effettuato dal Cantone sono associati a un'effettiva limitazione dell'utilizzo, non è possibile realizzare interessi sul diritto di superficie di qualsiasi importo. La restrizione della destinazione si traduce di fatto in una rinuncia parziale a interessi sul diritto di superficie teoricamente più elevati (p. es. in caso di azzonamento a scopo abitativo), che si estende su tutta la durata del diritto di superficie.

3.3.2

Procedura relativa a Dübendorf

Il nostro Collegio considera l'area dell'attuale aerodromo militare di Dübendorf una parte della riserva strategica di terreni della Confederazione e intende preservarla per le generazioni future. È quindi esclusa la vendita dell'area. Il 3 settembre 2014, il nostro Collegio ha deciso di riservare al parco dell'innovazione una superficie estesa fino a 70 ettari nella parte nord-occidentale dell'aerodromo; il che significa che, per il momento, questa parte dell'area non sarà destinata a nessun altro utilizzo.

L'area fa parte del portafoglio immobiliare del Dipartimento federale della difesa, della protezione della popolazione e dello sport (DDPS). Il ruolo di rappresentante del proprietario, nel caso in oggetto, è assunto dal settore di competenza «Immobili» di armasuisse.

Il Cantone di Zurigo ha avviato delle trattative con i rappresentanti del proprietario per una cessione graduale dell'area riservata. In precedenza, il Cantone ha concretizzato in uno studio urbanistico la ripartizione dell'utilizzo del parco dell'innovazione (hub di Zurigo)35. Lo studio urbanistico costituisce la base per l'elaborazione del piano di edificabilità cantonale. Dato che il progetto di utilizzo è entrato simultaneamente nel piano direttore cantonale del Cantone di Zurigo, quest'ultimo, con riserva della nostra approvazione del piano direttore, adempie le condizioni in materia di pianificazione del territorio e delle zone per l'utilizzazione vincolata del fondo (cfr. art. 33 cpv. 2 lett. a LPRI).

La prima tappa dello sviluppo è divisa in parti di costruzione e parti di urbanizzazione. Tali parti si differenziano per progetti di utilizzo e strutture di quartiere. Per ogni parte sono definite parcelle di cui dev'essere stimato il valore venale. Affinché il proprietario e il Cantone si accordino in merito agli interessi sul diritto di superficie 35

Studio urbanistico «Nationaler Innovationspark, Hubstandort Dübendorf», Dipartimento dell'economia e Dipartimento del territorio del Cantone di Zurigo, agosto 2014 (disponibile in tedesco su www.vd.zh.ch > Innovationspark). Il perimetro destinato al parco dell'innovazione è stato fissato sulla base di studi precedenti, cfr. rapporto «Militärischzivilaviatische Mischnutzung des Flugplatzes Dübendorf», Ecoplan / aviena / Bächthold & Moor, Berna 2012 (disponibile in tedesco sul sito www.ufac.admin.ch > Temi > Infrastruttura > Aerodromi > Aerodromi militari con utilizzazione civile > Dübendorf).

2488

comunemente praticati sul mercato in funzione dell'utilizzo previsto, è opportuno che definiscano congiuntamente un estimatore. Gli interessi esatti sul diritto di superficie potranno essere calcolati soltanto in presenza di una stima dettagliata del valore venale e in base ai futuri impieghi effettivi. La procedura di stima sarà ripetuta per ogni parte di costruzione o terreno edificabile, a seconda dello stato di avanzamento della costruzione e dello sviluppo dell'area. Il calcolo concreto degli interessi sul diritto di superficie dev'essere disciplinato nei contratti di superficie, tenendo conto della destinazione vincolata e dell'adeguamento allo stato di avanzamento della costruzione e dello sviluppo.

Procedendo per tappe si evita di impedire o di limitare prematuramente altre esigenze nella sede (p. es. gli attuali impieghi da parte dell'esercito, i contratti di affitto a terzi). Al contempo, nella sede può sorgere rapidamente un primo punto di cristallizzazione del futuro parco dell'innovazione, che può essere sviluppato gradualmente.

Inoltre, questa procedura permette alla Confederazione di attribuire direttamente una parte di terreno a un'istituzione federale (p. es. un'istituzione del settore dei PF), qualora intenda utilizzarne una parte in relazione al parco dell'innovazione (hub di Zurigo).

3.3.3

Altre sedi

Oltre al Cantone di Zurigo, anche gli altri Cantoni di ubicazione del parco dell'innovazione possono in linea di principio intraprendere trattative simili sulla cessione di fondi adeguati della Confederazione. Attualmente il Cantone di Neuchâtel sta negoziando con il rappresentante del proprietario in merito a un'area nei pressi del CSEM. Non vi sono altre domande concrete riguardanti la cessione di fondi della Confederazione. In linea di principio le considerazioni precedenti basate sull'OILC sono applicabili ad altri casi. Se anche in altre sedi si applicano limitazioni dell'utilizzo nel senso sopraindicato, idealmente si procede anche a una cessione in diritto di superficie con destinazione vincolata. Il nostro Collegio ribadisce che per decidere in merito a una sede del parco dell'innovazione non è determinante la disponibilità di simili aree, bensì la precedente affiliazione alla fondazione come ente responsabile della sede in base ai severi criteri della CDEP.

3.3.4

Decreto federale 2 (decisione di principio)

Gli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione possono sbrigare gli affari in modo autonomo (art. 12 cpv. 1 OILC), in particolare anche l'acquisto e la vendita di immobili e la costituzione di diritti di superficie. Non è prevista una vostra decisione in merito.

Tuttavia, per la cessione di fondi della Confederazione al fine di istituirvi il parco dell'innovazione, il nostro Collegio non vuole soltanto informare le vostre Camere in merito alle sue riflessioni di fondo contenute nel presente capitolo, ma intende anche sottoporle a conferma. Avvalendoci dell'articolo 148 capoverso 2 della legge del 13 dicembre 200236 sul Parlamento (LParl), vi presentiamo pertanto un disegno di decreto federale semplice.

36

RS 171.10

2489

Con il decreto federale 2, il nostro Collegio chiede alle vostre Camere che possa essere effettuata la cessione di fondi della Confederazione al fine di istituirvi una sede del parco dell'innovazione in linea di principio in diritto di superficie e senza rinuncia agli interessi su tale diritto. La cessione può avvenire per tappe. L'interesse sul diritto di superficie deve essere fissato per contratto tenendo conto della destinazione vincolata e deve essere adeguato allo stato di avanzamento della costruzione e dello sviluppo dell'area. Per il resto, si rimanda alle considerazioni precedenti.

4

Ripercussioni

4.1

Ripercussioni per la Confederazione

4.1.1

Ripercussioni finanziarie

Fideiussione della Confederazione Le fideiussioni sono impegni condizionali non monetari. Concludendo una fideiussione, la Confederazione assume soltanto la responsabilità per i pagamenti di ammortamento e gli interessi verso i creditori. Un obbligo di pagamento sorgerebbe soltanto se la fondazione non fosse più in grado di adempiere ai propri obblighi nei confronti dei suoi creditori ­ una situazione che può verificarsi soltanto qualora i responsabili delle sedi non riescano più ad adempiere ai propri impegni verso la fondazione. Tale rischio può essere minimizzato con pertinenti disposizioni nei contratti di affiliazione tra la fondazione e i responsabili delle sedi.

Poiché le sedi del parco dell'innovazione sono in parte in costruzione e in parte in fase di sviluppo, le prime domande di prestiti garantiti dalla Confederazione sono attese a partire dal 2016, dopo l'introduzione della fideiussione della Confederazione. A partire dal 2018 si prevede un netto aumento del numero di queste domande.

Esclusione di rischi finanziari per il settore dei PF Il nostro Collegio ha incaricato il DEFR di verificare sia i contratti esistenti sia quelli futuri e, in particolare, i progetti di organizzazione e di finanziamento di tutte le sedi della configurazione iniziale. Saranno esaminati in particolare i contratti delle istituzioni interessate del settore dei PF con i rispettivi Cantoni di ubicazione delle sedi, per verificare se il loro finanziamento è assicurato e per garantire che tali istituzioni non provochino al settore dei PF ulteriori rischi finanziari derivanti da un loro impegno relativo a immobili. Il nostro Collegio ha inoltre deciso che, se necessario, i contratti dovranno essere adeguati.

4.1.2

Ripercussioni per l'effettivo del personale

Il contratto di diritto pubblico tra il nostro Collegio e la fondazione Swiss Innovation Park è elaborato dal DEFR. Per l'ulteriore onere amministrativo a breve termine, la SEFRI e la SECO dispongono in linea di principio delle risorse e delle esperienze necessarie.

Le trattative per la cessione di fondi della Confederazione e per l'elaborazione dei relativi contratti sono preparate dagli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione, eventualmente dal settore di competenza «Immobili» di armasuisse 2490

in caso di responsabilità del DDPS. L'onere supplementare risultante a breve termine potrà essere coperto con le risorse esistenti.

Allo stato attuale, non è possibile stimare l'onere a medio e lungo termine per gli uffici specializzati. Per le Forze aeree, in particolare, le disposizioni da prendere in vista dei lavori per il parco dell'innovazione à Dübendorf potranno generare un onere supplementare non trascurabile.

4.1.3

Altre ripercussioni

Un parco dell'innovazione funzionante può determinare un aumento delle richieste di contribuiti statali, in particolare presso il FNS, la CTI, la NPR e la promozione delle tecnologie energetiche e ambientali della Confederazione. Se è vero che le unità di ricerca e di sviluppo affermate dei grandi gruppi internazionali rimangono il principale gruppo-target di un parco dell'innovazione, l'esperienza dimostra che le aziende insediate con successo attraggono altre imprese fornitrici e PMI. Si deve anche tener conto del fatto che prima o poi saranno sviluppate misure specifiche nel settore delle start up e delle spin off in sedi selezionate. Il rafforzamento della Svizzera come polo di ricerca e innovazione perseguito con il parco dell'innovazione potrebbe inoltre condurre a lungo termine a un aumento di partenariati pubblicoprivati nel settore ERI37.

4.2

Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni, per le città, gli agglomerati e le regioni di montagna

Nei Cantoni d'ubicazione, nonché nei centri urbani e negli agglomerati interessati, il parco dell'innovazione rappresenterà un progetto a lungo termine di grande portata.

Da diversi anni, le cerchie interessate lavorano attivamente ai progetti per essere prese in considerazione come sedi del parco dell'innovazione. In tutte le sedi, i progetti sono sostenuti da decisioni dei Governi cantonali e, in parte, dagli impegni finanziari dell'economia privata.

È possibile che il parco dell'innovazione abbia un influsso sull'identità e sullo sviluppo territoriale dei Comuni di ubicazione. Tuttavia, già oggi le sedi della configurazione iniziale si caratterizzano per l'interazione tra scienza ed economia, per la presenza di imprese ad alta intensità di valore aggiunto e di impieghi altamente qualificati. Attualmente, la maggior parte delle aree è già stata destinata a questi scopi, oppure tali destinazioni sono previste da diversi anni.

Facendo astrazione dagli effetti positivi del parco dell'innovazione per la Svizzera in quanto polo economico, le regioni di montagna non saranno sostanzialmente interessate dal presente progetto.

37

Cfr. anche il messaggio del 9 novembre 2011 concernente la revisione totale della legge federale sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (FF 2011 7811, in particolare pag. 7894).

2491

4.3

Ripercussioni per l'economia

Dal parco dell'innovazione ci si attende un effetto positivo a lungo termine sul mantenimento della capacità d'innovazione della Svizzera, sulla sua competitività e, di conseguenza, sull'attrattiva del Paese. Inoltre, le conoscenze generate e trasferite in Svizzera mediante la ricerca sono considerate una risorsa strategica per la Svizzera e per le future generazioni.

Il parco dell'innovazione deve facilitare la creazione di valore e garantire o creare posti di lavoro di qualità. Con l'assegnazione di superfici urbanizzate al servizio dell'innovazione si riducono in maniera considerevole i tempi di reazione dei soggetti svizzeri alle opportunità che si presentano e si rafforza la competitività. Gli obiettivi perseguiti con il parco dell'innovazione coincidono per la maggior parte con gli obiettivi della promozione della piazza economica nazionale svizzera38. In futuro quest'ultima si concentrerà ancora di più su rami economici innovativi e ad alta intensità di valore aggiunto, come per esempio il campo delle scienze biologiche e delle tecnologie pulite (cleantech). Nell'elaborazione della sua futura strategia presterà inoltre ancora più attenzione all'aspetto dell'innovazione e al mantenimento della capacità innovativa.

4.4

Ripercussioni per la società

L'impostazione del parco dell'innovazione tiene conto di tutti i principi e delle caratteristiche dell'affermata politica svizzera di promozione della ricerca e dell'innovazione. La ricerca e l'innovazione sono importanti pilastri del benessere della società, poiché rappresentano la base della competitività dell'economia svizzera nel contesto internazionale. La loro promozione da parte dei poteri pubblici è considerata da decenni un compito necessario ed essenziale dello Stato e gode di un ampio consenso sociale. Le caratteristiche fondamentali di questa promozione, vale a dire il sostegno della ricerca di base principalmente ad opera dalla Confederazione, l'autogestione il più possibile estesa di cui beneficiano gli scienziati (idea di autonomia) e il ruolo sussidiario della Confederazione rispetto ai Cantoni e all'economia privata nella promozione dell'innovazione, si sono rivelate eccezionalmente valide.

Nel complesso, si prevede che nelle sedi sorgeranno posti di formazione e di lavoro ad alto valore sia presso i partner di ricerca sia presso i partner economici e le relative imprese fornitrici e di sostegno. Le sedi offriranno interessanti opportunità alle nuove leve accademiche e alle persone che hanno seguito una formazione professionale. Ci si attende in particolare che la procedura di selezione delle prime sedi, originariamente affidata ai Cantoni, nonché il generale ruolo sussidiario della Confederazione e l'elevata autonomia nelle decisioni locali generino un ampio consenso.

38

Messaggio del 18 febbraio 2015 sulla promozione della piazza economica 2016­2019 (FF 2015 1969).

2492

4.5

Ripercussioni per l'ambiente

Sotto diversi aspetti, il futuro parco dell'innovazione contribuirà a orientare la ricerca e l'innovazione anche verso questioni di sostenibilità sociale ed ecologica.

Nelle sedi della configurazione iniziale, già oggi è in parte condotta un ricerca sui temi centrali dell'efficacia energetica, della conversione di energia, del miglioramento della produzione energetica e dello sviluppo sostenibile mediante risorse naturali. È previsto uno sviluppo di quest'attività, che determinerà un aumento del numero di progetti d'innovazione su questi temi. In tal modo le sedi contribuiscono direttamente allo scopo formulato nella LPRI, in base al quale il parco dell'innovazione deve rispondere alla gestione efficiente delle risorse e allo sviluppo sostenibile (art. 32 cpv. 1 lett. a LPRI). Poiché il contratto di diritto pubblico (art. 34 LPRI) dovrà stipulare che la fondazione è tenuta a sviluppare e mantenere un sistema di gestione aziendale (Business Management System), la Confederazione avrà diverse occasioni per verificare il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 32 capoverso 1 LPRI.

Nell'ambito degli edifici da fabbricare, dell'infrastruttura e nel successivo utilizzo, ci si attende che le sedi puntino su un uso il più ridotto possibile di energia grigia e sul raggiungimento della massima efficienza energetica e delle risorse, svolgendo un ruolo esemplare a livello nazionale e internazionale. Per i relativi obiettivi devono fare riferimento allo «Standard della Costruzione Sostenibile Svizzera» (SNBS) del Network Costruzione sostenibile Svizzera (NNBS)39. Si prevede inoltre l'acquisizione di prodotti particolarmente rispettosi dell'ambiente ed efficaci sul piano energetico.

4.6

Ripercussioni per l'immigrazione

Il parco dell'innovazione contribuirà a garantire il forte ruolo della Svizzera quale nazione leader dell'innovazione e, di conseguenza, la sua competitività negli anni e nei decenni a venire. Poiché si può immaginare che il mantenimento e lo sviluppo di investimenti privati svizzeri ed esteri potrebbero favorire l'immigrazione, in linea di principio può esservi una contraddizione tra il progetto di un parco dell'innovazione e le nuove disposizioni costituzionali risultanti dall'accettazione dell'iniziativa popolare «contro l'immigrazione di massa» (art. 121a della Costituzione federale40 [Cost.]). Tuttavia, considerando che il parco è un progetto generazionale, un eventuale conflitto di obiettivi potrebbe comparire soltanto a lungo termine. Inoltre, l'attrattiva della Svizzera è il risultato globale di tutti gli ambiti della politica (non soltanto della politica ERI o della politica economica) e dipende anche da influssi estrogeni quali l'economia mondiale, la situazione congiunturale globale e gli sviluppi nell'UE e nei Paesi terzi.

Per ragioni demografiche, anche in futuro la Svizzera dipenderà da personale qualificato svizzero e straniero. Se a causa del parco dell'innovazione aumentasse la domanda di lavoratori altamente qualificati, occorrerebbe anche tenerne conto nella promozione delle nuove leve e nel futuro orientamento delle misure di accompa-

39 40

Ulteriori informazioni sono disponibili su www.nnbs.ch > Construction durable.

RS 101

2493

gnamento41. Inoltre, ci si potrebbe attendere dalla Confederazione che colleghi progetti di insediamento con permessi di dimora per gli specialisti rilasciati a condizioni agevolate. Tuttavia, secondo le attuali conoscenze, è poco probabile che, al di fuori delle discussioni già in corso, il numero di domande in tal senso aumenti soltanto a causa del parco dell'innovazione.

Il progetto di parco dell'innovazione si allinea inoltre con il modello di ammissione contenuto nell'avamprogetto inviato in consultazione relativo all'attuazione dell'articolo 121a Cost. (p. es. pone l'accento sugli specialisti e su altri lavoratori qualificati) e accorda un'attenzione particolare alle imprese innovative e ad alta intensità di valore aggiunto.

5

Programma di legislatura e strategie nazionali del Consiglio federale

5.1

Rapporto con il programma di legislatura

Il presente messaggio concretizza l'impostazione del parco svizzero dell'innovazione e il sostegno accordatogli dalla Confederazione. Le necessarie basi legali sono state create nel quadro della revisione totale della LPRI, annunciata nel messaggio del 25 gennaio 201242 sul programma di legislatura 2011­2015 e nel decreto federale del 15 giugno 201243 sul programma di legislatura 2011­2015.

Il progetto è menzionato espressamente nel messaggio sul programma di legislatura 2011­2015 tra i provvedimenti necessari e annunciato nei nostri Obiettivi annuali 201444.

5.2

Rapporto con le strategie nazionali del Consiglio federale

Il progetto rappresenta una pietra miliare della nostra politica ERI ed è strettamente connesso alla politica della piazza economica e alla politica di crescita della Confederazione. Sarà quindi integrato anche nel nostro prossimo messaggio concernente la promozione della piazza economica svizzera 2016­2019. I servizi federali interessati del DEFR, in particolare la SEFRI e la SECO, hanno collaborato strettamente con la CDEP, responsabile a livello cantonale, coordinando le loro attività.

La creazione di un parco dell'innovazione è stata tra l'altro citata nella Strategia della Confederazione per l'efficienza delle risorse e le energie rinnovabili (Master-

41

42 43 44

Cfr. l'avamprogetto del Consiglio federale dell'11 febbraio 2015 per attuare l'articolo 121a Cost. L'avamprogetto e il rapporto esplicativo sono disponibili sul sito www.sem.admin.ch > Attualità > Progetti di legislazione in corso > Revisione parziale della legge sugli stranieri.

FF 2012 305 403 e 408 FF 2012 6413 6422 Obiettivo 24: «L'elevata qualità e la buona reputazione internazionale del sistema universitario svizzero e della ricerca sono garantite». Gli Obiettivi del Consiglio federale 2014 sono disponibili sul sito www.bk.admin.ch > Documentazione > Pubblicazioni > Pianificazione politica > Gli Obiettivi > Archivio ­ Obiettivi del Consiglio federale, Parte I.

2494

plan Cleantech)45. Nel Masterplan Cleantech è stata presentata l'idea di un parco cleantech, ma il nostro Collegio si è pronunciato a suo tempo a favore di un parco dell'innovazione aperto a tutte le tematiche.

Il progetto presenta un legame materiale con la Strategia energetica 205046 e con il «Piano d'azione Economia verde»47, dato che la ricerca energetica e la ricerca ambientale saranno priorità tematiche di alcune sedi del parco dell'innovazione.

6

Aspetti giuridici

6.1

Costituzionalità e legalità

La competenza dell'Assemblea federale relativa al decreto di stanziamento (decreto federale 1) è sancita agli articoli 167 Cost. e 32 capoverso 2 LPRI. La competenza relativa alla decisione di principio (decreto federale 2) risulta dagli articoli 173 capoverso 1 lettera g Cost. e 32 capoverso 2 LPRI.

L'articolo 32 capoverso 1 lettera b LPRI prevede che il parco dell'innovazione, nel rispetto dell'equilibrio tra le regioni, sia sin dall'inizio suddiviso in più sedi regionali. La Confederazione rispetta questo requisito nella «configurazione iniziale» descritta nel presente messaggio, consapevole della possibilità di un successivo sviluppo dinamico.

La base legale per la fideiussione della Confederazione è l'articolo 33 LPRI capoverso 1 lettera f LPRI. La base legale per la cessione di fondi della Confederazione in diritto di superficie è l'articolo 33 LPRI capoverso 1 lettera b LPRI.

Infine, l'articolo 34 LPRI crea la base che permette alla Confederazione di concludere un contratto di diritto pubblico con l'ente responsabile nazionale conformemente alle disposizioni della legge del 5 ottobre 199048 sui sussidi (LSu). Il contratto dovrà disciplinare in particolare la destinazione vincolata del sostegno della Confederazione, se non è già stata sufficientemente precisata nello statuto dell'ente responsabile nazionale.

6.2

Forma dell'atto

Per i due decreti in oggetto è prevista la forma del decreto federale semplice conformemente agli articoli 163 capoverso 2 Cost., 25 capoverso 2 LParl e 32 capoverso 2 LPRI (decreto federale 1) ovvero 163 capoverso 2 Cost. e 32 capoverso 2 LPRI (decreto federale 2). I due decreti, pertanto, non sono emanati nel quadro dei decreti di finanziamento ordinari sulla promozione della ricerca e dell'innovazione, ma in base al presente messaggio.

45 46 47 48

Il Masterplan Cleantech è disponibile sul sito www.cleantech.admin.ch > Cleantech > La strategia Cleantech della Confederazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ufe.admin.ch > Temi > Politica energetica > Strategia energetica 2050.

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.ufam.admin.ch > Temi > Economia verde.

RS 616.1

2495

6.3

Subordinazione al freno alle spese

Ai sensi dell'articolo 159 capoverso 3 lettera b Cost., le disposizioni in materia di sussidi, nonché i crediti d'impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre due milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Il credito quadro è pertanto subordinato al freno alle spese.

6.4

Conformità alla legge sui sussidi

Dal 2008, in tutti i messaggi concernenti l'elaborazione o la modifica di basi legali per sussidi, così come nei messaggi concernenti decreti di stanziamento e limiti di spesa, è necessario riferire sul rispetto dei principi stabiliti nella LSu.

Il decreto di stanziamento e il decreto relativo alla cessione di fondi adeguati permettono di accordare tali sussidi. La tabella sottostante risponde alle principali domande legate ai rapporti sui sussidi. I mezzi finanziari previsti per raggiungere gli obiettivi prefissati sono indicati nel credito quadro richiesto (cfr. n. 3.2).

Decreto federale

(1)

Importanza per gli obiettivi perseguiti dalla Confederazione

Permettere la creazione del parco dell'innovazione riveste una grande importanza per la realizzazione degli obiettivi di legislatura del nostro Collegio, sia nel settore ERI sia nella promozione della piazza economica. Il parco dell'innovazione non può essere realizzato senza il decreto di stanziamento. Il ruolo sussidiario della Confederazione si esplica nel fatto che non è previsto alcun contributo federale diretto, ma soltanto una fideiussione per prestiti a destinazione vincolata.

Gestione materiale e finanziaria

Lo sblocco graduale del credito quadro da parte della Confederazione permette una gestione in funzione dell'effettivo stato di avanzamento della costruzione e dello sviluppo dell'area. I diversi strumenti di rendicontazione forniscono alla Confederazione e alle vostre Camere un quadro preciso dell'impiego dei mezzi stanziati (p. es. scelta di norme contabili riconosciute, rapporti annuali).

Procedura per la concessione dei sussidi

Le fideiussioni sono concesse mediante un contratto di diritto pubblico tra il Consiglio federale e la fondazione Swiss Innovation Park, in cui sono fissate le norme della fideiussione della Confederazione. Nel caso specifico, la fideiussione è concessa in maniera trasparente dall'ufficio specializzato competente.

2496

Decisione di principio

(2)

Importanza per gli obiettivi perseguiti dalla Confederazione

La realizzazione di un parco dell'innovazione è resa possibile dalla cessione di fondi adeguati della Confederazione. La misura è conforme all'intenzione iniziale delle vostre Camere nel quadro dell'elaborazione delle basi legali della LPRI nel 2012.

Gestione materiale e finanziaria

La cessione è effettuata nel rispetto delle responsabilità stabilite e delle procedure degli organi della costruzione e degli immobili della Confederazione. Dato che il beneficiario del diritto di superficie sarà il Cantone di ubicazione, entrambe le parti agiscono nell'interesse pubblico.

Procedura per la concessione dei contributi

Il calcolo concreto degli interessi sul diritto di superficie dev'essere disciplinato nei contratti di superficie, tenendo conto della destinazione vincolata e dell'adeguamento allo stato di avanzamento della costruzione e dello sviluppo.

2497

Appendice

Statuto della Fondazione «Swiss Innovation Park»49 I. Scopo, mezzi, principi Art. 1

Scopo

La fondazione è responsabile dell'istituzione, della creazione e dello sviluppo del parco svizzero dell'innovazione. A tale scopo, fornisce un contributo per l'insediamento di centri di ricerca e sviluppo nelle sedi del medesimo.

1

La fondazione persegue uno scopo pubblico e di utilità pubblica. Non persegue invece nessuno scopo di lucro e non ambisce al conseguimento di un utile.

2

3

La fondazione può sviluppare ogni attività utile al raggiungimento del suo scopo.

Art. 2

Principi e attività

La fondazione è l'organizzazione mantello della rete di sedi hub e reti regionali, giuridicamente indipendenti, del parco svizzero dell'innovazione (di seguito denominate «sedi»).

1

La fondazione fornisce un contributo all'insediamento di centri di ricerca e sviluppo di aziende, istituzioni e organizzazioni a base scientifica e ad alto valore aggiunto presso le sedi.

2

La fondazione contribuisce affinché le sedi, anche per poter mantenere la complementarietà reciproca, intrattengano scambi regolari e siano fra loro coordinate.

3

Fungendo da cerniera nei confronti della Confederazione, la fondazione provvede alla tutela consolidata degli interessi delle sedi che rientrano nell'area di sua competenza.

4

A tale scopo, la fondazione collega in rete gli enti responsabili delle sedi hub e delle reti regionali (di seguito denominati «enti responsabili»), contribuisce al posizionamento internazionale delle sedi e incentiva presso le medesime la realizzazione di progetti di innovazione in collaborazione con gli enti responsabili, le aziende interessate e le scuole universitarie coinvolte.

5

Art. 3 1

Sedi

All'entrata in vigore dello statuto, le sedi ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 sono:

49

a.

le sedi hub: parco delle innovazioni di Zurigo/Dübendorf (Cantone di Zurigo) e SIP West EPFL (Cantoni di Vaud, Neuchâtel, Friborgo, Ginevra, Vallese);

b.

le reti regionali: PARK innovAARE (Cantone di Argovia) e parco dell'innovazione della regione svizzera nordoccidentale (Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna e del Giura).

Versione finale corretta del 09.02.2015 (versione 5.0 dell'associazione Swiss Innovation Park). Le funzioni indicate nel presente statuto includono le persone di ambo i sessi, a prescindere dalla formulazione adottata.

2498

Il Dipartimento dell'economia, della formazione e della ricerca (di seguito denominato «DEFR») potrà designare ulteriori reti regionali entro la fine del 2015.

2

Per lo sviluppo dal 2016 in avanti sarà competente la fondazione. L'affiliazione di ulteriori sedi è soggetta all'approvazione da parte del Consiglio federale.

3

Le tappe dello sviluppo ai sensi dei capoversi 2 e 3 si orientano ai criteri di valutazione originariamente posti dalla conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica nonché su una valutazione di esperti indipendenti. La fondazione garantisce la parità di trattamento di tutte le sedi.

4

Art. 4

Rapporti giuridici

La fondazione stipula con la Confederazione Svizzera un contratto di diritto pubblico in conformità alle prescrizioni dell'articolo 34 della legge sulla promozione della ricerca e dell'innovazione (LPRI).

1

La fondazione stipula contratti d'affiliazione con gli enti responsabili nei quali sono disciplinati i dettagli della collaborazione nonché i diritti e i doveri; ciò nella misura in cui i medesimi non siano già disciplinati nell'ambito dei diritti e doveri sovraordinati di cui agli articoli 5 seg.

2

3 È fatto salvo un esame preliminare dei contratti d'affiliazione ai sensi del capoverso 2 da parte della Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (di seguito denominata «SEFRI») e, all'occorrenza, da parte di altri uffici pubblici della Confederazione interessati, qualora nei contratti d'affiliazione siano coinvolte istituzioni del settore del Politecnico federale, oppure qualora i medesimi riguardino l'ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione.

Per l'adempimento dei suoi compiti la fondazione può concludere ulteriori rapporti giuridici con terzi.

4

Sono fatte salve le norme sulla governanza prescritte dalla legge e le procedure delle singole istituzioni presso le sedi.

5

II. Diritti e doveri Art. 5

Riconoscimento e parità di trattamento

Tutti gli enti responsabili riconoscono, mediante i contratti d'affiliazione con la fondazione, i diritti e doveri inalienabili riportati di seguito.

1

Vige il principio della parità di trattamento di tutte le sedi e di tutti gli enti responsabili competenti («medesimi diritti e doveri»).

2

Art. 6

Diritti

Tutte le sedi sono autorizzate a utilizzare la designazione «Swiss Innovation Park» e i contrassegni ad essa connessi.

1

Le sedi sono autorizzate a richiedere alla fondazione servizi d'informazione, coordinamento e messa in rete nonché prestazioni di sostegno.

2

Ai sensi dell'articolo 13, le sedi hanno il diritto di far parte del consiglio di fondazione.

3

2499

Art. 7

Doveri

Gli enti responsabili devono provvedere affinché, presso le loro sedi, possano essere messi a disposizione per il posizionamento internazionale e conformemente alle esigenze terreno edificabile urbanizzato o superfici pronte per l'utilizzo. I relativi dettagli saranno disciplinati nei contratti d'affiliazione di cui all'articolo 4 capoverso 2.

1

L'utilizzo della designazione «Swiss Innovation Park» è connesso agli standard di qualità e alle direttive della fondazione, il cui ossequio deve essere garantito dagli enti responsabili.

2

In caso d'inadempimento dei doveri di cui ai capoversi 1 e 2, la fondazione può privare la sede o l'ente responsabile dei diritti di cui all'articolo 6.

3

III. Patrimonio, finanziamento, contabilità Art. 8

Capitale proprio e patrimonio della fondazione

Il capitale proprio è composto dal capitale della fondazione, dalle riserve e dal riporto degli utili o delle perdite.

1

2

Il capitale della fondazione consiste nella somma destinata dai fondatori.

3

Il patrimonio della fondazione include tutti i mezzi finanziari della fondazione.

Il consiglio di fondazione si premura di incrementare il patrimonio della fondazione mediante devoluzioni private e pubbliche nonché con i redditi del capitale proprio.

4

5

Il patrimonio della fondazione è gestito secondo principi commerciali riconosciuti.

Art. 9

Risorse

Le risorse saranno assicurate mediante i redditi del patrimonio della fondazione e tramite elargizioni di terzi nonché eventuali contributi degli enti responsabili in base a contratti di affiliazione individuali.

1

Il consiglio di fondazione si premura, anche successivamente alla conclusione del finanziamento di start-up, di costituire delle risorse, principalmente mediante devoluzioni private.

2

Art. 10

Conto annuale

Il conto sarà chiuso annualmente al 31 dicembre, la prima volta al 31 dicembre 2015. Il consiglio di fondazione ha la facoltà di fissare un'altra data per la chiusura del conto annuale. Esso è tenuto, in tale eventualità, a informare conseguentemente l'autorità di vigilanza.

Art. 11

Principi della contabilità

Mediante la contabilità della fondazione sono esposte, conformemente alle condizioni effettive, la situazione patrimoniale, quella finanziaria e quella reddituale.

1

2500

La contabilità si attiene ai principi dell'essenzialità, della comprensibilità, della continuità e della presentazione al lordo.

2

La contabilità si orienta a uno degli standard contemplati nell'ordinanza sulle norme contabili riconosciute.

3

IV. Organizzazione Art. 12 1

Organi

Gli organi della fondazione sono: a.

il consiglio di fondazione;

b.

il comitato del consiglio di fondazione (di seguito denominato «comitato»);

c.

la segreteria generale;

d.

l'ufficio di revisione.

Il consiglio di fondazione può, a seconda delle necessità, istituire degli organi consultivi. Esso può inoltre ricorrere, a scopo di consulenza, al comitato economico costituito dall'economia privata.

2

a) Consiglio di fondazione Art. 13

Composizione

La maggioranza dei membri è composta dai rappresentanti degli enti responsabili e dell'economia privata.

1

Ogni ente responsabile è rappresentato al massimo da tre personalità (di cui una in rappresentanza dei Cantoni e una in rappresentanza dell'istituzione scientifica principalmente coinvolta). Gli enti responsabili designano autonomamente tali personalità.

2

L'economia privata è rappresentata nel consiglio di fondazione al massimo pariteticamente rispetto al totale dei rappresentanti di tutti gli enti responsabili ai sensi del capoverso 2.

3

4 La nomina della rappresentanza dell'economia privata avviene ad opera del consiglio di fondazione. Il comitato economico (art. 12 cpv. 2) può sottoporgli delle proposte di candidatura. L'insediamento dei rappresentanti dell'economia privata avviene ad personam e, in particolare, non in rappresentanza delle aziende e dei loro interessi aziendali.

Possono inoltre essere insediati ex officio nel consiglio di fondazione, a condizione di non essere già in carica quali rappresentanti di un ente responsabile:

5

a.

il presidente della conferenza dei direttori cantonali dell'economia pubblica;

b.

il presidente del Consiglio del Politecnico Federale;

c.

il presidente dell'associazione swissuniversities;

2501

d.

il presidente del Consiglio della ricerca del Fondo nazionale svizzero;

e.

il presidente della Commissione per la tecnologia e l'innovazione.

Il consiglio di fondazione può, nel rispetto del capoverso 1, nominare ulteriori personalità quali membri, segnatamente quelli provenienti da circoli e organizzazioni della politica della formazione e della ricerca.

6

Art. 14 1

Durata del mandato e destituzione

La durata del mandato dei membri del consiglio di fondazione è di quattro anni.

La rielezione è possibile per due volte, vale a dire che il periodo massimo del mandato è di 12 anni. Il mandato cessa inoltre a seguito di dimissioni, revoca, perdita dell'esercizio dei diritti civili o decesso. Il consiglio di fondazione è rinominato per ogni periodo di carica dai membri precedenti mediante cooptazione.

2

La revoca dal consiglio di fondazione per cause gravi è possibile in qualsiasi momento; è data causa grave in particolare se il membro interessato viola i suoi doveri nei confronti della fondazione oppure non è più in grado di esercitare regolarmente la sua carica. Il consiglio di fondazione decide con tre quarti dei voti in merito alla revoca di un membro del consiglio di fondazione.

3

Art. 15

Costituzione

Il consiglio di fondazione si costituisce autonomamente, designa fra i suoi membri, in particolare, un presidente e un vicepresidente e stabilisce la durata del loro mandato. Il vicepresidente rappresenta il presidente in caso d'impedimento di quest'ultimo.

1

Il presidente non può provenire dalla cerchia dei rappresentati degli enti responsabili.

2

Il consiglio di fondazione può inoltre autorizzare a partecipare alle sue sedute, per una volta o periodicamente, osservatori o assistenti senza diritto di voto, in particolare rappresentanti dell'Amministrazione federale.

3

Art. 16

Attribuzioni e competenze

Il consiglio di fondazione è l'organo supremo della fondazione. Esso provvede alla tutela dello scopo della fondazione.

1

Al consiglio di fondazione spettano tutti i poteri che non sono trasferiti esplicitamente, dallo statuto e dai regolamenti della fondazione, a un altro organo, oppure finché l'organo in esame non è stato insediato. Il consiglio di fondazione ha le attribuzioni inalienabili seguenti:

2

a.

esercita l'alta vigilanza sulle attività degli organi della fondazione e richiede resoconti periodici per il tramite del suo comitato;

b.

emana il regolamento elettorale per l'elezione dei membri del consiglio di fondazione e del comitato ed esegue le relative elezioni;

c.

emana i regolamenti d'organizzazione e le direttive interne della fondazione e disciplina il diritto di firma e di rappresentanza per la fondazione e per i suoi organi;

2502

d.

emana, su richiesta del comitato, il regolamento sulla gestione e il regolamento del personale della segreteria generale;

e.

approva, su richiesta del comitato, il contratto di diritto pubblico con la Confederazione Svizzera e i contratti d'affiliazione con gli enti responsabili;

f.

emana, su richiesta del comitato, le direttive e i criteri di qualità per le sedi.

Può avvalersi a tale scopo della consulenza di un ufficio indipendente (p. es.

un organo consultivo ai sensi dell'art. 12 cpv. 2);

g.

riguardo alle sedi esistenti, verifica periodicamente la situazione e le prospettive di sviluppo; può avvalersi a tale scopo della consulenza di un ufficio indipendente, analogamente a quanto disciplinato nella lettera f;

h.

emana le direttive interne concernenti le procedure e la concessione di aiuti agli enti responsabili, ai sensi degli articoli 28 seg.;

i.

delibera, su proposta del comitato, le basi e le posizioni strategiche della fondazione per lo sviluppo ulteriore del parco svizzero dell'innovazione;

j.

delibera, su proposta del comitato, sul preventivo, sul conto annuale e sul rapporto annuale della fondazione e dei suoi organi;

k.

decide dell'incremento del patrimonio della fondazione;

l.

esso elegge un ufficio di revisione indipendente;

m. presenta un resoconto al pubblico, in particolare mediante la pubblicazione del rapporto annuale; n.

può, entro i limiti consentiti dalla legge, modificare lo statuto. Sono fatte salve le modifiche per le quali è prevista un'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza o del Consiglio federale;

o.

detiene tutte le attribuzioni e competenze di spettanza del comitato, fintantoché quest'ultimo non sia ancora stato designato.

Il consiglio di fondazione esercita la carica a titolo onorifico. Le spese sono rimborsate secondo il dispendio.

3

Art. 17

Riunioni e deliberazioni

Il consiglio di fondazione si riunisce ogni volta che gli affari lo richiedono, ma perlomeno due volte all'anno.

1

Il consiglio di fondazione è atto a deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Esso adotta le sue decisioni alla maggioranza semplice.

2

3

Il presidente partecipa alla votazione e, in caso di parità, ha voto preponderante.

4

Il consiglio di fondazione tiene un verbale delle sue discussioni e decisioni.

Il direttore della segreteria generale prende parte alle riunioni del consiglio di fondazione senza diritto di voto.

5

2503

b) Comitato del consiglio di fondazione Art. 18

Composizione e costituzione

Il comitato del consiglio di fondazione è composto da un massimo di sette membri scelti dalla cerchia del consiglio di fondazione, viene designato da quest'ultimo ed è tenuto a tenere adeguatamente in considerazione gli interessi degli enti responsabili e dell'economia privata.

1

2 Il presidente del consiglio di fondazione esercita di norma ex officio la carica di presidente del comitato. In caso d'impedimento, è rappresentato dal vicepresidente del consiglio di fondazione. È fatto salvo l'articolo 19 capoversi 2 e 3.

3

Il comitato si costituisce autonomamente.

Art. 19

Durata del mandato

1

La durata del mandato del comitato è di quattro anni.

2

Il periodo di carica dei suoi membri è limitato a otto anni.

Il periodo di carica del presidente del comitato può essere prorogato dal consiglio di fondazione al massimo per ulteriori quattro anni.

3

Art. 20

Attribuzioni e competenze

Il comitato del consiglio di fondazione prepara gli affari di competenza del consiglio di fondazione. Ad esso spettano le competenze, i doveri e le responsabilità connessi e necessari a tale scopo.

1

Il comitato è responsabile del risultato finanziario complessivo della fondazione nonché dell'elaborazione di tutta la documentazione da sottoporre al consiglio di fondazione secondo l'articolo 16 capoverso 2.

2

Il comitato decide, in conformità alle direttive emanate dal consiglio di fondazione, sulla concessione di aiuti agli enti responsabili; può avvalersi a tale scopo della consulenza di un ufficio indipendente (p. es. organo consultivo ai sensi dell'art. 12 cpv. 2). Esso informa periodicamente il consiglio di fondazione sulle decisioni adottate.

3

Il comitato rappresenta la fondazione verso l'esterno, sia a livello nazionale che internazionale. Delega tale mansione di rappresentanza al presidente del comitato.

Quest'ultimo, a seconda delle necessità, la può delegare ad altri membri del comitato o al direttore della segreteria generale.

4

Il comitato nomina il direttore della segreteria generale e stabilisce la relativa procedura, la quale deve essere approvata dal consiglio di fondazione.

5

Il comitato esercita la carica a titolo onorifico. Le spese sono rimborsate secondo il dispendio.

6

Art. 21

Riunioni e deliberazioni

Il comitato si riunisce in sessione ordinaria perlomeno trimestralmente. Il presidente può convocare ulteriori riunioni a seconda delle necessità oppure sottoporre degli affari per decisione in via circolare.

1

2504

Il comitato è atto a deliberare se è presente la maggioranza dei suoi membri. Esso adotta le sue decisioni a maggioranza semplice.

2

3

Il presidente partecipa alle votazioni e, in caso di parità, ha voto preponderante.

Il direttore della segreteria generale prende parte alle riunioni del comitato senza diritto di voto.

4

Art. 22

Rendiconto

Il comitato provvede a informare a intervalli regolari o, se del caso, senza indugio il consiglio di fondazione circa l'andamento degli affari nonché circa gli eventi straordinari di importanza rilevante per la fondazione.

1

Il comitato informa il direttore in merito alle deliberazioni, alle proposte e ai desideri del consiglio di fondazione. Esso provvede affinché le deliberazioni siano attuate e le proposte e i desideri siano osservati.

2

c) Segreteria generale e direttore Art. 23 1

Composizione e nomina

La segreteria generale è composta dal direttore e da ulteriori collaboratori.

Il direttore è nominato dal comitato. I collaboratori della segreteria generale sono assunti dal direttore.

2

Il direttore può designare una rappresentanza dalla cerchia dei suoi collaboratori e incaricarla della direzione. A tale scopo, consulta preliminarmente il comitato; quest'ultimo ha un diritto di veto.

3

Art. 24

Attribuzioni e competenze

La segreteria generale offre assistenza e consulenza al consiglio di fondazione e al suo comitato per l'adempimento dei loro compiti e assicura l'intera attività amministrativa della fondazione.

1

La segreteria generale è competente per tutte le questioni operative e ad essa spettano le competenze, i doveri e le responsabilità connessi e necessari a tale scopo.

2

Il direttore è responsabile per l'attuazione dell'orientamento strategico definito dal consiglio di fondazione e dal comitato e per l'esecuzione delle altre misure deliberate dal consiglio di fondazione o dal comitato.

3

4 Il direttore assume in particolare la responsabilità per l'elaborazione e l'attuazione di una strategia di posizionamento internazionale, tenendo in considerazione le competenze delle sedi ed i compiti delle organizzazioni esistenti in seno alla Confederazione, ai Cantoni e a livello regionale.

5 Il direttore è responsabile, in conformità al regolamento sulla gestione emanato dal consiglio di fondazione, per la conduzione a livello operativo e del personale della segreteria generale e dei suoi collaboratori.

Il direttore può rappresentare il presidente del consiglio di fondazione, su proposta di quest'ultimo, nei consessi nazionali e internazionali, in particolare in altre fondazioni, associazioni e federazioni.

6

2505

Il direttore rappresenta la fondazione, unitamente al presidente, verso l'interno e verso l'esterno, sia a livello nazionale che internazionale.

7

Art. 25

Rendiconto

Il direttore provvede a informare a intervalli regolari o, se del caso, senza indugio il comitato e all'occorrenza il consiglio di fondazione circa l'andamento degli affari nonché circa gli eventi straordinari di importanza rilevante per la fondazione.

Art. 26

Vigilanza

La segreteria generale è assoggettata alla vigilanza del comitato.

d) Ufficio di revisione Art. 27

Nomina e compiti

Il consiglio di fondazione nomina, d'intesa con il controllo federale delle finanze, un ufficio di revisione con i compiti e i doveri descritti nella legge. L'ufficio di revisione è in particolare tenuto a verificare annualmente la contabilità della fondazione e a sottoporre il risultato al consiglio di fondazione, mediante un rapporto di verifica corredato da una richiesta di approvazione.

1

L'ufficio di revisione deve inoltre vigilare sul rispetto delle disposizioni dello statuto. Esso comunica al consiglio di fondazione le carenze rilevate nell'esercizio del suo mandato. Se tali carenze non vengono eliminate in tempo utile, l'ufficio di revisione deve all'occorrenza informarne l'autorità di vigilanza.

2

L'ufficio di revisione è nominato dal consiglio di fondazione per un periodo di carica di un anno.

3

V. Contributi e prestiti Art. 28 1

Misure di sostegno

La fondazione può sostenere gli enti responsabili: a.

devolvendo contributi una tantum o ricorrenti;

b.

mediante la concessione di prestiti.

La fondazione può inoltre concedere agli enti responsabili un prestito a destinazione vincolata della durata di uno o più anni per il quale la Confederazione concede una fideiussione ai sensi degli articoli 29 e 30.

2

3

La fondazione a può sviluppare altre forme di sostegno.

Art. 29

Fideiussione della Confederazione per prestiti a destinazione vincolata

Per il finanziamento dei prestiti a destinazione vincolata ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 è competente la fondazione. Essa assicura tale finanziamento mediante

1

2506

fonti private, in particolare investitori privati o sul mercato libero dei capitali, potendo far capo a tale scopo ad una fideiussione della Confederazione.

L'entità e la durata della fideiussione concessa dalla Confederazione nonché eventuali ulteriori condizioni saranno disciplinate nel contratto di diritto pubblico ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1 fra la fondazione e la Confederazione.

2

Art. 30

Destinazione vincolata dei prestiti

I prestiti ai sensi dell'articolo 28 capoverso 2 servono alla realizzazione di infrastrutture di ricerca, piattaforme tecnologiche e installazioni tecniche presso le sedi.

1

2

I medesimi non possono essere concessi per: a.

l'acquisto o l'urbanizzazione di terreno edificabile presso le sedi;

b.

l'edificazione di immobili o l'allestimento di superfici per piano presso le sedi;

c.

la copertura di spese di gestione, una tantum o ricorrenti, di qualsiasi natura.

VI. Responsabilità, modifiche dello statuto, modifiche di regolamenti interni, scioglimento della fondazione Art. 31

Responsabilità

Dei debiti risponde esclusivamente la fondazione con tutti i suoi attivi. Fatto salvo l'articolo 55 capoverso 3 del Codice civile svizzero (CC), i membri del consiglio di fondazione né quelli di altri organi della fondazione né i loro dipendenti rispondono personalmente dei debiti della fondazione.

Art. 32

Modifica dello statuto

Il consiglio di fondazione è autorizzato in qualsiasi momento a modificare o integrare il presente statuto nonché ad abrogarne singole disposizioni. Sono fatte salve:

1

a.

la compatibilità dello statuto modificato alle disposizioni e prescrizioni del contratto di diritto pubblico con la Confederazione Svizzera ai sensi dell'articolo 4 capoverso 1;

b.

l'approvazione da parte della vigilanza sulle fondazioni, nella misura in cui sia prevista riguardo a singole disposizioni o necessaria ai sensi di legge;

c.

l'approvazione preventiva del Consiglio federale in caso di modifica dell'articolo 3 capoverso 3, dell'articolo 11 capoverso 3, dell'articolo 13, dell'articolo 27 capoverso 1, degli articoli 29 e 30 nonché dell'art. 32 capoverso 1 lettera c.

La deliberazione per la modifica del presente statuto richiede l'approvazione perlomeno da parte di tre quarti di tutti i membri del consiglio di fondazione.

2

2507

Art. 33

Regolamenti interni

Il consiglio di fondazione fissa i dettagli dell'organizzazione della fondazione in un regolamento d'organizzazione e in ulteriori regolamenti e direttive interni. I medesimi saranno comunicati all'autorità di vigilanza.

1

Il consiglio di fondazione può all'occorrenza deliberare in qualsiasi momento in merito agli adeguamenti dei regolamenti interni di cui al capoverso 1. Le modifiche dei regolamenti interni devono essere comunicate all'autorità di vigilanza.

2

Art. 34

Soppressione della fondazione

Se non è più in grado di conseguire il suo scopo, la fondazione può essere sciolta in conformità agli articoli 88 e 89 CC. In questo caso il consiglio di fondazione avvia la procedura per la soppressione della fondazione oppure designa un terzo quale liquidatore.

1

La deliberazione per la soppressione della fondazione richiede i voti di perlomeno tre quarti dei membri del consiglio di fondazione.

2

3

La deliberazione per la soppressione della fondazione richiede inoltre: a.

una corrispondente richiesta di soppressione della fondazione trasmessa all'autorità di vigilanza e approvata dalla medesima;

b.

una corrispondente richiesta di soppressione della fondazione trasmessa al Consiglio federale e approvata dal medesimo.

In caso di soppressione della fondazione, il consiglio di fondazione trasferisce il patrimonio residuo ad organizzazioni o fondazioni di pubblica utilità o che perseguono uno scopo pubblico, le quali sono al beneficio dell'esenzione fiscale, che hanno la loro sede in Svizzera e che servono a uno scopo analogo. È ammessa anche una fusione con una fondazione di pubblica utilità, al beneficio dell'esenzione fiscale, avente sede in Svizzera. Una riversione del patrimonio della fondazione al fondatore o ai suoi successori in diritto è esclusa.

4

È fatta salva l'approvazione dell'autorità di vigilanza per il trasferimento del patrimonio e la liquidazione della fondazione.

5

Berna, 2 marzo 2015

2508