Pubblicazioni dei dipartimenti e degli uffici della Confederazione

Termine per la raccolta delle firme: 1° marzo 2017

Iniziativa popolare federale «Più abitazioni a prezzi accessibili» Esame preliminare La Cancelleria federale svizzera, esaminata la lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Più abitazioni a prezzi accessibili», presentata il 22 luglio 2015; dopo che il 22 luglio 2015 il comitato ha dichiarato di approvare definitivamente le versioni tedesca, francese e italiana del testo dell'iniziativa; visti gli articoli 68 e 69 della legge federale del 17 dicembre 19761 sui diritti politici; visto l'articolo 23 dell'ordinanza del 24 maggio 19782 sui diritti politici, decide:

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1.

La lista per la raccolta delle firme a sostegno dell'iniziativa popolare federale «Più abitazioni a prezzi accessibili», presentata il 22 luglio 2015, soddisfa formalmente le esigenze legali; essa contiene le indicazioni seguenti: il Cantone e il Comune politico in cui i firmatari hanno diritto di voto, il titolo e il testo dell'iniziativa e la data di pubblicazione nel Foglio federale, una clausola di ritiro, la menzione secondo cui chiunque corrompe o si lascia corrompere in occasione della raccolta delle firme (art. 281 CP3) oppure altera il risultato della raccolta delle firme (art. 282 CP) è punibile, come anche il nome e l'indirizzo di almeno sette ma al massimo 27 promotori. La validità dell'iniziativa verrà esaminata dall'Assemblea federale in caso di riuscita formale.

2.

L'iniziativa popolare può essere ritirata dalla maggioranza assoluta dei seguenti promotori: 1. Carobbio Guscetti Marina, Tamporiva 28, 6533 Lumino 2. Glättli Balthasar, Hönggerstrasse 148, 8037 Zürich

RS 161.1 RS 161.11 RS 311.0

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Iniziativa popolare federale

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Sommaruga Carlo, Boulevard des Philosophes 11, 1205 Genève Schelbert Louis, Horwerstrasse 45, 6005 Luzern Tuti Giorgio, Bündtenweg 33, 4513 Langendorf Levrat Christian, Route des Colombettes 297, 1628 Vuadens Maggi Luca, Hohlstrasse 147, 8004 Zürich Bay Hanna, Bahnhofstrasse 10, 7220 Schiers Badran Jacqueline, Thurwiesenstrasse 3, 8037 Zürich Reynard Mathias, St-Germain 26, 1965 Savièse Töngi Michael, Unterstrick, 6010 Kriens Zwahlen Pierre, Gottettaz 8, 1012 Lausanne

3.

Il titolo dell'iniziativa popolare federale «Più abitazioni a prezzi accessibili» soddisfa le condizioni stabilite nell'articolo 69 capoverso 2 della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici.

4.

La presente decisione è comunicata al comitato d'iniziativa: Comitato Iniziativa sull'alloggio, Casella postale 1163, 3000 Berna 23, e pubblicata nel Foglio federale del 1° settembre 2015.

18 agosto 2015

Cancelleria federale svizzera: La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

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Iniziativa popolare federale

Iniziativa popolare federale «Più abitazioni a prezzi accessibili» L'iniziativa popolare ha il tenore seguente: La Costituzione federale4 è modificata come segue: Art. 108 cpv. 1 e 5­8 In collaborazione con i Cantoni, la Confederazione promuove l'offerta d'abitazioni a pigione moderata. Promuove l'acquisto in proprietà di appartamenti e case per il fabbisogno privato personale, nonché l'attività di enti e organizzazioni dediti alla costruzione d'abitazioni a scopi d'utilità pubblica.

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Assicura che i programmi degli enti pubblici volti a promuovere risanamenti non comportino la perdita d'abitazioni a pigione moderata.

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In collaborazione con i Cantoni, persegue un aumento costante della percentuale d'abitazioni appartenenti a enti dediti alla costruzione d'abitazioni a scopi d'utilità pubblica rispetto al numero complessivo d'abitazioni. In collaborazione con i Cantoni, provvede affinché a livello nazionale almeno il 10 per cento delle abitazioni di nuova edificazione siano di proprietà di tali enti.

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7 Per la promozione della costruzione d'abitazioni a scopi d'utilità pubblica autorizza i Cantoni e i Comuni a introdurre a loro favore un diritto di prelazione su fondi idonei. Concede loro inoltre un diritto di prelazione in caso di vendita di fondi appartenenti alla Confederazione o ad aziende vicine alla Confederazione.

La legge stabilisce i provvedimenti necessari al raggiungimento degli obiettivi perseguiti dal presente articolo.

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Art. 197 n. 125 12. Disposizione transitoria dell'art. 108 cpv. 1 e 5­8 (Promozione della costruzione d'abitazioni e dell'accesso alla proprietà) Se la legislazione d'esecuzione relativa all'articolo 108 capoversi 1 e 5­8 non è entrata in vigore entro due anni dall'accettazione di detto articolo da parte del Popolo e dei Cantoni, entro tale termine il Consiglio federale emana provvisoriamente le disposizioni d'esecuzione in via d'ordinanza.

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RS 101 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.

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