Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1° giorno feriale: 11 aprile 2016)
Legge federale sul libero passaggio nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Legge sul libero passaggio, LFLP) Modifica del 18 dicembre 2015 L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto il messaggio del Consiglio federale dell'11 febbraio 20151, decreta: I La legge del 17 dicembre 19932 sul libero passaggio è modificata come segue: Art. 19a
Diritti in caso di scelta della strategia d'investimento da parte dell'assicurato
Gli istituti di previdenza che assicurano esclusivamente la parte del salario eccedente una volta e mezza l'importo limite superiore di cui all'articolo 8 capoverso 1 LPP3 e offrono diverse strategie d'investimento possono prevedere, in deroga agli articoli 15 e 17 della presente legge, che agli assicurati uscenti sia versato il valore effettivo dell'avere di previdenza al momento dell'uscita. In tal caso, devono offrire almeno una strategia con investimenti a basso rischio. Il Consiglio federale definisce gli investimenti a basso rischio.
1
Ai fini della scelta della strategia d'investimento, l'istituto di previdenza informa l'assicurato sulle diverse strategie nonché sui rischi e sui costi correlati. L'assicurato conferma per scritto di aver ricevuto tali informazioni.
2
La prestazione d'uscita non frutta interessi a partire dal momento in cui diventa esigibile.
3
1 2 3
FF 2015 1527 RS 831.42 RS 831.40
2014-2749
7915
L sul libero passaggio
II 1
La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
2
Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.
Consiglio nazionale, 18 dicembre 2015
Consiglio degli Stati, 18 dicembre 2015
La presidente: Christa Markwalder Il segretario: Pierre-Hervé Freléchoz
Il presidente: Raphaël Comte La segretaria: Martina Buol
Data della pubblicazione: 31 dicembre 20154 Termine di referendum: 9 aprile 2016
4
FF 2015 7915
7916