Decisione generale concernente le misure riguardanti taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l'introduzione e la diffusione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa del 16 marzo 2015

L'Ufficio federale dell'agricoltura, visto l'articolo 52 capoverso 6 dell'ordinanza del 27 ottobre 20101 sulla protezione dei vegetali (OPV), decide:

1. Importazione di agrumi originari del Sud Africa Ferme restando le esigenze particolari di cui all'allegato 4 parte A sezione I numeri 16.1, 16.2, 16.3 e 16.5 OPV e in deroga al numero 16.4, lettere c e d di detto allegato, i frutti di Citrus L., Fortunella Swingle, Poncirus Raf. e relativi ibridi, ad eccezione dei frutti di Citrus aurantium L. e di Citrus latifolia Tanaka, originari del Sudafrica (detti qui di seguito «frutti specificati»), possono essere importati solo se soddisfano le condizioni di cui all'allegato della presente decisione.

2. Durata di validità La presente decisione è valida dal 1° aprile 2015 al 31 marzo 2016.

3. Revoca dell'effetto sospensivo A un eventuale ricorso contro la presente decisione generale è tolto l'effetto sospensivo.

4. Rimedi giuridici La presente decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo federale, Casella postale, 9023 San Gallo, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve essere presentato in duplice esemplare, firmato dal ricorrente o dal suo rappresentante legale e corredato della decisione impugnata, e contenere le conclusioni e i motivi con l'indicazione dei mezzi di prova. Dovranno inoltre essere allegati i documenti addotti quali mezzi di prova, sempre che siano a disposizione del ricorrente.

16 marzo 2015

Ufficio federale dell'agricoltura: Il direttore supplente: Eva Reinhard

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RS 916.20

2015-0720

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Allegato (n. 1)

Esigenze relative ai frutti specificati Sezione I Esigenze relative ai controlli prima dell'esportazione 1. I frutti specificati devono essere accompagnati da un certificato fitosanitario secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera a e l'articolo 11 OPV, nel quale figurano alla voce «Dichiarazione supplementare» le seguenti dichiarazioni: a.

i frutti specificati sono originari di un'area di produzione che è stata sottoposta a trattamenti contro l'organismo specificato, effettuati a tempo debito dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;

b.

è stata effettuata un'ispezione ufficiale nell'area di produzione durante il periodo di crescita e non è stato individuato alcun sintomo dell'organismo specificato nei frutti specificati dall'inizio dell'ultimo ciclo vegetativo;

c.

fra il momento dell'arrivo e quello dell'imballaggio, nell'impianto di imballaggio è stato prelevato un campione di almeno 600 frutti di ogni specie per 30 tonnellate, o relativa parte, selezionato per quanto possibile in base a ogni eventuale sintomo dell'organismo specificato; tutti i frutti oggetto di campionamento che mostravano sintomi sono stati sottoposti a test e sono risultati indenni dall'organismo specificato:

2. Nel caso di Citrus sinensis (L.) Osbeck «Valencia» il certificato fitosanitario include anche, alla voce «Dichiarazione supplementare», la dichiarazione che un campione per 30 tonnellate, o relativa parte, è stato sottoposto a test per il rilevamento di un'infezione latente ed è risultato indenne dall'organismo specificato.

3. La completa tracciabilità dei frutti specificati è assicurata come segue: a.

l'area di produzione, gli impianti di imballaggio, gli esportatori e ogni altro operatore che partecipa al trattamento dei frutti specificati sono ufficialmente registrati a tal fine;

b.

le informazioni dettagliate sui trattamenti precedenti e seguenti al raccolto vengono conservate;

c.

per tutta la durata dei loro spostamenti, dall'area di produzione al punto di esportazione, i frutti specificati sono accompagnati da documenti rilasciati sotto la supervisione dell'organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Sudafrica, come parte di un sistema documentario in cui le informazioni siano messe a disposizione dell'organismo nazionale per la protezione dei vegetali del Sudafrica.

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Sezione II Esigenze relative alle ispezioni all'atto dell'importazione 1. A meno che non emerga dal certificato fitosanitario o da qualsiasi altro documento, come lettere di vettura o bollette di transito, o dal documento fitosanitario di circolazione conformemente all'articolo 9 capoverso 1 OPV che i frutti specificati hanno subito un'ispezione fitosanitaria completa in uno Stato membro dell'UE, tali frutti sono sottoposti a un controllo al punto di entrata in Svizzera conformemente all'articoli 15 OPV; il controllo comprende un'ispezione visuale effettuata su campioni di almeno 200 frutti di ogni specie dei frutti specificati per partita di 30 tonnellate, o relativa parte, selezionati in base a eventuali sintomi dell'organismo specificato.

2. Qualora vengano individuati sintomi dell'organismo specificato durante le ispezioni di cui al numero 1, la presenza dell'organismo specificato va confermata o confutata eseguendo test sui frutti che manifestano sintomi di infestazione. Se la presenza dell'organismo specificato è confermata, il lotto da cui è stato prelevato il campione è sottoposto ad una delle misure seguenti: a.

rifiuto di entrata;

b.

distruzione in modalità diversa dalla trasformazione.

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