Traduzione1

Protocollo n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali Concluso il ...

Approvato dall'Assemblea federale il ...2 Entrato in vigore mediante scambio di note il ...

Preambolo Gli Stati membri del Consiglio d'Europa e le Alte Parti contraenti della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 19503 (qui di seguito denominata «la Convenzione»), firmatari del presente Protocollo, viste la Dichiarazione adottata in occasione della Conferenza di alto livello sul futuro della Corte europea dei diritti dell'uomo, tenutasi a Brighton il 19 e il 20 aprile 2012, nonché le Dichiarazioni adottate durante le Conferenze tenutesi a Interlaken il 18 e il 19 febbraio 2010 e a Izmir il 26 e il 27 aprile 2011; visto il Parere n. 283 (2013) adottato dall'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa il 26 aprile 2013; considerata la necessità di provvedere affinché la Corte europea dei diritti dell'uomo (qui di seguito denominata «la Corte») continui a svolgere un ruolo prioritario nella protezione dei diritti dell'uomo in Europa, hanno convenuto quanto segue:

Art. 1 Alla fine del preambolo della Convenzione è aggiunto un nuovo considerando così redatto: «Affermando che spetta in primo luogo alle Alte Parti contraenti, conformemente al principio di sussidiarietà, garantire il rispetto dei diritti e delle libertà definiti nella presente Convenzione e nei suoi protocolli e che, nel fare ciò, esse godono di un margine di apprezzamento, sotto il controllo della Corte europea dei diritti dell'uomo istituita dalla presente Convenzione,»

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Dal testo originale inglese e francese.

FF 2015 1945 RS 0.101

2013-3042

1947

Prot. n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Art. 2 1. All'articolo 21 della Convenzione è inserito un nuovo paragrafo 2 così redatto: «I candidati devono avere meno di 65 anni di età alla data in cui la lista di tre candidati deve pervenire all'Assemblea parlamentare in virtù dell'articolo 22».

2. I paragrafi 2 e 3 dell'articolo 21 della Convenzione diventano rispettivamente i paragrafi 3 e 4 dell'articolo 21.

3. Il paragrafo 2 dell'articolo 23 della Convenzione è soppresso. I paragrafi 3 e 4 dell'articolo 23 diventano rispettivamente i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 23.

Art. 3 All'articolo 30 della Convenzione, la locuzione «a meno che una delle Parti non si opponga» è soppressa.

Art. 4 All'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione, la locuzione «entro un periodo di sei mesi» è sostituita da «entro un periodo di quattro mesi».

Art. 5 All'articolo 35 paragrafo 3 lettera b della Convenzione, la locuzione «e a condizione di non rigettare per questo motivo alcun caso che non sia stato debitamente esaminato da un tribunale interno» è soppressa.

Disposizioni finali e transitorie Art. 6 1. Il presente Protocollo è aperto alla firma delle Alte Parti contraenti della Convenzioni, che possono esprimere il loro consenso a essere vincolati mediante: a)

firma senza riserva di ratifica, accettazione o approvazione; o

b)

firma con riserva di ratifica, accettazione o approvazione, seguita da ratifica, accettazione o approvazione.

2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa.

Art. 7 Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza di un periodo di tre mesi dalla data in cui tutte le Alte Parti contraenti della Convenzione avranno espresso il loro consenso a essere vincolate dal Protocollo, conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 6.

1948

Prot. n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

Art. 8 1. Gli emendamenti introdotti dall'articolo 2 del presente Protocollo si applicano unicamente ai candidati presenti nelle liste sottoposte all'Assemblea parlamentare dalle Alte Parti contraenti, in virtù dell'articolo 22 della Convenzione, dopo l'entrata in vigore del presente Protocollo.

2. L'emendamento introdotto dall'articolo 3 del presente Protocollo non si applica alle cause pendenti in cui una delle parti si sia opposta, prima dell'entrata in vigore del presente Protocollo, alla proposta di una camera della Corte di dichiararsi incompetente a favore della Grande Camera.

3. L'articolo 4 del presente Protocollo entra in vigore alla scadenza di un periodo di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo. L'articolo 4 del presente Protocollo non si applica ai ricorsi in merito ai quali la decisione definitiva ai sensi dell'articolo 35 paragrafo 1 della Convenzione sia stata presa prima della data di entrata in vigore dell'articolo 4 del presente Protocollo.

4. Tutte le altre disposizioni del presente Protocollo si applicano alla data della sua entrata in vigore, conformemente alle disposizioni dell'articolo 7.

Art. 9 Il Segretario generale del Consiglio d'Europa notificherà agli Stati membri del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione: a)

ogni firma;

b)

il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione;

c)

la data di entrata in vigore del presente Protocollo, conformemente all'articolo 7; e

d)

ogni altro atto, notifica o comunicazione riguardante il presente Protocollo.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Strasburgo, il 24 giugno 2013, in francese e in inglese, i due testi facenti ugualmente fede, in un solo esemplare che sarà depositato negli archivi del Consiglio d'Europa. Il Segretario generale del Consiglio d'Europa ne trasmetterà copia certificata conforme a ciascuno Stato membro del Consiglio d'Europa e alle altre Alte Parti contraenti della Convenzione.

(Seguono le firme)

1949

Prot. n. 15 recante emendamento alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali

1950